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Regolamenti in Intranet
Disciplina dei Professori a contratto (corsi integrativi)
Emanato con DR n.257 del 12.3.1999, modificato con DR n. 585 del 22.6.2001 e n. 702 del 24.9.2008Art.1
Oggetto del regolamento
- Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione e di conferimento mediante contratto di diritto privato di lavoro autonomo, di incarichi di insegnamento, anche integrativo di quello ufficiale, nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nei corsi di specializzazione e nei corsi di dottorato di ricerca dell'Università Ca' Foscari di Venezia, d'ora in poi denominata "Università", a studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica.
- Il regolamento disciplina altresì le modalità di svolgimento delle attività didattiche da parte dei soggetti di cui al primo comma, nonché le modalità della loro partecipazione agli organi accademici collegiali dell'Università.
Art.2
Finalità dei contratti di insegnamento - Requisiti del docente a contratto - Incompatibilità
- L'Università provvede alla stipula dei contratti di cui al precedente articolo per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, ed in particolare quando:
- sia necessario potenziare l'offerta didattica e formativa sia in termini quantitativi che qualitativi e non sia comunque possibile provvedere con il personale docente di ruolo;
- sia necessario impartire insegnamenti di particolare specializzazione o insegnamenti di carattere innovativo, in settori scientifico-disciplinari nei quali l'Università non dispone di idonee competenze;
- sia necessario per acquisire significative esperienze professionali extrauniversitarie ovvero risultati di particolari ricerche o di studi di alta qualificazione scientifica o professionale.
- I contratti sono stipulati con studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di adeguata qualificazione professionale e scientifica, comprovata secondo le modalità di cui all'art.6 del presente regolamento.
- I contratti non possono essere stipulati con dipendenti di Università italiane, comprese le Università non statali. Per dipendenti si intendono tutti coloro che abbiano con i predetti Atenei un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
- I contratti non possono essere stipulati con iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ai corsi di perfezionamento e alle scuole di specializzazione dell'Università Ca' Foscari e di altri Atenei nonché con titolari di borse di studio per attività di ricerca post laurea conferite dall'Università Ca' Foscari o da altri Atenei.
- Gli studiosi ed esperti possono essere contemporaneamente titolari di contratto di insegnamento e di assegno di ricerca nell'Università.
- I contratti possono essere stipulati con dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche. In tale caso i dipendenti possono chiedere all'Amministrazione di appartenenza di essere collocati in aspettativa. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.
- I professori a contratto sono soggetti alle incompatibilità previste dall'art.13 del D.P.R. 11.7.80 n.382 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.3
Modalità di selezione
- Salva l'ipotesi prevista dal successivo art.11 e salve le modalità di rinnovo del contratto di cui al successivo art.8, la scelta degli esperti con i quali stipulare i contratti d'insegnamento avviene esclusivamente a seguito di procedura di selezione pubblica.
- La selezione è per titoli e deve mirare all'accertamento dell'idonea qualificazione professionale e scientifica dell'aspirante rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico didattico che si intende conferire.
Art.4
Bando di selezione
- La selezione è indetta con apposito bando emanato dal Preside della Facoltà interessata su delibera del Consiglio della Facoltà medesima. Nelle delibere i Consigli di Facoltà possono indicare i requisiti minimi indispensabili per partecipare alla selezione.
- I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.
- Il bando deve prevedere :
- la tipologia di attività didattica da svolgere, la denominazione ed il contenuto del corso ed il numero di ore complessivo;
- la/e sede/i ed il periodo di svolgimento dell'attività;
- l'ammontare del compenso;
- le modalità di partecipazione alla selezione;
- il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Art.5
Pubblicità del bando - Presentazione delle domande
- Alla selezione viene data pubblicità mediante affissione del bando nell'albo ufficiale dell'Università e negli appositi spazi delle sedi delle strutture didattiche interessate. Alla selezione può essere data ulteriore pubblicità attraverso la pagina WEB dell'Università o mediante invio del bando alle Istituzioni italiane o straniere indicate dal Preside di Facoltà.
- Entro il termine stabilito dal bando gli interessati devono far pervenire al Preside di Facoltà domanda, in carta libera, corredata del curriculum scientifico-professionale e delle eventuali pubblicazioni scientifiche. La domanda ed il curriculum devono essere sottoscritti dall'interessato con firma autografa originale.
Art.6
Valutazione comparativa delle domande
- Le domande documentate sono valutate da un'apposita commissione nominata dal Preside di Facoltà e composta da tre docenti, di cui almeno uno con la qualifica di professore di ruolo.
- La commissione è presieduta, a parità di fascia, dal professore più anziano in ruolo. Nell'ipotesi di compresenza nella commissione di professori di ruolo di I e II fascia, le funzioni di presidente sono svolte dal professore di I fascia.
- A conclusione dell'esame delle domande, la commissione compila una circostanziata relazione che deve contenere un sintetico e motivato giudizio sulla qualificazione di ciascun candidato e l'esplicita designazione del candidato ritenuto in possesso di maggiori titoli scientifico-professionali per la stipula del contratto di insegnamento.
- La relazione è inviata al Preside di Facoltà che provvede a portarla all'esame del Consiglio di Facoltà nella prima adunanza utile.
- Il Consiglio di Facoltà delibera sulla proposta della commissione, accogliendola o, con voto motivato, rinviandola alla commissione per il riesame, una sola volta.
Art.7
Contratto d'insegnamento
- Il contratto d'insegnamento con il candidato designato è stipulato dal Rettore.
- Il contratto ha durata massima di un anno, coincidente, di norma, con l'anno accademico, ed è rinnovabile consecutivamente per non più di sei volte.
- Non possono essere contemporaneamente affidati per contratto allo stesso esperto, più di due corsi annuali o più di quattro moduli semestrali
- Il rapporto di lavoro che si instaura con il contratto di cui al presente articolo è di lavoro autonomo e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.
- Nel contratto sono espressamente indicate le attività didattiche oggetto della prestazione, le modalità di svolgimento, gli obblighi connessi alla verifica delle attività stesse e l'ammontare del compenso per la prestazione. Nel contratto relativo ad insegnamenti ufficiali o moduli di insegnamenti ufficiali deve essere indicato il numero minimo di ore che il titolare del contratto è tenuto a dedicare al colloquio con gli studenti.
- Il professore a contratto è tenuto ad annotare le attività didattiche svolte in apposito registro.
- La corresponsione del compenso è effettuata, di norma, in un'unica soluzione al termine dell'incarico, previa presentazione da parte del professore a contratto del registro di cui al precedente comma, recante il visto e l'approvazione del Preside della Facoltà interessata.
- Non è consentita la stipula di contratti di insegnamento a titolo gratuito.
Art. 8
Modalità di rinnovo del contratto d'insegnamento
- Il contratto d'insegnamento è rinnovato con il medesimo studioso o esperto, nei limiti di cui al precedente articolo, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà, da adottare in sede di programmazione delle attività didattiche per l'anno accademico successivo.
- Nella proposta il Consiglio di Facoltà deve dare conto della persistenza delle particolari esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso al contratto nonché della capacità didattica dimostrata dall'interessato anche a seguito delle opportune verifiche e valutazioni da parte del Comitato per la didattica relativo al corso di laurea o di diploma cui il professore a contratto afferisce, ove costituito, ovvero dal Consiglio di corso di laurea o di diploma interessato.
- Ai fini di cui al precedente comma, al titolare del contratto proposto per il rinnovo, può essere richiesta una relazione sull'attività svolta.
Art. 9
Contenuto delle attività didattiche del professori a contratto
- Nell'ambito della programmazione effettuata dal Consiglio di Facoltà e dai Consigli di corso di laurea e diploma, il professore a contratto tiene il corso d'insegnamento, ufficiale o integrativo, affidatogli e svolge altresì le attività didattiche connesse al corso stesso. Il professore a contratto cui è affidato un corso d'insegnamento ufficiale o un modulo di insegnamento ufficiale, è tenuto ad effettuare lo stesso numero di ore di lezione di quello impartito con titolarità da docenti universitari. In particolare il professore a contratto:
- partecipa alle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
- segue le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università;
- svolge attività di tutorato e compiti di orientamento degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando calendari di ricevimento degli studenti;
- partecipa alle riunioni delle commissioni didattiche interne alle strutture universitarie competenti;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Corso di laurea e di diploma, nei limiti stabiliti dallo Statuto d'Ateneo; in ogni caso è esclusa la partecipazione alle adunanze relative alle proposte di stipulazione dei contratti di insegnamento di cui al presente regolamento e a quelle concernenti la chiamata o la destinazione e copertura di posti di ruolo.
Art.10
Decadenza e risoluzione del rapporto
- Decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione dell'Università non si presentino per la stipula del contratto, salvi i giustificati motivi.
- Il contratto si risolve automaticamente se l'interessato, senza giustificato motivo, non inizi le attività nel termine stabilito.
- E' comunque fatta salva la risoluzione del contratto per gravi e ripetute mancanze tali da pregiudicare l'intera prestazione o per comportamenti non conformi al codice deontologico dei docenti universitari.
- In caso di impossibilità temporanea, è facoltà del professore a contratto eseguire la prestazione in tempi diversi purché concordati con le competenti autorità accademiche; diversamente il compenso è proporzionalmente ridotto.
Art.11
Deroghe alle procedure di selezione - Contratti d'insegnamento a seguito di convenzioni con Istituzioni pubbliche e private - Contratti con eminenti studiosi di chiara fama
- Per i contratti d'insegnamento previsti da convenzioni stipulate dall'Università con Istituzioni pubbliche o private finalizzate alla collaborazione in materia di didattica o di ricerca o all'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici, l'individuazione del docente a contratto può avvenire, d'intesa tra l'Università e l'Istituzione, con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento.
- Le funzioni di professore a contratto possono essere attribuite a titolo gratuito e senza limiti di rinnovo, al personale appartenente all'Istituzione pubblica o privata convenzionata, mediante provvedimento di autorizzazione del Rettore.
- Non si da luogo alle procedure di selezione previste dal presente regolamento nei casi in cui la Facoltà intenda avvalersi di eminenti studiosi di chiara fama e di altissima qualificazione per lo svolgimento di attività di insegnamento in corsi ufficiali o integrativi.
Art.12
Trattamento previdenziale e assicurativo
- Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art.2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.13
Norme transitorie
- Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 del presente regolamento concernenti le modalità di selezione ed Il limite di rinnovo del contratto, si applicano a partire dalle procedure di copertura degli insegnamenti relative all'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del regolamento medesimo. In prima applicazione si tiene comunque conto, ai fini del limite di rinnovo, del numero di contratti già stipulati con il medesimo soggetto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
