Statuto

Adottato ai sensi della legge n. 240 del 30/12/2010.
Emanato con D.R. n. 750 dell'8/09/2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17/09/2011) e modificato con D.R. n. 718 del 4/10/2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16/10/2013) e con D.R. n. 272 del 13/03/2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22/03/2023).
Entrato in vigore il 6/04/2023.

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TITOLO I - Principi fondamentali

Art. 1 - Natura e ruolo dell’Università

  1. L’Università Ca’ Foscari Venezia, di seguito denominata “Università”, è un’istituzione pubblica che è sede primaria di libera ricerca scientifica e istruzione superiore. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.
  2. L’Università afferma il proprio carattere laico, pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico.
  3. L’Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore e ne fa propri principi e strumenti.
  4. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l’Università gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
  5. L’Università ha sede a Venezia e può istituire sedi e succursali in Italia e all’Estero, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 - Missione dell’Università

  1. Nel perseguimento dell’eccellenza nei diversi campi di studio, l’Università promuove, garantisce e coordina la libera attività di ricerca dei docenti, fornendo i necessari strumenti e attivando gli opportuni incentivi.
  2. Concorre, attraverso la pubblicità dei risultati scientifici conseguiti e il libero confronto delle idee, allo sviluppo civile, culturale e scientifico della comunità locale, nazionale e internazionale.
  3. Favorisce il progresso tecnologico e la trasmissione delle conoscenze contribuendo a progettare e costruire le competenze scientifiche e professionali rispondenti alle esigenze dello sviluppo della società.
  4. Persegue la qualità più elevata dell’istruzione e la formazione della persona, garantisce il diritto degli studenti a un sapere aperto e critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, organizzando anche, a tale scopo, periodi di studio all’estero.
  5. Valorizza le professionalità e le competenze presenti al suo interno.
  6. Promuove l’accesso ai più alti gradi di studio e il loro completamento per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità.
  7. Cura l’orientamento per l’iscrizione agli studi universitari, organizza le attività di tutorato e quelle destinate a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di chi ottiene la laurea.
  8. Promuove attività culturali, sportive e ricreative per la componente studentesca e il personale e sostiene le attività formative autogestite dagli studenti.
  9. Promuove la residenzialità della componente studentesca e del personale, in armonia con la peculiarità del contesto urbano veneziano.
  10. Sul piano internazionale l’Università persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l’arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di studenti e del personale.
  11. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l’inserimento della propria componente studentesca nella società e nel mondo del lavoro.
  12. Promuove le relazioni con i propri ex studenti (alumni) per creare un’ampia comunità Cafoscarina che favorisca la crescita dell’Ateneo e la valorizzazione del suo nome in tutto il mondo e che ne rafforzi i legami con l’Università.

Art. 3 - Principi relativi all’azione dell’Università

  1. L’Università garantisce pari opportunità nella ricerca, nello studio, nel lavoro, nonché equilibrate rappresentanze di genere nelle candidature e negli Organi collegiali, così come in ogni altro aspetto della vita accademica. L’Ateneo si adopera, anche attraverso appositi strumenti e iniziative, a rafforzare la sensibilità ai temi e ai problemi delle pari opportunità al fine di generare una coscienza diffusa e condivisa fra tutti i componenti della Comunità universitaria.
  2. Fanno parte della Comunità universitaria gli studenti e le studentesse, i professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici, il personale tecnico e quello amministrativo, i tecnologi e le tecnologhe, i collaboratori, le collaboratrici, gli esperti linguistici e le esperte linguistiche, nonché tutti e tutte coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l’Università.
  3. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nello Statuto e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
  4. L’Università si dota di un ‘Codice etico e di comportamento’, di un ‘Codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro il fenomeno del mobbing” e di un ‘Codice di condotta contro le molestie sessuali’, volti a evitare al suo interno ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, ogni tipo di conflitti di interessi e qualsiasi forma di nepotismo e favoritismo, per la prevenzione di tutte le molestie per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti.
  5. L’Università si impegna a perseguire i principi dello sviluppo sostenibile in tutti gli ambiti della propria azione - didattica, ricerca, terza missione e processi gestionali, dotandosi di strumenti di pianificazione, implementazione e monitoraggio efficaci per minimizzare il proprio impatto sull’ambiente e sulle risorse naturali, per aumentare la coesione sociale e ridurre le disuguaglianze al suo interno, e per favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile del territorio.
  6. Assume come valore fondamentale il benessere sui luoghi di studio e di lavoro e predispone strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza e la qualità complessiva delle sue attività.
  7. Favorisce, attraverso i propri organi consultivi e di proposta, la partecipazione di tutte le sue componenti.
  8. Adegua la propria offerta didattica all’evoluzione della ricerca e della società e si impegna ad arricchire il proprio patrimonio culturale e scientifico adoperandosi per accrescere le risorse disponibili.
  9. Attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dallo Statuto, assicurando la corretta utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato. L’ordinamento degli studi è disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo.
  10. Le attività didattiche, comprese le attività tutoriali, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente.
  11. L’Università adotta la valutazione, anche ad opera di esperti esterni, come sistema per misurare il valore scientifico e la qualità dell’attività didattica e di ricerca, nonché l’efficacia e l’efficienza dell’attività di servizio delle proprie strutture e il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati, per le rispettive competenze, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
  12. L’Università elabora, dandone la massima diffusione e pubblicità, indicatori atti a assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alla ricerca e alla didattica, a quantificare l’impiego delle risorse da parte delle proprie strutture organizzative, a valutare il grado della loro utilizzazione e a valutare e verificare la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati. Il sistema di valutazione delle diverse attività istituzionali è applicato, per l’assegnazione di risorse umane e finanziarie, alle strutture organizzative della ricerca e della didattica nonché alle strutture amministrative e tecniche.
  13. Riconosce le rappresentanze sindacali del personale dipendente, che partecipano all’organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. Si impegna a realizzare un sistema di relazioni sindacali improntato alla trasparenza dei comportamenti delle parti e alla reciproca collaborazione.
  14. L’Università cura e incentiva l’aggiornamento professionale e la formazione continua del proprio personale tecnico e amministrativo, anche organizzando specifici corsi, e assicurandone una collocazione funzionale che, nel rispetto delle normative vigenti, ne riconosca le professionalità specifiche e ne valorizzi l’apporto.
  15. Assicura la trasparenza degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
  16. Cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicità dei risultati della ricerca scientifica, in conformità con la normativa vigente.

Art. 4 - Corsi e titoli

  1. L’Università conferisce i seguenti titoli:

    1. Laurea (L);
    2. Laurea Magistrale (LM);
    3. Diploma di Specializzazione (DS);
    4. Dottorato di ricerca (DR);
    5. Master Universitario di I e II livello (MU).

  2. L’Università può rilasciare attestati relativi alle altre attività di formazione alle quali essa partecipa.
  3. A tutti gli effetti di legge, ivi compresi quelli aventi ricadute sullo stato giuridico del personale docente, l’anno accademico inizia il primo ottobre.

Art. 5 - Internazionalizzazione

  1. L’Università favorisce la dimensione internazionale delle attività di ricerca e di formazione anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche o di alto profilo culturale di tutto il mondo, l’adesione a network e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione, ricercatori e docenti provenienti da altri Stati.
  2. L’Università riconosce il valore della mobilità come strumento di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera del personale. A tale scopo favorisce e promuove la mobilità nazionale, internazionale e interdisciplinare, nonché quella fra il settore pubblico e privato.
  3. L’Università assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formativi, anche attraverso l’attivazione di corsi di studio in collaborazione con Atenei di altri Paesi per il conseguimento di titoli congiunti o multipli, la revisione dei curricula formativi e l’impiego diffuso di lingue diverse dall’italiano. Adotta strumenti tecnologici adeguati al fine di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.
  4. L’Università cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, allo scopo di favorire l’accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone e istituzioni di altri Stati.

Art. 6 - Federazioni e Fusioni

  1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente l’Università, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, può federarsi ovvero fondersi con altri Atenei. La Federazione può avere luogo altresì tra l’Università ed Enti o Istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori.

Art. 7 - Partecipazione dell’Università a organismi pubblici e privati

  1. L’Università può costituire e aderire a enti, società di capitali, fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali, sia in Italia che all'estero. Promuove, inoltre, la collaborazione con persone giuridiche di diritto privato e pubblico, con particolare attenzione ai Comuni, alle Province e alle Regioni, che perseguano finalità di interesse strategico per l’Ateneo.
  2. Le partecipazioni sono deliberate secondo quanto stabilito dagli Artt. 13 e 15 del presente Statuto. 
    Esse sono comunque subordinate ai seguenti presupposti:

    1. disponibilità di risorse finanziarie e organizzative sufficienti;
    2. destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all’Ateneo per finalità istituzionali, scientifiche e didattiche;
    3. limitazione del concorso dell’Ateneo, qualora si dovessero ripianare eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
    4. diritto di recedere nel caso in cui l’oggetto della persona giuridica partecipata venga modificato o venga meno l’interesse a permanere nella compagine.

    L’Ateneo può stipulare patti parasociali a salvaguardia dell’Università.

  3. La partecipazione dell’Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture nel rispetto dei principi enunciati nel comma 2 del presente articolo, con oneri a carico del comodatario.
  4. La licenza dell’uso del marchio, per finalità non istituzionali, fatto salvo il prestigio dell’Ateneo, è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.
  5. La rappresentanza dell’Università in seno agli organi amministrativi, tecnico-scientifici e didattici degli Enti costituiti ai sensi del presente articolo può essere data anche a docenti dell’Ateneo. In ogni caso, tale rappresentanza è disposta con apposito decreto del Rettore.
  6. È cura del Direttore Generale tenere un elenco aggiornato di tutti gli organismi pubblici e privati cui l’Università partecipa, così come dei rappresentanti da essa designati, e di renderne possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse.
  7. Il recesso dell’Ateneo dagli organismi privati e pubblici ai quali partecipa avviene, su proposta del Rettore, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II - Organizzazione dell'Università

CAPO I - Organi e Strutture

Art. 8 - Organi dell’Università

  1. L’Università opera come un sistema complesso e integrato in tutte le sue componenti, e riflette al suo interno la distinzione fra attività di indirizzo, di controllo e attività di gestione.
  2. All’attività di indirizzo sono preposti i seguenti Organi di governo:

    1. il Rettore/la Rettrice;
    2. il Senato Accademico;
    3. il Consiglio di Amministrazione.

  3. Gli Organi di governo dell’Università sono assistiti da organi di controllo, che sono:

    1. il Nucleo di Valutazione, per l’attività scientifica, didattica e amministrativa;
    2. il Collegio dei Revisori e delle Revisore dei conti, per la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.

  4. Sono organi consultivi e di garanzia l’Assemblea della Rappresentanza studentesca, la Consulta della Componente dottorale, il Difensore della Componente studentesca e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
  5. L’Organo cui è affidata l’attività di gestione è il Direttore Generale, assistito dal personale dirigente, che risponde dei relativi risultati, nonché chi detiene la responsabilità delle strutture dell’Università.

Art. 9 - Strutture dell’Università

  1. Sono strutture dell’Università:

    1. l’Amministrazione;
    2. i Dipartimenti;
    3. le Scuole interdipartimentali;
    4. i Centri interdipartimentali per la ricerca;
    5. i Centri di erogazione di servizi;
    6. le Scuole di Ateneo;
    7. le Scuole di Specializzazione;
    8. il Collegio Internazionale Ca’ Foscari;
    9. i Centri di Ricerca Interuniversitari.

  2. L’Università si avvale della Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia per svolgere un’attività strumentale di sostegno alle proprie attività di ricerca e didattica, con particolare riferimento alle iniziative che abbiano un taglio interdisciplinare e/o internazionale.
  3. L’Università agisce in collaborazione con le altre Università, promuovendo iniziative comuni nel campo della ricerca e della didattica, volte al raggiungimento di risultati di eccellenza nei singoli ambiti di attività, attraverso l’istituzione di Corsi di studio, di Master o di Dottorati interateneo e mediante la promozione o l’adesione a Centri Interuniversitari o ad altre strutture di tipo federativo.
  4. Le strutture amministrative dell’Università sono organizzate in modo da assicurare l’economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, nonché l’individuazione delle competenze e delle connesse responsabilità.

Capo II - Organi di governo

Sezione I - Rettore/Rettrice

Art. 10 - Funzioni del Rettore/della Rettrice

  1. Il Rettore rappresenta l’Università e ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. È organo di governo dell’Ateneo, assicura l’unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina l’attuazione.
  2. In particolare il Rettore:

    1. ha la rappresentanza legale dell’Ateneo;
    2. convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione e assicura l’esecuzione delle rispettive delibere;
    3. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della procedura prevista al successivo Art. 16, comma 2;
    4. nomina i componenti del Collegio dei Revisori e delle Revisore dei conti nel rispetto della procedura prevista dall’Art. 18, comma 2;
    5. propone al Consiglio di Amministrazione il nome della persona cui conferire l’incarico di Direttore Generale, sentito il parere del Senato Accademico;
    6. emana i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali;
    7. propone il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo al Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte e del parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione;
    8. presenta al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
    9. garantisce il diritto degli studenti ad una formazione adeguata e la trasparenza degli atti amministrativi;
    10. stipula convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale;
    11. emana lo Statuto e i Regolamenti, nonché le loro modifiche;
    12. stipula i contratti per attività di insegnamento;
    13. vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, esercitando funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento, così come sull’efficienza e la correttezza dell’azione amministrativa, garantendo trasparenza e promozione del merito;
    14. avvia i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, trasmettendo gli atti al Collegio di Disciplina e formulando una motivata proposta in merito. Avvia i provvedimenti in caso di violazione del Codice etico e di comportamento e propone al Senato Accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di Disciplina. Irroga i provvedimenti disciplinari per ogni fatto che possa dare luogo ad una sanzione non superiore alla censura.
    15. utilizza nella propria azione di indirizzo e controllo le risultanze del lavoro del Nucleo di Valutazione;
    16. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall’ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, o che non sia espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto;
    17. convoca almeno una volta l’anno un’assemblea di Ateneo alla quale presentare il piano di sviluppo dell’Università.

  3. In caso di necessità e urgenza il Rettore può adottare provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.
  4. Il Rettore può optare all’inizio dell’anno accademico per una riduzione o esenzione dell’impegno didattico, dandone comunicazione al Senato Accademico.

Art. 11 - Elezione del Rettore/della Rettrice

  1. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari in servizio presso le università italiane che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
  2. L’elettorato attivo spetta:

    1. a tutti i professori straordinari, ordinari, associati e ai ricercatori, anche a tempo determinato;
    2. ai membri dell’Assemblea della Rappresentanza studentesca;
    3. al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici, con voto ponderato in misura pari al 25% di quello degli elettori di cui alla lett. a).

  3. Il Rettore, nella prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede per successive votazioni.
  4. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dell’Università ed è nominato dal Ministro dell’Università e della Ricerca. Al Rettore spetta una indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione.
  5. In caso di assenza o di impedimento del Decano, l’elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, che provvede anche alla proclamazione.
  6. Il Rettore entra in carica il primo ottobre dell’anno in cui è stato eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all’atto della proclamazione e vi rimane per i successivi sei anni.

Art. 12 - Prorettori, Prorettrici, delegati e delegate

  1. Il Rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia dell’Università a tempo pieno un Prorettore Vicario. Questi adotta, in caso di assenza o impedimento del Rettore, i provvedimenti di ordinaria amministrazione.
  2. Il Prorettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal Rettore; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
  3. La carica di Prorettore Vicario è incompatibile con ogni altra carica istituzionale dell’Università e degli Enti strumentali della stessa.
  4. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Rettore può avvalersi di Prorettori e Delegati da lui scelti tra il personale docente dell’Università e nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. Prorettori e Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza, i Prorettori e i Delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell’Università e possono essere invitati alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. I Prorettori possono avere delega alla firma degli atti relativi agli ambiti di rispettiva competenza.
  5. I Prorettori, incluso il Vicario, possono richiedere al Rettore una riduzione dell’impegno didattico, dandone comunicazione al Direttore del Dipartimento di appartenenza.

Sezione II - Senato Accademico

Art. 13 - Funzioni del Senato Accademico

  1. Il Senato Accademico è organo di governo dell’Ateneo. Esso contribuisce a elaborare le strategie dell’Ateneo; approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto; approva, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento Generale di Ateneo; approva i Regolamenti di sua competenza ai sensi dell’Art. 48; esercita una funzione di programmazione, coordinamento e controllo delle attività dell’Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.
  2. In particolare il Senato Accademico:

    1. formula proposte ed esprime un parere obbligatorio sui piani pluriennali di sviluppo dell’Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione strategica triennale, che il Rettore presenta al Consiglio di Amministrazione, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;
    2. esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo dell’Ateneo;
    3. formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
    4. approva il Codice etico e di comportamento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
    5. esprime parere obbligatorio sui Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e relative modifiche, nei casi previsti;
    6. esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
    7. esprime parere obbligatorio sull’istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di Corsi, Sedi, Dipartimenti, Scuole e altre strutture didattiche e di ricerca, anche interuniversitarie, deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
    8. esprime un parere al Consiglio di Amministrazione sulle richieste di posti di personale docente deliberate dai Consigli di Dipartimento, nonché sulla destinazione delle risorse in ordine alla formazione dell’organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo;
    9. svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra i Dipartimenti, le Scuole e le altre strutture dell’Università e ne dirime gli eventuali conflitti;
    10. designa, su proposta del Rettore, il Presidente del Collegio dei Revisori e delle Revisore dei conti e i componenti esterni del Collegio di Disciplina;
    11. determina gli Organi e le strutture ai cui titolari o componenti può essere assegnata un’indennità di carica, e gli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
    12. esprime pareri sui programmi edilizi dell’Ateneo, in vista delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
    13. commina le sanzioni in caso di violazione del Codice etico e di comportamento, su proposta del Rettore e qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di Disciplina;
    14. esprime il proprio parere sulla costituzione e adesione a società di capitali, fondazioni, consorzi o altri enti di diritto pubblico o privato che abbiano scopi coerenti con i fini istituzionali dell’Ateneo, se ritenuti strategici;
    15. esprime pareri su tutte le altre materie a esso sottoposte dal Rettore.

  3. Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato. Gli aventi diritto al voto sono determinati ai sensi dell’Art. 11, comma 2, dello Statuto. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 14 - Composizione del Senato Accademico

  1. Fanno parte del Senato Accademico:

    1. il Rettore;
    2. otto Direttori di Dipartimento;
    3. quattro docenti di ruolo, compresi i ricercatori a tempo determinato, eletti dai docenti dell’Ateneo in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell’Ateneo;
    4. tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici eletti dall’insieme del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici;
    5. due rappresentanti della componente studentesca eletti dagli iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale dell’Università;
    6. un rappresentante degli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca dell’Università eletto dai medesimi.

  2. Le modalità elettorali per l’elezione del Senato Accademico, nel rispetto della parità di genere, sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
  3. Partecipano alle riunioni del Senato Accademico, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario, il Direttore Generale e il Coordinatore del Nucleo di Valutazione.
  4. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.
  5. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il Senato Accademico è comunque convocato almeno una volta ogni tre mesi.
  6. Il Senato Accademico dura in carica tre anni accademici, ad eccezione della rappresentanza studentesca di cui al comma 1 lett. e) e f) il cui mandato dura due anni accademici. Tutti i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

Sezione III - Consiglio di Amministrazione

Art. 15 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo dell’Ateneo. Esso svolge le funzioni di indirizzo strategico e di controllo dell’attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo.
  2. Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole sullo Statuto e obbligatorio sul Regolamento Generale di Ateneo, sul Codice etico e di comportamento e sulle relative modifiche, nonché esprime il proprio parere sui Regolamenti di cui all’Art. 48 nei termini ivi previsti.
  3. Il Consiglio di Amministrazione delibera su:

    1. il bilancio di previsione, annuale e triennale, e il conto consuntivo, su proposta del Rettore e tenuto conto del parere del Senato Accademico per le parti di sua competenza, e le variazioni al bilancio di previsione; il bilancio di previsione e il conto consuntivo vanno trasmessi al Ministero dell’Università e della Ricerca e al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
    2. i Regolamenti di sua competenza ai sensi dell’Art. 48 e le relative modifiche;
    3. i programmi edilizi dell’Ateneo, sentito il Senato Accademico;
    4. i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, sentiti il Senato Accademico e l’Assemblea della Rappresentanza studentesca;
    5. la programmazione finanziaria annuale e triennale;
    6. la programmazione annuale e triennale del personale, sentito il Senato Accademico;
    7. le proposte di chiamata del personale docente;
    8. le convenzioni dell’Ateneo, sentito il Senato Accademico per le materie di interesse dello stesso;
    9. la copertura finanziaria delle iniziative e attività approvate dal Senato Accademico; in caso di delibera non positiva, l’argomento viene sottoposto per il riesame al Senato Accademico;
    10. l’attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi, Sedi, Dipartimenti, Scuole e altre strutture didattiche, di ricerca, anche interuniversitarie, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico;
    11. l’attivazione, la modifica e la disattivazione di strutture e centri di servizio, anche interuniversitari;
    12. approva, su parere del Senato Accademico nei casi previsti, la costituzione e adesione a società di capitali, fondazioni, consorzi o altri enti di diritto pubblico o privato che abbiano scopi coerenti con i fini istituzionali dell’Ateneo;
    13. approva, nel caso di Associazioni, l’adesione e il versamento di quote associative laddove il relativo valore superi la soglia determinata dal Consiglio di Amministrazione;
    14. i progetti e le modalità di attivazione delle federazioni e fusioni previsti dall’Art. 3 Legge 240/2010, previo parere obbligatorio del Senato Accademico;
    15. tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

  4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, in assenza dei rappresentanti degli studenti, in materia di sanzioni disciplinari sul personale docente, secondo quanto disposto dal successivo Art. 19.
  5. Il Consiglio di Amministrazione approva i piani pluriennali di sviluppo dell’Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione strategica triennale, sentite le proposte e il parere obbligatorio del Senato Accademico in ordine alle priorità nella destinazione e nella ripartizione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica.
  6. Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

    1. conferisce l’incarico di Direttore Generale e delibera in merito alla revoca e alla risoluzione del rapporto;
    2. designa i membri del Nucleo di Valutazione;
    3. approva le convenzioni e i contratti che comportino oneri o entrate per l’Università che superino una soglia determinata dal medesimo Consiglio di Amministrazione;
    4. delibera l’ammontare dell’indennità di carica del Rettore e di quelle dei soggetti di cui alla lett. m) del comma 2 dell’Art.13.

  7. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.

Art. 16 - Composizione del Consiglio di Amministrazione 

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

    1. il Rettore;
    2. quattro componenti esterni, di cui un docente;
    3. un rappresentante dei docenti;
    4. un rappresentante eletto del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici;
    5. due rappresentanti eletti dagli studenti, iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di ricerca dell’Università.

    Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale.

  2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Rettore con proprio decreto.
    Le candidature dei componenti di cui al comma 1 lettere b), c), d), vengono raccolte tramite procedure ad evidenza pubblica. Esse sono vagliate per la loro rispondenza ai requisiti previsti dal successivo comma 4, da un comitato di selezione formato da un Presidente, da tre esperti interni e da tre esperti esterni all’Ateneo rappresentativi del mondo economico, sociale e culturale.
    Il Comitato di selezione è nominato dal Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico sugli esperti interni ed esterni.
    I componenti di cui al precedente comma 1, lettera b) sono designati dal Comitato di selezione.
    Il componente di cui al precedente comma 1, lettera c), viene scelto dal Senato Accademico tra i candidati giudicati idonei dal Comitato di selezione.
    Il componente di cui al precedente comma 1, lettera d) viene eletto tra i candidati giudicati idonei dal Comitato di selezione, dal personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo. Le modalità di elezione del componente di cui al precedente comma 1, lettera d) sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
  3. I componenti esterni del Consiglio di Amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico; non possono inoltre essere studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
  4. Tutti i componenti, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, devono essere scelti fra:

    1. persone che abbiano maturato la loro esperienza professionale attraverso l’esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore pubblico o privato, ovvero che abbiano svolto funzioni dirigenziali in amministrazioni pubbliche o private, e che siano inoltre rappresentative di realtà economiche, istituzionali, culturali e produttive del territorio;
    2. personalità di alto e riconosciuto livello scientifico sul piano internazionale.

    La scelta dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici.

  5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale, e i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.
    Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Rettore almeno una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal Rettore, o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.

Capo III - Organi di controllo, consultivi e di garanzia

Sezione I - Organi di controllo

Art. 17 - Nucleo di Valutazione

  1. Al Nucleo di Valutazione è attribuita la funzione di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti/esse, nonché la funzione di verifica dell’attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’Art. 23, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Al Nucleo sono altresì attribuite, in raccordo con l’attività dell’ANVUR, le funzioni previste dall’Art. 14 D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.
  2. Il Nucleo svolge tutte le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute.
  3. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è composto da cinque membri, incluso un rappresentante degli studenti. I componenti, ad eccezione del rappresentante degli studenti, devono essere di elevata qualificazione professionale ed almeno due esperti in materia di valutazione. I componenti devono essere in prevalenza esterni all’Ateneo e scelti tenendo conto delle diverse aree scientifico disciplinari presenti nell’Ateneo. Il Nucleo dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. La procedura di designazione dei componenti del Nucleo è definita dal Regolamento Generale di Ateneo.
  4. L’Università assicura al Nucleo l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 18 - Collegio dei Revisori e delle Revisore dei conti

  1. Il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale è demandato ad un Collegio dei Revisori e delle Revisore dei conti.
    Il Collegio dei Revisori e delle Revisore dei conti esamina i bilanci e i rendiconti dell’Università predisponendo apposita relazione al Consiglio di Amministrazione.
    Provvede inoltre all’accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.
  2. Il Collegio è composto da:

    1. un membro effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
    2. un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
    3. un membro effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

    Almeno due componenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

  3. I componenti del Collegio dei Revisori e delle Revisore dei conti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. L’incarico di componente del Collegio non può essere conferito a dipendenti dell’Università.

Art. 19 - Collegio di Disciplina

  1. Il Collegio di Disciplina svolge funzioni istruttorie nell’ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti di professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo.
  2. Esso è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è formato da 7 componenti effettivi, compreso il Presidente, e da 3 componenti supplenti, tutti in regime di tempo pieno e con una anzianità nel ruolo di 5 anni, ovvero:

    • un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore di ruolo in servizio presso l’Ateneo, eletti secondo modalità definite dal Regolamento Generale di Ateneo che attribuisce l’elettorato attivo, rispettivamente, ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori di ruolo in servizio presso l’Ateneo;
    • due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore esterni all’Ateneo, designati dal Senato Accademico tra i candidati giudicati idonei individuati a seguito di avviso pubblico.

    I componenti supplenti (un ordinario, un associato e un ricercatore) sono eletti secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Rettore nomina il Presidente del Collegio di Disciplina tra i professori ordinari componenti effettivi.
    Il Collegio resta in carica per un triennio accademico ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta.

  3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio nella composizione limitata alla fascia corrispondente e superiore rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.
    Nel caso in cui sia contestata una violazione disciplinare commessa dal Rettore, il potere di avviare il procedimento disciplinare e le successive attribuzioni conferite al Rettore nella procedura sono esercitate dal Decano dell’Ateneo.
  4. Il Collegio, nei casi in cui il procedimento disciplinare possa concludersi con una sanzione superiore alla censura ovvero su richiesta del Rettore, svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto disposto dall’Art. 10, comma 2, lett. p), uditi il Rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia. Esprime in merito un parere conclusivo vincolante entro trenta giorni dall’avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione.
  5. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza della componente studentesca, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di Disciplina infligge la sanzione ovvero dispone l’archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto.
  6. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga entro 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione.
    Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
  7. La partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità. 

Sezione II - Organi consultivi e di garanzia

Art. 20 - Assemblea della Rappresentanza studentesca

  1. L’Assemblea della Rappresentanza studentesca è organo collegiale di rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
  2. L’Assemblea della Rappresentanza studentesca è composta dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nelle Giunte delle Scuole interdipartimentali e del Centro Interdipartimentale Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali.
  3. L’Assemblea della Rappresentanza studentesca designa i propri rappresentanti negli organi definiti da apposito Regolamento di funzionamento dell’organo, approvato dal Senato Accademico. Essa, altresì esprime parere su:

    1. il Regolamento Generale di Ateneo e il Codice etico e di comportamento, il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti e il Regolamento didattico di Ateneo;
    2. la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
    3. gli interventi di attuazione del diritto allo studio;
    4. le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio.

  4. L’Assemblea della Rappresentanza studentesca elabora proposte su tutte le materie di interesse degli studenti e svolge ogni altra funzione ad essa assegnata dall’ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
  5. L’Assemblea della Rappresentanza studentesca elegge, tra i rappresentanti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell’Assemblea, che dura in carica un biennio accademico.
  6. Ai componenti dell’Assemblea è garantita la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l’esplicazione dei propri compiti istituzionali.

Art. 21 - Consulta della Componente dottorale

  1. La Consulta della Componente dottorale è organo collegiale di rappresentanza dei Dottorandi; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
  2. La Consulta della Componente dottorale è composta dai rappresentanti dei dottorandi eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli della Scuola di Dottorato e nei Collegi dei docenti dei Dottorati di ricerca.
  3. La Consulta della Componente dottorale:

    1. adotta, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento interno;
    2. esprime parere su:

      1. il Regolamento Generale di Ateneo e il Codice etico e di comportamento;
      2. le proposte di modifica dell’assetto organizzativo della Scuola di Dottorato e dei Dottorati di ricerca.

  4. La Consulta della Componente dottorale elabora proposte su tutte le materie di interesse dei dottorandi e svolge ogni altra funzione ad essa assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
  5. La Consulta della Componente dottorale elegge tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica un biennio accademico.
  6. Il funzionamento della Consulta e le modalità di elezione dei componenti sono stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo.
  7. Ai componenti della Consulta è garantita la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l’esplicazione dei propri compiti istituzionali.

Art. 22 - Difensore/Difensora della Componente studentesca

  1. È istituito il Difensore della Componente studentesca dell’Ateneo.
  2. Il Difensore è nominato dal Rettore su designazione dell’Assemblea della Rappresentanza studentesca, sentito il Senato Accademico, tra persone di comprovata competenza professionale per un periodo di due anni accademici, rinnovabile immediatamente per una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti.
  3. Il Difensore della Componente studentesca è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il Difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Rettore, che in relazione al caso concreto adotta gli atti di competenza. Gli studenti che si rivolgono al Difensore hanno diritto, a loro richiesta, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 23 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

  1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni promuove iniziative per l’attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra i generi ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Il Comitato vigila altresì che non sia intrapresa alcuna azione di vessazione all’interno dell’Università.
  2. Il Comitato, nel rispetto della presenza paritaria dei generi, è formato da:

    • cinque rappresentanti dell’Ateneo, dei quali tre nominati dal Rettore, compreso il Presidente, e due dal Direttore Generale;
    • tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli Artt. 40 e 43 del D. Lgs.165/2001;
    • due studenti.

    Le modalità di selezione, così come il proprio funzionamento, vengono regolate da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione.

  3. Le funzioni del Comitato previste dal comma 1, sono integrate con quelle previste dalla legislazione vigente in materia, adeguando altresì - ove prescritto dalla legge - la denominazione dell’organo.

Capo IV - Organi di gestione e strutture amministrative

Art. 24 - Caratteri dell’Amministrazione

  1. L’Università conforma l’organizzazione e le attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione.
  2. L’Università, nell’ambito della propria autonomia, adotta con delibera del Consiglio di Amministrazione il piano di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 25 - Direttore/Direttrice Generale

  1. Il Direttore Generale è l’organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione. Il Direttore Generale, inoltre:

    1. cura l’attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione al personale dirigente;
    2. partecipa agli organi di governo dell’Ateneo secondo le norme del presente Statuto;
    3. verifica e controlla l’attività del personale dirigente ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
    4. stipula, nell’ambito delle direttive espresse dal Consiglio di Amministrazione, le convenzioni dell’Università che non siano riservate alla competenza del Rettore e sottoscrive i contratti necessari alla gestione;
    5. adotta gli atti che impegnano la spesa, nell’ambito delle direttive espresse dal Consiglio di Amministrazione.

  2. Il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione una relazione sull’attività svolta, a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.
  3. L’incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali individuato con selezione pubblica. L’incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile.
  4. Il Direttore Generale designa tra il personale dirigente dell’Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 26 - Funzioni dirigenziali

  1. Secondo quanto previsto dalla normativa sulla dirigenza statale, il personale dirigente e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo le direttive del Direttore Generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Dispongono a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attività, secondo i limiti ad essi assegnati dal Direttore Generale. Essi provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell’impiego delle risorse e di efficacia nella gestione, in relazione agli obiettivi prefissati e ai comportamenti organizzativi attivati, riferendone periodicamente, anche con proposte e pareri, al Direttore Generale.
  2. Il Direttore Generale, in carenza di personale e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, può attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato a soggetti anche non di qualifica dirigenziale, di particolare e comprovata qualificazione professionale e nel rispetto della disciplina vigente, ai sensi dei commi 6 e 6-bis dell’Art. 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
  3. Gli atti di competenza del personale dirigente possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore Generale per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

Art. 27 - Centri di erogazione di servizi

  1. I Centri di erogazione di servizi forniscono servizi fondamentali o integrativi dell’attività didattica e di ricerca quali, in particolare, i servizi librari, informatici, telematici, linguistici, tecnici, statistici, di stampa ed editoriali.
  2. Ai Centri di erogazione di servizi può essere attribuita autonomia decisionale nell’ambito delle risorse assegnate dall’Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla Legge 240/2010.
  3. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Centri di erogazione di servizi sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

TITOLO III - Organizzazione delle strutture di didattica e di ricerca

Capo I - Dipartimenti e Scuole Interdipartimentali

Art. 28 - Caratteristiche e funzioni dei Dipartimenti

  1. I Dipartimenti costituiscono la struttura fondamentale in cui si articola l’Ateneo per svolgere i suoi compiti nell’ambito della ricerca e della didattica.
  2. I Dipartimenti organizzano e gestiscono:

    1. le attività di ricerca che confluiscono al loro interno;
    2. le attività didattiche dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale e delle Scuole di Specializzazione, nonché, assieme alle altre strutture dell’Università eventualmente costituite a tale scopo, i Master Universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Dottorato di ricerca.

  3. I Dipartimenti hanno autonomia decisionale nell’ambito delle risorse assegnate dall’Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla Legge 240/2010.
  4. Ai Dipartimenti afferiscono, previa richiesta approvata dal Consiglio di Dipartimento e dal Senato Accademico, tutti i professori e i ricercatori. Ai Dipartimenti viene inoltre assegnato il personale tecnico e amministrativo necessario per il suo funzionamento.
  5. Fanno infine riferimento ai Dipartimenti i titolari di contratti di ricerca e i titolari di contratti di insegnamento di cui all’Art. 23 della Legge 240/2010, le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili alle aree scientifiche pertinenti o affini ai Dipartimenti stessi, nonché i cultori della materia, i Visiting Professors e i Visiting Scholars i cui titoli siano stati attribuiti tramite delibera del Dipartimento.
  6. I Dipartimenti sottopongono al parere del Senato Accademico e alla delibera del Consiglio di Amministrazione le richieste di posti di ruolo docente, nell’ambito del piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica formulato al loro interno. Essi deliberano inoltre sulle proposte di chiamata del personale docente nei gruppi scientifico-disciplinari di loro competenza.
  7. I Dipartimenti disciplinano il loro funzionamento mediante l’adozione di apposito Regolamento, che deve essere approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 - Modalità di costituzione dei Dipartimenti

  1. L’istituzione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sulla base di un dettagliato progetto scientifico e didattico presentato da un gruppo di docenti. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione ne delibera l’attivazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonché delle risorse finanziarie e del personale tecnico e amministrativo necessari per il suo funzionamento.
  2. Il numero di docenti necessari per presentare la proposta di istituzione e poi per l’attivazione di un Dipartimento non può essere inferiore a 45. Qualora il numero dei docenti di un Dipartimento scenda al di sotto del limite definito dalla legge, il Senato Accademico ne propone la disattivazione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 - Articolazione interna dei Dipartimenti

  1. Sono organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta, il Consiglio e una Commissione didattica paritetica docenti-studenti/esse.
  2. I Dipartimenti, sulla base del proprio Regolamento di funzionamento, possono essere articolati al loro interno in Centri, Sezioni, Laboratori, istituiti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, qualora la complessità delle aree culturali e scientifiche presenti in un singolo Dipartimento lo renda opportuno. Sempre con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Dipartimento può deliberarne la disattivazione.
  3. Il Regolamento di funzionamento del Dipartimento può prevedere inoltre i seguenti organi: un Comitato per la ricerca, per il coordinamento delle attività di ricerca; dei Collegi didattici e/o un Comitato per la didattica per il coordinamento delle attività didattiche, inclusi i Corsi di Dottorato.
  4. Il Regolamento di funzionamento del Dipartimento può altresì prevedere, con funzioni consultive, l’istituzione di un Consiglio scientifico, formato da docenti esterni all’Ateneo, anche stranieri, per la valutazione delle proprie attività di ricerca.

Art. 31 - Consiglio di Dipartimento

  1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento. In particolare il Consiglio:

    1. detta i criteri generali per l’utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
    2. detta i criteri per l’impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;
    3. approva, su proposta del Direttore, l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dall’Amministrazione o acquisite da terzi;
    4. propone, secondo quanto stabilito al precedente Art. 28, comma 7, il Regolamento di funzionamento del Dipartimento e gli altri Regolamenti interni. Esprime parere sui regolamenti delle Scuole interdipartimentali e interateneo cui il Dipartimento partecipa;
    5. propone i posti di ruolo docente da sottoporre al parere del Senato Accademico e alla delibera del Consiglio di Amministrazione;
    6. delibera sulle proposte di chiamata del personale docente;
    7. approva il piano dell’offerta formativa del Dipartimento e delle Scuole interdipartimentali o interateneo cui il Dipartimento partecipa, sull’attribuzione di responsabilità didattiche al personale docente del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
    8. vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;
    9. approva le relazioni triennali sull’attività scientifica e didattica del personale docente;
    10. esprime un parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;
    11. promuove l’internazionalizzazione dell’offerta formativa e della ricerca;
    12. approva i Programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di un accordo reciproco tra i Dipartimenti interessati.

  2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

    1. il Direttore;
    2. i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
    3. rappresentanti del personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento, nel numero indicato dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, che non può essere inferiore a due;
    4. rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, di specializzazione e Dottorato di ricerca, afferenti al Dipartimento, nel numero indicato dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, che non può essere inferiore a tre e superiore a sei. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo;
    5. il Segretario di Dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione;
    6. un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto, dei titolari di contratti di ricerca e dei cultori della materia, senza diritto di voto e individuati sulla base di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.

  3. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l’attività del personale docente, e in particolare per le questioni relative alle lettere e), f), g), i), l) del comma 1 del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.
  4. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore. Viene in ogni caso convocato una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.
  5. I verbali del Consiglio di Dipartimento portano la firma congiunta del Direttore e del Segretario di Dipartimento.

Art. 32 - Direttore/Direttrice di Dipartimento

  1. II Direttore rappresenta il Dipartimento. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l’esecuzione delle rispettive delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio di Dipartimento.
  2. Il Direttore è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno e indeterminato, dai componenti del Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto. Le modalità per la presentazione delle candidature e l’elezione del Direttore sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
  3. Nel caso di accertata indisponibilità dei professori di prima fascia, può candidarsi alla carica di Direttore un professore di seconda fascia a tempo pieno afferente al Dipartimento.
  4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
  5. Il Direttore può richiedere al Rettore all’inizio dell’anno accademico una riduzione dell’impegno didattico.
  6. Il Direttore designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno e indeterminato del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore.
  7. In caso di necessità e urgenza il Direttore può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sollecitandone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.
  8. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, di Prorettore, di Delegato, di Coordinatore di Collegio didattico, di Direttore di Scuola di Specializzazione, di Direttore di Scuola interdipartimentale e di Ateneo; essa è incompatibile inoltre con le cariche istituzionali del Sistema delle Biblioteche di Ateneo.

Art. 33 - Giunta di Dipartimento

  1. La Giunta coadiuva il Direttore nell’espletamento delle sue funzioni, svolge le funzioni eventualmente assegnatele dai Regolamenti di Ateneo e quelle che il Consiglio di Dipartimento ritenga di doverle delegare.
  2. Fanno parte di diritto della Giunta il Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, i delegati del Direttore che presiedono il Comitato per la ricerca e il Comitato per la didattica, ove costituiti, ed un numero di docenti stabilito nel Regolamento di funzionamento del Dipartimento.
  3. Il Consiglio può delegare alla Giunta specifiche funzioni, secondo le modalità e nei limiti determinati dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento.
  4. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore. Alla Giunta partecipa il Segretario di Dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione.
  5. La Giunta dura in carica tre anni accademici e decade comunque con il Direttore.

Art. 34 - Segretario/Segretaria di Dipartimento

  1. L’attività amministrativa, di coordinamento e di direzione del personale tecnico e amministrativo è svolta dal Segretario di Dipartimento, il cui incarico a tempo determinato è conferito, all’interno del personale dell’Ateneo, dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento, con atto scritto e può essere rinnovato con le medesime formalità.
  2. Il Direttore Generale, sentito il Direttore e il Segretario di Dipartimento, può conferire con atto scritto l’incarico di Vicesegretario di Dipartimento, all’interno del personale del Dipartimento stesso.
  3. Il Segretario di Dipartimento assicura l’esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Dipartimento e inoltre:

    1. assiste il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
    2. coordina le attività gestionali, amministrative e contabili, i servizi alla ricerca e alla didattica, le attività di comunicazione e fund raising, assumendone la responsabilità nei limiti di quanto ad esso imputabile;
    3. coordina e valuta il personale tecnico e amministrativo afferente al Dipartimento, cui è gerarchicamente sovraordinato, sentendo, nel caso di personale tecnico e amministrativo di area scientifica, anche il parere del Direttore di Dipartimento;
    4. partecipa con funzioni di segretario alle riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento, redige e firma congiuntamente con il Direttore di Dipartimento il verbale, in conformità alle norme e ai Regolamenti di Ateneo.

  4. L’incarico di Segretario di Dipartimento può essere revocato dal Direttore Generale, sentito il Direttore di Dipartimento, prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

Art. 35 - Scuole interdipartimentali

  1. Per il coordinamento delle attività didattiche interdipartimentali i Dipartimenti possono proporre di istituire e attivare apposite Scuole, che devono essere costituite da almeno due Dipartimenti.
  2. Sono organi della Scuola:

    1. il Direttore;
    2. i Collegi didattici dei singoli Corsi di Studio e i Collegi docenti dei Corsi di dottorato, dei Master Universitari e delle Scuole di specializzazione, ove presenti;
    3. una Giunta, convocata e presieduta dal Direttore della Scuola, formata dai Direttori dei Dipartimenti che attivano la Scuola o dai loro delegati, dai coordinatori dei Collegi Didattici presenti nella Scuola e da una rappresentanza degli studenti, nel numero indicato nel Regolamento della Scuola di cui al successivo comma 7 ed eletti secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo;
    4. una Commissione didattica paritetica docenti-studenti/esse.

  3. L’istituzione e l’attivazione delle Scuole interdipartimentali sono proposte dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti, a maggioranza assoluta dei componenti. L’istituzione e l’attivazione e/o la partecipazione ad una Scuola interdipartimentale impegna i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie alla realizzazione dei prodotti formativi previsti nel progetto della Scuola stessa.
    L’istituzione e l’attivazione delle Scuole interdipartimentali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
    Le Scuole interdipartimentali sono istituite ed attivate nel rispetto della proporzionalità del numero complessivo delle strutture alle dimensioni dell’Ateneo, fermo restando che tale numero non può comunque essere superiore a 12, ai sensi dell’Art. 2, comma 2, lett. d) della Legge n. 240/2010.
  4. L’elezione dei Coordinatori dei Collegi Didattici che fanno parte delle Scuole interdipartimentali e l’elezione dei componenti dei Collegi Didattici dei Corsi di studio sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
  5. Il Direttore di una Scuola interdipartimentale è eletto dalla Giunta della Scuola, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola, con l’esclusione dei Direttori, con la maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede con ulteriori votazioni.
    Le modalità per la presentazione delle candidature e l’elezione del Direttore sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
  6. Il Direttore di una Scuola interdipartimentale è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
  7. La Giunta della Scuola, acquisito il parere dei Consigli dei Dipartimenti costituenti la Scuola, sottopone il Regolamento della Scuola all’approvazione del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
  8. Le Scuole interdipartimentali propongono ai Dipartimenti costituenti le singole Scuole, il piano dell’offerta formativa, che è approvato dai singoli Consigli di Dipartimento, che contestualmente assegnano le relative responsabilità didattiche al personale docente afferente ai propri Dipartimenti.
  9. Le Scuole coordinano le attività didattiche programmate dai Collegi didattici dei Corsi di studio, dei Master Universitari, delle Scuole di Specializzazione e organizzano attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti, con particolare attenzione all’internazionalizzazione.
  10. Dopo tre anni dalla propria adesione i singoli Dipartimenti possono decidere di recedere da una Scuola, con una delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.
  11. La disattivazione delle Scuole interdipartimentali è proposta dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti a maggioranza assoluta dei componenti in ciascun Dipartimento e con la maggioranza dei Dipartimenti costituenti la Scuola. Sulla proposta di disattivazione delibera il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. La Scuola viene comunque disattivata qualora venga meno il requisito minimo della partecipazione di almeno due Dipartimenti.

Art. 36 - Collegi didattici

  1. I Collegi didattici organizzano l'attività di un singolo Corso di studio o di più Corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.
  2. I Collegi didattici possono essere istituiti autonomamente all’interno dei Dipartimenti o di una Scuola interdipartimentale.
  3. I Collegi didattici sono nominati dai Consigli di Dipartimento interessati secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo. In relazione al numero di corsi di studio e di classi di riferimento di cui al precedente comma 1, essi sono formati da un minimo di cinque a un massimo di nove docenti, uno dei quali ha funzione di Coordinatore. Il Coordinatore deve essere un professore di prima o di seconda fascia, nominato dal Consiglio di Dipartimento.
  4. I Collegi didattici e i loro Coordinatori durano in carica tre anni accademici.

Art. 37 - Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti/esse

  1. Le Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti/esse costituiscono un osservatorio permanente delle attività didattiche e del funzionamento dell'orientamento, del tutorato e del placement. Svolgono attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. Individuano indicatori per la valutazione dei risultati dell’offerta formativa, della qualità della didattica e dell’attività di servizio agli studenti e li propongono al Nucleo di Valutazione. Formulano pareri sull’attivazione e soppressione di Corsi di studio.
  2. Le Commissioni sono composte da una rappresentanza paritetica di almeno quattro docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento o dalla Giunta della Scuola interdipartimentale, e almeno quattro studenti rappresentativi dei diversi Corsi di studio attivati da un Dipartimento o coordinati da una Scuola interdipartimentale, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento o la Giunta della Scuola Interdipartimentale nominano Presidente della Commissione uno dei docenti da loro designati
  3. La Commissione viene convocata dal Presidente almeno due volte l’anno.

Capo II - Altre strutture di didattica e di ricerca

Art. 38 - Corsi e scuole di Dottorato

  1. I Corsi sono istituiti e attivati su proposta dei Dipartimenti e con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, con lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e per fornire quindi, a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.
  2. I Corsi di dottorato possono essere gestiti all’interno dei Dipartimenti o delle Scuole di Dottorato, se attivate, anche a livello interateneo, nazionale e internazionale, o della Scuola Dottorale di Ateneo se attivata.
  3. L’Università può istituire una Scuola Dottorale di Ateneo per il coordinamento delle attività dei Corsi di dottorato.
  4. Per ogni altra norma volta a regolarne la struttura e il funzionamento, si fa riferimento all’apposito Regolamento dei Dottorati di ricerca.

Art. 39 - Scuole di Ateneo

  1. L’Università può istituire e attivare delle Scuole di Ateneo per il coordinamento di attività didattiche diverse da quelle dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale.
  2. Le Scuole di Ateneo possono essere rivolte a coordinare i Corsi di dottorato di ricerca, Master Universitari, altre attività legate alla formazione permanente o i corsi estivi.

Art. 40 - Collegio Internazionale Ca’ Foscari

  1. Il Collegio Internazionale Ca’ Foscari è una Scuola superiore istituita dall’Ateneo per gli studenti universitari particolarmente meritevoli, che associa un progetto di formazione umana, accademica e professionale alla funzione abitativa.
  2. Il Collegio offre un percorso che comprende la Laurea e la Laurea magistrale in diverse classi di corsi di studio. L’attività del Collegio, che prevede la presenza di professori e tutori dedicati a speciali attività di formazione e orientamento, è arricchita da seminari e corsi integrativi, tenuti da docenti di prestigio internazionale.
  3. Il funzionamento del Collegio è disciplinato con apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 41 - Scuole di Specializzazione

  1. Le Scuole di Specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.
  2. Le Scuole di Specializzazione sono istituite e attivate con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, anche di altri Atenei.
  3. Sono organi delle Scuole di Specializzazione: a) il Consiglio della Scuola; b) il Direttore.
  4. Il Consiglio della Scuola è composto da non meno di tre professori di ruolo dell’Ateneo e da un Direttore, eletti dal Consiglio o dai Consigli di Dipartimento coinvolti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
  5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e presiede il Consiglio e sovrintende alle attività didattiche della Scuola; dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Art. 42 - Centri di Ricerca Interuniversitari

  1. Centri di Ricerca Interuniversitari possono essere costituiti tra uno o più Dipartimenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia con uno o più Dipartimenti di altre Università per lo svolgimento di attività di ricerca sulla base di progetti di durata pluriennale.
  2. L’istituzione e l’attivazione dei Centri di Ricerca Interuniversitari, proposta dai Dipartimenti interessati, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
  3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai Dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del Centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

TITOLO IV - Norme comuni

Capo I - Organi Collegiali

Art. 43 - Funzionamento degli organi collegiali

  1. Per la valida costituzione delle sedute degli organi collegiali è necessario che intervenga almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, salvo il caso in cui, per determinati argomenti, sia richiesto dal presente Statuto, da altro regolamento di Ateneo o dalla legge un diverso quorum strutturale. I componenti degli organi collegiali che giustificano la propria assenza concorrono ad abbassare il quorum strutturale, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.
  2. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore alla maggioranza assoluta degli aventi diritto.
  3. Le delibere degli organi collegiali sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti salvo che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto dallo Statuto, da altro Regolamento di Ateneo o dalla legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  4. Le votazioni avvengono mediante voto palese. Nell’ipotesi in cui l’oggetto della delibera riguardi persone e comporti discrezionalità nella valutazione dei fatti inerenti a persone è consentito il ricorso al voto segreto. Per il voto segreto è sufficiente che siano garantite forme di riservatezza nell’espressione del voto medesimo o nella verbalizzazione, secondo quanto disciplinato nel Regolamento Generale di Ateneo.
  5. Le delibere degli organi collegiali sono immediatamente esecutive. Il processo verbale viene approvato di regola nella seduta successiva, salvo che non vi si provveda seduta stante.
  6. Il voto di un organo collegiale contrario a una proposta del suo Presidente non comporta le dimissioni dello stesso.
  7. Il Segretario degli organi collegiali cura la tenuta del verbale delle sedute e può essere coadiuvato da personale tecnico e amministrativo di livello adeguato.

Art. 44 - Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali

  1. Il personale docente e il personale tecnico e amministrativo designati o eletti negli organi collegiali previsti dallo Statuto restano in carica tre anni secondo quanto disposto nei rispettivi articoli dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.
  2. La rappresentanza della componente studentesca negli organi collegiali previsti dallo Statuto è rinnovata ogni due anni secondo quanto disposto nei rispettivi articoli dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.
  3. I componenti designati o eletti negli organi collegiali di Ateneo e delle singole strutture possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta.
  4. I titolari di cariche e i membri degli organi collegiali continuano a rimanere in carica dopo la scadenza del proprio mandato, per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
  5. Nel periodo di proroga di cui al comma precedente gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

Art. 45 - Decadenza e incompatibilità

  1. L'assenza del titolare di una carica, salvo giustificato motivo, determina la decadenza dalla carica stessa, qualora si protragga per un periodo continuativo superiore a tre mesi per gli organi monocratici e per tre sedute consecutive per gli organi collegiali. In caso di decadenza o cessazione, i titolari degli organi monocratici sono sostituiti nelle proprie funzioni dal Vicario o, in mancanza, dal Decano, in attesa che si completino le procedure per l’elezione del nuovo titolare dell’organo monocratico.
  2. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo Statuto e comporta la decadenza dalle stesse nel caso in cui siano già ricoperte al ricorrere della suddetta condizione.
  3. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:

    1. ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato;
    2. essere componenti di altri organi dell’Università salvo che del Consiglio di Dipartimento, dell’Assemblea della Rappresentanza studentesca e della Consulta della Componente dottorale;
    3. ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle Scuole di Specializzazione o di far parte del Consiglio di Amministrazione delle Scuole di Specializzazione;
    4. rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori e delle Revisore dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;
    5. svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell’Università e della Ricerca e nell’ANVUR;
    6. ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali o di categoria, ovvero in organizzazioni con cui l’Università intrattiene rapporti di natura commerciale.

  4. L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori ordinari e associati che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
  5. L’elettorato passivo per le rappresentanze dei ricercatori viene attribuito a chi risulti in servizio anche al momento della nomina.
  6. L’elettorato passivo per le rappresentanze del personale tecnico e amministrativo viene attribuito a chi risulti in servizio al momento della nomina e assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
  7. L’elettorato passivo delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Dipartimento, nelle Giunte delle Scuole Interdipartimentali e nelle Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti/esse dei Dipartimenti, è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di ricerca dell’Università.

Art. 46 - Indennità di carica

  1. I titolari di più cariche, per le quali sia prevista la corresponsione di indennità, sono tenuti ad optare per una sola di esse.
  2. L'assenza giustificata del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la sospensione della relativa indennità e l'assegnazione della stessa al Vicario, ove esista, fino al rientro in servizio del titolare.

Capo II - Attività Normativa

Art. 47 - Statuto

  1. L'iniziativa di modifica dello Statuto spetta al Rettore o ad almeno un terzo dei componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.
  2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
  3. Le modifiche dello Statuto, fatti salvi i controlli di legge, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 48 - Regolamenti

  1. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Università nel suo complesso e le modalità di elezione degli organi di governo e delle rappresentanze negli organi collegiali previsti dallo Statuto. È deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione.
  2. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli universitari e di tutte le attività formative previste dallo Statuto. Fissa i criteri generali per la formazione dei Regolamenti delle strutture didattiche. È deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
  3. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio; disciplina altresì l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Università, quanto dei singoli centri di spesa. Il Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Senato Accademico. I restanti Regolamenti in materia di organizzazione e contabilità sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.
  4. Il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
  5. I Regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti.
  6. I Regolamenti di Ateneo in materia di personale, ivi compresi quelli aventi ad oggetto i rapporti di lavoro, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato Accademico.

Art. 49 - Formazione dei Regolamenti - Pareri e Pubblicazione

  1. L'iniziativa per la formazione e la modifica dei Regolamenti spetta al Rettore, al Direttore Generale o ad almeno un terzo dei componenti dell'organo collegiale cui compete l'approvazione o il parere sugli stessi.
  2. I pareri sui Regolamenti di Ateneo richiesti a organi o strutture vanno espressi entro trenta giorni dal ricevimento del testo, trascorsi i quali si procede comunque alla delibera definitiva.
  3. L’approvazione dei Regolamenti di Ateneo spetta al Senato Accademico e/o al Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, a seconda degli ambiti di rispettiva competenza.
  4. I Regolamenti di Ateneo, fatti salvi i controlli di legge, sono emanati con decreto del Rettore, previa approvazione degli Organi competenti ed entrano in vigore, salvo ragioni di urgenza o di differimento, il settimo giorno successivo alla loro pubblicazione all’albo di Ateneo. I Regolamenti sono altresì pubblicati nel sito web di Ateneo.

Art. 50 - Codice etico e di comportamento

  1. Il Codice etico e di comportamento determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e definisce le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.
  2. È deliberato dal Senato Accademico con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
  3. L’accertamento di violazioni del Codice, fatte salve le prerogative e le competenze connesse ai procedimenti disciplinari, porta all’irrogazione delle sanzioni previste dal medesimo Codice.
  4. Nel rispetto del principio del contraddittorio, l’accertamento della violazione e la decisione in merito all’irrogazione della sanzione spetta al Senato Accademico, su proposta del Rettore.
  5. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari ex Art. 10 della Legge 240/2010.

Art. 51 - Pianificazione e rendicontazione di sostenibilità

  1. L'Ateneo si dota di piani operativi per definire gli obiettivi di sviluppo sostenibile con particolare riferimento alle azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e alle azioni per ridurre le disuguaglianze, con specifica attenzione a raggiungere l'uguaglianza di genere. L'Ateneo si impegna inoltre a pubblicare periodicamente documenti di monitoraggio e rendicontazione delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti.
  2. I documenti di pianificazione e rendicontazione di sostenibilità sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 52 - Interpretazioni

  1. Nello Statuto:

    1. per professori, s’intendono i professori straordinari, ordinari e associati e i professori a tempo determinato;
    2. per personale docente e docenti, s’intendono i professori straordinari, ordinari, associati e i professori a tempo determinato ed i ricercatori, a tempo indeterminato e a tempo determinato;
    3. per ricercatori s’intendono i ricercatori a tempo indeterminato e determinato e anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;
    4. per studenti, s’intendono gli iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, delle Scuole di Specializzazione, di Dottorato di ricerca, di Master, Scuole estive, Scuole interateneo nell'Università Ca’ Foscari Venezia;
    5. con l'espressione "personale tecnico e amministrativo”, s’intende tutto il personale dipendente non docente dell'Università, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, i tecnologi, di ogni area funzionale e categoria, compresa quella dirigenziale;
    6. con l'espressione "personale", s’intende il personale docente, il personale tecnico e amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici;
    7. per cariche accademiche si intendono quelle di Rettore, Prorettore, componente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, Direttore di Dipartimento e di Scuola;
    8. con l’espressione “CFU” si intendono i Crediti Formativi Universitari.

  2. Nello Statuto, con l'espressione “è immediatamente rinnovabile per una sola volta”, usata per le cariche triennali elettive o soggette a designazione, si intende che la durata della carica non può superare i sei anni su nove anni.

Art. 53 – Norma di rinvio

  1. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta Ufficiale, tutti i Regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla base delle nuove normative. In caso contrario i regolamenti vigenti si applicano in quanto compatibili.

Last update: 27/02/2024