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Regolamento

CENTRO INTERDISCIPLINARE DI STUDI BALCANICI E INTERNAZIONALI

(CiSBI)

 REGOLAMENTO

 Art. 1 – Trasferimento del Centro

 1.     A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università Ca’ Foscari di Venezia del 27 maggio 2011, il Centro Interdipartimentale di Studi Balcanici e Internazionali (C.I.S.B.I.), ri-denominato “Centro interdisciplinare di Studi Balcanici e Internazionali (CiSBI), di seguito denominato “Centro”, è confluito, a partire dal 1 luglio 2011, presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, di seguito denominato "Dipartimento".

 Art. 2 – Finalità

 1.    Il Centro conserva e ribadisce come propria finalità principale lo sviluppo della ricerca storica, letteraria, filologica, linguistica, culturale, sociolinguistica, etnologica ed etno-musicologica, storico-artistica, architettonica e archeologica sull’area balcanica e sulle aree geo-culturali di interesse.

In particolare, il Centro intende:

a)         sviluppare rapporti di collaborazione scientifica con istituti nazionali, stranieri ed internazionali operanti nell’area balcanica e nelle aree geo-culturali di interesse;

b)         eseguire attività di consulenza e di ricerca a favore di enti e istituzioni;

c)         collaborare con il Dipartimento all’offerta formativa dell’Ateneo, promuovere, sostenere e organizzare con il Dipartimento attività specialistiche quali corsi di perfezionamento, aggiornamento, formazione, specializzazione, dottorato, assieme alle altre strutture dell’Università Ca’ Foscari Venezia eventualmente costituite a tale scopo;

d)         favorire attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e mostre, la diffusione e la ricaduta delle ricerche svolte dal Centro;

e)         collaborare   alla   conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio   linguistico, culturale, ambientale, archeologico, artistico ed architettonico delle regioni balcaniche e delle aree di interesse anche fornendo servizi di sostegno alle ricerche mediante proprie specifiche competenze .

 Art. 3 – Soggetti proponenti e aderenti

 1.    Il Centro, originariamente costituito dagli ex Dipartimenti di Scienze del Linguaggio, Studi Eurasiatici, Americanistica, Iberistica e Slavistica e Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente, resta aperto all’adesione di:

a)         professori e ricercatori dell'Università Ca’ Foscari;

b)         professori e ricercatori di altre Università;

c)         esperti esterni;

d)         Enti, Istituzioni ed Associazioni che operano in conformità alle attività del Centro nella persona del loro rappresentante legale.

2.    Le domande di adesione, inviate al Direttore scientifico, dovranno essere corredate dal curriculum scientifico e da ogni altro documento comprovante la congruenza della domanda con le finalità scientifiche e culturali del Centro. 

3.    Le richieste di adesione al Centro vengono sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo, sentita l’Assemblea.

4.    L'adesione al Centro si intende operante fino a revoca sottoscritta dall'Aderente.

 Art 4 – Unità

 1.    Allo scopo di realizzare gli obiettivi su indicati il Centro si articola in unità di lavoro, secondo le necessità.

a)         Il numero delle unità può variare a seconda delle aggregazioni che si rendono necessarie per lo svolgimento delle attività del Centro e dei progetti finanziati.

b)         Ogni unità di lavoro corrisponde ad una progetto finanziato ed è coordinata da un Responsabile di progetto (denominato Project Manager, abbr. PM), nominato dal Consiglio direttivo.

 Art. 5 – Risorse

 1.    Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, dei seguenti fondi:

a)         fondi ottenuti attraverso la partecipazione a bandi e progetti di ricerca d’ Ateneo, ovvero a carattere nazionale ed internazionale;

b)         proventi derivanti da convenzioni con Enti nazionali ed internazionali;

c)         proventi derivanti da convenzioni relative ad attività di ricerca e di consulenza;

d)         donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività del Centro;

e)         eventuali contributi messi a disposizione dal Dipartimento e dalle istituzioni o strutture aderenti.

2.    La gestione amministrativa delle risorse del Centro è affidata al Dipartimento presso il quale il Centro ha sede. Alle risorse destinate per il Centro è data evidenza in una voce specificamente dedicata del budget del Dipartimento.


Art. 6 – Organi

 1.    Sono organi del Centro:

a)         l’Assemblea;

b)         il Consiglio direttivo, denominato Steering Committee, abbr. SC;

c)         il Direttore scientifico, denominato Scientific Director, abbr. SD;

d)         Il Promotore dei progetti di ricerca, denominato Project Promoter, abbr.

            PP.

 Art. 7 – Assemblea del Centro

 1.    L’Assemblea del Centro è composta da:

a)         gli Aderenti al Centro (membri ordinari);

b)         i Rappresentanti degli Enti, Istituzioni ed Associazioni che operano in conformità alle attività del Centro e collaborano alle sue ricerche nella persona del loro rappresentante legale, o suo delegato;

2.    Per la verbalizzazione si seguono le stesse disposizioni stabilite per le riunioni dello SC.

3.    L’Assemblea del Centro esercita le seguenti attribuzioni:

a)         propone il programma annuale di lavoro ed esamina i programmi che gli vengono sottoposti, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione;

b)         valuta e propone al Consiglio Direttivo le domande di adesione al Centro;

c)         elegge i componenti del Consiglio Direttivo.

4.    L’Assemblea del Centro è convocata dal SD, che la presiede, almeno due volte all’anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta. In tal caso, la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.

 Art. 8 – Steering Committee (SC)

 1.    Lo SC è composto da:

a)         dieci tra professori e ricercatori di ruolo (inclusi i ricercatori a tempo determinato) dell’Ateneo ovvero professori straordinari a tempo determinato assunti dall’Ateneo ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005, ovvero professori a contratto assunti nell’ambito dei corsi di laurea dell’Ateneo, che abbiano aderito al Centro;

2.    I componenti di cui alla lettera a) vengono eletti dai professori e dai ricercatori dell’Università Ca’ Foscari di Venezia facenti parte dell’Assemblea. Sono nominati dal Direttore del Dipartimento e durano in carica un triennio accademico.

3.    Nel caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno dei membri dello SC si procederà all’elezione di un professore, tra quelli aderenti al Centro, dello stesso SSD del docente dimissionario.

4.    Partecipa al Consiglio anche il Segretario del Dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

5.    Lo SC esercita le seguenti attribuzioni:

a)         procede all’elezione del SD tra i professori e i ricercatori di ruolo, ovvero tra i professori straordinari a tempo determinato assunti ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005, a tempo pieno, componenti il Consiglio medesimo;

b)         attua e coordina i piani di attività e di ricerca del Centro sulla base delle indicazioni dell’Assemblea;

c)         delibera in merito alle richieste di adesione al Centro, sentita l’Assemblea;

d)         propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di contratti e convenzioni;

e)         propone al Dipartimento criteri per l’utilizzo coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti;

g)         approva il programma annuale di lavoro del Centro ed i programmi che gli vengono sottoposti dall’Assemblea;

h)         approva ogni altra decisione necessaria per il conseguimento dei fini del Centro;

i)          approva a maggioranza assoluta dei componenti, le proposte di modifica al presente Regolamento. La deliberazione sarà trasmessa al Direttore del Dipartimento per l’approvazione del Consiglio di Dipartimento.

6.    Lo SC è convocato dal SD di norma ogni due mesi e ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta e la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta. Le riunioni sono valide quando risulti presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

7.    Lo SC può avvalersi del parere consultivo del PP e dei PM, responsabili di unità di lavoro di cui al precedente art. 4.

8.    Le decisioni, salvo quanto diversamente disposto nel presente Regolamento, sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

9.    Lo SC dura in carica tre anni accademici ed i suoi componenti sono rieleggibili.

 Art. 9 – Elezione dello Steering Committee (SC)

 1.    L'elezione del Consiglio Direttivo avviene con voto segreto.

2.    Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente per le elezioni delle rappresentanze degli organi accademici.

3.    Lo spoglio e lo scrutinio delle schede viene fatto subito dopo la chiusura del seggio dal Presidente del seggio e da due scrutatori, nominati dall’Assemblea del Centro. I risultati vengono immediatamente comunicati al Decano del Consiglio Direttivo, il quale convoca il nuovo Consiglio entro trenta giorni dalla nomina dei componenti del Consiglio medesimo.

 Art. 10 – Direttore Scientifico (SD)

 1.    Il SD è eletto dallo SC, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tra i membri dello SC medesimo.

2.    L’adunanza dello SC nella quale si procede all’elezione del SD è convocata dal Decano del Consiglio, entro 30 giorni dalla nomina dei membri del Consiglio stesso.

3.    Il SD è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

4.    La carica di SD è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento o di altro Centro di ricerca e di servizi.

5.    Il Direttore svolge i seguenti compiti:

a)         cura le relazioni con Enti ed Istituzioni esterni, finalizzate allo svolgimento dell’attività scientifica del Centro; presiede le iniziative pubbliche organizzate dal Centro;

b)         presiede e dà esecuzione alle delibere dello SC e dell’Assemblea;

c)         collabora con il Dipartimento per la gestione amministrativa del Centro;

d)         richiede al Direttore del Dipartimento le autorizzazioni di spesa, a valere sulle risorse destinate al Centro, corredate del proprio benestare;

 Art. 11 – Il Promotore dei Progetti di ricerca (PP)

1.      Il PP è eletto dallo SC, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tra i membri dell’Assemblea che abbiano svolto in passato il ruolo di direttore del Centro o che abbiano acquisito adeguata esperienza nella elaborazione, promozione e gestione di programmi di ricerca e/o di prestazione di servizi finanziati o finanziabili su fondi esterni e in particolare in ambito UE.

2.      Il PP svolge funzioni di fund raising per i progetti di ricerca proposti dall’Assemblea e approvati dallo SC.

3.      L’adunanza dello SC nella quale si procede all’elezione del PP è convocata dal SD entro 30 giorni dalla sua stessa nomina.

4.      Il PP è nominato con decreto del Direttore di Dipartimento. Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

5.      La carica di PP non è remunerata ed ha quindi carattere volontario. Il PP ha tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate dal Direttore di Dipartimento per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

6.      Il PP svolge i seguenti compiti:

a)      svolge funzioni consultive a supporto del SD, dello SC e dell’Assemblea;

b)      coadiuva l’amministrazione nell’espletamento delle procedure amministrative e di rendicontazione richieste dai finanziatori.

7.      Il PP, d’intesa con il Direttore di Dipartimento e con lo SD, adotta tutte le misure atte ad assicurare la partecipazione del Centro a gare UE (quali EuropeAid, IPA Adriatic, ecc.) in esecuzione delle delibere assunte dagli Organi del Centro e, inoltre:

a)      collabora con il SD per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;

b)      coadiuva il SD nella promozione delle attività e delle competenze del Centro, a livello nazionale e internazionale;

c)      contribuisce attivamente all’ampliamento e al rafforzamento della rete nazionale e internazionale, anche non accademica, del Centro;

d)      propone al SD e allo SC la partecipazione a programmi e progetti di ricerca finanziabili sui fondi europei, delle Regioni e di Enti/Fondazioni pubblici e privati e ne cura le procedure di presentazione, d’intesa con il Direttore di Dipartimento.

 Art. 12 – Personale – Spazi

1.    Per quanto riguarda il personale da impiegare nelle attività e per il funzionamento del Centro, ogni decisione in merito è attribuita al Dipartimento, sede amministrativa del Centro.

2.    Il Centro può finanziare l'assunzione di personale tecnico e amministrativo a valere sui progetti di ricerca che coordina o sugli overhead dei medesimi.

2.    La sede del Centro è stabilita in Palazzo Cappello, Dorsoduro 2035, p. II – studio 2I. Potranno essere ospitati presso il Centro borsisti di Enti italiani e stranieri per lo svolgimento delle proprie attività di ricerca.

3.    Il Centro opera negli spazi assegnati dal Dipartimento per il suo funzionamento ovvero in altri spazi che sarà sua cura individuare e il cui costo sarà a carico delle risorse destinate al Centro.

 Art. 13 – Scioglimento

 1.    Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Consiglio del Dipartimento.

 Art 14 – Norme finali e transitorie

 1.    Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e della legislazione vigente.

© Ca'Foscari 2013

Ultima modifica: 19/06/2012 da Centro Int. di Studi Balcanici