Regolamenti in Intranet
Disciplina delle procedure di chiamata dei professori di I e II fascia (dell'1/2013)
Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia
Emanato con D.R. n. 344 del 26/06/2012 e modificato con D.R. n. 26 del 17/01/2013
Art. 1 - Oggetto
- Il presente Regolamento disciplina, in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010, le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, nel rispetto della carta europea dei ricercatori e del codice etico di Ateneo.
Art. 2 - Assegnazione posti
- I Dipartimenti, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e in coerenza con le risorse assegnate e le procedure definite, richiedono al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia, anche sulla base delle proposte formulate dalle Scuole Interdipartimentali, le quali possono altresì esprimere parere per l’attivazione di posti di professore di prima e seconda fascia in SSD rilevanti per l’offerta formativa dei corsi da esse coordinati.
- Le richieste, approvate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di seconda fascia, devono indicare una delle seguenti modalità di copertura:
- chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 c. 1 della Legge 240/2010, aperta a studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. La procedura selettiva è altresì aperta alla partecipazione di professori di prima o seconda fascia già in servizio e a studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle da ricoprire;
- chiamata in seguito all’esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell’art. 24 c. 5 e 6 della Legge 240/2010;
- chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall’art. 1 c. 9 della Legge 230/2005.
- Nei casi previsti al precedente comma 2 lett. b) la proposta dovrà necessariamente indicare gli standard qualitativi di cui all’art. 24 comma 5 della legge 240/2010, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.
- La delibera del Dipartimento, debitamente motivata, deve contenere:
- la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- la sede di servizio;
- il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico in coerenza con il “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 c. 7 della Legge 240/2010”;
- gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione di cui al c. 4 del presente articolo;
- le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente c. 2.
- Nel caso di svolgimento della procedura comparativa di cui al c. 2 lettera a) del presente articolo dovrà essere indicato:
- l’eventuale numero massimo di pubblicazioni, secondo quanto disposto dai regolamenti di cui all’art. 16 comma 3 lett. b) della legge 240/10, che non potrà comunque essere inferiore a dodici;
- l’eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento al profilo plurilingue dell’ateneo e alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio.
- Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale.
- Nell’ambito della programmazione triennale, l’ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa.
- Nei limiti definiti della programmazione triennale e dei vincoli di legge e finanziari, il Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato assegna i posti di professore di I e II fascia alle strutture dipartimentali, indicando le connesse procedure di copertura.
Titolo 1 - Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)
Art. 3 - Procedura selettiva
- La procedura di selezione è svolta dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione e previa emanazione di un bando pubblicato sul sito di ateneo e su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
- Il bando deve contenere:
- il numero dei posti messi a bando;
- la fascia per la quale è richiesto il posto;
- la struttura richiedente;
- la sede di servizio;
- il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- l’eventuale specificazione del profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- il trattamento economico e previdenziale proposto;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- i requisiti soggettivi per l’ammissione alla procedura;
- l’eventuale numero massimo di pubblicazioni, secondo quanto disposto dai regolamenti di cui all’art. 16 comma 3 lett. b) della legge 240/10, che non potrà comunque essere inferiore a dodici;
- l’indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- l’eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato.
Art. 4 - Candidati
- Alle selezioni possono partecipare:
- candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge 210/98 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- professori già in servizio presso altri atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
- Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiamo un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che richiede l’attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo.
Art. 5 - Commissione di valutazione
- La commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.
- La commissione è composta da tre professori di prima fascia, o appartenenti ad un ruolo equivalente. Almeno due di questi devono essere esterni all’Ateneo, da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca, anche stranieri, attivi in ambito corrispondente al settore concorsuale.
- I componenti della commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione. In mancanza verranno scelti tra professori appartenenti al macrosettore relativo.
- La commissione individua al suo interno il presidente.
- Il segretario verbalizzante della commissione è individuato internamente alla commissione o fra il personale dell'Ateneo dal Rettore nel decreto di nomina della commissione medesima.
- Le commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i membri e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
- I componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale nei 5 anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dal comma 3 lett. h) dell’articolo 16 della legge 240/10 e dalla normativa vigente. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico.
- Non possono far parte delle commissioni di cui al presente Regolamento coloro che siano componenti della Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia di cui all’art. 6 del DPR n. 222 del 14 settembre 2011.
- Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
Art. 6 - Modalità di svolgimento delle procedure
- La commissione effettua una valutazione comparativa sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati.
- La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard previsti dall’articolo 24 comma 5 della Legge 240/2010 e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento.
- Al termine della procedura di valutazione la commissione individua i candidati meritevoli di chiamata e tra essi il candidato comparativamente migliore.
Art. 7 - Termini di conclusione del procedimento
- La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
- Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
- Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi individuali e collegiali, e sono trasmessi entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori dal Presidente della commissione all'Amministrazione Centrale, ARU - Ufficio Personale Docente e C.E.L., per la verifica degli atti e l'approvazione dei verbali, che avviene con decreto del Rettore.
- Una volta approvati i verbali gli atti vengono inviati al Direttore del Dipartimento competente per la proposta di chiamata. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web di ateneo.
Art. 8 - Chiamata del candidato selezionato
- All’esito della procedura di cui agli articoli precedenti, il Consiglio di Dipartimento propone entro due mesi dall’approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato comparativamente migliore tra quelli individuati come meritevoli di chiamata. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
- Qualora, pur in presenza di candidati giudicati meritevoli di chiamata dalla commissione, il dipartimento non procedesse alla proposta di chiamata, il Direttore del Dipartimento deve inviare una relazione illustrativa delle motivazioni al Senato Accademico, unitamente agli atti della commissione.
- È facoltà del Senato Accademico, valutati gli atti e la relazione, proporre al Consiglio di Amministrazione sanzioni nei confronti del dipartimento.
- In caso di rinuncia o mancata presa di servizio del candidato comparativamente migliore di cui al comma 1, è data facoltà al Dipartimento di provvedere, entro il termine di 2 mesi e fatto salvo il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie, di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del secondo candidato comparativamente migliore tra quelli individuati dalla commissione come meritevoli di chiamata.
Titolo 2 - Chiamata in seguito all’esito di procedura valutativa (art. 24, commi 5 e 6 Legge n. 240/2010)
Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge 240/10
- A seguito di assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento, con decreto rettorale è avviata le procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 della legge 240/10, ai fini dell’inquadramento nel ruolo di professore associato del titolare di contratto di cui all’art. 24 comma 3 della legge 240/10 in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 240/10.
- La valutazione è svolta da una commissione nominata e disciplinata ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 7 del presente regolamento, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.
- La valutazione si svolge durante il terzo anno di contratto stipulato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) della legge 240/10.
- Della procedura viene dato avviso mediante pubblicazione per almeno 15 giorni del decreto rettorale di cui al comma 1 sul sito dell’ateneo.
- Qualora al posto assegnato ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento corrisponda più di un contratto stipulato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) in vigenza del terzo anno e i cui titolari siano in possesso di abilitazione scientifica nazionale per cui il numero di candidati è pari o maggiore di due, la valutazione sarà affidata alla stessa commissione e l’inquadramento nei ruoli di professore associato sarà disposto a favore del candidato comparativamente migliore tra quelli che hanno ottenuto una valutazione positiva.
Art. 10 - Chiamata del candidato
- All’esito della procedura, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione, o nel caso di più candidati, di quello comparativamente migliore tra quelli valutati positivamente. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
Art. 11 - Modalità di svolgimento della procedura ai sensi dell’art. 24 comma 6 legge 240/10
- A seguito di assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento, con decreto rettorale è avviata le procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/10, ai fini dell’inquadramento nel ruolo di professore (di prima o seconda fascia, a seconda del posto assegnato) di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’ateneo e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 240/10.
- La valutazione è svolta da una commissione nominata disciplinata e ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 7 del presente regolamento, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.
- Della procedura viene dato avviso mediante pubblicazione per almeno 15 giorni del decreto rettorale di cui al comma 1 sul sito dell’ateneo.
- La procedura di cui al presente articolo può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2017.
- Alla procedura di cui al presente articolo possono essere destinate fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti di professore di ruolo.
Art. 12 - Chiamata del candidato
- All’esito della procedura, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione, o nel caso di più candidati, di quello comparativamente migliore tra quelli valutati positivamente. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
Art. 13 - Norme transitorie e finali
- Ai sensi dell’articolo 29, comma 10 della legge 240/2010, la disciplina dei trasferimenti di cui all’art. 3 della legge n. 210/98, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.
- Sulla base delle disposizioni previste dall’art. 29, comma 4 della legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l’idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all’esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge.
- Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia.
