Regolamento di Ateneo in materia di brevetti
(Emanato con D.R. n. 351 del 28/06/2012)
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II - INVENZIONI CONSEGUITE DAL DIPENDENTE-INVENTORE
TITOLO III - INVENZIONI REALIZZATE DA SOGGETTI NON DIPENDENTI
TITOLO IV - INVENZIONI REALIZZATE NELL'AMBITO DI CONVENZIONI CONTO TERZI
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. - Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina, giuste le previsioni della vigente normativa e, in particolare, quanto previsto dal D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale, nel seguito denominato CPI), le procedure interne relative alle invenzioni, ai modelli di utilità e a ogni altra innovazione (di seguito definita "invenzione") suscettibile di formare oggetto di brevetto o di registrazione.
2. Si intende per brevetto, lo strumento giuridico che consente di ottenere il diritto esclusivo, ma temporaneo, di produrre, commercializzare, vendere e utilizzare non a titolo personale o sperimentale l’insegnamento che ne forma oggetto nello Stato nel quale il brevetto è stato richiesto. Sono requisiti di brevettabilità:
- novità, quando l'insegnamento inventivo, prima del suo deposito, non sia stato divulgato in Italia o all'estero, in modo da poter essere attuato; a tale fine si raccomanda agli inventori la necessità di mantenere la più stretta riservatezza in relazione all’insegnamento inventivo onde evitare il rischio che forme di pubblicazione anticipata possano compromettere la validità della domanda di brevetto;
- attività inventiva, quando l'insegnamento inventivo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica: la soluzione che l'invenzione presenta non deve risultare ovvia ad una persona esperta del ramo cui l'invenzione appartiene;
- industrialità, quando l'insegnamento inventivo è atto ad avere un'applicazione industriale.
3. Possono formare oggetto di brevetto:
- l'invenzione, una soluzione non ovvia ad un problema tecnico, adatta a essere realizzata ed applicata in campo industriale. L'essenza dell'invenzione non sta nell'oggetto in cui si materializza, ma nell’attuazione dell’insegnamento che ne sta alla base: consiste cioè nel trovare nuove e non prima previste/ovviamente prevedibili funzioni o funzionalità da attribuire ad un oggetto, un prodotto, un dispositivo, un procedimento, un composto chimico, elementi biologici e/o biotecnologici e procedimenti correlati ad essi;
- il modello di utilità, un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, a utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di pubblicazione o d'impiego.
4. Si da atto che, stante l’immanente finalità della ricerca universitaria diretta a rendere pubblicamente accessibili i risultati delle proprie attività di ricerca il know how, (altrimenti definito come “Trade secret” o “informazione confidenziale su innovazione” così come definito all’art. 98 del CPI) viene considerato ai fini di questo Regolamento come essenzialmente prodromico e non alternativo all’attività di brevettazione.
5. Al fine rendere piena ottemperanza del presente regolamento alle norme di legge è essenziale che tutti i soggetti inventori interessati dall’applicazione di questo Regolamento si impegnino a comunicare all’Università la realizzazione di invenzioni potenzialmente idonee a formare oggetto di brevettazione, prima di qualsiasi forma di divulgazione, impiego o di deposito. Il difetto di tale adempimento verrà considerato come una condotta illecita.
Art. 2 Tipologie di invenzioni rilevanti per il presente Regolamento
1. Gli obblighi ed i diritti conseguenti all'invenzione dipendono dal tipo di rapporto intrattenuto dall'inventore con l'Università. In particolare hanno rilevanza per l'Ateneo:
a. le invenzioni realizzate da dipendenti nell'ambito delle proprie mansioni ovvero senza nesso di causalità con l'attività dovuta, ma che rientrano nel campo di attività dell'Università (Titolo II del presente regolamento);
b. le invenzioni conseguite da soggetti non dipendenti ma che hanno un rapporto temporaneo con l'Università (affidatari di incarichi relativi ad attività di didattica o ricerca, che possono contemplare anche esclusivamente attività innovativa, nonché borsisti, assegnisti, dottorandi, ecc.) nell'ambito dei propri incarichi ovvero senza uno specifico nesso di causalità con l'attività dovuta, ma che rientrano nel campo di attività dell'Università (Titolo III del presente regolamento);
c. le invenzioni realizzate da dipendenti/non dipendenti nell'ambito di contratti di prestazione svolti a favore di terzi (Titolo IV del presente regolamento);
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento anche i miglioramenti e allargamenti dell’invenzione qualora siano inventivi (ossia non banali) e giustifichino quindi un brevetto di perfezionamento
Art. 3 - Invenzioni in collaborazione con dipendenti di altre istituzioni
1. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori dipendenti di altre istituzioni, italiane o straniere (qui di seguito “inventori esterni”), è fatto obbligo agli inventori esterni di darne tempestiva comunicazione ai rispettivi Enti di appartenenza, al fine di giungere ad un accordo in merito alla titolarità dei risultati conseguiti e al riparto delle eventuali spese di deposito brevetto.
2. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori dipendenti da altre Università italiane o da entità della pubblica amministrazione italiana (qui di seguito “soggetto di appartenenza”) avente tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nel caso in cui i ricercatori dichiarino di rinunciare alla titolarità dei risultati conseguiti a favore del soggetto di appartenenza.
Nel caso in cui gli inventori ne mantengano la titolarità, si applicheranno agli stessi le medesime condizioni riconosciute al personale dipendente.
Art. 4 -Commissione Tecnica Brevetti
1. Con Decreto Rettorale, sentito il Senato Accademico, è istituita la Commissione Tecnica Brevetti (di seguito Commissione) formata da una componente fissa avente durata triennale, eventualmente integrata da una componente variabile, su indicazione del Presidente. Quest'ultima viene convocata dal Presidente nel caso si rendano necessarie ulteriori competenze per la valutazione delle richieste di deposito brevetto.
2. La componente fissa è formata:
a. dal Presidente, nella persona del Rettore o suo delegato;
b. da tre membri individuati dal Rettore tra i professori o ricercatori in ruolo;
c. dal Direttore Generale, o suo delegato.
I componenti rimangono in carica per un triennio accademico e sono ridesignabili per non più di una volta consecutiva.
Il segretario della Commissione è indicato dal Direttore Generale fra il personale tecnico e amministrativo dell’Università.
3. La componente variabile è costituita al massimo da tre membri, provenienti dal mondo accademico e/o industriale, dotati di specifica esperienza nel settore di riferimento del brevetto richiesto, nonché da esperti in materia di trasferimento tecnologico di volta in volta individuati dal Presidente, sentiti i Direttori delle strutture coinvolte.
4. La Commissione ha le seguenti competenze:
- deliberare in merito alle richieste di deposito di domande di brevetto ed estensione all'estero di domande di brevetto nell'ambito del budget annuale fissato dal Consiglio di Amministrazione per la copertura dei costi di deposito brevetto e l'eventuale prototipazione;
- fornire pareri agli Organi dell’Ateneo sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico delle domande di brevetto e/o di brevetti concessi;
- fornire pareri agli Organi dell’Ateneo sugli atti su criteri, linee guida, procedure in materia di brevettazione.
Art. 5 – Procedure per la richiesta di deposito di una domanda di brevetto
1. La richiesta di deposito di una domanda di brevetto, redatta secondo appositi moduli approvati dalla Commissione Brevetti, deve essere inoltrata alla Commissione, attraverso l’Area Ricerca.
2. Nella richiesta gli inventori dovranno dichiarare l’impegno a:
a. cedere all'Università i diritti relativi all'invenzione
b. sottoscrivere la liberatoria per il trattamento economico alle condizioni indicate nel presente regolamento;
c. non divulgare in nessuna forma o sede il contenuto della domanda di brevetto per invenzione per un periodo di 18 mesi dalla data di deposito, ovvero 3 mesi qualora venga richiesta la pubblicazione anticipata. La Commissione collaborerà con i dipendenti-inventori per individuare le forme più opportune per salvaguardare le domande di brevetto e, contemporaneamente, garantire, nei tempi più brevi possibili, la pubblicazione dei risultati scientifici, pubblicazione che, comunque, non può riguardare il contenuto dell’insegnamento inventivo;
d. favorire l'individuazione di opportunità di sfruttamento del brevetto.
Art. 6 Valutazione delle richieste di deposito di una domanda di brevetto
1. Le richieste di deposito vengono valutate dalla commissione che può essere integrata dalla componente variabile.
2. Partecipa ai lavori, con funzione consultiva, il Direttore di Dipartimento cui afferisce o con cui collabora l’inventore che presenta domanda di Brevetto.
3. Le deliberazioni della Commissione devono essere assunte, a maggioranza dei presenti, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta di deposito brevetto ovvero, in caso di urgenza documentata dal richiedente, entro dieci giorni. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Commissione può richiedere all’inventore, di integrare la documentazione presentata con ogni atto utile e/o necessario ai fini dell’assunzione della propria decisione. In tal caso, il termine di cui al comma precedente resta sospeso fino alla consegna della documentazione integrativa richiesta.
Art. 7 - Estensione della tutela
1. Entro il termine di cinque mesi dal deposito della prima domanda di protezione dell’invenzione, il Presidente, convoca la Commissione, al fine di valutare la proposta di estensione della tutela.
2. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data della convocazione, adotta una decisione espressa e motivata in merito alla proposta di estensione. Al termine dei propri lavori, la Commissione redige apposito verbale contenente la valutazione tecnico-discrezionale sulla proposta di estensione.
3. La Commissione può richiedere all’Area Ricerca di integrare le informazioni con ogni atto utile e/o necessario ai fini della predisposizione del proprio parere. In tal caso, il termine di cui al comma precedente resta sospeso fino alla consegna della documentazione integrativa richiesta.
4. L’Area Ricerca comunica agli inventori l’esito della procedura disciplinata dal presente articolo.
5. Nel caso in cui la Commissione decidesse di non procedere all’estensione o di limitare l’estensione a determinati paesi agli inventori deve essere riconosciuta la facoltà di poter procedere autonomamente all’estensione estera a proprio nome e spese. Gli inventori si impegnano comunque a riconoscere all’Università non meno del 20% degli eventuali vantaggi economici derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione nei paesi esteri oggetto di estensione autonoma.
Art. 8 – Onere della riservatezza
1 Il personale dell'Università che a vario titolo viene a conoscenza dell'invenzione o del know how è tenuto ad osservare la massima riservatezza in merito onde evitare il rischio che forme di rivelazione anticipata possano compromettere la validità della domanda di brevetto.
2. I soggetti esterni che vengono a far parte della Commissione, sono tenuti a sottoscrivere un preventivo impegno in merito alla segretezza delle informazioni acquisite.
Art. 9 - Firma degli atti di sfruttamento delle invenzioni
1. I contratti di licenza e quelli di cessione del brevetto e di altri atti relativi al diritto di depositare brevetti sono sottoscritti esclusivamente dal Rettore o da un suo delegato preposto a tale specifica attività.
2. Per i contratti di valore eccedente i limiti di autonomia del Rettore, l'approvazione della stipula è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione.
Art. 10 - Consulenti esterni
1. L'Università può avvalersi di servizi esterni per le procedure relative alle operazioni di ricerca delle anteriorità, di deposito delle domande di brevetto e di commercializzazione dello stesso.
Art. 11 - Azioni giudiziarie
1. L'Università può promuovere ogni azione legale o resistere in giudizio, a tutela del brevetto o per evitare tentativi di contraffazione dello stesso, a meno che tale obbligo non sia posto a carico del licenziatario e questi vi ottemperi, dandone comunicazione preventiva all’Università.
2. In caso di controversie tra l'inventore e l'Università, ogni decisione può essere demandata ad un collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 806 e ss del c.p.c., composto da tre membri, nominati uno per parte e il terzo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Direttore generale per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
INVENZIONI CONSEGUITE DAL DIPENDENTE-INVENTORE
Art. 12 - Obblighi e diritti del dipendente
1. Il dipendente inventore ha l'obbligo di agire con assoluta riservatezza per quel che concerne l'esito delle proprie ricerche, qualora intenda richiedere la brevettazione, e di non utilizzare o divulgare l'invenzione e/o il relativo know-how. Detti obblighi sono estesi ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche.
2. Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione come definito all’art. 1 comma 5 verrà considerato come violazione dell’obbligo di fedeltà.
3. Qualora l’invenzione sia conseguenza di ricerche finanziate, in tutto o in parte da soggetti privati, ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, i diritti derivanti dall’invenzione brevettabile spettano all’Università o ai soggetti terzi con i quali l’Università ha siglato o siglerà specifici accordi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. In tal caso l’inventore deve richiedere alla Commissione, tramite l’Area Ricerca, di depositare la domanda di brevetto a nome dell'Università e di sostenere i relativi costi, riconoscendo comunque il dipendente come autore. L’Amministrazione ha facoltà di accedere alla richiesta dell’inventore.
4. Qualora l’invenzione sia conseguenze di ricerche finanziate esclusivamente con fondi dell’Università, il dipendente inventore è riconosciuto titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. Egli può decidere in tal caso di:
a. presentare domanda di brevetto a proprio nome, accollandosene tutti gli oneri e dandone comunicazione alla Commissione tramite l’Area Ricerca ;
b. richiedere alla Commissione tramite l’Area Ricerca di depositare la domanda di brevetto a nome dell'Università e di sostenere i relativi costi, riconoscendo comunque il dipendente come autore. L’Amministrazione ha facoltà di accedere alla richiesta dell’inventore.
Nel caso di presentazione della domanda di brevetto a nome del dipendente, la quota dei canoni o proventi derivanti dall'uso dell'invenzione di spettanza dell'Università è fissata nella misura del 50% degli stessi. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, per cause a loro imputabili, l'Università acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione ed i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore
Nel caso di deposito da parte dell'Amministrazione, l'Università riconoscerà all'inventore il 50% dei canoni o proventi derivanti dall'uso dell'invenzione. Il dipendente-inventore può rinunciare, in tutto o in parte, all'incasso di tale compenso a favore dell'accantonamento del medesimo nei propri fondi di ricerca. Ogni onere e spesa inerente l'ottenimento del brevetto e il suo mantenimento in vigore è a carico dell'Università. Trascorsi cinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto senza che si sia iniziato lo sfruttamento industriale dello stesso, ovvero qualora i proventi risultino inferiori alle spese per il mantenimento, l'Università può decidere di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vigore. Di ciò verrà data comunicazione in tempo utile al dipendente, che potrà subentrare nella titolarità del brevetto, previo il rimborso delle spese di registrazione dell'atto di cessione e della relativa trascrizione.
Art. 13 - Sfruttamento dell'invenzione
1. Qualora la Commissione decida di inoltrare la domanda di brevetto a nome dell'Università, quest'ultima sarà tenuta a sfruttare il brevetto mediante, concessione della licenza, cessione del brevetto, costituzione di spin-off.
2. Nell'esercizio dell'attività negoziale di cui sopra incombe sul personale dell'Università l'onere di rispettare il regime di segreto da cui è coperta l'invenzione fino al momento in cui la domanda di deposito non diviene pubblica (art. 5 comma 2 lettera c).
3. Nel caso di commercializzazione di una domanda di brevetto non ancora formalmente concesso, i relativi atti negoziali dovranno prevedere specifiche clausole di limitazione della responsabilità su validità e non interferenza con alte privative a tutela dell'Ateneo.
Art. 14 - Riparto dei proventi tra Amministrazione Centrale e Struttura di Afferenza dell’Inventore
1. Ferme restando le percentuali di riparto dei proventi indicate nell'art. 12, i compensi acquisiti dall'Università, al netto delle relative spese sostenute, come ad esempio le spese di deposito, mantenimento e gestione, saranno assegnati nella misura del 40% alla/e Struttura/e di afferenza dell'inventore/i e nella restante parte all'Amministrazione Centrale.
2. L'Amministrazione Centrale potrà destinare la quota di propria pertinenza:
a. al finanziamento delle attività di brevettazione;
b. al finanziamento di interventi di prototipazione;
c. all'incentivazione della attività di ricerca.
3. La Struttura all'interno della quale è stata realizzata l'invenzione potrà destinare liberamente la quota di propria pertinenza.
4. Tale sistema di riparto dei compensi si applica anche al margine di guadagno percepito dalla vendita diretta dei beni contenenti l'invenzione e ai corrispettivi previsti nei contratti di cessione dei risultati della ricerca che prevedano un compenso legato alla brevettazione dei risultati stessi
Art. 15 Estensione della tutela brevettuale all'estero
1. Indipendentemente da quanto previsto all’art. 7, l’eventuale richiesta da parte dell'inventore di estensione della tutela brevettuale all'estero deve pervenire alla Commissione entro quattro mesi dalla data di deposito del brevetto in Italia, con l'indicazione dei paesi per i quali si richiede l'estensione. Tale richiesta dovrà essere corredata da una relazione predisposta dall'inventore in merito all'opportunità tecnico-scientifica e commerciale di estensione del brevetto.
INVENZIONI REALIZZATE DA SOGGETTI NON DIPENDENTI
Art. 16 - Obblighi e diritti di soggetti non dipendenti
1. I soggetti non dipendenti che abbiano conseguito un risultato brevettabile, in relazione ad attività di ricerca condotte nell'ambito di progetti universitari, o che contribuiscano alla realizzazione del trovato, sono riconosciuti inventori.
2. I soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di comunicare al responsabile della Struttura di aggregazione e alla Commissione il conseguimento dell'invenzione. Hanno altresì l'obbligo di non utilizzare e non divulgare l'invenzione, mantenendo il massimo riserbo sul progredire delle proprie ricerche.
3. I soggetti di cui al comma 1 che hanno stipulato un contratto per la collaborazione con l’Università sono tenuti a rispettare le clausole inerenti alle invenzioni ed al know-how, in esso contenute. Qualora il contratto riconosca loro la titolarità dei risultati, possono richiedere alla Commissione tramite l’Area Ricerca di depositare la domanda di brevetto a nome dell'Università. Nel caso in cui la richiesta di deposito brevetto sia accolta dalla Commissione, e non sia già prevista nel contratto una retribuzione per attività inventiva, agli inventori spettano gli stessi diritti ed obblighi riconosciuti al personale dipendente-inventore (art. 12). La proposta sarà valutata dalla commissione nei termini definiti negli artt. 5, 6 e 7.
4. In caso di accettazione della proposta, l'Università e l'inventore sottoscriveranno un atto con cui l'inventore si impegna a cedere i diritti relativi all'invenzione all'Università e accetta come trattamento economico quanto definito in base alle condizioni indicate nel presente regolamento
5. La titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile conseguita dagli assegnisti nell'ambito delle attività pertinenti il progetto oggetto dell'assegno di ricerca spetta all'Università o a soggetti terzi con i quali l’Università ha siglato o siglerà specifici accordi.
6 Tutti i risultati conseguiti dai dottorandi nell’ambito delle attività di ricerca pertinenti al corso di dottorato saranno di proprietà dell'Ateneo che avrà la piena ed esclusiva facoltà di poterli sfruttare, utilizzare e/o pubblicare, fatti salvi i diritti morali dell'inventore/autore.
In questi casi, il dottorando di concerto col il tutor responsabile del lavoro di ricerca dovrà informare tempestivamente (almeno 6 mesi prima della data prevista per il deposito della tesi nell’archivio istituzionale ad accesso aperto e/o della data prevista per la discussione pubblica) l’ateneo della probabilità che la ricerca svolta dal medesimo possa o abbia già generato dei risultati inventivi.
L’Ateneo provvederà a valutare in tutta autonomia tali indicazioni e se lo riterrà opportuno procederà a depositare la domanda di brevetto prima della data prevista per il deposito della tesi nell’archivio istituzionale ad accesso aperto. Il Dottorando prima di tale data si impegna a mantenere la più stretta confidenzialità sia sul lavoro di ricerca che sui risultati ottenuti.
7. La titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile conseguita dai Visiting Professor/Researcher nello svolgimento delle attività presso le strutture dell’Ateneo, spetta all'Università per quanto compatibile con la normativa applicabile. Tale previsione dovrà essere esplicitata nel provvedimento per l’assegnazione del titolo e/o nell’eventuale contratto per il conferimento dell’incarico.
INVENZIONI REALIZZATE NELL'AMBITO DI CONVENZIONI CONTO TERZI
Art. 17 - Rapporti con terzi committenti
1. Qualora l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di attività di ricerca per conto terzi, in ambiti di ricerca già precedentemente in corso presso la struttura di Ateneo interessata, il regime giuridico ed economico relativo alla tutela e allo sfruttamento dell'invenzione viene stabilito nel contratto, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e fatti salvi i seguenti elementi:
a. nel contratto conto terzi dovrà essere indicato un corrispettivo per l’eventuale invenzione brevettabile conseguita nello svolgimento dell’attività di ricerca;
b. il Committente avrà il diritto a tutelare l’invenzione, depositando il brevetto e sostenendo i relativi costi di deposito;
c. il deposito dovrà essere congiunto e includere l’Università tra i titolari del brevetto;
d. contestualmente al deposito della domanda relativa al brevetto l’Università trasferirà la propria quota di titolarità al Committente, secondo l’importo indicato nel contratto conto terzi;
e. il Committente si impegna a segnalare agli uffici brevetti di deposito l’acquisizione della piena titolarità immediatamente dopo la pubblicazione del brevetto;
f. l’Università ed il Committente indicheranno i nomi dei propri inventori;
g. il Committente si impegna a prestare diligente osservanza alla normativa del CPI in relazione a quanto dovuto agli inventori propri dipendenti o comunque riconducibili al Committente stesso. Il Committente deve inoltre manlevare l'Università da ogni eventuale richiesta economica avanzata da tali soggetti contro la medesima Università.
2. Qualora l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di attività di ricerca per conto terzi, in ambiti di ricerca sviluppati appositamente per rispondere alle richieste del Committente, il contratto conto terzi dovrà regolare i diritti derivanti dalle invenzioni brevettabili scaturiti dalle ricerche oggetto del contratto tenendo presente:
a. la remuneratività complessiva del contratto conto terzi;
b. le prospettive di sfruttamento brevettuale della ricerca svolta;
c. il potere negoziale delle parti.
I risultati della ricerca in oggetto possono essere anche di esclusiva proprietà del Committente.
3. L’organo consiliare della struttura di Ateneo interessata al contratto stabilisce la natura del medesimo, ovvero se si tratti di fattispecie di cui al comma 1 o di cui al comma 2 del presente articolo.
Nel contratto deve risultare che:
a. è comunque fatto salvo il diritto morale d’invenzione spettante all’inventore, nonché il diritto dell’Ateneo di pubblicazione dei risultati una volta depositato il brevetto, previo accordo con la controparte.
b. decorsi tre anni dalla stipula del contratto, l’Università potrà comunque pubblicare o divulgare i risultati ottenuti nell’ambito del contratto anche in assenza di autorizzazione da parte del Committente a condizione che non venga fornito alcun elemento che consenta di risalire a quest’ultimo.
c. nel fare riferimento ai risultati ottenuti nell’ambito del contratto, il Committente avrà l’obbligo di citare l’Università e il nome del responsabile scientifico universitario.
4. Qualora l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Università con soggetti terzi per il finanziamento di assegni di ricerca, la titolarità dei diritti connessi alla tutela e allo sfruttamento dei risultati sarà:
a. esclusiva dell'Università per finanziamenti inferiori al 70% dei costi totali del/degli assegno/i;
b. congiunta per finanziamenti pari o superiori al 70%.
Per disciplinare il rapporto di contitolarità dei risultati la convenzione dovrà determinare:
a. il regime di utilizzazione diretta dell'invenzione;
b. il regime delle licenze, i canoni delle stesse e la ripartizione dei proventi dell’utilizzazione;
c. i vincoli alla cessione del brevetto;
d. ogni altro aspetto meritevole di disciplina anche al fine di prevenire situazioni di conflitto.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 - Disposizioni transitorie
1. Al riparto dei proventi derivanti da licenza non ancora incassati al momento dell'emanazione del presente regolamento si applicano le percentuali di riparto indicate all'art. 14.
2. In materia di Brevetti, le norme del presente Regolamento prevalgono su ogni altro dispositivo regolamentare d’Ateneo che risultasse incompatibile.
Art. 19 – Legge applicabile e risoluzione di conflitti
1. L’interpretazione e l’applicazione del presente regolamento è sottoposto alla legge Italiana.
2. Ogni eventuale controversia inerente l’interpretazione e l’applicazione del presente regolamento verrà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in Proprietà industriale e Intellettuale.



