I cultori della materia
REGOLAMENTO CULTORI DELLA MATERIA
Art. 1
La qualifica di cultore della materia è attribuita dai Dipartimenti, dietro semplice domanda, a tutti coloro che siano stati per almeno un anno, presso l’Università Ca’ Foscari, professore a contratto, assegnista di ricerca, borsista di ricerca post laurea o ricercatore con contratto a progetto su fondi sia nazionali che internazionali, oppure che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari.
Art. 2
La qualifica attribuita ai sensi dell’art.
Art. 3
Oltre che nel caso previsto dall’art. 1, la qualifica di cultore della materia può essere attribuita dai Dipartimenti a persone in possesso di adeguata produzione scientifica, sulla base di procedure di valutazione stabilite dai loro Regolamenti.
Art. 4
L'attribuzione della qualifica di cultore non comporta alcun obbligo; è ammessa soltanto, dietro consenso dell’interessato, la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea. Non è ammesso, pertanto, col solo titolo di cultore della materia, lo svolgimento di attività istituzionali come lezioni o esercitazioni. Ai cultori della materia non è riconosciuto alcun compenso o rimborso. I cultori della materia possono tuttavia essere titolari di un contratto di insegnamento o di un contratto o assegnodiricerca previa delibera degli organismi competenti.
Art. 5
Art. 6
Il limite massimo di età per ricoprire la qualifica di cultore della materia è di quarantacinque anni.
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
In via transitoria, e fino all’approvazione del nuovo Statuto dell’Università Ca’ Foscari, l’inserimento del cultore della materia nelle commissioni d’esame, previsto dall’articolo 5, è disposto dalle Facoltà.
Art. 11



