Regolamenti approvati ed emanati in attuazione della legge 240/2010
Regolamenti in Intranet
Costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato (del 4/2013)
Emanato con D.R. n 129 del 22/03/2012 e modificato con D.R. n. 297 del 10/04/2013
Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro tempo determinato del personale tecnico amministrativo dell’Università Ca’ Foscari Venezia
Art. 1 - Tipologie di assunzione
- In applicazione dell’art. 36 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche, del decreto legislativo 368/01 nonché dell'art. 22 del Contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Università sottoscritto in data 16/10/2008, l'Università Ca’ Foscari Venezia, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, può assumere, coerentemente con i vincoli finanziari, personale tecnico-amministrativo a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, da inquadrare nelle categorie previste dal CCNL vigente del comparto.
- In particolare per esigenze temporanee ed eccezionali si intendono:
- la sostituzione di personale assente per lunghi periodi, qualora l’assenza determini situazioni di criticità che pregiudicano il buon andamento dell’attività (rispetto di scadenze, di norme, della qualità del servizio);
- la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio nelle ipotesi di astensione previste dal decreto legislativo n. 151/2001. Il lavoratore è assunto nella medesima categoria o in categoria inferiore rispetto a quella in cui è inquadrato il dipendente assente ed è mantenuto in servizio per la durata del periodo di astensione e per l’eventuale periodo di astensione facoltativa purchè senza soluzione di continuità, compatibilmente con i vincoli di budget. A fronte di risorse limitate e al fine di soddisfare le esigenze del maggior numero possibile delle strutture interessate da dette assenze, saranno garantiti prioritariamente le sostituzioni dei periodi di astensione obbligatoria.
- lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri siano finanziati con fondi dell’Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Rientrano nella fattispecie anche le ipotesi che prevedono un cofinanziamento da parte dell’Università o i casi in cui il finanziamento esterno giunga attraverso l’intermediazione di un altro soggetto pubblico, quale ad esempio la Regione.
- lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici rivolti agli studenti i cui oneri risultino a carico di finanziamenti esterni ovvero interni comunque non imputabili al Fondo di Finanziamento ordinario dell’Università.
- È possibile sopperire alle su indicate esigenze temporanee ed eccezionali anche mediante assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni (cd. comando).
Art. 2 - Attivazione delle procedure di richiesta
- Le strutture che intendono avvalersi di personale a tempo determinato per le esigenze di cui all’art. 1, co 1, lettere a) e b) sono tenute ad avanzare idonea e motivata richiesta avvalendosi degli schemi di domanda allegati al presente Regolamento.
- Le richieste riferite all’assunzione di personale a tempo determinato per lo svolgimento di programmi e attività di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 1, co.1 devono far riferimento a progetti ben determinati e formalizzati, e le richieste devono corrispondere ad un bisogno di personale temporaneo ed eccezionale. I progetti devono riportare gli estremi identificativi del Progetto, ed in particolare:
- titolo,
- classificazione,
- Responsabile del Progetto
- Committente
- Atto di approvazione del Progetto
- durata
- obiettivi da realizzare
- descrizione delle risorse acquisite e dei risultati attesi ed in particolare quelli in capo alle attività del dipendente
- budget a disposizione per l’assunzione del tempo determinato (a tempo pieno o a tempo parziale)
- fonte di finanziamento del progetto nell’ambito del quale deve essere prevista la disponibilità finanziaria per l’assunzione del tempo determinato
- capitolo su cui far gravare il costo per l’assunzione del tempo determinato
- Le strutture che intendono sopperire alle esigenze temporanee ed eccezionali mediante assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni, come previsto dall’art. 1, co. 3, sono tenute ad avanzare idonea e motivata richiesta specificando, in particolare, la professionalità richiesta e la durata prevista per l’assegnazione temporanea.
Art. 3 - Modalità di assunzione
- 1. Le assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato di cui all’art. 1 avvengono mediante le seguenti modalità:
- attingendo dalle graduatorie valide di concorsi pubblici già espletati finalizzati alla copertura di posti a tempo indeterminato, fino ad esaurimento della graduatoria stessa, compatibilmente con la specifica professionalità richiesta dal ruolo;
- in carenza di graduatorie utili, il reclutamento avviene mediante selezione pubblica per la costituzione di graduatorie cui attingere per assunzioni a tempo determinato, secondo quanto previsto dal successivo art. 4.
- L’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni avviene mediante la stipula di accordi con le pubbliche amministrazioni interessate.
- Al fine di precostituire graduatorie di candidati dalle quali poter attingere per assumere personale a tempo determinato l’Ateneo può indire selezioni per ciascun ruolo professionale di cui presume o riscontri la necessità temporanea.
- La copertura dei posti a tempo determinato avviene per scorrimento di graduatoria valida a fronte di specifica autorizzazione disposta con decreto del Direttore Generale a seguito della verificata necessità di fabbisogno di personale a tempo determinato e della relativa disponibilità finanziaria.
Art. 4 - Disposizioni del bando e modalità di selezione per la costituzione di graduatorie finalizzate alle assunzioni a tempo determinato
- La selezione dei candidati per la costituzione di graduatorie finalizzate alle assunzioni a tempo determinato, volta ad accertare il possesso delle conoscenze e competenze in capo al ruolo, avviene previa emanazione di apposito bando, a seguito della presentazione da parte dei soggetti interessati di apposite richieste, secondo le modalità previste dal bando di reclutamento.
- L’accertamento delle competenze prevede di regola lo svolgimento di:
- 2 prove scritte, di cui la prima sotto forma di test tendente ad accertare le conoscenze generali previste dal bando e la seconda, che potrà essere pratica o a contenuto teorico pratico, sulle conoscenze specialistiche,
- un colloquio finale sulle materie delle prove scritte e/o sulle altre indicate nel bando.
Le prove dovranno includere anche l’accertamento delle conoscenze informatiche e linguistiche. - Il bando definisce:
- l’esigenza di costituire la graduatoria ovvero il numero dei posti che si prevede di coprire nonchè le eventuali riserve di legge;
- ruolo professionale di riferimento;
- conoscenze e competenze richieste al ruolo;
- i titoli di studio e i requisiti richiesti per l’accesso, conformemente a quanto previsto dalle norme e dal CCNL in vigore, che devono essere posseduti alla data di scadenza del bando;
- i titoli valutabili, che potranno tener conto dell’esperienza professionale maturata nell’Ateneo di Ca’Foscari con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di merito;
- le modalità e i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, che potranno essere anche inferiori ai 30 giorni;
- le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio;
- la votazione minima richiesta per l’ammissione al colloquio;
- il calendario delle prove ovvero i termini di convocazione dei candidati;
- validità e modalità di costituzione della graduatoria di merito;
- ogni altra disposizione atta a qualificare meglio le procedure di selezione e la costituzione del rapporto di lavoro.
- L’amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso dei candidati in difetto dei requisiti previsti dal bando.
- Il bando di reclutamento é pubblicato sul sito dell'Università Ca’ Foscari Venezia. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande.
- Per la nomina della commissione si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Art. 5 - Formazione della graduatoria
- La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
- A parità di punteggio si applica quanto disposto dall’art.5 del D.P.R. 487/94 in materia di riserve e preferenze. In ordine successivo è titolo preferenziale che dà diritto a precedenza in graduatoria l’aver già prestato servizio a tempo determinato presso l’Ateneo con valutazione positiva della performance individuale e, a parità di titolo, la più giovane età del candidato.
- La graduatoria di merito è approvata con provvedimento amministrativo ed è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito web di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
- La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di tre anni dalla data indicata nel decreto di approvazione della graduatoria, fatti salvi i maggiori termini previsti dalla legge.
- L’avvenuto scorrimento della graduatoria di merito ai sensi del successivo art. 6 determina l’esaurimento della graduatoria stessa.
Art. 6 - Modalità di scorrimento delle graduatorie
- Le graduatorie di merito delle selezioni pubbliche per la costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato vengono utilizzate un’unica volta mediante chiamata degli idonei secondo l’ordine di graduatoria stessa.
- La rinuncia alla proposta di lavoro da parte del candidato comporta l’esclusione dello stesso dalla graduatoria, fatto salvo il caso di cui al comma successivo.
- Nel caso in cui, al momento della chiamata a tempo determinato, il candidato risulti impossibilitato ad accogliere l’offerta di lavoro in quanto già in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l’Ateneo, ovvero in quanto titolare di assegno di ricerca con l’Ateneo, manterrà il posizionamento in graduatoria al fine di poter essere richiamato per una sola volta alla scadenza del suo rapporto in essere.
- Si considera esaurita una graduatoria nel caso in cui tutti gli idonei siano stati chiamati ed i candidati mantenuti in graduatoria ai sensi del comma 3 non siano immediatamente riconvocabili permanendo il loro rapporto di lavoro con l’Ateneo.
- La graduatoria esaurita può essere ricostituita per un’unica volta riammettendo, in ordine di merito, gli idonei con i quali sia stato stipulato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata fino a sei mesi, nonché i candidati di cui al comma 3.
- Qualora tutti i candidati della graduatoria ricostituita siano stati convocati, la stessa rimarrà efficace fino alla scadenza di validità di cui all’art. 5, co. 4 unicamente per la convocazione dei candidati mantenuti in graduatoria ai sensi del comma 3, qualora il loro rapporto di lavoro in atto con l’Ateneo si concluda prima di tale termine.
- Analoghe modalità si applicano in caso di copertura di posti a tempo determinato mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici già espletati per la copertura di posti a tempo indeterminato, ai sensi del precedente art. 3, co. 1, lettera a.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli idonei delle graduatorie in corso e non esaurite secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
Art. 7 - Notifica e accettazione
- La determinazione dell'Università di costituire il rapporto di lavoro a tempo determinato viene formalmente notificata all'interessato.
- L'interessato deve, entro 30 giorni dalla data indicata nel contratto, presentare i documenti richiesti, ovvero certificazione sostitutiva.
Art. 8 - Rinvio
- Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni previste dal Contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Università e dalle norme vigenti in materia di reclutamento del personale nella Pubblica Amministrazione.
