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Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata

 STATUTO

Art. 1 - Istituzione

  •  È istituito, e promosso tra l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Università degli Studi di Padova, l'Università degli Studi di Verona, l'Università IUAV di Venezia e la Scuola di Specializzazione interateneo per la formazione degli insegnanti della Scuola secondaria del Veneto, il Centro interateneo per la ricerca didattica e la formazione avanzata. II Centro ha lo scopo di favorire la collaborazione scientifica fra i docenti e i ricercatori degli Atenei del Veneto, rivolta alla ricerca sulle didattiche disciplinari, alla formazione continua e permanente degli insegnanti, dei dirigenti e, in generale, del personale operante nel sistema di Istruzione e Formazione, alla formazione avanzata, anche mediante utilizzo di ICT. Al Centro possono aderire altri Enti pubblici o privati cointeressati ai suoi scopi.
  •  La sede amministrativa del Centro coincide con quella della SSIS del Veneto.

Art. 2 - Finalità e compiti

  •  Per realizzare i suoi scopi, il Centro cura:
    - studi e ricerche sulle diverse forme e strategie di didattica universitaria, legate ai processi di sviluppo e di qualificazione dell'offerta formativa nella scuola secondaria e nella formazione superiore;
    - studi e ricerche sulle tipologie di utenza e sui percorsi di accesso alla formazione continua, con particolare riguardo al personale scolastico e alle figure professionali della formazione adulta, contribuendo alla qualificazione del sistema di crediti formativi per un verso e al processo di internazionalizzazione per l'altro, della formazione iniziale e continua degli insegnanti;
    - promozione e cooperazione a progetti di ricerca e di sperimentazione, sia nazionali che internazionali, di metodologie di formazione integrata e multimediale, nonché di sperimentazione della multimedialità applicata alla didattica nei diversi ambiti disciplinari;
    - ricerca e sperimentazione di metodologie per lo sviluppo di nuovi profili professionali a supporto della interazione formativa e della tutorship nella didattica e nella formazione a distanza, con lo scopo
    di creare modelli e prototipi, fornire assistenza ai docenti, nonché promuovere basi scientifiche allargate per la formazione avanzata e continua in rete;
    - ricerca e sviluppo nel campo della valutazione dei sistemi scolastici e formativi, allo scopo di promuovere integrazione e reciprocità tra scuola - formazione -lavoro;
    - studi e ricerche sulle metodologie di progettazione e comunicazione didattica in ambiente virtuale, che consentano lo sviluppo di reti allargate di comunità di pratica;
    - assicura, in accordo con le Facoltà e gli altri Centri degli Atenei convenzionati, lo sviluppo in rete di funzioni di accreditamento e certificazioni da parte delle Università in ordine ai profili professionali operanti nei sistemi scolastici e formativi;
    - realizza comuni progetti di ricerca con strutture dipartimentali afferenti agli Atenei convenzionati attraverso la stipula di convenzioni.

Art. 3 - Sezioni

  • Allo scopo di realizzare i compiti suindicati il Centro attiva programmi di tirocinio e stage in collaborazione con Strutture anche europee e internazionali consimili; nonché tutte le iniziative utili a promuovere azioni integrate per lo sviluppo della formazione continua del personale scolastico e formativo.
  •  Allo scopo di sviluppare con incisività le azioni previste ai punti precedenti il Centro si articola in tre Sezioni, ciascuna di esse eminentemente organizzata:
    - come Sezione per l'Alta Formazione Continua;
    - come Sezione per la Ricerca Didattica;
    - come Sezione per la Formazione Avanzata.
  • Ogni Sezione è coordinata da un responsabile proposto dal Presidente e nominato dal Comitato di Gestione tra i suoi membri.Il responsabile dura in carica un triennio accademico ed è rinnovabile.

Art. 4 - Organi

  • Sono organi del Centro:
    - il Comitato di Gestione;
    - il Presidente;
    - la Giunta.

Art. 5 - Competenze del Comitato di Gestione

  •  Il Comitato di Gestione definisce le strategie di sviluppo, gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali stabilite.
  •  In particolare:
    - detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro;
    - delibera la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di settore e le modalità di gestione;
    - approva, su proposta del Presidente, il bilancio preventivo e il conto consuntivo da trasmettere agli Organi competenti ai sensi e secondo le modalità previste dalle norme vigenti;
    - delibera sull'attuazione dei servizi, sulle collaborazioni e sulle loro modalità organizzative generali;
    - delibera sugli acquisti di attrezzature del Centro in base alle norme vigenti e sulle modalità della loro utilizzazione;
    - delibera i contributi che gli utenti devono versare a fronte dei servizi erogati;
    - delibera sulla destinazione funzionale del personale di cui all'art. 10 all'interno del Centro; 
    - propone agli Atenei e alla SSIS del Veneto la misura dei contributi di cui al successivo art. 11;
    - nomina, tra i suoi membri, i responsabili delle sezioni, su proposta del Presidente;
    - delibera sulle richieste di adesione al Centro presentate e proposte dagli Enti di cui all'art.1
  •  Il Comitato elegge tra i suoi membri un Presidente secondo le modalità definite nel successivo art. 7.

Art. 6 - Composizione del Comitato di Gestione

  •  Il Comitato di gestione è composto da:
    • a) due rappresentanti per ciascuno degli Atenei del Veneto, designati dai rispettivi Senati Accademici;
    • b) il Direttore della SSIS o suo delegato;
    • c) due docenti del Consiglio della SSIS, designati dal Consiglio medesimo;
    • d) possono far parte del Comitato, su richiesta, un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ed un rappresentante della Regione Veneto;
    • e) possono, inoltre, far parte del Comitato rappresentanti di Enti pubblici e/o privati, interessati alle finalità del Centro indicate all'art. 2, previa delibera del Comitato stesso, per un massimo di due. Ciascun Ente pubblico o privato potrà partecipare con un unico rappresentante il cui mandato avrà la durata del mandato del Comitato.
       Partecipa alle riunioni il Segretario Amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.
  •  Il Comitato è nominato con decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro e dura in carica un triennio accademico.
  • Ad ogni rinnovo di Comitato di Gestione, il Decano provvede alla sua convocazione entro 30 giorni dalla nomina rettorale dei membri. Nella prima riunione il Comitato, presieduto dal Decano, procede alla elezione del Presidente.
  •  Il Presidente convoca il Comitato dando avviso scritto ai singoli membri con almeno tre giorni di anticipo. In caso di particolare urgenza il preavviso è di almeno ventiquattro ore.
  • La convocazione può inoltre essere chiesta in ogni momento da un terzo dei rappresentanti, in questo caso il Presidente è tenuto ad indire la riunione nel termine massimo di quindici giorni.
  • La convocazione deve essere effettuata in forma scritta, e contenere l'indicazione della sede, l'orario e l'ordine del giorno in discussione. Le riunioni sono valide quando risulta presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ai fini del computo del quorum costitutivo gli assenti giustificati non si considerano "aventi diritto".
  • Le decisioni, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  • Le relazioni annuali, i preventivi, i rendiconti consuntivi ed i verbali del Comitato di gestione sono pubblici. Gli atti devono essere raccolti presso l'Università sede amministrativa del Centro.

Art. 7 - Il Presidente

  •  Il Presidente è eletto dal Comitato di Gestione fra la componente docente del Comitato, con la maggioranza assoluta dei membri del Comitato stesso. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
  • La carica non è compatibile con quella di Preside di Facoltà e di Direttore di Dipartimento.
  • Il Presidente è nominato con decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro e dura in carica un triennio accademico immediatamente rinnovabile una sola volta.
  • Il Presidente propone al Comitato di Gestione la nomina di un Responsabile per ciascuna Sezione in cui è articolato il Centro, tenendo conto di ciascuno degli Atenei convenzionati.
  • Il Presidente:
    • - presiede il Comitato di Gestione e la Giunta;
    • - rappresenta il Centro presso gli organi di governo degli Atenei e della SISS, e nei confronti di altre amministrazioni, enti o terzi che abbiano relazioni con il Centro;
    • - è responsabile dell'attività scientifica del Centro e valuta, con la collaborazione di colleghi esperti nei settori specifici, i materiali prodotti prima che questi vengano pubblicati ed utilizzati;
    • - predispone, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e li propone al Comitato di Gestione;
    • - adotta gli atti che impegnano il Centro verso l'esterno ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento del Centro;
    • - è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro.
      - è consegnatario delle attrezzature e dei beni mobili e immobili acquistati dal Centro o ad esso assegnati o allocati presso lo stesso.
  •  Il Presidente designa, tra i membri del Comitato di gestione, un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Il Vicepresidente è nominato con decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro.

Art. 8 - La Giunta

  •  La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Direttore della SSIS o da un suo delegato e dai tre Responsabili di Sezione nominati dal Comitato di Gestione tra i suoi membri.
  •  La Giunta è presieduta dal Presidente del Centro o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
  •  La Giunta:
    • - coadiuva il Presidente nel predisporre le proposte operative nelle materie di competenza del Comitato e nel curare l'attuazione delle deliberazioni del Comitato stesso;
    • - cura l'attivazione, l'implementazione e il buon fine dei progetti e delle attività tecnico-scientifiche deliberate dal Comitato;
    • - cura la pianificazione, l'organizzazione e la realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo svolte dal personale, a qualunque titolo, impegnato nei progetti del Centro;
    • - individua, promuove e sottopone al Comitato eventuali collaborazioni in ambito nazionale e internazionale per assicurare visibilità e azione sistemica alle attività del Centro;
    • - controlla il funzionamento dei gruppi di ricerca utilizzate sui diversi progetti e, a tale scopo, promuove la massima interazione possibile tra le Sezioni del Centro.

Art. 9 - Il Segretario Amministrativo

  •  Il Segretario Amministrativo del Centro è individuato tra il personale in servizio presso l'Università sede amministrativa e da quest'ultima assegnato al Centro medesimo.
  •  Il Segretario Amministrativo adotta gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Centro e, inoltre:
    • - collabora col Presidente per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
    • - predispone tecnicamente il bilancio preventivo sulla base delle indicazioni del Comitato di Gestione e il conto consuntivo;
    • - coordina le attività amministrativo-contabili, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile.
    • - è responsabile del buon fine delle delibere del Comitato di gestione per la parte amministrativa;
    • - coordina e sovrintende l'attività amministrativa del Centro;
    • - collabora con la Giunta e con i Responsabili di Sezione per la realizzazione dei programmi di sviluppo del Centro;
    • - predispone e cura il programma degli acquisti per l'incremento della dotazione di attrezzature e servizi;
    • - cura la gestione amministrativa delle diverse attività progettuali di ricerca del Centro.

Art. 10 - Il Personale

  •  Il personale del Centro è costituito dalle unità di ricerca, o tecniche o amministrative attivate in dipendenza dei programmi di attività del Centro. Esso può essere costituito da personale docente, tecnico o amministrativo messo a disposizione dalle Università del Veneto e dalla SSIS per le esigenze funzionali del Centro con determinazione dei periodi di utilizzo.
  •  Per far fronte alle proprie esigenze, il Centro può avvalersi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, anche di studiosi e di esperti esterni mediante contratti di collaborazione, nonché di personale di ruolo della scuola o della formazione professionale ad esso assegnato dalle competenti amministrazioni; possono altresì partecipare alle attività titolari di borse di studio e/o assegnisti di ricerca e/o dottorandi, oltre ai docenti degli Atenei convenzionati.

Art. 11 - Risorse

  •  Il Centro ha autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa. Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa del Centro sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università sede amministrativa.
     L'attività del Centro è finanziata:

a) da contributi provenienti dagli Atenei convenzionati e dalla SSIS;
b) da contributi provenienti da enti pubblici e privati sulla base di convenzioni o contratti conto terzi;
c) da eventuali contributi straordinari e da contributi ministeriali;
d) da contributi derivanti da servizi resi alle strutture degli Atenei convenzionati e dalle quote di iscrizione a corsi, scuole, stages, ecc. facenti capo al Centro.

Art. 12 - Scioglimento

  •  L'eventuale scioglimento va deliberato dal Comitato di Gestione a maggioranza dei due terzi dei componenti e approvato dal Senato Accademico dei singoli Atenei e dal Consiglio della SSIS.

Art. 13 - Norma di rinvio

  •  Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni vigenti e, in quanto compatibili, le norme dell'Università sede amministrativa del Centro.

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Ultima modifica: 22/01/2013 da System Administrators