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Regolamento di Ateneo per la costituzione di spin off

Emanato con D.R. n.273 del 3/04/2013

 

TITOLO I - Definizioni e principi generali

Art. 1 - Definizioni e principi generali

  1. L'Università Ca’ Foscari Venezia, di seguito "Università", in attuazione delle previsioni del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297 e del Decreto Ministeriale di attuazione 8 agosto 2000, in conformità ai principi generali dettati dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 168 e dal proprio Statuto di autonomia, favorisce la costituzione di società per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative e società europee aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca ed il conseguente sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
  2. Tra le società aventi finalità e forma giuridica sopra specificate e costituite alle condizioni indicate nel presente Regolamento (di seguito spin off), si definiscono:
    1. "spin off partecipati dall'Università Ca’ Foscari Venezia" (di seguito spin off partecipati) esclusivamente quelle società alle quali l'Università partecipa in qualità di socio;
    2. “spin off non partecipati” società nelle quali l’Università non ha una quota di partecipazione.
  3. Sono considerati spin off ai sensi del presente regolamento anche:
    1. le società costituite da parte di soggetti terzi alla condizione che nell’atto costitutivo sia espressamente prevista la futura e certa entrata all’interno della compagine sociale dell’Università o di personale universitario dell’Università. Tale previsione deve essere chiaramente determinata in termini temporali massimi, non superiori comunque ai 6 mesi dalla data di costituzione;
    2. le società di recente costituzione da parte di assegnisti di ricerca o dottorandi dell'università che vengano successivamente partecipati dall’Università o accreditati ai sensi del presente regolamento.
  4. Il presente regolamento disciplina:
    1. le modalità di costituzione degli spin off partecipati;
    2. le modalità di accreditamento degli spin off non partecipati;
    3. i loro rapporti con l'Università;
    4. il regime delle autorizzazioni per l’adesione del personale dipendente agli spin off partecipati e non.

Art. 2 - Comitato Tecnico Spin off

  1. Con Decreto Rettorale, sentito il Senato Accademico, viene costituito il Comitato Tecnico Spin off (di seguito denominato CTS) composto da una componente fissa e una componente variabile. Quest'ultima viene eventualmente convocata dal Presidente esclusivamente per la valutazione delle proposte di costituzione di spin off partecipati o di accreditamento di spin off non partecipati.
  2. La componente fissa, il cui mandato ha una durata di 3 anni accademici, rinnovabili, è composta da:
    1. Rettore, o suo delegato, che la presiede;
    2. tre docenti, di cui almeno uno appartenente a settori economico-gestionali e uno appartenente a settori tecnico-scientifici;
    3. Direttore Generale, o suo delegato;
    4. un rappresentante della Camera di Commercio di Venezia;
    5. un rappresentante di un Parco Scientifico Tecnologico o di un incubatore.
    6. un rappresentante di Veneto sviluppo o Veneto Innovazione
  3. La componente variabile è formata al massimo da 2 docenti o ricercatori e al massimo da 2 soggetti provenienti dal mondo imprenditoriale scelti dal Presidente in relazione alle competenze tecnico - scientifiche proprie dalla proposta di spin off oggetto di valutazione, fermo restando il divieto, ai proponenti dell'iniziativa, di partecipazione alle deliberazioni relative alla costituzione.
  4. Al CTS spettano i seguenti compiti:
    1. programmare attività divulgative e informative in materia di spin off;
    2. esprimere al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un parere obbligatorio non vincolante in merito a ciascuna proposta di costituzione di spin off partecipato e di accreditamento di spin off non partecipato, in base alla valutazione di cui al successivo comma 5;
    3. formulare al Consiglio di Amministrazione proposte di adesione a spin off non partecipati;
    4. svolgere verifica sui requisiti di partecipazione del personale dell’Università a spin off;
    5. relazionare annualmente al Consiglio di Amministrazione, entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo, in merito alle attività promozionali svolte nell’anno precedente e allo stato degli spin off partecipati e non;
    6. approvare tutta la modulistica e gli schemi di redazione da utilizzare a cura dei proponenti.
  5. Le proposte di spin off partecipati e le richieste di accreditamento degli spin off non partecipati vengono valutate dal CTS sulla base della documentazione presentata dai proponenti prevista rispettivamente dall’art. 8 comma 3 e dall’art. 12 comma 2. Il Comitato fornirà il parere richiesto entro 60 giorni dalla data di presentazione della proposta.
    Nella valutazione vanno considerati i seguenti elementi:
    1. idea aziendale e carattere innovativo dell'iniziativa;
    2. conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali dell'Ateneo e le attività dello spin off;
    3. qualità tecnologiche e scientifiche dell'iniziativa;
    4. compagine sociale e capitale sociale;
    5. quota di partecipazione dell’Università per gli spin off partecipati;
    6. prospettive economiche, finanziarie e di mercato dell'iniziativa;
    7. beni e servizi richiesti all’Università e relative condizioni contrattuali;
    8. compatibilità delle previsioni di regolamentazione della proprietà intellettuale con la disciplina in materia prevista dall’Ateneo.

TITOLO II - Partecipazione del personale universitario

Art. 3 - Partecipazione del personale

  1. I membri del Consiglio di Amministrazione, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti e i professori e ricercatori individuati nell’allegato A al presente regolamento, non possono assumere cariche direttive e amministrative negli spin off. È fatta salva l’ipotesi in cui il Direttore di Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di Amministrazione di spin off, del quale non sia socio o proponente, dall’Ateneo di appartenenza.
  2. Fermi restando i vincoli previsti al comma 1, il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno, può:
    1. svolgere, compatibilmente con le esigenze legate ai propri obblighi istituzionali, attività a favore dello spin off, anche retribuita, purché non di lavoro subordinato, che deve essere dettagliatamente specificata nella richiesta;
    2. essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin off.
  3. Il professore e/o ricercatore che intende promuovere, anche congiuntamente ad altri soggetti, uno spin off deve chiedere al Rettore l’autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, all’esercizio di cariche operative e/o allo svolgimento di attività a favore dello spin off medesimo. Nella richiesta devono essere precisate le cariche da ricoprire, le mansioni e le attività da svolgere, nonché l’impegno di tempo previsto. Qualora l’attività da svolgersi a favore dello spin off risulti in contrasto con i propri impegni didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno, il quale non opti per il passaggio al regime di tempo definito, può chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni.
  4. L’autorizzazione di cui al comma precedente viene concessa dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza a ciascuno dei professori e dei ricercatori coinvolti, valutata la compatibilità dei ruoli, delle mansioni e dell’impegno richiesto per lo svolgimento delle attività di spin off, con la disciplina di Ateneo e ai sensi del comma 9, dell’art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
    Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento dell’attività a favore dello spin off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta del Rettore, il docente o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, ovvero opti per il tempo definito, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.
  5. Il personale docente e/o ricercatore che, in una fase successiva a quella di costituzione di uno spin off, intenda partecipare alla compagine sociale e/o svolgere attività retribuita a favore dello stesso, deve chiedere al Rettore, e per conoscenza al CTS, l'autorizzazione prevista dal precedente comma 3, con le modalità ivi previste.
  6. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.
  7. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin off attività retribuita, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale, sentito il Responsabile della struttura di appartenenza, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.
  8. Il personale tecnico amministrativo può essere, altresì, nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin off partecipato quale rappresentante dell’Università.
  9. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita, purché non si configuri un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, fatto salvo quanto previsto in materia da specifiche norme.
  10. I dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita o non, previa autorizzazione del Collegio dei docenti
  11. Gli allievi dei corsi di specializzazione e Master possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita o non, purché al di fuori dell'attività formativa.
  12. Le autorizzazioni di cui al comma 3, al comma 7 e al comma 10 possono avere una durata massima di 3 anni rinnovabili.
  13. Al termine di ciascun esercizio sociale, il personale strutturato che partecipi a qualunque titolo allo spin off deve comunicare all'Università i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti, che devono essere conformi a quanto previsto dal successivo art. 5, comma 3, alla lettera g.
  14. Il CTS provvede alla verifica del rispetto di tutto quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta, tramite l’Area Ricerca, di informazioni scritte allo spin off. Lo spin off è tenuto a fornire le informazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

TITOLO III - Spin off partecipati dall'università Ca’ Foscari Venezia

Art. 4 - Soci proponenti e altri partecipanti

  1. La costituzione di uno spin off partecipato può essere proposta da Strutture dell’Università, ovvero dai seguenti soggetti afferenti all’Ateneo:
    1. docenti e/o ricercatori
    2. dottorandi di ricerca, titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca;
    3. con il tutoraggio di un docente e/o ricercatore dell’Ateneo, gli studenti dei corsi di studio, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione, di master;
    4. i laureati, gli specializzati ed i dottori di ricerca iscritti all’associazione Ca’ Foscari Alumni.
    5. Il personale tecnico di ricerca, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e purchè tale attività non si configuri come esercizio del commercio e dell’industria.
  2. La partecipazione dei soci proponenti all’attività dello spin off partecipato costituisce per l’Università garanzia per la buona riuscita dell’iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell’Università. Pertanto, i proponenti devono partecipare al capitale dello spin off per almeno il 15% singolarmente e in forma cumulata per una quota almeno pari alla partecipazione richiesta all’Ateneo fatto salvo che il Consiglio di Amministrazione non disponga diversamente.
    I proponenti devono altresì impegnarsi a non cedere per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello spin off la propria partecipazione in esso.
  3. Oltre ai soci proponenti, può partecipare al capitale sociale dello spin off partecipato ogni altra persona fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto, italiano o straniero, diverso da quelli qui espressamente indicati.

Art. 5 - Partecipazione dell'Università

  1. La partecipazione dell'Università nello spin off, non può superare il 25% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Università non disponga diversamente, sentito il CTS ricorrendo particolari motivi di convenienza o opportunità.
  2. È condizione essenziale per la partecipazione dell’Università allo spin off che:
    1. lo spin off partecipato non svolga attività in concorrenza con quella di didattica, ricerca e consulenza prestata dall'Università ai sensi delle disposizioni interne in materia di prestazioni conto terzi;
    2. la quota di partecipazione non possa essere ridotta se non per volontà dell’Università e siano assicurate alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote
    3. la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e che almeno un Consigliere sia di nomina dell'Università;
    4. tutti i soci accettino la sottoscrizione di patti parasociali che prevedano, tra le altre, le condizioni di cui al comma 3;
    5. i patti parasociali devono prevedere una durata pari a cinque anni, devono essere rinnovabili, e modificabili all’unanimità dei sottoscrittori.
  3. I patti parasociali di cui al comma precedente devono prevedere che:
    1. le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto variazioni del capitale sociale, modifiche della compagine proprietaria e/o dell’oggetto sociale debbano essere approvate con il consenso dall’Università. Il mancato consenso costituisce facoltà di recesso per l’Università e perdita dello status di spin off;
    2. al fine di evitare situazioni deficitarie, i soci possano intervenire, nelle proporzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dei benefici conseguiti dai singoli soci, mediante versamenti di contributi preliminarmente alla chiusura del bilancio;
    3. la partecipazione dell’Università possa avvenire anche mediante sottoscrizione del capitale sociale senza contestuale versamento del capitale corrispondente, e quindi mediante fideiussione, con successiva sostituzione mediante versamenti in denaro in base alle esigenze amministrative dello spin off, su richiesta degli amministratori, in particolare in occasione degli acquisti di beni e servizi da parte dello spin off;
    4. all'Università sia riconosciuta una opzione di vendita della partecipazione nei confronti degli altri soci, in proporzione delle rispettive quote, in caso di giustificata motivazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università. Il prezzo nel caso di vendita sarà determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato dello spin off a tale data;
    5. l'Università abbia la facoltà di nominare almeno un Sindaco effettivo, qualora venga nominato il Collegio sindacale o di nominare il Revisore, laddove previsto dalla norma;
    6. l'Università abbia la facoltà di nominare il Revisore, con eventuale sostenimento in proprio del relativo onere, qualora la revisione legale dei conti non sia obbligatoria per legge o non sia deliberata dall’assemblea dei soci;
    7. la remunerazione, il corrispettivo o compenso accordato per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio o da soggetto ad esso collegato a favore dello spin off non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci o terzi;
    8. i soci non possano esercitare l’opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui agli art. 115 e 116 del TUIR;
    9. all’Università vengano fornite annualmente, entro trenta giorni prima del termine di approvazione del Bilancio consuntivo, informazioni inerenti le attività svolte e le partecipazioni detenute dal personale strutturato dell’Università nonché quanto previsto dall’art. 53 comma 11 D.Lgs.165/01.

Art. 6 - Utilizzo del logo

  1. Allo spin off partecipato è concesso l'utilizzo del nome e del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza a titolo non oneroso.
  2. Il contratto di licenza dovrà prevedere:
    1. che lo spin off garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo;
    2. condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso in caso di utilizzo indebito

Art. 7 - Rapporti tra Università e spin off

  1. Nel caso sia concesso allo spin off l'utilizzo di spazi, attrezzature e brevetti i rapporti tra l'Università e lo spin off saranno regolati da apposita convenzione, che può essere a titolo gratuito.
  2. La permanenza all'interno delle Strutture dell'Università dello spin off partecipato non potrà eccedere i 3 anni. Detto periodo potrà essere prorogato, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità, a condizioni da definirsi da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del CTS, sentito il Consiglio della Struttura ospitante.

Art. 8 - Istruttoria dei progetti spin off partecipato

  1. Su richiesta del proponente l’Area Ricerca avvia l’istruttoria dei progetti spin off partecipato finalizzata a:
    1. orientare l’iniziativa verso i valori e le finalità che l’Università persegue nell’ambito delle operazioni di trasferimento tecnologico;
    2. sostenere il processo di elaborazione del piano d’impresa in ordine alla formulazione di obiettivi coerenti con i criteri di sostenibilità economica e di valorizzazione delle conoscenze e delle competenze universitarie coinvolte;
    3. indirizzare i gruppi proponenti all’interno del sistema delle relazioni dell’Università con il mondo esterno.
  2. Il progetto di costituzione dello spin off partecipato, una volta raggiunto un livello di elaborazione adeguato, viene presentato al Consiglio del Dipartimento di afferenza o di riferimento del proponente e a quello della struttura eventualmente chiamata ad ospitare l’iniziativa, i quali esprimono un parere per i profili di competenza, con particolare riferimento a spazi, attrezzature e servizi erogati.
  3. Il progetto per l'attivazione dello spin off partecipato viene trasmesso al CTS, utilizzando appositi moduli approvati dal CTS. Alla proposta, che dovrà specificare per ciascun professore e/o ricercatore, le cariche da ricoprire, le mansioni e le attività da svolgere, nonché l’impegno di tempo previsto, dovranno essere allegati, utilizzando gli schemi predisposti dal CTS:
    1. la richiesta di partecipazione dell’Università allo spin off e/o di uso da parte dello spin off di beni e servizi dell’Università ;
    2. il piano di sviluppo e piano economico-finanziario della nuova società, ovvero il business plan della società, redatto secondo lo schema approvato dal CTS
    3. la dichiarazione con la quale il Dipartimento di afferenza ovvero la struttura Tecnico-scientifica di Ateneo competente, riconosce la validità tecnico/scientifica della proposta di spin off;
    4. la dichiarazione con la quale la struttura eventualmente chiamata ad ospitare l’iniziativa esprime parere favorevole con particolare riferimento  a spazi, attrezzature e servizi erogati
    5. la bozza di convenzione per l’utilizzo del logo
    6. l’impegno alla riservatezza
    7. per ciascun professore e/o ricercatore, il nulla-osta da parte del Direttore del Dipartimento di afferenza, all’esercizio di cariche operative e/o allo svolgimento di attività a favore dello spin off , valutata la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività e le funzioni didattiche e di ricerca
    8. la bozza dello Statuto;
    9. i Patti parasociali
  4. Il CTS assolve ai compiti di valutazione e proposta nell’ambito del processo autorizzativo delle iniziative di spin off partecipato e, più in generale, ai fini dell’attuazione del presente regolamento.

Art. 9 - Approvazione della costituzione dello spin off partecipato

  1. La proposta di costituzione dello spin off partecipato, corredata dal parere del CTS, viene approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Senato Accademico.
  2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università deve inoltre:
    1. designare l’eventuale membro di nomina universitaria del Consiglio di Amministrazione dello spin off partecipato. Tale membro è tenuto a riferire annualmente al CTS, entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo, sull'attività e sulla gestione dello spin off partecipato;
    2. designare l’eventuale sindaco, ovvero l’eventuale revisore;
    3. autorizzare l’eventuale sottoscrizione di aumenti di capitale sociale da parte dell'Università;
    4. autorizzare la sottoscrizione dei contratti che disciplinano i rapporti tra l'Università e lo spin off partecipato.
  3. La quota di dividendo di competenza dell'Università affluisce ad un apposito capitolo di bilancio. Qualora parte dei fondi necessari alla sottoscrizione del capitale sociale siano messi a disposizione da Strutture interne, il dividendo sarà ripartito secondo accordi tra Amministrazione centrale e Strutture al momento della messa a disposizione dei fondi
  4. Prima dell'inizio dell'attività la nuova società è iscritta all'Albo degli spin off tenuto dall'Università.

TITOLO IV - Spin off non partecipati

Art. 10 - Soci proponenti e altri partecipanti

  1. La costituzione di spin off non partecipati può essere proposta da docenti e/o ricercatori, dottorandi e titolari di assegno di ricerca.
  2. Ogni socio proponente deve partecipare al capitale dello spin off per almeno il 15%. I proponenti devono altresì impegnarsi a non cedere per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello spin off la propria partecipazione in esso.
  3. Oltre ai soci proponenti e a soci esterni all’Ateneo, possono partecipare al capitale sociale dello spin off non partecipato:
    1. i titolari di borse di studio post-laurea o post-dottorato;
    2. gli studenti dei corsi di studio, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione, di master e di dottorato;
    3. i laureati, gli specializzati ed i dottori di ricerca;
    4. Il personale tecnico di ricerca, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e purché tale attività non si configuri come esercizio del commercio e dell’industria.
  4. La partecipazione del personale viene disciplinata per quanto di competenza dall’art. 3 del presente regolamento

Art. 11 - Rapporti tra Università e spin off

  1. Nel caso sia concesso allo spin off l'utilizzo di spazi, attrezzature e brevetti i rapporti tra l'Università e lo spin off saranno regolati da apposita convenzione a titolo oneroso.

Art. 12 - Procedura di accreditamento di spin off non partecipato

  1. Le società in fase di costituzione in cui sia prevista la partecipazione in qualità di socio di uno dei soggetti individuati dall’art. 8, che non intendono prevedere o richiedere la partecipazione dell’Università al capitale sociale, possono chiedere l’accreditamento dello spin off non partecipato secondo le modalità previste nel presente articolo.
  2. La richiesta di accreditamento dello spin off non partecipato, redatta secondo lo schema predisposto dal CTS, e sottoscritta da uno o più soggetti indicati nel precedente art. 8, specificando per ciascun professore e/o ricercatore, le cariche da ricoprire, le mansioni e le attività da svolgere, nonché l’impegno di tempo previsto, dovrà essere inviata al CTS e unitamente ad essa dovranno essere trasmessi, utilizzando gli schemi predisposti dal CTS:
    1. una descrizione dettagliata delle attività e della compagine sociale con la relativa ripartizione in quote o azioni evidenziando il carattere innovativo dell'iniziativa ed i nessi con la ricerca condotta in seno all'Università;
    2. il piano di sviluppo e piano economico-finanziario della nuova società, ovvero il business plan relativo almeno ai primi 3 anni della società, redatto secondo lo schema regolamento predisposto dal CTS;
    3. la dichiarazione con la quale il Dipartimento di afferenza ovvero la struttura Tecnico-scientifica di Ateneo competente, riconosce la validità tecnico/scientifica della proposta di spin off;
    4. la dichiarazione con la quale la struttura eventualmente chiamata ad ospitare l’iniziativa esprime parere favorevole con particolare riferimento  a spazi, attrezzature e servizi erogati e la  bozza di convenzione che regolerà tali rapporti;
    5. per ciascun professore e/o ricercatore, il nulla-osta da parte del Direttore del Dipartimento di afferenza, all’esercizio di cariche operative e/o allo svolgimento di attività a favore dello spin off , valutata la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività e le funzioni didattiche e di ricerca;
    6. la bozza dello statuto della società;
    7. l’impegno alla riservatezza.
  3. In sede di istruttoria l’Università può chiedere la partecipazione al capitale sociale del costituendo spin off nei limiti di quanto stabilito dall’art. 5 del presente regolamento, subordinando conseguentemente il riconoscimento come spin off all’ingresso dell’Ateneo nella compagine sociale
  4. La richiesta di accreditamento dello spin off non partecipato è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Senato Accademico e del CTS.
  5. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università deve inoltre autorizzare la sottoscrizione dei contratti che disciplinano i rapporti tra l'Università e lo spin off.

TITOLO V - Disposizioni generali e finali

Art. 13 - Proprietà intellettuale

  1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin off è dello spin off stesso.
  2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i risultati della ricerca:
    1. siano stati generati in epoca anteriore alla costituzione dello spin off;
    2. siano stati conseguiti nell’ambito di collaborazioni con strutture dell’Università;
  3. In queste ipotesi, fatta salva la disciplina prevista del D.Lgs. n. 30 del 10.2.2005 in materia di titolarità dei diritti sulle invenzioni industriali, la proprietà intellettuale generata sarà soggetta a con titolarità tra Università e spin off nella misura da determinarsi sulla base di appositi accordi che prevedano la disciplina delle attività di brevettazione e/o la valorizzazione dell’apporto universitario.
  4. Il trasferimento di proprietà intellettuale brevettata o non brevettata dall’Università allo spin off può avvenire solo sulla base di accordi di licenza o cessione formulati a fronte di una specifica proposta economica, in relazione alla quota di diritti detenuti dall’Università.
  5. Qualora ritenuto opportuno per il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione della partecipazione universitaria, il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo può decidere di concedere allo spin off diritti di prelazione o di opzione sulla proprietà intellettuale generata presso l’Università a fronte di una specifica proposta economica.
  6. In deroga a quanto previsto dai Regolamenti d’Ateneo in materia di proprietà intellettuale, in caso di trasferimento di diritti dell’Università ai sensi del comma 3, il socio dello spin off che risulti inventore/autore della proprietà intellettuale trasferita non accede alle ripartizioni operate dall’Università sui proventi di detto trasferimento. La quota non versata sarà destinata al potenziamento delle attività di brevettazione dell’Università.

Art. 14 - Disposizioni finali

  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento di fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare al DM 10.08.2011 n° 168 al D.Lgs. 27 luglio 1999. n. 297 e al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

ALLEGATO A al regolamento di Ateneo per la costituzione di spin off

Incompatibilità

Non possono assumere cariche direttive ed amministrative negli Spin off:

  • il Prorettore alla ricerca;
  • il Prorettore ai Rapporti con la Regione e le istituzioni politiche e imprenditoriali;
  • i professori e ricercatori membri della Commissione Tecnica Brevetti
  • i professori e ricercatori membri del Comitato Tecnico Spin off

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Ultima modifica: 05/04/2013 da System Administrators