Regolamenti approvati ed emanati in attuazione della legge 240/2010
Regolamenti in Intranet
Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow (del 4/2013)
Regolamento per i Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow
Emanato con D.R. n. 642 del 24/10/2012 e modificato con D.R. n. 271 del 2/04/2013
Art. 1 - Finalità
- Con il presente Regolamento l’Università Ca’ Foscari Venezia, d’ora in poi denominata “Ateneo”, riconoscendo l’importanza e il ruolo della figura del Visiting Professor (Visiting Researcher, se non svolge attività didattica) ai fini dello sviluppo culturale e scientifico dell’Ateneo in ambito internazionale, intende assicurare uniformità di procedure e certezza delle posizioni giuridiche da attribuire alla figura, nonché garantirne massima visibilità istituzionale.
- In particolare, il presente Regolamento disciplina la selezione e la permanenza presso le strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo, di esperti e studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, che anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall’Ateneo, sono chiamati a svolgere nell’Ateneo stesso attività formativa, anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di studi, e/o attività di ricerca.
- Il presente Regolamento disciplina inoltre le procedure per la selezione di studiosi e personalità italiane e straniere in possesso di una elevata qualificazione scientifica denominati Visiting Fellow, chiamati a collaborare con le strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo.
- Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente Regolamento, al Visiting viene riconosciuto durante la sua permanenza apposito status, inteso come titolarità di diritti e doveri all’interno dell’Ateneo.
Art. 2 - Delibere di proposta e riconoscimento del titolo di Visiting Professor, Visiting Researcher
- Il Consiglio (o il Direttore se delegato dal Consiglio) della struttura dipartimentale (o interdipartimentale o interateneo) ospitante propone con apposita delibera gli studiosi/esperti cui attribuire il titolo di Visiting Professor o Visiting Researcher dell’Ateneo.
- La delibera deve contenere:
- l’indicazione dell’accordo/convenzione stipulato/a con l’Ateneo o con la struttura medesima, laddove esistente;
- la denominazione dell’Istituzione internazionale a cui eventualmente appartiene lo studioso;
- la descrizione della qualificazione scientifica dello studioso proposto attraverso evidenza del curriculum vitae, delle competenze professionali, delle pubblicazioni e di ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e scientifico dello studioso;
- la descrizione della specifica attività che lo studioso dovrà svolgere e il periodo di permanenza presso l’Ateneo, con precisazione, ove trattasi di attività didattica, della tipologia di attività formativa da affidare, avendo riguardo anche al calendario accademico, del relativo settore scientifico disciplinare e, ove trattasi di attività di ricerca, del progetto di ricerca di riferimento;
- il nominativo del docente interno di riferimento;
- l’impegno della struttura a farsi carico per intero dell’eventuale rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e dell’eventuale compenso, comprensivo delle ritenute e dei contributi a carico dell’ente e del percettore (eventualmente in collaborazione con altre strutture);
- l’eventuale richiesta di un contributo finanziario da parte dell’Ateneo a valere su fondi stanziati annualmente nel bilancio a questi fini.
- Le proposte di cui al precedente comma vanno inviate alla ARU-Ufficio Personale Docente e CEL. Le proposte che prevedono la richiesta di contributo finanziario da parte dell’Ateneo sono valutate da un’apposita commissione nominata con decreto del Rettore e composta da un numero di componenti compresi tra tre e cinque compreso il Rettore o un suo delegato. La commissione decide nei limiti delle disponibilità di bilancio di cui alla lettera g) del precedente comma.
- Il contributo dell’Ateneo può essere assegnato in presenza delle seguenti condizioni:
- il Visiting Professor è incaricato di svolgere attività didattica nella misura di almeno un corso di 30 ore, a copertura di un insegnamento presente nell’offerta formativa di Ateneo;
- in presenza di chiara caratura internazionale del docente stesso, accertabile tramite pubblicazioni e inviti precedenti in altre sedi universitarie rispetto a quella di appartenenza, e riconoscimenti desumibili dal CV;
- in presenza di un cofinanziamento da parte del Dipartimento proponente almeno pari al 30% dell’importo del contributo erogato dall’Ateneo, salvo diversa indicazione contenuta nel bando di cui al successivo comma 6.
- Qualora le proposte di cofinanziamento superino le disponibilità di bilancio si provvederà a definire un ordine di priorità tenendo in considerazione:
- presenza dell’insegnamento offerto in più percorsi di studio, e/o bacino di utenza degli studenti;
- interdisciplinarietà, con l’eventuale coinvolgimento di più di un Dipartimento e la possibilità di un cofinanziamento multiplo;
- partecipazione del docente invitato a progetti e attività di ricerca documentabile con docenti di Ca’ Foscari.”
- Per l’assegnazione del contributo viene emanato annualmente con decreto rettorale, di norma entro il mese di dicembre dell’anno solare precedente l’anno accademico di riferimento, un bando interno, coerentemente con le esigenze didattiche e scientifiche dell’ateneo e con le disponibilità finanziarie.
- Verificate le condizioni indicate nel presente Regolamento, il titolo di Visiting Professor (Visiting Researcher) viene attribuito dal Rettore con proprio provvedimento. Lo status relativo è riconosciuto per tutta la durata dell’attività da svolgere nell’Ateneo.
Art. 3 - Riconoscimento del titolo di Visiting Fellow
- La proposta di attribuzione del titolo di Visiting Fellow può essere formulata da uno o più docenti dell’Ateneo o da un Dipartimento, previa selezione di candidature o anche con riferimento a specifici progetti. La proposta, indirizzata al Rettore e trasmessa alla ARU-Ufficio Personale Docente e CEL di norma almeno due mesi prima dell’arrivo dell’ospite, dovrà contenere lo specifico programma di cooperazione scientifica e/o didattica da svolgere, precisandone gli scopi, la durata e la coerenza con gli obiettivi strategici dell’Ateneo.
- Il titolo viene attribuito dal Rettore con proprio provvedimento. Lo status relativo è riconosciuto per tutta la durata dell’attività da svolgere nell’Ateneo.
Art. 4 - Periodo di permanenza presso l’Ateneo
- In relazione alla tipologia di attività da svolgere, il periodo di permanenza non può essere inferiore a 30 giorni e non superiore a 24 mesi. Solo nel caso di Visiting Fellow il periodo di permanenza può essere inferiore a 30 giorni.
- Il Responsabile della struttura proponente provvederà ad inviare apposita lettera di invito e a formalizzare successivamente il conferimento dell’incarico nelle forme previste dal vigente Regolamento di Ateneo sugli incarichi a soggetti esterni e nel rispetto delle norme per l’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari.
- Al momento dell’arrivo presso l’Ateneo i Visiting sottoscriveranno un documento di affiliazione (Affiliation form) che riassume i reciproci impegni e condizioni di collaborazione.
- Della presenza e dell’attività nell’Ateneo del Visiting dovrà essere data adeguata evidenza e informazione nel sito web dell’Ateneo anche in funzione del ricevimento di studenti e del contatto con la comunità accademica.
- Per l’intero periodo di permanenza il responsabile della struttura ospitante dovrà assicurare al Visiting adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività a lui richieste.
- A fini conoscitivi e valutativi è costituita nell’Amministrazione dell’Ateneo un’anagrafe dei Visiting contenente tutte le informazioni ed i risultati delle attività svolte.
- Entro tre mesi dalla conclusione del periodo di permanenza, il Direttore della struttura ospitante farà pervenire alla ARU - Ufficio Personale Docente e CEL una relazione sulle attività didattiche, seminariali e di ricerca svolte dal Visiting.
Art. 5 - Diritti e Obblighi connessi al titolo
- Il Visiting è tenuto a svolgere le sue attività secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato con la struttura ospitante e ad attenersi alle disposizioni interne in tema di sicurezza dei posti di lavoro e delle banche dati, del Codice Etico e di organizzazione amministrativa e contabile. Nel caso di svolgimento di attività didattiche, il Visiting Professor dovrà compilare un registro delle attività da consegnare al Direttore della struttura ospitante. Nel caso di svolgimento di attività di ricerca, dovrà presentare al termine della sua permanenza in Ateneo una relazione sulle attività svolte da sottoporre al Direttore della struttura ospitante.
- Il Visiting può partecipare, con solo voto consultivo, alle sedute del consiglio della struttura ospitante per il periodo di permanenza. Può inoltre far parte delle commissioni di esame di profitto e di esame finale per il conseguimento del titolo di laurea.
- Durante il periodo di permanenza, al Visiting saranno garantiti:
- una postazione di lavoro all’interno della struttura ospitante;
- una copertura assicurativa per infortuni;
- assistenza e supporto informativo da parte degli uffici dell’Amministrazione dell’Ateneo ai fini delle procedure di permesso di soggiorno;
- l’accesso alle risorse informatiche di Ateneo;
- l’accesso alle biblioteche dell’Ateneo;
- tariffe agevolate per i servizi di mensa e residenzialità offerti dagli enti regionali competenti.
Art. 6 - Disposizioni finali
- In deroga alla procedura prevista all’art. 2 del presente Regolamento, il titolo di Visiting Researcher potrà essere attribuito, tramite decreto del Rettore, a esperti e studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica, sulla base di convenzioni con Enti e Istituzioni pubblici e privati che siano state stipulate anche con il fine di promuovere lo scambio di ricercatori e studiosi fra le parti. Il Visiting Researcher potrà utilizzare strutture e servizi dell'Università secondo quanto definito dalla convenzione e nei limiti di quanto previsto dal presente Regolamento. Nell’ambito delle predette convenzioni, potrà inoltre essere attribuito il titolo di Visiting Professor, tramite Decreto del Rettore, a esperti e studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica, che svolgano seminari o conferenze presso l’Università.
- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del “Regolamento per il conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010”, al fine di favorire l’internazionalizzazione dell’offerta formativa, gli incarichi di insegnamento ai Visiting Professor possono essere attribuiti anche tramite conferimento diretto da parte del Rettore, su proposta della struttura didattica competente, qualora il compenso previsto rientri nei parametri deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 240/10 o l’incarico venga svolto a titolo gratuito.
- Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.



