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Titolo II - Organizzazione dell'Università

Capo I – Organi e Strutture

Art. 8 - Organi dell’Università

  1. L’Università opera come un sistema complesso e integrato in tutte le sue componenti, e riflette al suo interno la distinzione fra attività di indirizzo, di controllo e attività di gestione.
  2. All’attività di indirizzo sono preposti i seguenti Organi di governo:
    1. il Senato Accademico;
    2. il Consiglio di Amministrazione;
    3. il Rettore.
  3. Gli Organi di governo dell’Università sono assistiti da organi di controllo, che sono:
    1. il Nucleo di Valutazione, per l’attività scientifica, didattica e amministrativa;
    2. il Collegio dei Revisori dei Conti, per la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.
  4. Sono organi consultivi e di garanzia l’Assemblea dei rappresentanti degli studenti, la Consulta dei Dottorandi, il Difensore degli Studenti e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
  5. L’Organo cui è affidata l’attività di gestione è il Direttore Generale, assistito dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonché dagli altri responsabili delle strutture dell’Università.

Art. 9 – Strutture dell’Università

  1. 1. Sono strutture dell’Università:
    1. l’Amministrazione;
    2. i Dipartimenti;
    3. le Scuole interdipartimentali;
    4. i Centri interdipartimentali per la ricerca;
    5. i Centri di erogazione di servizi;
    6. le Scuole di Ateneo;
    7. le Scuole di Specializzazione.
  2. L’Università si avvale della Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia per svolgere un’attività strumentale di sostegno alle proprie attività di ricerca e didattica, con particolare riferimento alle iniziative che abbiano un taglio interdisciplinare e/o internazionale.
  3. L’Università agisce in collaborazione con le altre Università, promuovendo iniziative comuni nel campo della ricerca e della didattica, volte al raggiungimento di risultati di eccellenza nei singoli ambiti di attività, attraverso l’istituzione di Corsi di studio, di Master o di Dottorati interateneo e mediante la promozione o l’adesione a Centri Interuniversitari o ad altre strutture di tipo federativo.
  4. Le strutture amministrative dell’Università sono organizzate in modo da assicurare l’economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, nonché l’individuazione delle competenze e delle connesse responsabilità.

Capo II - Organi di governo

Sezione I

Rettore

Art. 10 - Funzioni del Rettore

  1. Il Rettore rappresenta l’Università e ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. È organo di governo dell’Ateneo, assicura l’unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina l’attuazione.
  2. In particolare il Rettore:

    a. ha la rappresentanza legale dell’Ateneo;
    b. convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione e assicura l’esecuzione delle rispettive delibere;
    c. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della procedura prevista al successivo Art. 16, comma 2;
    d. nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel rispetto della procedura prevista dall’Art. 18, comma 2;
    e. propone al Consiglio di Amministrazione il nome della persona cui conferire l’incarico di Direttore Generale, sentito il parere del Senato Accademico;
    f. emana i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali;
    g. propone il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo al Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte e del parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione;
    h. presenta al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
    i. garantisce il diritto degli studenti ad una formazione adeguata e la trasparenza degli atti amministrativi;
    l. stipula convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale;
    m. emana lo Statuto e i Regolamenti, nonché le loro modifiche;
    n. stipula i contratti per attività di insegnamento;
    o. vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, esercitando funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento, così come sull’efficienza e la correttezza dell’azione amministrativa, garantendo trasparenza e promozione del merito;
    p. avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, trasmettendo gli atti al Collegio di Disciplina e formulando una motivata proposta in merito. Avvia i provvedimenti in caso di violazione del Codice etico e propone al Senato Accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di Disciplina. Irroga i provvedimenti disciplinari per ogni fatto che possa dare luogo ad una sanzione non superiore alla censura.
    q. utilizza nella propria azione di indirizzo e controllo le risultanze del lavoro del Nucleo di Valutazione;
    r. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall’ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, o che non sia espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto;
    s. convoca almeno una volta l’anno un’assemblea di Ateneo alla quale presentare il piano di sviluppo dell’Università.

  3. In caso di necessità e urgenza il Rettore può adottare provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.
  4. Il Rettore può optare all’inizio dell’anno accademico per una riduzione o esenzione dell’impegno didattico, dandone comunicazione al Senato Accademico.

Art. 11 - Elezione del Rettore

  1. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari in servizio presso le università italiane che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
  2. L’elettorato attivo spetta:
    1. a tutti i professori straordinari, ordinari, associati e ai ricercatori, anche a tempo determinato;
    2. ai membri dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti;
    3. al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici, con voto ponderato in misura pari al 25% di quello degli elettori di cui alla lett. a).
  3. Il Rettore, nella prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede per successive votazioni.
  4. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dell’Università ed è nominato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Al Rettore spetta una indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione.
  5. In caso di assenza o di impedimento del Decano, l’elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, che provvede anche alla proclamazione.
  6. Il Rettore entra in carica il primo ottobre dell’anno in cui è stato eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all’atto della proclamazione e vi rimane per i successivi sei anni.

Art. 12 – Prorettori e delegati

  1. Il Rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia dell’Università a tempo pieno un Prorettore vicario. Questi adotta, in caso di assenza o impedimento del Rettore, i provvedimenti di ordinaria amministrazione.
  2. Il Prorettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal Rettore; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
  3. La carica di Prorettore vicario è incompatibile con ogni altra carica istituzionale dell’Università e degli Enti strumentali della stessa.
  4. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Rettore può avvalersi di Prorettori e Delegati da lui scelti tra i docenti dell’Università e nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. Prorettori e Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza, i Prorettori e i Delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell’Università e possono essere invitati alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. I Prorettori possono avere delega alla firma degli atti relativi agli ambiti di rispettiva competenza.
  5. I Prorettori, incluso il Vicario, possono richiedere al Rettore una riduzione dell’impegno didattico, dandone comunicazione al Direttore del Dipartimento di appartenenza.

Sezione II

Senato Accademico

Art. 13 - Funzioni del Senato Accademico

  1. Il Senato Accademico è organo di governo dell’Ateneo. Esso contribuisce a elaborare le strategie dell’Ateneo; approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto e il Regolamento Generale di Ateneo; approva i Regolamenti di sua competenza ai sensi dell’Art. 47; esercita una funzione di programmazione, coordinamento e controllo delle attività dell’Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.
  2. In particolare il Senato Accademico:
  3.  a. formula proposte ed esprime un parere obbligatorio sui piani pluriennali di sviluppo dell’Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione strategica triennale, che il Rettore presenta al Consiglio di Amministrazione, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;
    b. esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo dell’Ateneo;
    c. formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
    d. approva il Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
    e. esprime parere obbligatorio sui Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall’Art. 47;
    f. esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
    g. esprime parere obbligatorio sull’istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di Corsi, Sedi, Dipartimenti, Scuole e altre strutture didattiche e di ricerca, anche interuniversitarie, deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
    h. esprime un parere al Consiglio di Amministrazione sulle richieste di posti di personale docente deliberate dai Consigli di Dipartimento, nonché sulla destinazione delle risorse in ordine alla formazione dell’organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo;
    i. svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra i Dipartimenti, le Scuole e le altre strutture dell’Università e ne dirime gli eventuali conflitti;
    l. designa, su proposta del Rettore, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e i componenti del Collegio di Disciplina;
    m. determina gli Organi e le strutture ai cui titolari o componenti può essere assegnata un’indennità di carica, e gli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
    n. esprime pareri sui programmi edilizi dell’Ateneo, in vista delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
    o. commina le sanzioni in caso di violazione del Codice etico, su proposta del Rettore e qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di Disciplina;
    p. esprime pareri su tutte le altre materie a esso sottoposte dal Rettore.

  4. Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato. Gli aventi diritto al voto sono determinati ai sensi dell’Art. 11, comma 2, dello Statuto. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 14 - Composizione del Senato Accademico

  1. Fanno parte del Senato Accademico:
    1. il Rettore;
    2. dodici docenti di ruolo, eletti dai docenti dell’Ateneo in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell’Ateneo, di cui almeno quattro Direttori di Dipartimento; se uno dei Direttori termina il proprio mandato prima della scadenza del Senato, viene sostituito dal primo dei direttori non eletti;
    3. tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici eletti dall’insieme del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici;
    4. tre rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di ricerca dell’Università.
  2. Le modalità elettorali per l’elezione del Senato Accademico sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
  3. Partecipano alle riunioni del Senato Accademico, senza diritto di voto, il Prorettore vicario, il Direttore Generale e il Coordinatore del Nucleo di Valutazione.
  4. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.
  5. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il Senato Accademico è comunque convocato almeno una volta ogni tre mesi.
  6. Il Senato Accademico dura in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato dura due anni accademici. Tutti i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

Sezione III

Consiglio di Amministrazione

Art. 15 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo dell’Ateneo. Esso svolge le funzioni di indirizzo strategico e di controllo dell’attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo.
  2. Il Consiglio di Amministrazione esprime parere obbligatorio sullo Statuto e sul Regolamento Generale di Ateneo, sul Codice etico e sulle relative modifiche, nonché esprime il proprio parere sui Regolamenti di cui all’Art. 47 nei termini ivi previsti.
  3. Il Consiglio di Amministrazione delibera su:
  4. a. il bilancio di previsione, annuale e triennale, e il conto consuntivo, su proposta del Rettore e tenuto conto del parere del Senato Accademico per le parti di sua competenza, e le variazioni al bilancio di previsione; il bilancio di previsione e il conto consuntivo vanno trasmessi al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
    b. i Regolamenti di sua competenza ai sensi dell’Art. 47 e le relative modifiche;
    c. i programmi edilizi dell’Ateneo, sentito il Senato Accademico;
    d. i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, sentiti il Senato Accademico e l’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti;
    e. la programmazione finanziaria annuale e triennale;
    f. la programmazione annuale e triennale del personale, sentito il Senato Accademico;
    g. le proposte di chiamata dei docenti;
    h. le convenzioni dell’Ateneo, sentito il Senato Accademico per le materie di interesse dello stesso;
    i. la copertura finanziaria delle iniziative e attività approvate dal Senato Accademico; in caso di delibera non positiva, l’argomento viene sottoposto per il riesame al Senato Accademico;
    l. l’attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi, Sedi, Dipartimenti, Scuole e altre strutture didattiche, di ricerca, anche interuniversitarie, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico;
    m. l’attivazione, la modifica e la disattivazione di strutture e centri di servizio, anche interuniversitari;
    n. i progetti e le modalità di attivazione delle federazioni e fusioni previsti dall’Art. 3 Legge 240/2010, previo parere obbligatorio del Senato Accademico;
    o. tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

  5. Il Consiglio di Amministrazione delibera, in assenza dei rappresentanti degli studenti, in materia di sanzioni disciplinari sui docenti, secondo quanto disposto dal successivo Art. 19.
  6. Il Consiglio di Amministrazione approva i piani pluriennali di sviluppo dell’Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione strategica triennale, sentite le proposte e il parere obbligatorio del Senato Accademico in ordine alle priorità nella destinazione e nella ripartizione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica.
  7. Il Consiglio di Amministrazione inoltre:
    1. conferisce l’incarico di Direttore Generale e delibera in merito alla revoca e alla risoluzione del rapporto;
    2. designa i membri del Nucleo di Valutazione;
    3. approva le convenzioni e i contratti che comportino oneri o entrate per l’Università che superino una soglia determinata dal medesimo Consiglio di Amministrazione;
    4. delibera l’ammontare dell’indennità di carica del Rettore e di quelle dei soggetti di cui alla lett. m) del comma 2 dell’Art.13.
  8. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.

Art. 16 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
    1. il Rettore;
    2. quattro componenti esterni;
    3. un rappresentante dei docenti, anche esterno all’Ateneo;
    4. un rappresentante del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, anche esterno all’Ateneo;
    5. due rappresentanti eletti dagli studenti, iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di ricerca dell’Università.
      Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il Direttore Generale.
  2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Rettore con proprio decreto.
    Le candidature dei componenti di cui al comma 1 lettere b), c), d), vengono raccolte tramite procedure ad evidenza pubblica. Esse sono vagliate per la loro rispondenza ai requisiti previsti dal successivo comma 4, da un comitato di selezione formato da un Presidente, da tre esperti interni e da tre esperti esterni all’Ateneo rappresentativi del mondo economico, sociale e culturale.
    Il Comitato di selezione è nominato dal Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico sugli esperti interni ed esterni.
    I componenti di cui al precedente comma 1, lettera b) sono designati dal Comitato di selezione.
    I componenti di cui al precedente comma 1, lettere c), d) sono scelti dal Senato Accademico tra i candidati giudicati idonei dal Comitato di selezione.
  3. I componenti esterni del Consiglio di Amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico; non possono inoltre essere studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
  4. Tutti i componenti, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, devono essere scelti fra:
    1. persone che abbiano maturato la loro esperienza professionale attraverso l’esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore pubblico o privato, ovvero che abbiano svolto funzioni dirigenziali in amministrazioni pubbliche o private, e che siano inoltre rappresentative di realtà economiche, istituzionali, culturali e produttive del territorio;
    2. personalità di alto e riconosciuto livello scientifico sul piano internazionale.
      La scelta dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici.
  5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale, e i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.
  6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Rettore almeno una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal Rettore, o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.

Capo III - Organi di controllo, consultivi e di garanzia

Sezione I

Organi di controllo

Art. 17 – Nucleo di Valutazione

  1. Al Nucleo di Valutazione è attribuita la funzione di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, nonché la funzione di verifica dell’attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’Art. 23 comma 1 Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Al Nucleo sono altresì attribuite, in raccordo con l’attività dell’A.N.V.U.R., le funzioni previste dall’Art. 14 D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.
  2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo svolge tutte le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute.
  3. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è designato dal Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Rettore con proprio decreto. È composto da cinque membri, incluso un rappresentante degli studenti. I componenti, ad eccezione del rappresentante degli studenti, devono essere di elevata qualificazione professionale ed almeno due esperti in materia di valutazione. I componenti devono essere in prevalenza esterni all’Ateneo e scelti tenendo conto delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell’Ateneo; il loro curriculum è reso pubblico nel sito internet dell’Università. Il Nucleo dura in carica per tre anni, salvo quanto previsto all’Art. 43, e i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. Il coordinatore del Nucleo è individuato dal Rettore con il decreto di nomina dell’organo.
  4. L’Università assicura al Nucleo l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 18 - Collegio dei Revisori dei conti

  1. Il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale è demandato ad un Collegio dei Revisori dei conti.
    Il Collegio dei Revisori dei conti esamina i bilanci e i rendiconti dell’Università predisponendo apposita relazione al Consiglio di Amministrazione.
    Provvede inoltre all’accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.
  2. Il Collegio è composto da:
    1. un membro effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
    2. un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
    3. un membro effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
      Almeno due componenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
  3. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. L’incarico di componente del Collegio non può essere conferito a dipendenti dell’Università.

Art. 19 – Collegio di Disciplina

  1. 1. Il controllo disciplinare sui docenti è affidato a un Collegio di Disciplina, composto da un professore ordinario, un professore associato confermato e un ricercatore confermato, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due professori ordinari supplenti, nominati dal Senato Accademico per un triennio accademico, immediatamente rinnovabile per una sola volta.
  2. 2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
    Al professore associato confermato e al ricercatore confermato subentrano entrambi i componenti supplenti nel caso in cui colui che è assoggettato al procedimento disciplinare sia un professore ordinario. Qualora il procedimento disciplinare riguardi un professore associato, al ricercatore confermato subentra uno dei componenti supplenti.
  3. 3. Il Collegio, nei casi in cui il procedimento disciplinare possa concludersi con una sanzione superiore alla censura ovvero su richiesta del Rettore,  svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto disposto dall’Art. 10, comma 2, lett. p), uditi il Rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia. Esprime in merito un parere conclusivo entro trenta giorni dall’avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione.
  4. 4. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di Disciplina infligge la sanzione ovvero dispone l’archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto.
  5. 5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga entro 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione.

Sezione II

Organi consultivi e di garanzia

Art. 20 – Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti

  1. L’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti è Organo collegiale di rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
  2. L’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti è composta dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento e nelle Giunte delle Scuole interdipartimentali.
  3. L’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti:
    1. designa il Difensore degli Studenti;
    2. designa il rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione;
    3. designa i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario;
    4. adotta, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento interno;
    5. esprime parere su:
      1. per le parti di competenza, il Regolamento Generale di Ateneo, il Codice etico e la Carta degli Impegni per la Sostenibilità;
      2. il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti e il Regolamento didattico di Ateneo;
      3. la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
      4. gli interventi di attuazione del diritto allo studio;
      5. le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio.
  4. L’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti elabora proposte su tutte le materie di interesse degli studenti; in particolare è chiamata a formularle sulle materie di cui alla lettera e) del comma 3 del presente articolo; svolge ogni altra funzione ad essa assegnata dall’ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
  5. L’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti elegge, tra i rappresentanti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell’Assemblea, che dura in carica un biennio accademico.
  6. Il funzionamento dell’Assemblea e le modalità di elezione dei componenti sono stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo.
  7. Ai componenti dell’Assemblea è garantita la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l’esplicazione dei propri compiti istituzionali.

Art. 21 – Consulta dei Dottorandi

  1. La Consulta dei Dottorandi è organo collegiale di rappresentanza dei Dottorandi; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
  2. La Consulta dei Dottorandi è composta dai rappresentanti dei dottorandi eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli della/e Scuola/e di Dottorato e nei Collegi dei docenti dei Dottorati di ricerca.
  3. La Consulta dei Dottorandi:
    1. adotta, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento interno;
    2. esprime parere su:
      1. per le parti di competenza, il Regolamento Generale di Ateneo, il Codice etico e la Carta degli Impegni per la Sostenibilità;
      2. le proposte di modifica dell’assetto organizzativo delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di ricerca.
  4. La Consulta dei Dottorandi elabora proposte su tutte le materie di interesse dei dottorandi; in particolare è chiamata a formularle sulle materie di cui alla lett. b) del comma 3 del presente articolo; svolge ogni altra funzione ad essa assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
  5. La Consulta dei Dottorandi elegge tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica un biennio accademico.
  6. Il funzionamento della Consulta e le modalità di elezione dei componenti sono stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo.
  7. Ai componenti della Consulta è garantita la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l’esplicazione dei propri compiti istituzionali.

Art. 22 - Difensore degli Studenti

  1. 1. È istituito il Difensore degli Studenti dell'Ateneo.
  2. 2. Il Difensore è nominato dal Rettore su designazione dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti, sentito il Senato Accademico, tra persone di comprovata competenza professionale per un periodo di due anni accademici, rinnovabile immediatamente per una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti.
  3. 3. Il Difensore degli Studenti è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il Difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Rettore, che in relazione al caso concreto adotta gli atti di competenza. Gli studenti che si rivolgono al Difensore hanno diritto, a loro richiesta, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 23 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

  1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni promuove iniziative per l’attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e orientamento sessuale e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Il Comitato vigila altresì che non siano intraprese azioni di vessazione (mobbing) all’interno dell’Università.
  2. Il Comitato, nel rispetto della presenza paritaria di entrambi i generi, è formato da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli Artt. 40 e 43 del D. Lgs.165/2001, da due studenti eletti con procedure stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo e da cinque rappresentanti dell’Ateneo, dei quali tre nominati dal Rettore, compreso il Presidente, e due dal Direttore Generale. Il Comitato disciplina il proprio funzionamento mediante l'adozione di un regolamento, approvato con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
  3. Le funzioni del Comitato previste dal comma 1, sono integrate con quelle previste dalla legislazione vigente in materia, adeguando altresì - ove prescritto dalla legge - la denominazione dell’organo.

Capo IV- Organi di gestione e strutture amministrative

Art. 24 - Caratteri dell’Amministrazione

  1. L’Università conforma l’organizzazione e le attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione.
  2. L’Università, nell’ambito della propria autonomia, adotta con delibera del Consiglio di Amministrazione il piano di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 25 - Direttore Generale

  1. Il Direttore Generale è l’organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo, nonché dei compiti  previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione. Il Direttore Generale, inoltre:
    1. cura l’attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti;
    2. partecipa agli organi di governo dell’Ateneo secondo le norme del presente Statuto;
    3. verifica e controlla l’attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
    4. stipula, nell’ambito delle direttive espresse dal Consiglio di Amministrazione, le convenzioni dell’Università che non siano riservate alla competenza del Rettore e sottoscrive i contratti necessari alla gestione;
    5. adotta gli atti che impegnano la spesa, nell’ambito delle direttive espresse dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione una relazione sull’attività svolta, a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.
  3. L’incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali individuato con selezione pubblica. L’incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile.
  4. Il Direttore Generale designa tra i Dirigenti dell’Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 26 - Funzioni dirigenziali

  1. Secondo quanto previsto dalla normativa sulla dirigenza statale, i dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo le direttive del Direttore Generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Dispongono a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attività, secondo i limiti ad essi assegnati dal Direttore Generale. Essi provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell’impiego delle risorse e di efficacia nella gestione, in relazione agli obiettivi prefissati e ai comportamenti organizzativi attivati, riferendone periodicamente, anche con proposte e pareri, al Direttore Generale.
  2. Il Direttore Generale, in carenza di personale e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, può attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato a soggetti anche non di qualifica dirigenziale, di particolare e comprovata qualificazione professionale e nel rispetto della disciplina vigente, ai sensi dei commi 6 e 6-bis dell’Art. 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
  3. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore Generale per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

Art. 27- Centri di erogazione di servizi

  1. I Centri di erogazione di servizi forniscono servizi fondamentali o integrativi dell’attività didattica e di ricerca quali, in particolare, i servizi librari, informatici, telematici, linguistici, tecnici, statistici, di stampa ed editoriali.
  2. Ai Centri di erogazione di servizi può essere attribuita autonomia decisionale nell’ambito delle risorse assegnate dall’Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla Legge 240/2010.
  3. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Centri di erogazione di servizi sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

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Ultima modifica: 03/10/2011 da System Administrators