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Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 54 - Interpretazioni

  1. 1. Nello Statuto:
    1. per professori, s’intendono i professori straordinari, ordinari ed associati e i professori a tempo determinato;
    2. per docenti, s’intendono i professori straordinari, ordinari, associati e i professori a tempo determinato ed i ricercatori, a tempo indeterminato e a tempo determinato;
    3. per ricercatori s’intendono i ricercatori a tempo indeterminato e determinato e anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;
    4. per studenti, s’intendono gli iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, delle Scuole di Specializzazione, di Dottorato di ricerca, di Master, Scuole estive, Scuole interateneo nell'Università Ca’ Foscari Venezia;
    5. con l'espressione "personale tecnico e amministrativo”, s’intende tutto il personale dipendente non docente dell'Università, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, di ogni area funzionale e categoria, compresa quella dirigenziale;
    6. con l'espressione "personale", s’intende il personale docente, il personale tecnico e amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici;
    7. con l’espressione “CFU” si intendono i Crediti Formativi Universitari.
  2. Nello Statuto, con l'espressione “è immediatamente rinnovabile per una sola volta”, usata per le cariche triennali elettive o soggette a designazione, si intende che la durata della carica non può superare i sei anni su nove anni.

Art. 55 – Elezione dei nuovi Organi di governo dell’Ateneo

  1. Il Senato Accademico, composto sulla base del nuovo Statuto, deve insediarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta Ufficiale.
  2. Il Consiglio di Amministrazione, composto sulla base del nuovo Statuto, deve insediarsi entro sessanta giorni dall’insediamento del nuovo Senato Accademico.

Art. 56 - Proroghe e limiti al rinnovo dei mandati

  1. I Presidi e i Consigli di Facoltà, nonché gli altri Organi statutari previsti dal vecchio Statuto e non previsti nel nuovo rimangono in carica fino a delibera di decadenza adottata dal Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
  2. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino all’insediamento dei nuovi organi di governo e, se stanno ricoprendo il secondo mandato consecutivo, non sono immediatamente rinnovabili.
  3. I componenti del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei conti rimangono in carica fino all’insediamento dei nuovi componenti dei due Organi, che saranno designati dai competenti Organi di governo di nuova composizione nella prima seduta utile e, se stanno ricoprendo il secondo mandato consecutivo, non sono immediatamente rinnovabili.
  4. Il mandato del Rettore in carica all’entrata in vigore del presente Statuto è prorogato ai sensi del comma 9 dell’Art. 2, terzo periodo, della Legge n. 240/2010.

Art. 57 – Regolamenti

  1. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta Ufficiale, tutti i Regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla base delle nuove normative. In caso contrario i regolamenti vigenti si applicano in quanto compatibili.

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Ultima modifica: 10/10/2011 da System Administrators