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Titolo I - Principi fondamentali

Art. 1 - Natura e ruolo dell’Università

  1. L’Università Ca’ Foscari Venezia, di seguito denominata “Università”, è un’istituzione pubblica che è sede primaria di libera ricerca scientifica e istruzione superiore. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.
  2. L’Università afferma il proprio carattere laico, pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico.
  3. L’Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore e ne fa propri principi e strumenti.
  4. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l’Università gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
  5. L’Università ha sede a Venezia e può istituire sedi e succursali in Italia e all’Estero, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 - Missione dell’Università

  1. Nel perseguimento dell’eccellenza nei diversi campi di studio, l’Università promuove, garantisce e coordina la libera attività di ricerca dei docenti, fornendo i necessari strumenti e attivando gli opportuni incentivi.
  2. Concorre, attraverso la pubblicità dei risultati scientifici conseguiti e il libero confronto delle idee, allo sviluppo civile, culturale e scientifico della comunità locale, nazionale e internazionale.
  3. Favorisce il progresso tecnologico e la trasmissione delle conoscenze contribuendo a progettare e costruire le competenze scientifiche e professionali rispondenti alle esigenze dello sviluppo della società.
  4. Persegue la qualità più elevata dell’istruzione e la formazione della persona, garantisce il diritto degli studenti a un sapere aperto e critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, organizzando anche, a tale scopo, periodi di studio all’estero.
  5. Valorizza le professionalità e le competenze presenti al suo interno.
  6. Promuove l’accesso ai più alti gradi di studio e il loro completamento per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità.
  7. Cura l’orientamento per l’iscrizione agli studi universitari, organizza le attività di tutorato e quelle destinate a favorire l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
  8. Promuove attività culturali, sportive e ricreative per gli studenti e il personale e sostiene le attività formative autogestite dagli studenti.
  9. Promuove la residenzialità degli studenti e del personale, in armonia con la peculiarità del contesto urbano veneziano.
  10. Sul piano internazionale l’Università persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l’arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di studenti e di personale.
  11. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l’inserimento dei propri studenti nella sociètà e nel mondo del lavoro.
  12. Promuove le relazioni con i propri ex studenti (alumni) per creare un’ampia comunità Cafoscarina che favorisca la crescita dell’Ateneo e la valorizzazione del suo nome in tutto il mondo e che ne rafforzi i legami con l’Università.

Art. 3 - Principi relativi all’azione dell’Università

  1. L’Università garantisce pari opportunità nella ricerca, nello studio e nel lavoro.
  2. L’Università si dota di un ‘Codice etico’, di un ‘Codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro il fenomeno del mobbing” e di un ‘Codice di condotta contro le molestie sessuali’, volti a evitare al suo interno ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, ogni tipo di conflitti di interessi e qualsiasi forma di nepotismo e favoritismo, per la prevenzione delle molestie sessuali e morali (mobbing) per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti.
  3. L’Università si dota di una Carta degli Impegni per la Sostenibilità in cui definisce le regole e gli obiettivi volti a minimizzare il proprio impatto sull’ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale e a ridurre le disuguaglianze al suo interno, a favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile del territorio.
  4. Assume come valore fondamentale il benessere sui luoghi di studio e di lavoro e predispone strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza e la qualità complessiva delle sue attività.  
  5. favorisce, attraverso i propri organi consultivi e di proposta, la partecipazione di tutte le sue componenti.
  6. adegua la propria offerta didattica all’evoluzione della ricerca e della società e si impegna ad arricchire il proprio patrimonio culturale e scientifico adoperandosi per accrescere le risorse disponibili.
  7. Attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dallo Statuto, assicurando la corretta utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato. L’ordinamento degli studi è disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo.
  8. Le attività didattiche, comprese le attività tutoriali, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente.
  9. L’Università adotta la valutazione, anche ad opera di esperti esterni, come sistema per misurare il valore scientifico e la qualità dell’attività didattica e di ricerca, nonché l’efficacia e l’efficienza dell’attività di servizio delle proprie strutture e il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati, per le rispettive competenze, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
  10. L’Università elabora, dandone la massima diffusione e pubblicità, indicatori atti a assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alla ricerca e alla didattica, a quantificare l’impiego delle risorse da parte delle proprie strutture organizzative, a valutare il grado della loro utilizzazione e a valutare e verificare la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati. Il sistema di valutazione delle diverse attività istituzionali è applicato, per l’assegnazione di risorse umane e finanziarie, alle strutture organizzative della ricerca e della didattica nonché alle strutture amministrative e tecniche.
  11. Riconosce le rappresentanze sindacali dei dipendenti, che partecipano all’organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. Si impegna a realizzare un sistema di relazioni sindacali improntato alla trasparenza dei comportamenti delle parti e alla reciproca collaborazione.
  12. L’Università cura e incentiva l’aggiornamento professionale e la formazione continua del proprio personale tecnico e amministrativo, anche organizzando specifici corsi, e assicurandone una collocazione funzionale che, nel rispetto delle normative vigenti, riconosca le professionalità specifiche e ne valorizzi l’apporto.
  13. Assicura la trasparenza degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
  14. Cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicità dei risultati della ricerca scientifica, in conformità con la normativa vigente.

Art. 4 - Corsi e titoli

  1. 1. L’Università conferisce i seguenti titoli: a) Laurea (L); b) Laurea Magistrale (LM); c) Diploma di Specializzazione (DS); d) Dottorato di Ricerca (DR); e) Master Universitario di I e II livello (MU).
  2. 2. L’Università può rilasciare attestati relativi alle altre attività di formazione alle quali essa partecipa.

Art. 5 – Internazionalizzazione

  1. L’Università favorisce la dimensione internazionale delle attività di ricerca e di formazione anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche o di alto profilo culturale di tutto il mondo, l’adesione a network e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione, ricercatori e docenti provenienti da altri Stati.
  2. L’Università riconosce il valore della mobilità come strumento di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera del personale. A tale scopo favorisce e promuove la mobilità nazionale, internazionale e interdisciplinare, nonché quella fra il settore pubblico e privato.
  3. L’Università assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formativi, anche attraverso l’attivazione di corsi di studio in collaborazione con Atenei di altri Paesi per il conseguimento di titoli congiunti o multipli, la revisione dei curricula formativi e l’impiego diffuso di lingue diverse dall’italiano. Adotta strumenti tecnologici adeguati al fine di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.
  4. L’Università cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, allo scopo di favorire l’accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone e istituzioni di altri Stati.

Art. 6 – Federazioni e Fusioni

  1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente l’Università, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, può federarsi ovvero fondersi con altri Atenei. La Federazione può avere luogo altresì tra l’Università ed Enti o Istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori.

Art. 7 – Partecipazione dell’Università a organismi pubblici e privati

  1. L’Università può partecipare a enti, società, fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali alla propria attività di ricerca e di didattica o comunque funzionali al perseguimento dei propri fini istituzionali. Promuove, inoltre, la collaborazione con persone giuridiche di diritto pubblico, con particolare attenzione ai Comuni, alle Province e alle Regioni, che perseguano finalità di interesse strategico per l’Ateneo.
  2. Le partecipazioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico su quelle di rilievo strategico.
    Esse sono comunque subordinate ai seguenti presupposti:
    1. disponibilità di risorse finanziarie e organizzative sufficienti;
    2. destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all’Ateneo per finalità istituzionali, scientifiche e didattiche;
    3. espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell’Università in occasione di eventuali aumenti di capitale della persona giuridica partecipata;
    4. limitazione del concorso dell’Ateneo, qualora si dovessero ripianare eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
    5. diritto di recedere nel caso in cui l’oggetto della persona giuridica partecipata venga modificato.
  3. La partecipazione dell’Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture nel rispetto dei principi enunciati nel comma 2 del presente articolo, con oneri a carico del comodatario.
  4. La licenza dell’uso del marchio, per finalità non istituzionali, fatto salvo il prestigio dell’Ateneo, è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.
  5. La rappresentanza dell’Università in seno agli organi amministrativi, tecnico-scientifici e didattici degli Enti costituiti ai sensi del presente articolo può essere data anche a docenti dell’Ateneo. In ogni caso, tale rappresentanza è disposta con apposito decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
  6. È cura del Direttore Generale tenere un elenco aggiornato di tutti gli organismi pubblici e privati cui l’Università partecipa, così come dei rappresentanti da essa designati, e di renderne possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse.
  7. Il recesso dell’Ateneo dagli organismi privati e pubblici ai quali partecipa avviene, su proposta del Rettore, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

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Ultima modifica: 03/10/2011 da System Administrators