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Regolamento

Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Diritti dell'Uomo (CIRDU)

Art. 1 - Costituzione del Centro

  1. Presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, di seguito denominata "Università", è costituito ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo il Centro Interdipartimentale di ricerca sui diritti dell'uomo.

Art. 2 - Finalità

  1. Il Centro, ispirandosi a una cultura fondata su valori quali i diritti umani, la pace, la solidarietà internazionale e la salvaguardia dell'ambiente, ha le seguenti finalità:
    1. promuovere, realizzare e coordinare attività di ricerca interdisciplinare nel campo dei diritti umani, delle filosofie, culture, religioni cui si collegano, delle loro vicende passate e sviluppi futuri, del loro rispetto e implementazione;
    2. sviluppare rapporti di collaborazione scientifica con istituti nazionali e internazionali operanti nei settori sopra indicati;
    3. promuovere attività di formazione e offrire un supporto scientifico alle attività didattiche nel campo dei diritti umani;
    4. eseguire attività di consulenza e di ricerca a favore di enti e istituzioni;
    5. favorire attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e mostre, la diffusione e la ricaduta delle ricerche svolte dal Centro.

Art. 3 - Costituzione e afferenza al Centro

  1. Il Centro è costituito dai Dipartimenti che ne hanno promosso l'istituzione o che successivamente vi aderiscono.
  2. I Dipartimenti proponenti sono i seguenti: Filosofia e Teoria delle Scienze, Scienze giuridiche, Studi Eurasiatici, Studi Storici, Studi sull'Asia orientale.
  3. Possono aderire al Centro:
    • dipartimenti dell'Università Ca' Foscari;
    • docenti e ricercatori dell'Università Ca' Foscari o di altre Università;
    • esperti esterni.
    I Dipartimenti che intendano afferire al Centro devono presentare una richiesta al Direttore del Centro. Tale richiesta sarà esaminata e sottoposta ad approvazione del Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea.
    I docenti, i ricercatori universitari e gli esperti esterni che intendano far parte del Centro devono presentare una richiesta al Direttore del Centro. Tale richiesta sarà esaminata e sottoposta ad approvazione del Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea.

Art. 4 - Risorse

  1. Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, dei seguenti fondi:
    1. fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
    2. proventi derivanti da convenzioni con Enti nazionali e internazionali;
    3. proventi derivanti da convenzioni relative ad attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi;
    4. donazioni e contribuzioni di Enti pubblici e privati (nazionali e internazionali);
    5. eventuali contributi messi a disposizione dagli organi di governo dell'Ateneo e dai Dipartimenti proponenti e aderenti.
  2. Il Centro ha autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa. Le modalità di gestione finanziaria e amministrativa del Centro sono disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 5 - Organi

  1. Sono organi del Centro:
    1. l'Assemblea
    2. il Consiglio Direttivo
    3. il Direttore

Art. 6 - Assemblea del Centro

  1. Dell'Assemblea fanno parte:
    1. i rappresentati designati dai Dipartimenti aderenti al Centro, nel numero di tre per ogni Dipartimento;
    2. figure esterne all'Ateneo che si sono distinte nel campo della cultura dei diritti umani, della pace e della solidarietà internazionale, nominate dal Consiglio Direttivo, nel numero di cinque;
    3. i membri afferenti secondo l'art. 3.
  2. L'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
    1. propone il programma annuale di lavoro, ed esamina i programmi che le vengono sottoposti, da presentare al Consiglio Direttivo per l'approvazione, provvedendo a tutti i suggerimenti necessari per un solido sviluppo dell'istituzione;
    2. valuta e propone al Consiglio Direttivo le domande di adesione al Centro ;
    3. elegge i componenti del Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto i rappresentanti dei Dipartimenti aderenti al centro.
  3. L'Assemblea, convocata dal Direttore che la presiede, si riunisce ordinariamente una volta all'anno, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta.
    Le adunanze sono valide se è presente almeno il 50% più uno dei componenti, esclusi gli assenti giustificati. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un professore di ruolo o ricercatore dell'Ateneo, per ciascuno dei dipartimenti aderenti al Centro, eletto tra coloro che fanno parte del Centro.
  2. I componenti vengono eletti dai rappresentanti dei Dipartimenti aderenti al Centro. Il Consiglio Direttivo è nominato dal Rettore e dura in carica un triennio accademico.
  3. Nel caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno dei membri del Consiglio si procederà all'elezione di un docente o ricercatore, tra quelli aderenti al Centro, dello stesso dipartimento del membro dimissionario.
    Partecipa al Consiglio anche il Segretario Amministrativo, con funzioni consultive e di verbalizzazione.
  4. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti attribuzioni:
    1. procede all'elezione del Direttore tra i professori di ruolo componenti il Consiglio medesimo;
    2. attua e coordina i piani di attività e di ricerca sulla base delle indicazioni dell'Assemblea del Centro;
    3. coadiuva il Direttore nella gestione del Centro;
    4. delibera le spese per l'attività ordinaria del Centro;
    5. delibera in merito alle richieste di adesione al Centro, sentita l'Assemblea;
    6. propone agli organi accademici competenti la stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici o privati, italiani o stranieri;
    7. detta criteri per l'utilizzo coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
    8. approva, su proposta del Direttore, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
    9. approva il programma annuale di lavoro e i programmi che gli vengono sottoposti dall'Assemblea;
    10. approva ogni altra decisione necessaria per il conseguimento dei fini del Centro;
    11. approva, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche al presente regolamento. La deliberazione sarà trasmessa al Senato Accademico per l'approvazione.
  5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore di norma ogni sei mesi e ogni qualvolta se ne presenti la necessità, e quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta; la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta. Le riunioni sono valide quando risulta presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, esclusi gli assenti giustificati ai fini del quorum costitutivo.
  6. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
  7. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente.

Art. 8 - Direttore

  1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tra i professori di ruolo del Consiglio medesimo.
  2. L'adunanza del Consiglio nella quale si procede all'elezione del Direttore è convocata dal Decano del Consiglio, entro 30 giorni dalla nomina dei membri del Consiglio stesso.
  3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
  4. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Preside di Facoltà, di Direttore di Dipartimento o di altro Centro di ricerca e di servizi.
  5. Il Direttore svolge i seguenti compiti:
    1. rappresenta il Centro;
    2. convoca, presiede e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
    3. ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro;
    4. provvede alla gestione amministrativa e contabile del Centro in collaborazione con il Segretario Amministrativo;
    5. predispone, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione.
  6. Il Direttore designa un Vicedirettore tra i professori di ruolo appartenenti al Consiglio Direttivo, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. Il Vicedirettore viene nominato con decreto del Rettore.

Art. 9 - Il Segretario Amministrativo

  1. Il Segretario Amministrativo adotta tutti gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli Organi del Centro e, inoltre:
    1. collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
    2. coadiuva il Direttore nella predisposizione del bilancio di previsione;
    3. predispone il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale;
    4. coordina le attività amministrativo-contabili, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile.

Art. 10 - Categorie di persone che partecipano all'attività del Centro

  1. Il Centro per lo svolgimento delle proprie attività si avvale:
    1. dell'opera dei membri che lo compongono;
    2. di Centri e di studiosi italiani e stranieri con i quali siano stati stipulati accordi di collaborazione scientifica.
  2. Il Centro può attivare contratti di collaborazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 11 - Personale e spazi

  1. Il Centro opera avvalendosi, qualora possibile, anche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle strutture Aderenti.
  2. Saranno possibili comandi, distacchi o assegnazioni di altri Enti o Istituzioni statali, in conformità alla normativa vigente e allo Statuto dell'Università.
  3. Potranno essere assegnati al Centro borsisti di Enti italiani e stranieri.
  4. Il Centro opera negli spazi assegnati per il suo funzionamento.

Art. 12 - Gestione amministrativa

  1. Il Centro opera amministrativamente come "Centro di spesa" secondo quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto e dall'art. 117 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 13 - Durata

La durata del Centro è di quindici anni. Il rinnovo del Centro potrà avvenire dietro richiesta di almeno la metà più uno dei membri dell'assemblea. La richiesta, inoltrata al Senato Accademico entro gli ultimi due anni, deve essere accompagnata dalla adesione di almeno due Dipartimenti.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Senato Accademico.

Art 15 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme dei Regolamenti di Ateneo e della legislazione vigente.

© Ca'Foscari 2013

Ultima modifica: 12/11/2012 da System Administrators