Titolo I - Principi fondamentali
Art. 1 - Natura e ruolo dell’Università
- L’Università Ca’ Foscari Venezia, di seguito denominata “Università”, è un’istituzione pubblica che è sede primaria di libera ricerca scientifica e istruzione superiore. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.
- L’Università afferma il proprio carattere laico, pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico.
- L’Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore e ne fa propri principi e strumenti.
- A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l’Università gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
- L’Università ha sede a Venezia e può istituire sedi e succursali in Italia e all’Estero, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 2 - Missione dell’Università
- Nel perseguimento dell’eccellenza nei diversi campi di studio, l’Università promuove, garantisce e coordina la libera attività di ricerca dei docenti, fornendo i necessari strumenti e attivando gli opportuni incentivi.
- Concorre, attraverso la pubblicità dei risultati scientifici conseguiti e il libero confronto delle idee, allo sviluppo civile, culturale e scientifico della comunità locale, nazionale e internazionale.
- Favorisce il progresso tecnologico e la trasmissione delle conoscenze contribuendo a progettare e costruire le competenze scientifiche e professionali rispondenti alle esigenze dello sviluppo della società.
- Persegue la qualità più elevata dell’istruzione e la formazione della persona, garantisce il diritto degli studenti a un sapere aperto e critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, organizzando anche, a tale scopo, periodi di studio all’estero.
- Valorizza le professionalità e le competenze presenti al suo interno.
- Promuove l’accesso ai più alti gradi di studio e il loro completamento per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità.
- Cura l’orientamento per l’iscrizione agli studi universitari, organizza le attività di tutorato e quelle destinate a favorire l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
- Promuove attività culturali, sportive e ricreative per gli studenti e il personale e sostiene le attività formative autogestite dagli studenti.
- Promuove la residenzialità degli studenti e del personale, in armonia con la peculiarità del contesto urbano veneziano.
- Sul piano internazionale l’Università persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l’arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di studenti e di personale.
- Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l’inserimento dei propri studenti nella sociètà e nel mondo del lavoro.
- Promuove le relazioni con i propri ex studenti (alumni) per creare un’ampia comunità Cafoscarina che favorisca la crescita dell’Ateneo e la valorizzazione del suo nome in tutto il mondo e che ne rafforzi i legami con l’Università.
Art. 3 - Principi relativi all’azione dell’Università
- L’Università garantisce pari opportunità nella ricerca, nello studio e nel lavoro.
- L’Università si dota di un ‘Codice etico’, di un ‘Codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro il fenomeno del mobbing” e di un ‘Codice di condotta contro le molestie sessuali’, volti a evitare al suo interno ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, ogni tipo di conflitti di interessi e qualsiasi forma di nepotismo e favoritismo, per la prevenzione delle molestie sessuali e morali (mobbing) per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti.
- L’Università si dota di una Carta degli Impegni per la Sostenibilità in cui definisce le regole e gli obiettivi volti a minimizzare il proprio impatto sull’ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale e a ridurre le disuguaglianze al suo interno, a favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile del territorio.
- Assume come valore fondamentale il benessere sui luoghi di studio e di lavoro e predispone strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza e la qualità complessiva delle sue attività.
- favorisce, attraverso i propri organi consultivi e di proposta, la partecipazione di tutte le sue componenti.
- adegua la propria offerta didattica all’evoluzione della ricerca e della società e si impegna ad arricchire il proprio patrimonio culturale e scientifico adoperandosi per accrescere le risorse disponibili.
- Attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dallo Statuto, assicurando la corretta utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato. L’ordinamento degli studi è disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo.
- Le attività didattiche, comprese le attività tutoriali, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente.
- L’Università adotta la valutazione, anche ad opera di esperti esterni, come sistema per misurare il valore scientifico e la qualità dell’attività didattica e di ricerca, nonché l’efficacia e l’efficienza dell’attività di servizio delle proprie strutture e il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati, per le rispettive competenze, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
- L’Università elabora, dandone la massima diffusione e pubblicità, indicatori atti a assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alla ricerca e alla didattica, a quantificare l’impiego delle risorse da parte delle proprie strutture organizzative, a valutare il grado della loro utilizzazione e a valutare e verificare la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati. Il sistema di valutazione delle diverse attività istituzionali è applicato, per l’assegnazione di risorse umane e finanziarie, alle strutture organizzative della ricerca e della didattica nonché alle strutture amministrative e tecniche.
- Riconosce le rappresentanze sindacali dei dipendenti, che partecipano all’organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. Si impegna a realizzare un sistema di relazioni sindacali improntato alla trasparenza dei comportamenti delle parti e alla reciproca collaborazione.
- L’Università cura e incentiva l’aggiornamento professionale e la formazione continua del proprio personale tecnico e amministrativo, anche organizzando specifici corsi, e assicurandone una collocazione funzionale che, nel rispetto delle normative vigenti, riconosca le professionalità specifiche e ne valorizzi l’apporto.
- Assicura la trasparenza degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicità dei risultati della ricerca scientifica, in conformità con la normativa vigente.
- 1. L’Università conferisce i seguenti titoli: a) Laurea (L); b) Laurea Magistrale (LM); c) Diploma di Specializzazione (DS); d) Dottorato di Ricerca (DR); e) Master Universitario di I e II livello (MU).
- 2. L’Università può rilasciare attestati relativi alle altre attività di formazione alle quali essa partecipa.
Art. 5 – Internazionalizzazione
- L’Università favorisce la dimensione internazionale delle attività di ricerca e di formazione anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche o di alto profilo culturale di tutto il mondo, l’adesione a network e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione, ricercatori e docenti provenienti da altri Stati.
- L’Università riconosce il valore della mobilità come strumento di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera del personale. A tale scopo favorisce e promuove la mobilità nazionale, internazionale e interdisciplinare, nonché quella fra il settore pubblico e privato.
- L’Università assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formativi, anche attraverso l’attivazione di corsi di studio in collaborazione con Atenei di altri Paesi per il conseguimento di titoli congiunti o multipli, la revisione dei curricula formativi e l’impiego diffuso di lingue diverse dall’italiano. Adotta strumenti tecnologici adeguati al fine di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.
- L’Università cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, allo scopo di favorire l’accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone e istituzioni di altri Stati.
Art. 6 – Federazioni e Fusioni
- Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente l’Università, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, può federarsi ovvero fondersi con altri Atenei. La Federazione può avere luogo altresì tra l’Università ed Enti o Istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori.
Art. 7 – Partecipazione dell’Università a organismi pubblici e privati
- L’Università può partecipare a enti, società, fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali alla propria attività di ricerca e di didattica o comunque funzionali al perseguimento dei propri fini istituzionali. Promuove, inoltre, la collaborazione con persone giuridiche di diritto pubblico, con particolare attenzione ai Comuni, alle Province e alle Regioni, che perseguano finalità di interesse strategico per l’Ateneo.
- Le partecipazioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico su quelle di rilievo strategico.
Esse sono comunque subordinate ai seguenti presupposti:- disponibilità di risorse finanziarie e organizzative sufficienti;
- destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all’Ateneo per finalità istituzionali, scientifiche e didattiche;
- espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell’Università in occasione di eventuali aumenti di capitale della persona giuridica partecipata;
- limitazione del concorso dell’Ateneo, qualora si dovessero ripianare eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
- diritto di recedere nel caso in cui l’oggetto della persona giuridica partecipata venga modificato.
- La partecipazione dell’Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture nel rispetto dei principi enunciati nel comma 2 del presente articolo, con oneri a carico del comodatario.
- La licenza dell’uso del marchio, per finalità non istituzionali, fatto salvo il prestigio dell’Ateneo, è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.
- La rappresentanza dell’Università in seno agli organi amministrativi, tecnico-scientifici e didattici degli Enti costituiti ai sensi del presente articolo può essere data anche a docenti dell’Ateneo. In ogni caso, tale rappresentanza è disposta con apposito decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
- È cura del Direttore Generale tenere un elenco aggiornato di tutti gli organismi pubblici e privati cui l’Università partecipa, così come dei rappresentanti da essa designati, e di renderne possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse.
- Il recesso dell’Ateneo dagli organismi privati e pubblici ai quali partecipa avviene, su proposta del Rettore, con delibera del Consiglio di Amministrazione.



