Regolamenti approvati ed emanati in attuazione della legge 240/2010
Regolamenti in Intranet
Reclutamento di ricercatori a tempo determinato (dell'1/2013)
Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/10
Emanato con DR 439 del 10/06/2011, modificato con DR 187 del 17/04/2012 e DR 27 del 17/01/2013
Art. 1 - Ambito di applicazione
- Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 24 della legge 240/10, il reclutamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di personale addetto ad attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso l’Università Cà Foscari Venezia, di seguito indicata come “Università”, tramite stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, d’ora in poi indicati come “ricercatori a tempo determinato”.
Art. 2 - Natura del rapporto
- Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università ed il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
- La stipula dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
- Le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo sono stabilite dal contratto e nei regolamenti di ateneo.
Art. 3 - Tipologie di contratti
- I contratti hanno le seguenti tipologie:
- contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
- contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Tali contratti possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti ai sensi dell’art.1 comma 14 della legge 230/05.
- I contratti di cui al comma 1 lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 1, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
Art. 4 - Programmazione
- Il Consiglio di Dipartimento, in coerenza con le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, delibera in merito alle richieste di attivazione di contratti per ricercatore a tempo determinato, che possono essere formulate anche dalle Scuole Interdipartimentali. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve indicare:
- il settore concorsuale;
- il settore (o i settori) scientifico-disciplinare di riferimento;
- il programma di ricerca e la sua durata; il programma può essere proposto da uno o più professori afferenti anche a diverse strutture;
- le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste, con specifico riferimento alla programmazione e ai prodotti didattici cui queste faranno riferimento;
- la tipologia di contratto da attivare, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento;
- il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
- la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
- la lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
- i requisiti richiesti al ricercatore a tempo determinato, oltre a quelli indicati nell’art.6 del presente regolamento;
- i criteri di scelta del candidato, qualora i giudizi delle commissioni definiscano situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di sviluppo e/o programma di ricerca, e/o esigenze didattiche).
- la copertura finanziaria con l’indicazione della fonte del finanziamento, qualora questa sia esterna all’Ateneo;
- Il Senato Accademico, eventualmente avvalendosi di una commissione istruttoria, valutate le proposte pervenute dai Dipartimenti e verificata la congruenza delle richieste presentate alle esigenze didattiche di ateneo, esprime il proprio parere, che sottopone al Consiglio di Amministrazione.
- Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere del Senato Accademico, delibera, nell’ambito delle risorse disponibili, quali posti da ricercatore a tempo determinato vengano attivati e l’avvio delle procedure di selezione.
Art. 5 - Bando
- Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emanato dal Rettore dell’Università su richiesta del Dipartimento proponente e viene pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, inserito nel sito web dell’Università ed inviato al MIUR e all’Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti. Il bando è redatto in lingua italiana e in lingua inglese.
Il bando deve specificare:- il settore concorsuale;
- il settore (o settori) scientifico-disciplinare di riferimento;
- le specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti richieste;
- la tipologia contrattuale e il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
- il trattamento economico e previdenziale;
- i requisiti di partecipazione;
- l’eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. c) della legge 240/10.
- la lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
- il numero massimo, non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, oltre alla tesi di dottorato che verrà comunque valutata.
- i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, con riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministro emanato ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. c) e ed in coerenza le indicazioni eventualmente espresse dal Consiglio di Amministrazione in sede di assegnazione dei posti, sentito il Senato Accademico, in relazione agli obiettivi definiti dal piano strategico di Ateneo.
- i criteri di scelta del candidato vincitore, qualora i giudizi delle commissioni definiscano situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di sviluppo e/o programma di ricerca e/o esigenze didattiche)
- Dalla data di pubblicazione sul sito dell’Ateneo decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni.
- Le domande, i titoli e le pubblicazioni devono essere presentati attraverso le modalità, anche telematiche, previste dal bando.
Art. 6 - Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva e incompatibilità
- Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero.
- Limitatamente alle selezioni per contratti di cui all’articolo 3, comma 1 lettera b) del presente Regolamento, la partecipazione è riservata ai soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca, i quali abbiano usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
- di contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento; oppure
- di contratti di cui all’articolo 1, comma 14, della Legge 230/2005; oppure
- di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge 449/1997, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della Legge 398/1989, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
- abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o l’assegno di ricerca o il ricercatore di cui alla lettera a) presso un'istituzione diversa da quella in cui hanno conseguito la laurea magistrale o equivalente o, in alternativa, abbiano conseguito lo stesso presso istituzioni estere, o si tratti di un titolo congiunto con atenei stranieri;
- abbiano svolto almeno un anno (anche non continuativo) di attività di ricerca post dottorale all'estero, presso università e/o centri di ricerca.
- I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. L’esclusione dalla selezione è disposta con motivato provvedimento rettorale notificato all’interessato.
- Non sono inoltre ammessi coloro che hanno in essere o che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 240/10 presso Ca’ Foscari o altri atenei italiano, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 22 della legge 240/10 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- Sono esclusi dalla possibilità di partecipare alle procedure selettive i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima e seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
Art. 7 - Commissione giudicatrice
- La valutazione delle candidature è effettuata da una apposita Commissione, proposta con delibera del Consiglio di Dipartimento e nominata con decreto rettorale.
- La Commissione è composta da tre membri, scelti tra professori universitari di ruolo, di cui almeno due esterni all’ateneo, anche di atenei stranieri.
- I componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale nei 5 anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’articolo 6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico. In particolare, i componenti della Commissione non possono essere stati relatori della tesi di laurea o di dottorato dei candidati.
- La Commissione, nello svolgimento delle sue attività, si atterrà alle seguenti disposizioni:
- valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. c) ed in coerenza con le indicazioni eventualmente espresse dal Consiglio di Amministrazione in sede di assegnazione dei posti, sentito il Senato Accademico, in relazione agli obiettivi definiti dal piano strategico di Ateneo;
- ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
- svolgimento della discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica nella lingua prevista dal bando;
- formulazione di un giudizio collegiale per i candidati ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, con indicazione degli eventuali meritevoli di chiamata e specificazione di un giudizio sintetico per ognuno;
- collocazione dei candidati meritevoli di chiamata in una scala comparativa di merito.
- Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando; la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera la commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti. La data del colloquio sarà resa nota, con le modalità previste dal bando, con almeno 15 giorni di anticipo.
- La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici.
- Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi, e sono trasmessi entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori dal Presidente della commissione alla DOGRU-Sezione Personale Docente per la verifica e l’approvazione, che avviene entro trenta giorni con decreto del Rettore.
- Una volta approvati gli atti vengono inviati al Direttore del Dipartimento competente per la proposta di chiamata.
- La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
- Nella valutazione delle candidature e nella predisposizione dei verbali la Commissione è tenuta ad attenersi alle linee guida e ai format forniti dall’Ateneo.
Art. 8 - Chiamata
- Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti approvati il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato comparativamente migliore, così come risultante dai giudizi espressi dalla commissione di valutazione. Nel caso di giudizi ex aequo, la delibera avrà cura di evidenziare le motivazioni puntuali della scelta del candidato, secondo i criteri previsti dal bando.
- La delibera di cui al comma 1 è assunta, con adeguata motivazione, sulla base delle risultanze della valutazione della Commissione e in relazione ai criteri definiti nel bando in caso di valutazione ex aequo di candidati meritevoli di chiamata, previa verifica dell’inesistenza della incompatibilità di cui all’articolo 18 comma 3 della legge 240/10 e delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.
- La delibera di cui al comma 1 è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, e viene trasmessa, insieme agli atti della commissione, al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della chiamata e alla ARU-Ufficio Personale Docente e CEL.
- Qualora, pur in presenza di candidati giudicati meritevoli dalla commissione, il Dipartimento non procedesse alla proposta di chiamata, il direttore del Dipartimento deve inviare una relazione illustrativa delle motivazioni al Senato Accademico, unitamente agli atti della commissione. È facoltà del Senato Accademico, valutati gli atti e la relazione, proporre al Consiglio di Amministrazione sanzioni nei confronti del Dipartimento.
Art. 9 - Valutazione ex post dei risultati
- Sei mesi prima della conclusione del contratto, il Rettore con proprio decreto nomina una apposita Commissione, composta esclusivamente da membri esterni all’ateneo, al fine di valutare l’attività svolta dal ricercatore.
- La Commissione dovrà esprimere un giudizio sia in merito alla qualità e quantità dei prodotti di ricerca realizzati nel periodo ed alla loro visibilità e significatività nel contesto internazionale, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 7, comma 4, sia in merito all’attività didattica svolta.
- La Commissione concluderà i propri lavori entro 1 mese dalla nomina.
- In caso di valutazione negativa, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, verrà imputato al Dipartimento il costo complessivo sostenuto dall’Ateneo per il contratto.
Art. 10 - Stipula del contratto
- L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando. Per l’Università il contratto è stipulato dal Rettore o da suo delegato.
- La presa di servizio è proposta dal Dipartimento, in relazione alle esigenze legate alla ricerca e alla didattica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con eventuali vincoli di legge.
Art. 11 - Norme finali
- Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia.



