Regolamenti approvati ed emanati in attuazione della legge 240/2010
Regolamenti in Intranet
Trasf. e mobilità interna dei prof. ordinari, associati e ricercatori (del 10/2001)
1, comma II, e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
(emanato con DR n.323 del 20 aprile 1999
e modificato con DR n. 1099 del 19 ottobre 2001)
Regolamento delle procedure
di trasferimento e di mobilità interna dei
professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, ai sensi degli
artt.
Capo I - PARTE GENERALE
Art. 1 - Oggetto
1.Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 1, comma II,
della legge 3 luglio 1998, n. 210, disciplina le procedure per la copertura mediante
trasferimento di posti di professore ordinario, di professore associato e di
ricercatore nonché le procedure di mobilità interna dei professori
di ruolo e dei ricercatori nell'ambito dell'Università Ca' Foscari
di Venezia.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "Università", l'Università Ca' Foscari
di Venezia;
b) per "Rettore", il Rettore dell'Università Ca' Foscari
di Venezia;
c) per "docente", il professore straordinario, ordinario, associato,
di ruolo e fuori ruolo e il ricercatore;
d) per "trasferimento", il procedimento con il quale, esclusivamente
a domanda e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, si
attua la copertura di un posto di professore ordinario, di professore associato
o di ricercatore dell'Università con un docente di altra sede
universitaria avente la corrispondente qualifica o con un docente di altra
Facoltà dell'Università qualora non siano state avviate
o non abbiano avuto esito positivo le procedure di mobilità interna
di cui alla successiva lettera e) del presente articolo;
e) per "mobilità interna", il procedimento mediante il quale
il professore di ruolo o il ricercatore dell'Università è inquadrato,
con il suo consenso e previo parere favorevole del C.U.N., in un diverso settore
scientifico-disciplinare nell'ambito della Facoltà di appartenenza,
nonché il procedimento mediante il quale, esclusivamente a domanda e
secondo le modalità indicate nel presente regolamento, si attua la copertura
di un posto di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore,
mediante il passaggio di un docente della corrispondente qualifica dello stesso
o di altro settore scientifico-disciplinare, appartenente ad altra Facoltà dell'Università;
f) per "posto", il posto di ruolo di professore ordinario, di professore
associato o di ricercatore universitario, formalmente destinato dal Senato
Accademico dell'Università e per il quale siano accertate e impegnate
in bilancio dal Consiglio di Amministrazione dell'Università le
risorse finanziarie necessarie per la sua copertura.
Art. 3 - Opzione procedimento
1.Per ciascun posto da coprire il Consiglio di Facoltà determina, a
maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella composizione limitata alla
fascia corrispondente e a quelle superiori, se procedere mediante la mobilità interna
o mediante trasferimento, e, nel primo caso, se procedere con le modalità di
cui all'art. 9 ovvero con quelle di cui all'art. 10 del presente
regolamento.
Capo II - TRASFERIMENTO
Art. 4 - Attivazione delle procedure di trasferimento, pubblicità
e termine di conclusione del procedimento
1. In attuazione delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici,
l'Università emette specifici avvisi di copertura mediante trasferimento
dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore,
con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari.
2. Nell'avviso devono essere indicati i termini e le modalità di
presentazione delle domande, i requisiti per l'ammissione alla procedura
di trasferimento nonché i criteri generali di valutazione dei candidati
da parte della Facoltà.
3. Con riguardo alle articolazioni disciplinari interne dei settori ed alle
connesse esigenze didattiche e/o scientifiche, l'avviso può prevedere
anche la tipologia dell'impegno scientifico e didattico che sarà richiesto
al vincitore per soddisfare dette esigenze. In tal caso, in sede di espletamento
delle procedure di valutazione comparativa previste dal presente regolamento,
la Facoltà dovrà esprimersi anche sulla congruenza dei profili
scientifico-didattici dei candidati rispetto alle proprie peculiari esigenze.
4. All'avviso di copertura del posto mediante trasferimento viene data
pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
5. Le procedure di trasferimento devono concludersi entro novanta giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Art. 5 - Requisiti
1. Possono presentare domanda di trasferimento per la copertura di posti di
professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, rispettivamente
i professori ordinari, associati e ricercatori appartenenti ad Università statali
o a Università ed Istituti liberi riconosciuti dallo Stato, che abbiano
prestato servizio nella sede universitaria di appartenenza per almeno tre
anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi degli articoli 12 e 13,
primo comma, numeri da 1) a 9), del DPR 11 luglio 1980, n. 382. Nell'ipotesi
di trasferimento di docente di altra Facoltà dell'Università,
la suddetta permanenza va riferita alla Facoltà di appartenenza.
2. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato
anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria
di appartenenza o nella Facoltà di appartenenza nell'ipotesi di
trasferimento di docente di altra Facoltà dell'Università.
3. I professori di ruolo e i ricercatori inquadrati in un settore scientifico-disciplinare
diverso da quello a cui si riferisce il posto messo a trasferimento, sono ammessi
alla procedura di valutazione di cui al presente capo solo se in possesso dei
seguenti requisiti:
a) abbiano conseguito la nomina a professore ordinario o la conferma nelle
qualifiche di professore associato o di ricercatore;
b) siano in possesso di adeguata qualificazione scientifica, comprovata da
produzione scientifica relativa al settore di destinazione.
4. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Art. 6 - Presentazione delle domande
1. Le domande di trasferimento, redatte in carta libera, devono pervenire,
anche se spedite a mezzo posta, direttamente al Preside della Facoltà interessata,
entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nell'avviso di cui
al precedente articolo 4.
2. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore
a venti giorni e superiore a trenta e decorre dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Nella domanda di partecipazione l'aspirante deve dichiarare espressamente
di trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 5, commi 1 e 2,
circa la permanenza da almeno un triennio nella sede universitaria o nella
Facoltà di appartenenza.
4. Nell'ipotesi di inquadramento in un settore scientifico-disciplinare
diverso da quello del posto da coprire per trasferimento, il candidato deve
dichiarare espressamente nella domanda di essere in possesso dei requisiti
indicati nel precedente art. 5, al comma 3.
5. Alla domanda devono essere allegati:
a) un curriculum, sottoscritto in originale, recante l'indicazione dei
titoli che si ritengono utili ai fini del trasferimento, posseduti alla data
di presentazione della domanda;
b) un elenco delle pubblicazioni che si intendono far valere.
6. Su richiesta del Preside della Facoltà il candidato è tenuto
a rendere disponibili le pubblicazioni dichiarate.
Art. 7 - Criteri generali di valutazione dei candidati al trasferimento
1. Ai fini della valutazione dei candidati, la Facoltà dovrà aver
riguardo alla loro personalità scientifica, così come risultante
dai titoli e dalle pubblicazioni dichiarati, rispettivamente, nel curriculum
e nell'elenco di cui al comma 5 del precedente articolo 6.
2. Per i candidati appartenenti ad un settore scientifico-disciplinare diverso
da quello del posto da coprire per trasferimento, la Facoltà dovrà accertare
preliminarmente che nella domanda vi sia l'espressa dichiarazione del
possesso del requisito indicato al comma 3, lett. a) del precedente art. 5,
restando in ogni caso salva la possibilità di verificare o integrare
d'ufficio, se necessario, quanto dichiarato a riguardo dall'interessato.
3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche si dovrà tenere
conto:
a) dell'originalità della produzione scientifica e del rigore
metodologico;
b) della congruenza della complessiva attività scientifica del candidato
con le aree tematiche ricomprese nelle declaratorie del settore scientifico-disciplinare
per il quale è stata avviata la procedura di trasferimento, o, all'interno
del settore stesso, con gli specifici filoni di ricerca o con le articolazioni
disciplinari indicat nell'avviso di trasferimento in relazione a particolari
esigenze didattiche e/o scientifiche;
c) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni
e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) della continuità temporale della produzione scientifica in relazione
alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.
4. Per i fini di cui al precedente comma 3 è possibile fare ricorso
a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
5. Sono titoli valutabili, se dichiarati:
a) i servizi prestati nelle Università e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
b) altre attività accademiche istituzionali compresa la titolarità o
la responsabilità didattica di insegnamenti dello stesso o di altro
settore scientifico-disciplinare;
c) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
d) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in
ambito nazionale ed internazionale.
6. Nei procedimenti di trasferimento su posti di ricercatore, sono valutabili
anche i seguenti titoli, oltre a quelli indicati nel precedente comma:
a) il titolo di dottore di ricerca;
b) la titolarità di assegni di ricerca;
c) la partecipazione a programmi di ricerca;
d) la titolarità di borse di studio finalizzate ad attività di
ricerca.
7. La deliberazione di chiamata del Consiglio di Facoltà avviene su
proposta dei Consigli dei dipartimenti interessati, secondo le modalità stabilite
dallo Statuto dell'Università.
8. La deliberazione di chiamata è adottata dal Consiglio di Facoltà a
maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella composizione limitata alla
fascia corrispondente e a quelle superiori.
9. Con deliberazione motivata il Consiglio di Facoltà può decidere
di non procedere alla chiamata di alcun candidato.
Art. 8 - Provvedimento di trasferimento
1. Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore previa acquisizione
del parere favorevole del C.U.N. nel caso di passaggio da un settore scientifico
disciplinare ad un altro e decorre di norma dal I novembre successivo alla
data del decreto stesso, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, comma
1, della L.370/99. Il provvedimento del Rettore è definitivo.
2. Il decreto del Rettore è notificato a tutti i candidati entro trenta
giorni dall'emanazione.
1. Nel caso in cui il Consiglio di Facoltà abbia deliberato di non procedere
ad alcuna chiamata, sarà cura del Preside di Facoltà darne comunicazione
a tutti gli interessati entro trenta giorni dalla data della deliberazione.
Capo III - MOBILITA' INTERNA
Art. 9 - Mobilità interna per esigenze didattiche e/o di ricerca
- Procedure
1. Per esigenze didattiche e/o di ricerca, il Consiglio di Facoltà,
senza impegno di alcuna quota finanziaria, può disporre con esplicita
e dettagliata motivazione e con il consenso degli interessati, l'inquadramento
dei professori di ruolo e dei ricercatori confermati su settori scientifico-disciplinari
diversi da quello di titolarità purché in possesso dei requisiti
di cui all'art. 5, comma 3 e previa acquisizione del parere favorevole
del C.U.N.
2. Il Consiglio di Facoltà valuta il possesso dell'adeguata qualificazione
scientifica e didattica del docente rispetto al settore scientifico-disciplinare
di destinazione.
3. Il Consiglio di Facoltà delibera sentiti i Consigli di corso di laurea,
di diploma e di dipartimento interessati.
4. Il Consiglio di Facoltà delibera a maggioranza assoluta degli aventi
diritto nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
5. L'inquadramento nel nuovo settore scientifico-disciplinare è disposto
dal Rettore con proprio decreto e ha effetto a partire dalla prima data utile
per l'assunzione in servizio successiva al provvedimento, nel rispetto
delle decorrenze deliberate dal Senato Accademico in materia.
Art. 10 - Mobilità interna per copertura posti - Procedure
1. L'Università, mediante utilizzazione della relativa quota finanziaria
disponibile, può disporre la copertura di posti di professore ordinario,
di professore associato e di ricercatore, anche per mobilità interna,
mediante passaggio di un docente della corrispondente qualifica dello stesso
o di diverso settore scientifico-disciplinare, appartenente ad altra Facoltà dell'Università.
2. La suddetta mobilità interna è attuata a domanda e nel rispetto
dei seguenti criteri e modalità:
a) emanazione a cura della Facoltà, di apposito avviso di mobilità interna
con indicazione dei posti da coprire e del termine per la presentazione delle
domande che non deve essere inferiore a quindici giorni e superiore a trenta;
b) adeguata pubblicità anche mediante affissione dell'avviso all'albo
dell'Università e delle strutture didattiche e di ricerca interessate.
3. Per la mobilità di cui al presente articolo l'aspirante deve
essere in possesso del requisito della permanenza di almeno tre anni nella
Facoltà di provenienza o, in mancanza, del nullaosta di questa alla
mobilità.
4. In caso di mobilità su settore diverso da quello di inquadramento è richiesto
il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5, comma 3.
5. La valutazione è effettuata dal Consiglio di Facoltà sulla
base del curriculum e dei titoli, comprese le pubblicazioni, dichiarati dai
candidati, e secondo i criteri generali stabiliti nell'art. 7 del presente
regolamento.
Capo IV - NORME FINALI
Art. 11 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, emanato dal Rettore secondo le procedure previste
dall'art.1, commi 3 e 4, della legge 3.7.1998 n. 210, entra in vigore
il giorno successivo a quello di emanazione.



