Attivazione di borse di ricerca

Emanato con D.R. 300/2014 del 14/04/2014, modificato con D.R. n. 399 del 04/05/2018, con D.R. n. 1141 del 19/11/2020, con D.R. n. 1277 del 18/10/2021 e con D.R. n. 394 del 06/04/2023
In vigore dal 13/04/2023

 

Art.  1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte delle strutture di ricerca dell’Ateneo aventi autonomia amministrativa, di borse finanziate con fondi disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi, provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati, Imprese.

Art. 2 - Tipologia

Le borse di cui al presente Regolamento sono finalizzate alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca, ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n° 240, come modificata dal D.L. 9/2/2012 n.5.

Art. 3 - Requisiti

Per la partecipazione alle selezioni pubbliche di cui al presente Regolamento sono richieste la laurea o la laurea magistrale o titolo estero equipollente. Il mancato requisito della laurea deve essere adeguatamente giustificato. Ciascun bando può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi.
Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o una professoressa appartenente alla Struttura di ricerca o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore o la Rettrice, il Direttore o la Direttrice Generale o qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 4 - Finanziamento, durata, importo

Le borse per attività di ricerca devono gravare interamente su finanziamenti esterni, anche provenienti da più soggetti e/o costituiti da economie di altri finanziamenti esterni, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi, il cui onere può gravare sul budget delle Strutture.

Le borse hanno una durata commisurata alle esigenze dell’attività e della copertura finanziaria. Di norma tale durata non eccede i 12 mesi, salvo giustificato motivo.

Qualora sia necessario concludere l’attività di ricerca e previa verifica della copertura finanziaria, le borse possono essere prorogate per un periodo di tempo inferiore o uguale a quello iniziale e comunque fino a un massimo di 24 mesi di durata complessiva, mantenendo lo stesso trattamento economico, ferme restando le condizioni in base alle quali la medesima borsa è stata istituita.

L’importo della borsa di ricerca, riportato su base annua, non può essere superiore all’importo minimo previsto dall’Ateneo per gli assegni di ricerca al lordo percipiente, salvo i casi in cui l’ente finanziatore preveda esplicitamente un importo diverso.

Di norma le borse di durata inferiore ai 3 mesi verranno corrisposte alla conclusione del contratto in un’unica soluzione mentre le borse di durata superiore ai 3 mesi verranno invece corrisposte con pagamenti bimestrali posticipati.

Art. 5 - Istituzione delle borse di ricerca, bando di selezione e domande di partecipazione

Le borse di ricerca di cui al presente Regolamento sono deliberate dalla Struttura di Ricerca, su proposta del o della docente Referente o che ha la Responsabilità Scientifica della convenzione, contratto o contributo di cui al precedente articolo 1.

La relativa deliberazione dovrà stabilire: 

  • durata e importo della borsa;
  • attività di ricerca che dovrà essere svolta dal o dalla borsista;
  • docente responsabile dell’attività;
  • copertura finanziaria.

I bandi di selezione, predisposti in conformità al modello fornito dall’Ateneo, sono emanati, con proprio provvedimento, dal Direttore o della Direttrice della struttura di ricerca.

Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere presentate nei modi e tempi stabiliti da ciascun bando entro e non oltre il termine perentorio fissato nel bando.

Nel modulo di domanda chi si candida dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

  1. di essere a conoscenza che il conferimento della borsa di ricerca non è compatibile con le posizioni di cui all’art. 12 del presente Regolamento e dalla normativa vigente;
  2. di non aver ricevuto provvedimenti restrittivi della libertà personale al momento della presentazione della candidatura;
  3. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o una professoressa appartenente alla Struttura di ricerca o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore o la Rettrice, il Direttore o la Direttrice Generale o qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e di essere consapevole di quanto previsto dalla Legger 240/2010 art. 18 c. 1 lettera b).

Alle domande dovranno essere allegati:

  1. un dettagliato curriculum dell'attività scientifica, accademica e professionale;
  2. una copia del proprio documento d’identità;
  3. gli eventuali altri allegati previsti dal bando;
  4. ogni altro documento ritenuto idoneo ai fini della valutazione.

La struttura può prescindere dalla procedura di selezione qualora intenda conferire la borsa ad un soggetto già adeguatamente selezionato, sulla base di specifici requisiti, per l’attuazione di progetti nell’ambito di programmi e progetti regionali, nazionali, europei o internazionali finanziati dall’Unione Europea, dal Ministero o da altri enti pubblici o privati italiani e stranieri. 

Art. 6 - Pubblicità

I bandi di concorso e gli atti relativi alla selezione saranno pubblicati nell’Albo online di Ateneo, nell’apposita pagina web del Dipartimento e nella pagina del sito web di Ateneo. I bandi di selezione sono resi pubblici per un periodo minimo di 15 giorni.

Art. 7 - Commissioni esaminatrici e procedure di selezione

La Commissione Esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore o della Direttrice della struttura di ricerca, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. 

La selezione pubblica per il conferimento delle borse di cui al presente Regolamento può essere effettuata per soli titoli ovvero per titoli e colloquio.

La Commissione Esaminatrice stabilisce, nella riunione prima di procedere alla valutazione:

  • il punteggio complessivo da attribuire che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 100 punti;
  • i criteri e le modalità di valutazione dei titoli;
  • un eventuale punteggio minimo per l'ammissione al colloquio (se previsto dal bando di concorso);
  • i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio (se previsto dal bando di concorso).

I candidati o le candidate di nazionalità straniera o italiana residenti all’estero potranno sostenere il colloquio (se previsto dal bando di concorso) anche attraverso mezzi telematici.

La Commissione Esaminatrice definisce, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria finale di merito e individua il vincitore o la vincitrice.

In caso di pari merito deve essere designata la persona più giovane d’età. 

Art. 8 - Conferimento della borsa di ricerca

La Commissione Esaminatrice trasmetterà il verbale delle operazioni di selezione al Direttore o alla Direttrice della struttura di ricerca, che, verificata la legittimità degli atti concorsuali, con proprio provvedimento, procederà all’approvazione degli stessi ed all'assegnazione della borsa.

Verrà trasmessa alla persona vincitrice della selezione comunicazione, contenente la data di decorrenza della borsa.

Nel termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al comma precedente, il vincitore o la vincitrice dovrà, a pena di decadenza, accettare la borsa. In caso di rinuncia la borsa sarà assegnata alla persona presente nella posizione successiva della graduatoria finale di merito.

Art. 9 - Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

Alle borse di cui al presente Regolamento si applica in materia fiscale e previdenziale il trattamento previsto dalla legge, in vigore al momento della liquidazione dell’importo.

La struttura di ricerca provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei borsisti e delle borsiste di cui al presente Regolamento, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 10 - Diritti e doveri dei titolari di borsa di ricerca

La persona titolare di borsa avrà l'obbligo di:

  1. iniziare le attività entro la data di decorrenza;
  2. espletare le stesse regolarmente per l'intera durata della borsa, seguendo le direttive impartite dal o dalla docente responsabile dell’attività;
  3. presentare, entro la scadenza della borsa, al Consiglio del Dipartimento o Centro dell'Ateneo una relazione sul programma di attività svolto;
  4. il o la borsista ha il diritto di avvalersi degli strumenti e delle attrezzature della struttura presso la quale svolge la sua attività;
  5. il o la borsista ha il diritto di accedere alle biblioteche e di richiedere la carta multi servizi;
  6. ferma restando la normativa sul diritto d’autore, la titolarità dei risultati conseguiti resta in capo all’Università o viene gestita in conformità con la convenzione siglata con il soggetto finanziatore, comunque nel rispetto dei regolamenti dell’Ateneo;
  7. il o la borsista dovrà rispettare il Codice Etico e di comportamento di Ateneo, nonché i Regolamenti interni dell’Ateneo.

Art. 11 - Sospensione, revoca o rinuncia

L’attività di ricerca deve essere obbligatoriamente sospesa per maternità. In caso di astensione obbligatoria per maternità, la borsa viene automaticamente prorogata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’attività può essere sospesa per altro motivo debitamente giustificato. Durante il periodo di sospensione non viene corrisposto alcun compenso.

I periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa di ricerca, previo accordo con il o la docente responsabile dell’attività e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.

Qualora il o la titolare della borsa non prosegua regolarmente l’attività senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, o per altro giustificato motivo, il o la docente che ha la responsabilità scientifica può proporre la revoca della borsa, da disporsi con apposito decreto del Direttore o della Direttrice della struttura di ricerca.

Il o la titolare della borsa ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione alla struttura di ricerca dell’Ateneo con un preavviso di tempo congruo rispetto alla durata della borsa ed esplicitata nella Dichiarazione di accettazione. 

Art. 12 - Incompatibilità

Le borse di cui al presente regolamento sono incompatibili con:

  • altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca di cui alla borsa;
  • la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa e di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
  • assegni di ricerca;
  • rapporti di lavoro subordinato.

I o le titolari di borsa possono svolgere attività di lavoro occasionale, previa comunicazione scritta al o alla docente che detiene la Responsabilità Scientifica e a condizione che: a) tale attività sia dichiarata da chi detiene la responsabilità di cui al comma precedente  compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca di cui alla borsa; b) non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca di cui alla borsa; c) non rechi pregiudizio all'università, in relazione alle attività svolte. Il conferimento della borsa non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro, né dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

Art. 13 - Norme finali

Qualora le borse di ricerca siano finanziate nell’ambito di programmi di finanziamento nazionali o internazionali, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente regolamento e quelle del programma di finanziamento, queste ultime prevalgono sulle prime.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Last update: 27/02/2024