Università Ca' Foscari Venezia > Ateneo > Organizzazione > Norme e regolamenti > Regolamenti > Regolamenti del Personale > Regolamento per la chiamata di Professori Ordinari e Professori Associati

Regolamenti in Intranet

Chiamata di Prof. Ordinari e Prof. Associati (del 3/2007)

Regolamento per la chiamata di Professori Associati idonei ai sensi della legge 3 LUGLIO 1998, n. 210


1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure di chiamata presso l'Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, di professori ordinari e associati risultati idonei in procedure di valutazione comparativa bandite dalla medesima Università o da altra Università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210.

2. Nel caso in cui la procedura di valutazione comparativa sia stata attivata dalla medesima Università prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, una volta conclusi i lavori della Commissione, il rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara il nominativo dell’unico idoneo (o dei due idonei nel caso di procedure di valutazione comparativa bandite prima del 15 maggio 2005). Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso, unitamente agli atti, alla facoltà che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti. Il decreto è comunicato anche al Ministero, che tiene aggiornato e rende accessibile anche per via telematica l’elenco dei candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa che possono essere chiamati ai sensi del comma 6.
Nel caso in cui riscontri irregolarità il rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.

3. Accertata la regolarità degli atti nelle forme previste dal presente regolamento, gli atti stessi vengono trasmessi dal Rettore alla Facoltà che ha richiesto il bando. La Facoltà, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata assunta entro 60 giorni, approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero dell’unico candidato dichiarato idoneo in esito a procedure bandite successivamente al 15 maggio 2005, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata, specificando le ragioni della delibera, in relazione alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice.
La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto.

4. Qualora la Facoltà deliberi di non procedere alla chiamata, decorso il termine di 60 giorni dal decreto di accertamento della regolarità degli atti, permanendo le esigenze didattico-scientifiche, può richiedere la copertura del posto proponendo la nomina di un altro candidato risultato idoneo in procedure espletate presso altre sedi per il medesimo settore scientifico-disciplinare che non sia stato chiamato entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità dei relativi atti, ovvero deliberare l’avvio di nuove procedure di reclutamento ai sensi di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, e dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

5. Qualora lasci decorrere il periodo di 60 giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti senza deliberare ai sensi del comma 3, la Facoltà può avvalersi delle procedure di cui al comma 4 soltanto dopo che siano trascorsi due anni dal suddetto periodo.
6. Le Facoltà, qualora risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate e nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1-ter, lettera e), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono proporre per la chiamata e la nomina in ruolo, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, candidati risultati idonei in procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari bandite da altre sedi universitarie, i quali non siano stati nominati in ruolo nelle sedi suddette o in altre sedi.
La norma si applica anche nel caso di idonei in procedure bandite dalla medesima Università precedentemente al 15 maggio 2005, per le quali sia già stato nominato in ruolo uno degli idonei, a condizione che l'ulteriore chiamata rispetti parimenti le condizioni sopra indicate, sia motivata da ulteriori esigenze didattiche e scientifiche e avvenga quando siano trascorsi almeno 60 giorni dall'accertamento della regolarità degli atti.
E' condizione per la chiamata che l'idoneità sia stata conseguita entro i termini di validità previsti dalla normativa in vigore.
La nomina è disposta dal Rettore, su proposta adeguatamente motivata in relazione alle esigenze didattiche, scientifiche e, eventualmente, assistenziali, deliberata dalla Facoltà interessata, previo accertamento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura del nuovo posto di ruolo ovvero, quando si tratti di docenti in servizio presso l’Ateneo, per l’inquadramento nella fascia superiore.

7. Il Rettore comunica tempestivamente al Ministero l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento e i nominativi dei docenti interessati.

8. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quella della sua emanazione da parte del Rettore.

© Ca'Foscari 2013

Ultima modifica: 18/06/2013 da System Administrators