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Statistica

Emanato con Decreto rettorale n. 471/interno del 14 aprile 1998

Modificato con Decreto rettorale n. 981  del 2.10.2001

Modificato con Decreto rettorale n. 1177 del 8.11.2007

 


REGOLAMENTO INTERNO
del
 DIPARTIMENTO DI STATISTICA

 

 


 

TITOLO I

SCOPI, COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO

 

Art. 1

Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore confermato e il loro diritto di accedere direttamente, ove non partecipino a programmi di ricerca comune, ai finanziamenti per la ricerca, promuove e coordina l'attività di ricerca, organizza o concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, concorre, in collaborazione con i Consigli di corso di laurea e con gli organi direttivi delle Scuole di specializzazione e dei corsi di diploma, alla relativa attività didattica.
Il Dipartimento può istituire al suo interno sezioni, intese come articolazioni funzionali di progetti specifici di ricerca scientifica. Le sezioni non possono avere in alcun caso autonomia amministrativa, né organi di governo propri.
Le modalità di costituzione, funzionamento e durata delle sezioni sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento.

 

Art. 2

Il Dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa. Dispone per il suo funzionamento nonché per l'esecuzione dei programmi di ricerca e per l'acquisto di attrezzature scientifiche e didattiche, dei fondi assegnati dal Consiglio di amministrazione dell'Università e degli altri proventi previsti dalle vigenti norme di legge e di regolamento.
Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa del Dipartimento sono disciplinate dal vigente Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

 

Art. 3

Al Dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, gli assistenti, il personale amministrativo, tecnico e bibliotecario e ausiliario, del settore di ricerca, degli insegnamenti e delle attività connesse al Dipartimento stesso.
Al singolo professore, ricercatore o assistente è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti o istituti.

 

TITOLO II

ORGANI E RELATIVE COMPETENZE

 

Art. 4

 Sono organi del Dipartimento:
- il Direttore;
- il Consiglio

- la Giunta, ove il Consiglio di Dipartimento ne deliberi la costituzione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.


Capo I
Direttore di Dipartimento

 

Art. 5

Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto.
La convocazione del Collegio deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni che potranno tenersi nello stesso giorno o in giorni diversi.
Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
Le elezioni del Direttore sono indette dal decano del Consiglio di Dipartimento entro il 15 ottobre dell'anno accademico in cui scade il mandato direttoriale.
Ai fini dell'individuazione del decano del Consiglio di Dipartimento, si considera l'anzianità di ruolo dei professori di I fascia.
L'adunanza del Consiglio di Dipartimento in cui si procede alla elezione del Direttore è presieduta dal decano del Consiglio che provvede altresì alla relativa convocazione.
Non possono essere eletti all'Ufficio di Direttore del Dipartimento i docenti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità di cui agli art. 11, comma 4 - sub a), 12 e 13 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382.
Il professore di ruolo che ricopre la carica di Direttore di Dipartimento ha diritto a chiedere una limitazione dell'attività didattica secondo le procedure di cui all'art. 13, comma secondo, del D.P.R. 11.7.1980, n. 382.

 

Art. 6

Il Direttore di Dipartimento ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile di esso; presiede il Consiglio e ne cura l'esecuzione delle delibere; promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
Il Direttore di Dipartimento esercita in particolare le seguenti attribuzioni:
1) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e dell'assegnazione di personale non docente per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica, da inoltrare al Consiglio di amministrazione;
2) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altra Università italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scentifiche nonchè predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra università e gli enti interessati;
3) predispone annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel Dipartimento, che viene trasmessa alla Commissione di Ateneo;
4) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea assegnate nei corsi di laurea;
5) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati.
Il Direttore del Dipartimento designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dandone immediata comunicazione al Rettore e al Consiglio.

 

Capo II
Consiglio di Dipartimento

 

Art. 7

Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori ufficiali, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai ricercatori che afferiscono al Dipartimento.
Ne fanno parte inoltre una rappresentanza del personale non docente in numero non superiore a tre, eletta dal personale stesso afferente al Dipartimento ed una rappresentanza dei dottorandi iscritti al Dottorato di ricerca afferente al Dipartimento e con sede amministrativa presso l'Università di Venezia, in numero di un rappresentante per ogni biennio.
Le rappresentanze di cui al precedente comma durano in carica un biennio accademico. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento entro e non oltre il 30 settembre dell'anno accademico in cui scade il relativo mandato; il Direttore provvede altresì alla costituzione di un seggio elettorale composto da un presidente, due scrutatori e un segretario.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e a voto limitato; ogni avente diritto può votare per un solo nominativo. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Gli eletti sono nominati con Decreto del Rettore.

 

Art. 8

Il Consiglio di Dipartimento è convocato e presieduto dal Direttore che ne fissa l'ordine del giorno. Il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; la richiesta di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Limitatamente alla seduta in cui si provvede alla designazione del Direttore, il Consiglio è convocato e presieduto dal decano del Consiglio medesimo.
La convocazione deve aver luogo, con avviso fatto recapitare ai singoli componenti, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.
Per la validità del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Ai fini del raggiungimento del predetto quorum, non si tiene conto di coloro che hanno giustificato per iscritto la loro assenza, non si tiene parimenti conto dei professori fuori ruolo assenti anche senza giustificato motivo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
La funzione di segretario verbalizzante del Consiglio è svolta dal Segretario amministrativo del Dipartimento.
Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto regolare verbale; i fogli del verbale devono essere preventivamente numerati e firmati dal Direttore e, alla fine di ogni anno accademico, rilegati.
Ciascun verbale è conservato, in originale, agli atti del Dipartimento a cura del Direttore; di esso, un altro originale è trasmesso al Rettore.

 

Art. 9

Sono compiti del Consiglio di Dipartimento, oltre quelli previsti dallo Statuto di Ateneo:
1)  eleggere il Direttore di Dipartimento;
2) dettere i criteri generali per:
a) la utilizazione di fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendono indispensabili in corso d'anno;
b) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
3) approvare le proposte formulate dal Direttore di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 6;
4) approvare i singoli piani di studio e di ricerca per il conseguimento del Dottorato di ricerca;
5) dare pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento. Quando trattasi di professori ordinari o straordinari, partecipano alle sedute del Consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di professori associati partecipano alle sedute del Consiglio solo i professori ordinari, straordinari e associati;
6) dare pareri sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, limitatamente alle discipline di propria pertinenza;
7) collaborare con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionali o locali, alla elaborazione e alla attuazione dei programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente.
Per le attuazioni di cui ai punti 4), 5) e 6) del precedente comma partecipano alle adunanze i professori di ruolo; per quelle di cui al punto 2) sub a) e sub b) partecipano i professori di ruolo ed i ricercatori confermati, nonché, fino alla loro cessazione, i professori incaricati e gli assistenti di ruolo.

 

Art. 10 - Composizione della Giunta

La Giunta di Dipartimento è costituita da un minimo di tre a un massimo di sei membri eletti, di cui almeno un professore ordinario, almeno un professore associato e almeno un ricercatore, oltre che dal Direttore, dal Vicedirettore e dal segretario amministrativo che partecipa con funzioni consultive e di verbalizzazione.

I componenti della Giunta vengono eletti dal Consiglio di Dipartimento in seduta ordinaria convocata dal Direttore.

La Giunta dura in carica tre anni accademici conformemente alla durata in carica del Direttore, e decade con il Direttore.

 

Art. 11 - Funzionamento della Giunta

La Giunta di Dipartimento è presieduta dal Direttore di Dipartimento.

La Giunta coadiuva il Direttore di Dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Direttore di Dipartimento può assegnare a componenti della Giunta, con il loro assenso, compiti per la gestione del settore didattico, di organizzazione dei seminari, dei servizi informatici del Dipartimento.

La giunta svolge le funzioni eventualmente assegnatele dai Regolamenti generali di Ateneo e quelle che di volta in volta il Consiglio di Dipartimento ritenga di doverle delegare.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme generali di governo dell'Università.

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Ultima modifica: 18/03/2008 da Ufficio affari legali