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I cultori della materia

REGOLAMENTO CULTORI DELLA MATERIA

Art. 1

La qualifica di cultore della materia è attribuita dai Dipartimenti, dietro semplice domanda, a tutti coloro che siano stati per almeno un anno, presso l’Università Ca’ Foscari, professore a contratto, assegnista di ricerca, borsista di ricerca post laurea o ricercatore con contratto a progetto  su fondi sia nazionali che internazionali, oppure che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari.

Art. 2

La qualifica attribuita ai sensi dell’art. 1 ha lo scopo di consentire il proseguimento dell’attività di ricerca, in proficuo collegamento con l’Ateneo, a giovani studiosi in possesso di alta qualificazione scientifica. Tale qualifica dà diritto all’utilizzo dell’account di Ca’ Foscari (unive) e di conseguenza all’accesso a tutti i servizi, le risorse digitali e le banche dati del sito dell’Ateneo; dà diritto inoltre all’accesso a tutte le biblioteche di Ca’ Foscari e relativi servizi.

Art. 3

Oltre che nel caso previsto dall’art. 1, la qualifica di cultore della materia può essere attribuita dai Dipartimenti a persone in possesso di adeguata produzione scientifica, sulla base di procedure di valutazione stabilite dai loro Regolamenti.

Art. 4

L'attribuzione della qualifica di cultore non comporta alcun obbligo; è ammessa soltanto, dietro consenso dell’interessato, la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea. Non è ammesso, pertanto, col solo titolo di cultore della materia, lo svolgimento di attività istituzionali come lezioni o esercitazioni. Ai cultori della materia non  è riconosciuto alcun compenso o rimborso. I cultori della materia possono tuttavia essere titolari di un contratto di insegnamento o di un contratto o assegnodiricerca previa delibera degli organismi competenti.

Art. 5

 Il Dipartimento, su proposta del competente Collegio didattico, dispone l'eventuale inserimento del cultore della materia nelle commissioni  per gli esami di profitto e di laurea, dopo aver acquisito il consenso dell’interessato.

Art. 6

Il limite massimo di età per ricoprire la qualifica di cultore della materia è di quarantacinque anni.

Art. 7

 La qualifica di cultore della materia ha validità triennale ed e’ rinnovabile secondo le modalità indicate nei precedenti articoli 1 e 3.

Art. 8

 Il cultore della materia può fare uso della qualifica di "cultore della materia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia" soltanto nel periodo di attribuzione della stessa.

Art. 9

 In via transitoria, e fino all’approvazione del nuovo Statuto dell’Università Ca’ Foscari, la qualifica di cultore della materia può essere attribuita anche dalle Facoltà con le modalità previste dagli articoli 1 e 3.

Art. 10
 

In via transitoria, e fino all’approvazione del nuovo Statuto dell’Università Ca’ Foscari, l’inserimento del cultore della materia nelle commissioni d’esame, previsto dall’articolo 5, è disposto dalle Facoltà.

Art. 11

Le qualifiche di cultore della materia già attribuite alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino al compimento del triennio.

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Ultima modifica: 09/07/2010 da System Administrators