Regolamenti in Intranet
Attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti did. e di servizio (del 4/2013)
Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 c. 7 della Legge 240/2010
Emanato con D.R. n. 346 del 26/06/2012 e modificato con D.R. n. 25 del 17/01/2013 e con D.R n. 278 del 3/04/2013
Premessa
Il presente regolamento, previsto dall’art. 6 della legge 240/10, si rivolge solo agli aspetti quantitativi dell’attività didattica e non si occupa quindi della sua qualità. Quest’ultima infatti va valutata in modi diversi, in quanto è strettamente collegata all’attività di ricerca, dalla quale discende necessariamente.
Il presente regolamento ha il compito di semplificare le procedure per l’autocertificazione dell’attività didattica, disciplinandone le modalità nel rispetto dell’autonomia e della libertà d’insegnamento garantiti dalla legge e dallo Statuto, e senza limitare l’operosità dei docenti, che può esplicarsi anche ben oltre le tipologie minimali da esso contemplate. Nel fissare livelli standard orari minimi per la quantificazione della didattica, infatti, esso lascia comunque ai docenti il diritto a svolgere una più vasta attività di servizio agli studenti e a certificarne la natura in sede di relazione triennale.
Art. 1 – Oggetto
- Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 6 della Legge 240/10 e s.m.i., le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori di ruolo, a tempo pieno e definito, dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Disciplina altresì le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei ricercatori a tempo determinato. Ai sensi del presente Regolamento, per professori e ricercatori di ruolo s’intende professori e ricercatori a tempo indeterminato.
- Il presente Regolamento prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione all'assunzione da parte dei docenti di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca.
Art. 2 – Professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno
- I professori di ruolo a tempo pieno riservano annualmente non meno di 350 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti.
- I ricercatori di ruolo a tempo pieno riservano annualmente da un minimo di 250 ore fino ad un massimo di 350 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.
Art. 3 – Professori e ricercatori di ruolo a tempo definito
- I professori di ruolo a tempo definito riservano annualmente non meno di 250 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti.
- I ricercatori di ruolo a tempo definito riservano annualmente da un minimo di 150 ore fino ad un massimo di 200 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.
Art. 4 – Ricercatori a tempo determinato
- I ricercatori a tempo determinato riservano per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore annue complessive in regime di tempo pieno e 200 ore in regime di tempo definito, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti.
Art. 5 – Distinzione delle attività didattiche
- Ai fini del presente Regolamento, si distinguono le seguenti tipologie di attività:
- Attività didattica di tipo frontale in CDL, CDLM, Dottorati, Tirocini Formativi Abilitanti (TFA), (curriculare e/o integrativa), e attività didattiche relative ad OFA e “corsi zero”;
- Attività didattica derivata dall’attività didattica di tipo frontale in CDL e CDLM Dottorati e TFA, e dalle attività didattiche relative ad OFA e “corsi zero”; (v. Tabella 1, lett. b);
- Ricevimento studenti;
- Altre attività (v. Tabella 1, lett. d).
- Al fine di semplificare la rendicontazione degli obblighi didattici, alle attività di cui al comma 1 vengono assegnati gli standard orari minimi specificati nella Tabella 1, allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante.
Art. 6 – Assegnazioni dei carichi didattici e gestionali
- Ai professori di ruolo a tempo pieno vengono assegnati corsi e moduli curriculari per non meno di 120 ore di didattica di tipo frontale1 in CDL, CDLM, Dottorati, TFA, o relative ad OFA e “corsi zero” . Ai professori di ruolo a tempo definito vengono assegnati corsi e moduli curriculari per non meno di 90 ore di didattica di tipo frontale2 in CDL, CDLM, Dottorati, TFA, o relative ad OFA e “corsi zero”.
- Ai ricercatori di ruolo a tempo pieno vengono assegnate attività didattiche integrative di tipo frontale per non meno di 60 ore in CDL, CDLM, Dottorati, TFA, o relative ad OFA e “corsi zero”. Ai ricercatori di ruolo a tempo definito vengono assegnate attività didattiche integrative di tipo frontale per non meno di 45 ore in CDL, CDLM, Dottorati, TFA, o relative ad OFA e “corsi zero”. Ai ricercatori di ruolo, sia a tempo pieno che definito, previo loro consenso e di regola tramite bandi interni, possono essere assegnati corsi e moduli curricolari in CDL, CDLM e Dottorati a parziale o totale sostituzione delle attività didattiche integrative. In questo caso ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l’anno accademico in cui svolgono tali corsi e moduli.
- L’affidamento ai ricercatori di ruolo di corsi e moduli curriculari può essere retribuito in CDL e CDLM, anche all’interno dei compiti didattici di cui al comma 2, previa verifica delle disponibilità di bilancio e secondo i parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione.
- Ai ricercatori a tempo determinato in regime di tempo pieno e definito vengono assegnate attività didattiche di tipo frontale in CDL, CDLM, Dottorati, TFA, o relative ad OFA e “corsi zero” per non meno di 60 ore in corsi e moduli curriculari.
- Ai professori e ricercatori che risultino inattivi secondo i criteri ministeriali di rilevazione dell’attività di ricerca può essere assegnata una ulteriore quota compensativa, non retribuibile, di attività didattica di tipo frontale quantificata in 30 ore.
- Fatto salvo quanto previsto per i ricercatori di ruolo al comma 3, gli incarichi didattici retribuiti in CDL, CDLM, Master e Summer School non concorrono all’assolvimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti di cui al presente regolamento.
- Di regola, gli incarichi gestionali3 attribuiti dai Dipartimenti ai fini del presente regolamento sono soggetti al principio della rotazione.
Art. 7 – Riduzioni per incarichi istituzionali, gestionali e di ricerca
- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 c. 7 della Legge 240/10 e s.m.i. ai professori e ricercatori di ruolo possono essere attribuite le riduzioni relative ai carichi didattici indicati nella tabella 2, allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante. Ai fini della verifica delle 350 ore verrà valorizzato nella tipologia “altre attività” il valore previsto dalla allegata tabella 2.
- Il Senato Accademico può deliberare, su proposta del Dipartimento di afferenza del docente, riduzioni parziali dell’attività didattica di tipo frontale in CDL, CDLM e Dottorati in relazione al coordinamento di progetti di ricerca di particolare rilevanza, fino ad un massimo di 60 ore.
- A coloro che si avvalgono delle riduzioni di cui al presente articolo non possono essere attribuiti affidamenti retribuiti ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della legge 240/10 in CDL e CDLM e master.
Art. 8 – Fasi
- Sono fasi del processo la programmazione, l’autocertificazione e la verifica.
- Nella fase di programmazione il Direttore del Dipartimento di afferenza attribuisce i compiti didattici e concorda con il docente le altre attività, fino al raggiungimento delle ore previste per ciascuna categoria all’articolo 6. Nel caso in cui un corso non venga attivato o si renda necessario rivedere la programmazione definita, il Direttore di Dipartimento provvede ad assegnare ulteriori compiti didattici, fino al raggiungimento delle ore previste per ciascuna categoria all’articolo 6.
- Al termine del periodo di riferimento il docente provvede ad autocertificare le attività svolte, segnalando eventuali variazioni rispetto a quanto definito in sede di programmazione, attraverso la produzione della “Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti”.
- Il direttore di dipartimento verifica, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, lo svolgimento delle attività autocertificate dal docente. In caso di esito positivo della verifica provvede a chiudere la procedura e ad inviare la relazione sottoscritta al Rettore. In caso di esito negativo lo segnala tempestivamente al Rettore.
- Il Rettore dispone la verifica, anche a campione, delle relazioni inviate.
Art. 9 – Sanzioni
- In caso di esito negativo delle verifiche di cui all’articolo 8 c. 4 e c. 5, il Rettore avvierà le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 6 c. 8 della legge 240/104 e alla eventuale responsabilità disciplinare nei confronti del docente.
- Nel caso risultino svolte, a seguito della verifica effettuata dall’Ateneo, un numero di ore connesse ai compiti didattici inferiore a quanto disciplinato dal presente regolamento, il costo corrispondente, calcolato moltiplicando il numero di ore mancanti per il costo orario standard riportato in Tabella 3, verrà trattenuto in sede di erogazione del Fondo Unico di Dotazione del Dipartimento di afferenza del docente.
Art. 10 – Valutazione ai sensi del’articolo 6 c. 14 della legge 240/10
- La “Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti” e i risultati delle connesse verifiche confluiranno nella relazione triennale di cui all’art. 6 c. 14 della legge 240/105.
Art. 11 – Norme transitorie e finali
- Il presente regolamento disciplina i compiti didattici e di servizio agli studenti a decorrere dall’anno accademico 2011/12. Le disposizioni di cui all’art. 6, commi 2 e 3 e all’art. 9 comma 2 troveranno applicazione a partire dall’anno accademico 2012/13, salva comunque l’attività di verifica.
- Per l’anno accademico 2011-12 si applica quanto previsto dalla delibera del Senato Accademico del 26 gennaio 2010 relativamente al carico didattico dei professori a tempo definito.
- Per l’anno accademico 2011-12 si applica quanto previsto dalla delibera del Senato Accademico del 26 gennaio 2010 relativamente al carico didattico dei ricercatori universitari di ruolo.
- Per l’anno accademico 2011-12 si applica quanto previsto dalla delibera del Senato Accademico del 26 gennaio 2010 relativamente alla possibilità di sostituire 30 ore di didattica in CDL e CDLM con didattica presso master.
- Per l’anno accademico 2011-12 si applica quanto definito dalle delibere del Senato Accademico del 24 marzo 2010 in merito alla riduzione dei carichi didattici per coordinatori di collegi didattici e direttori di corso di dottorato.
- Per l’anno accademico 2011-12 si applica quanto previsto dalla delibera del Senato Accademico del 26 gennaio 2011 relativamente alla programmazione didattica dell’area scientifica. Ai fini del presente regolamento, le ore di didattica derivata dalla didattica integrativa di cui alla delibera del Senato Accademico del 26 gennaio 2011 sono computabili entro il limite di 27 ore.
- Ai ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge 230/05 si applica quanto previsto dal contratto individuale di lavoro e dalle norme previgenti il presente regolamento.
- Per gli anni accademici 2013-14 e 2014-15 e previa delibera del competente Consiglio di Dipartimento i carichi didattici di cui all’art. 6 comma 1 del presente regolamento possono essere attribuiti ai professori, in caso di comprovata impossibilità ad assolverli nei corsi ivi indicati, anche nei corsi attivati dalla Summer School e nei corsi di Master dell’Ateneo. In tal caso, l’attività didattica svolta nella Summer e/o nei Master non genera attività didattica derivata ai sensi dell’art. 5 del regolamento e non è consentito attivare docenza sostitutiva (es. docenze a contratto) nei correlati settori scientifico-disciplinari. Qualora non sia possibile comunque raggiungere i minimi orari previsti, il Senato Accademico può assegnare su proposta del Dipartimento altre attività al fine di completare il monte orario previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente, ove compatibile.
Note
1 Le 120 ore di didattica frontale devono essere di tipo curriculare, non integrativa.
2 Le 90 ore di didattica frontale devono essere di tipo curriculare, non integrativa.
3 Esempio, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo: presidente e componente del collegio didattico, coordinatore di dottorato, responsabile corso part-time...
4 “8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.”
5 “14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.”
Allegati
TABELLA 1: standard orari minimi
| Lett. | Attività | Ore | Note |
|---|---|---|---|
| a) | Attività didattica di tipo frontale in CDL, CDLM e Dottorati e TFA, o relative ad OFA e "corsi zero" (curriculare e/o integrativa) | N. ore di attività didattica curriculare e/o integrativa (v. articoli 6 e 7) | Ai fini del presente regolamento, i laboratori di area scientifica censiti nella banca dati SIADI che risultino abbinati a corsi e moduli curriculari sono computati anch’essi nella didattica curriculare. |
| b) | Attività didattica derivata dall’attività didattica di tipo frontale in CDL, CDLM, Dottorati TFA, o relative ad OFA e "corsi zero" (preparazione lezioni, esami, tutoraggio e assistenza a studenti dei corsi assegnati) | N. di ore pari a quelle di attività didattica curriculare e/o integrativa frontale in CDL e CDLM, Dottorati e TFA | 1. Comunque pari a 120 anche in caso di didattica di tipo frontale superiore a 120 ore; 2. aumentata di 30 ore se la somma degli esami registrati nell’anno solare precedente è superiore a 200. |
| c) | Ricevimento | 80 | Ricevimento minimo obbligatorio |
| d) | Altre attività, che si sommano alle attività di didattica derivata | ||
| tesi di laurea triennale | 10 ore per tesi | Ogni tesi è computabile, ai fini della certificazione, solo una volta. | |
| tesi di laurea magistrale | 25 ore per tesi | Ogni tesi è computabile, ai fini della certificazione, solo una volta. | |
| tutoraggio dottorandi (annuale) | 45 ore per dottorando | ||
| orientamento e servizi | n. ore; max 20 ore | Il numero di ore massime per orientamento e servizi può essere elevato fino a 50 ore per coloro che svolgono funzioni di coordinatori di dottorato o responsabili corsi part time o presidente di collegio didattico o del comitato per la didattica, e fino a 20 ore per coloro che ne sono membri. | |
| altra didattica | n. ore; max 100 ore | Master, Summer School, Scuole di specializzazione (se si tratta di insegnamenti non retribuiti), tirocini, correlazioni, ecc. | |
| incarichi istituzionali | (vedi tabella riduzione per incarichi) | ||
TABELLA 2: riduzioni incarichi
| carica istituzionale | riduzione | ore da inserire in "altre attività" |
|---|---|---|
| rettore | 120 | esente da relazione |
| prorettore vicario | 90 | 180 |
| direttori di dipartimento | 90 | 180 |
| dean della VIU | 60 | 120 |
| prorettori, direttori di scuole di ateneo e interateneo, coordinatore nucleo, direttori scuole interdipartimentali, direttore del Collegio del Merito, presidente CLA, presidente SBA | 30 | 60 |
| specifici incarichi gestionali o di ricerca attribuiti dai dipartimenti, nel limite massimo di 4 per dipartimento | 30 | 60 |
TABELLA 3: costo standard
| Ruolo | Classe | Tempo | Costo orario standard |
|---|---|---|---|
| PO | 4 | definito | 46,72 |
| PO | 4 | pieno | 69,20 |
| PA | 4 | definito | 35,78 |
| PA | 4 | pieno | 51,50 |
| RU | 4 | definito | 28,14 |
| RU | 4 | pieno | 39,04 |
| RU l. 240/10 | 0 | definito | 23,60 |
| RU l. 240/10 | 0 | pieno | 31,89 |
Nota: i valori di costo verranno automaticamente aggiornati a seguito di adeguamenti stipendiali nazionali.
