Titolo III - Organizzazione delle strutture di Didattica e di Ricerca
Capo I - Dipartimenti e Scuole Interdipartimentali
Art. 28 - Caratteristiche e funzioni dei Dipartimenti
- I Dipartimenti costituiscono la struttura fondamentale in cui si articola l’Ateneo per svolgere i suoi compiti nell’ambito della ricerca e della didattica.
- I Dipartimenti organizzano e gestiscono:
- le attività di ricerca dei diversi settori scientifico-disciplinari che confluiscono al loro interno;
- le attività didattiche dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale e delle Scuole di Specializzazione, nonché, assieme alle altre strutture dell’Università eventualmente costituite a tale scopo, i Master Universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Dottorato di ricerca.
- I Dipartimenti hanno autonomia decisionale nell’ambito delle risorse assegnate dall’Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla Legge 240/2010.
- Ai Dipartimenti afferiscono, previa richiesta approvata dal Consiglio di Dipartimento e dal Senato Accademico, tutti i professori e i ricercatori. Ai Dipartimenti viene inoltre assegnato il personale tecnico e amministrativo necessario per il suo funzionamento.
- Fanno infine riferimento ai Dipartimenti gli assegnisti e i titolari di contratti di insegnamento di cui all’Art. 23 della Legge 240/2010, le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili a settori scientifico-disciplinari pertinenti o affini ai Dipartimenti stessi, nonché i cultori della materia e i Visiting Professors (Visiting Researchers) i cui titoli siano stati attribuiti tramite delibera del Dipartimento.
- I Dipartimenti sottopongono al parere del Senato Accademico e alla delibera del Consiglio di Amministrazione le richieste di posti di ruolo docente, nell’ambito del piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica formulato al loro interno. Essi deliberano inoltre sulle proposte di chiamata dei docenti nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza.
- I Dipartimenti disciplinano il loro funzionamento mediante l’adozione di apposito Regolamento, che deve essere approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione.
Art. 29 - Modalità di costituzione dei Dipartimenti
- 1. L’istituzione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sulla base di un dettagliato progetto scientifico e didattico presentato da un gruppo di docenti. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione ne delibera l’attivazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonché delle risorse finanziarie e del personale tecnico e amministrativo necessari per il suo funzionamento.
- 2. Il numero di docenti necessari per presentare la proposta di istituzione e poi per l’attivazione di un Dipartimento non può essere inferiore a 45. Qualora il numero dei docenti di un Dipartimento scenda al di sotto del limite definito dalla legge, il Senato Accademico ne propone la disattivazione al Consiglio di Amministrazione.
Art. 30 – Articolazione interna dei Dipartimenti
- Sono organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta, il Consiglio e una Commissione didattica paritetica docenti-studenti.
- I Dipartimenti, sulla base del proprio Regolamento, possono essere articolati al loro interno in Centri, Sezioni, Laboratori, istituiti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, qualora la complessità delle aree culturali e scientifiche presenti in un singolo Dipartimento lo renda opportuno. Sempre con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Dipartimento può deliberarne la disattivazione.
- Il Regolamento del Dipartimento può prevedere inoltre i seguenti organi: un Comitato per la ricerca, per il coordinamento delle attività di ricerca; dei Collegi didattici e/o un Comitato per la didattica per il coordinamento delle attività didattiche, inclusi i Corsi di Dottorato.
- Il Regolamento del Dipartimento può altresì prevedere, con funzioni consultive, l’istituzione di un Consiglio scientifico, formato da docenti esterni all’Ateneo, anche stranieri, per la valutazione delle proprie attività di ricerca.
Art. 31 - Consiglio di Dipartimento
- Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento. In particolare il Consiglio:
- Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:
a. detta i criteri generali per l’utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
b. detta i criteri per l’impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;
c. approva, su proposta del Direttore, l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dall’Amministrazione o acquisite da terzi;
d. approva, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento e dei corsi di Dottorato, ove attivati. Esprime parere sui regolamenti delle Scuole interdipartimentali cui il Dipartimento partecipa.
e. propone i posti di ruolo docente da sottoporre al parere del Senato Accademico e alla delibera del Consiglio di Amministrazione;
f. delibera sulle proposte di chiamata dei docenti;
g. approva il piano dell’offerta formativa del Dipartimento e delle Scuole interdipartimentali o interateneo cui il Dipartimento partecipa;
h. delibera sulla attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
i. vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;
l. approva le relazioni triennali sull’attività scientifica e didattica dei docenti;
m. esprime un parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;
n. promuove l’internazionalizzazione dell’offerta formativa e della ricerca;
o. approva i Programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di un accordo reciproco tra i Dipartimenti interessati.
p. trasmette annualmente al Rettore e al Senato Accademico una relazione sull’attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca e di didattica.
- il Direttore,
- i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
- rappresentanti del personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento, nel numero indicato dal Regolamento di Dipartimento di cui al comma 7 dell’Art. 28, che non può essere inferiore a due;
- rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Corsi di specializzazione e al Dottorato di ricerca, afferenti al Dipartimento, nel numero indicato dal Regolamento di Dipartimento di cui al comma 7 dell’Art. 28, che non può essere inferiore a tre e superiore a sei. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo;
- il Segretario di Dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione;
- un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto, degli assegnisti di ricerca e dei cultori della materia, senza diritto di voto e individuati sulla base di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.
- In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l’attività del personale docente, e in particolare per le questioni relative alle lettere e), f), h), l), m) del comma 1 del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore. Le altre modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Dipartimento, nei limiti previsti dallo Statuto.
- Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore. Viene in ogni caso convocato una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.
- I verbali del Consiglio di Dipartimento portano la firma congiunta del Direttore e del Segretario di Dipartimento.
Art. 32 - Direttore di Dipartimento
- II Direttore rappresenta il Dipartimento. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l’esecuzione delle rispettive delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio di Dipartimento.
- Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori ordinari a tempo pieno e indeterminato, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto.
- Nel caso di accertata indisponibilità dei professori di prima fascia, alla carica di Direttore può essere eletto un professore di seconda fascia confermato a tempo pieno afferente al Dipartimento.
- Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
- Il Direttore può richiedere al Rettore all’inizio dell’anno accademico per una riduzione dell’impegno didattico.
- Il Direttore designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno e indeterminato del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore.
- In caso di necessità e urgenza il Direttore può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sollecitandone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.
- La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, di Prorettore, di Delegato, di Coordinatore di Collegio didattico, di Direttore di Scuola di Specializzazione, di Direttore di Scuola interdipartimentale e di Direttore di Scuola di Dottorato; essa è incompatibile inoltre con le cariche istituzionali del Sistema delle Biblioteche di Ateneo.
Art. 33 - Giunta di Dipartimento
- La Giunta coadiuva il Direttore nell’espletamento delle sue funzioni, svolge le funzioni eventualmente assegnatele dai Regolamenti di Ateneo e quelle che il Consiglio di Dipartimento ritenga di doverle delegare.
- Fanno parte di diritto della Giunta il Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, i delegati del Direttore che presiedono il Comitato per la ricerca e il Comitato per la didattica, ove costituiti, ed un numero di docenti stabilito nel Regolamento del Dipartimento.
- Il Consiglio può delegare alla Giunta specifiche funzioni, secondo le modalità e nei limiti determinati dal Regolamento di Dipartimento.
- La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore. Alla Giunta partecipa il Segretario di Dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione.
- La Giunta dura in carica tre anni accademici e decade comunque con il Direttore.
Art. 34 - Segretario di Dipartimento
- L’attività amministrativa, di coordinamento e di direzione del personale tecnico e amministrativo è svolta dal Segretario di Dipartimento, il cui incarico a tempo determinato è conferito, all’interno del personale dell’Ateneo, dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento, con atto scritto e può essere rinnovato con le medesime formalità.
- Il Direttore Generale, sentito il Direttore e il Segretario di Dipartimento, può conferire con atto scritto l’incarico di Vicesegretario di Dipartimento, all’interno del personale del Dipartimento stesso.
- Il Segretario di Dipartimento assicura l’esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Dipartimento e inoltre:
- assiste il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
- coordina le attività gestionali, amministrative e contabili, i servizi alla ricerca e alla didattica, le attività di comunicazione e fund raising, assumendone la responsabilità nei limiti di quanto ad essoimputabile;
- coordina e valuta il personale tecnico e amministrativo afferente al Dipartimento, cui è gerarchicamente sovraordinato, sentendo, nel caso di personale tecnico e amministrativo di area scientifica, anche il parere del Direttore di Dipartimento;
- partecipa con funzioni di segretario alle riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento, redige e firma congiuntamente con il Direttore di Dipartimento il verbale, in conformità alle norme e ai Regolamenti di Ateneo.
- L’incarico di Segretario di Dipartimento può essere revocato dal Direttore Generale, sentito il Direttore di Dipartimento, prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
Art. 35 – Scuole interdipartimentali
- Per il coordinamento delle attività didattiche interdipartimentali i Dipartimenti possono proporre di istituire e attivare apposite Scuole, che devono essere costituite da almeno due Dipartimenti.
- Sono organi della Scuola:
- il Direttore;
- i Collegi didattici dei singoli Corsi di Studio e i Collegi docenti dei Corsi di dottorato, dei Master Universitari e delle Scuole di specializzazione, ove presenti;
- una Giunta, convocata e presieduta dal Direttore della Scuola, formata dai Direttori dei Dipartimenti che attivano la Scuola o dai loro delegati, dai coordinatori dei Collegi Didattici presenti nella Scuola e da una rappresentanza degli studenti, nel numero indicato nel Regolamento della Scuola di cui al successivo comma 7 ed eletti secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo;
- una Commissione paritetica docenti-studenti.
- L’istituzione e l’attivazione delle Scuole interdipartimentali sono proposte dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti, a maggioranza assoluta dei componenti. L’istituzione e l’attivazione e/o la partecipazione ad una Scuola interdipartimentale impegna i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie alla realizzazione dei prodotti formativi previsti nel progetto della Scuola stessa. L’istituzione e l’attivazione delle Scuole interdipartimentali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
Le Scuole interdipartimentali sono istituite ed attivate nel rispetto della proporzionalità del numero complessivo delle strutture alle dimensioni dell’Ateneo, fermo restando che tale numero non può comunque essere superiore a 12, ai sensi dell’Art. 2, comma 2, lett. d) della Legge n. 240/2010. - L’elezione dei Coordinatori dei Collegi Didattici che fanno parte delle Scuole interdipartimentali e l’elezione dei componenti dei Collegi Didattici dei Corsi di studio sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
- Il Direttore di una Scuola interdipartimentale è eletto dalla Giunta della Scuola, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola, con l’esclusione dei Direttori, con la maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede con ulteriori votazioni.
- Il Direttore di una Scuola interdipartimentale è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
- La Giunta della Scuola, acquisito il parere dei Consigli dei Dipartimenti costituenti la Scuola, sottopone il Regolamento della Scuola all’approvazione del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
- Le Scuole interdipartimentali propongono ai Dipartimenti costituenti le singole Scuole, il piano dell’offerta formativa, che è approvato dai singoli Consigli di Dipartimento, che contestualmente assegnano le relative responsabilità didattiche ai docenti afferenti ai propri Dipartimenti.
- Le Scuole coordinano le attività didattiche programmate dai Collegi didattici dei Corsi di studio, dei Master Universitari, delle Scuole di Specializzazione e organizzano attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti, con particolare attenzione all’internazionalizzazione.
- Dopo tre anni dalla propria adesione i singoli Dipartimenti possono decidere di recedere da una Scuola, con una delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.
- La disattivazione delle Scuole interdipartimentali è proposta dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti a maggioranza assoluta dei componenti in ciascun Dipartimento e con la maggioranza dei Dipartimenti costituenti la Scuola. Sulla proposta di disattivazione delibera il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. La Scuola viene comunque disattivata qualora venga meno il requisito minimo della partecipazione di almeno due Dipartimenti.
- I Collegi didattici organizzano l'attività di un singolo Corso di studio o di più Corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.
- I Collegi didattici possono essere istituiti autonomamente all’interno dei Dipartimenti o di una Scuola interdipartimentale.
- I Collegi didattici sono nominati dai Consigli di Dipartimento interessati secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo. In relazione al numero di corsi di studio e di classi di riferimento di cui al precedente comma 1, essi sono formati da un minimo di cinque a un massimo di nove docenti, uno dei quali ha funzione di Coordinatore. Il Coordinatore deve essere un professore di prima o di seconda fascia, nominato dal Consiglio di Dipartimento.
- I Collegi didattici e i loro Coordinatori durano in carica tre anni accademici.
Art. 37 - Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti
- Le Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti costituiscono un osservatorio permanente delle attività didattiche e del funzionamento dell'orientamento, del tutorato e del placement. Svolgono attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. Individuano indicatori per la valutazione dei risultati dell’offerta formativa, della qualità della didattica e dell’attività di servizio agli studenti e li propongono al Nucleo di Valutazione. Formulano pareri sull’attivazione e soppressione di Corsi di studio.
- Le Commissioni sono composte da una rappresentanza paritetica di quattro docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento o dalla Giunta della Scuola interdipartimentale, e quattro studenti iscritti ai diversi Corsi di studio attivati da un Dipartimento o coordinati da una Scuola interdipartimentale, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento o la Giunta della Scuola Interdipartimentale nominano Presidente della Commissione uno dei docenti da loro designati.
- La Commissione viene convocata dal Presidente almeno due volte l’anno.
Capo II – Altre strutture di didattica e di ricerca
Art. 38 – Corsi e scuole di Dottorato
- I Corsi sono istituiti e attivati su proposta dei Dipartimenti e con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, con lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e per fornire quindi, a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.
- I Corsi di dottorato possono essere gestiti all’interno dei Dipartimenti o delle Scuole di Dottorato, se attivate, anche a livello interateneo, nazionale e internazionale, o della Scuola Dottorale di Ateneo se attivata.
- L’Università può istituire una Scuola Dottorale di Ateneo per il coordinamento delle attività dei Corsi di dottorato.
- Per ogni altra norma volta a regolarne la struttura e il funzionamento, si fa riferimento all’apposito Regolamento dei Dottorati di ricerca di Ca’ Foscari.
- L’Università può istituire e attivare delle Scuole di Ateneo per il coordinamento di attività didattiche diverse da quelle dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale.
- Le Scuole di Ateneo possono essere rivolte a coordinare i Corsi di dottorato di ricerca, Master Universitari, altre attività legate alla formazione permanente o i corsi estivi.
Art. 40 - Scuole di Specializzazione
- Le Scuole di Specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.
- Le Scuole di Specializzazione sono istituite e attivate con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, anche di altri atenei.
- Sono organi delle Scuole di Specializzazione: a) il Consiglio della Scuola; b) il Direttore.
- Il Consiglio della Scuola è composto da non meno di tre professori di ruolo dell’Ateneo e da un Direttore, eletti dal Consiglio o dai Consigli di Dipartimento coinvolti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
- Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e presiede il Consiglio e sovrintende alle attività didattiche della Scuola; dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
Art. 41 - Centri di Ricerca Interateneo
- Centri di Ricerca Interateneo possono essere costituiti tra uno o più Dipartimenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia con uno o più Dipartimenti di altre università per lo svolgimento di attività di ricerca sulla base di progetti di durata pluriennale.
- L’istituzione e l’attivazione dei Centri di Ricerca Interateneo, proposta dai Dipartimenti interessati, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
- La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai Dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del Centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.



