Emanato con D.R. n. 752 del 23/10/2017
Il presente Regolamento disciplina le procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori di cui all’art. 36 del d.lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture“, di seguito denominato anche “Codice”, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
Le procedure di affidamento di cui al citato art. 36 del Codice avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1[1], nonché dei principi di cui agli artt. 34[2], 42[3] del Codice e del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
Le procedure di acquisto sotto soglia devono essere effettuate nel rispetto degli atti di programmazione di Ateneo, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e del Codice di Comportamento adottati dall’Ateneo.
È vietato l’artificioso frazionamento della spesa al solo fine di non superare le soglie previste dal presente regolamento.
Tutti gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 37 del d.lg. 33/2013 e dall’art. 29 del Codice.
Per ogni procedura di affidamento di forniture, servizi e lavori deve essere nominato, con atto formale del responsabile dell’unità organizzativa (dirigente competente per gli uffici dell’Amministrazione Centrale; direttori/presidenti per le strutture con autonomia di spesa), il responsabile unico del procedimento (RUP) che assume le funzioni di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e alle Linee Guida ANAC. In assenza del provvedimento di nomina, le funzioni di RUP sono assunte direttamente:
La nomina di RUP deve essere fatta a favore di soggetti in possesso dei requisiti di professionalità definiti dalle Linee Guida ANAC.
Per ogni singola procedura di affidamento l’Università individua nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 50/2016 (programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi; programmazione triennale dei lavori pubblici), ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un RUP per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
Per le acquisizioni di forniture, servizi e lavori di importo unitario inferiore a 40.000 euro, il provvedimento di nomina del RUP può essere effettuato contestualmente alla predisposizione del provvedimento che autorizza l’avvio della procedura di affidamento.
Contestualmente all’atto di nomina di RUP, qualora il RUP non sia già registrato, deve essere attivata la procedura telematica per la registrazione dello stesso presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
È onere del responsabile della struttura di appartenenza del RUP curare la cancellazione o il cambio di profilo del RUP nei seguenti casi:
Il nominativo del RUP deve essere indicato in tutti gli atti del procedimento di affidamento.
L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
Il RUP di norma svolge anche le funzioni di direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione del contratto. Le funzioni di RUP e di direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione del contratto non possono coincidere nei seguenti casi:
Le procedure di affidamento dei contratti pubblici di forniture, servizi e lavori devono essere autorizzate mediante uno dei seguenti provvedimenti:
Le procedure di affidamento si concludono con l’adozione del provvedimento di affidamento/aggiudicazione da parte dello stesso soggetto che ha autorizzato l’avvio del procedimento di spesa, eccetto i casi di cui alle precedenti lettere c) ed e) per i quali la competenza ad adottare il provvedimento di affidamento è rispettivamente del direttore generale, su proposta del dirigente competente, e del direttore/presidente del centro autonomo di spesa.
La procedura di affidamento prende avvio con la determina (o atto equivalente di cui al precedente punto 3.1.) a contrarre che deve avere il seguente contenuto minimo:
Per importi inferiori a 40.000 euro la determina a contrarre può essere sostituita dalla determina a contrarre semplificata di cui al punto 3.4.
La procedura di individuazione del contraente si conclude con la determina (o atto equivalente di cui al precedente punto 3.1.) di affidamento/aggiudicazione che deve avere il seguente contenuto minimo:
Per importi inferiori a 40.000 euro la determina di affidamento/aggiudicazione può essere sostituita dalla determina a contrarre semplificata di cui al successivo punto 3.4.
Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro può essere predisposta una determina (o atto equivalente di cui al precedente punto 3.1.) a contrarre che contenga, in modo semplificato:
La determina a contrarre semplificata sostituisce la determina a contrarre di cui al precedente punto 3.2. e la determina di affidamento/aggiudicazione di cui al precedente punto 3.3.
L'appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti, eventualmente richiesti nella determina a contrarre, di cui all’art. 83[6] del Codice:
Tali requisiti devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto.
Rimangono salvi i requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del Codice, richiesti agli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.
Le acquisizioni di forniture e di servizi di importo inferiore a 40.000 euro. sono ammesse secondo le modalità di seguito riportate:
La richiesta di preventivi viene effettuata mediante e-mail, posta elettronica certificata, mercato elettronico della pubblica amministrazione[7] o altri strumenti di trasmissione prescelti dal responsabile unico del procedimento. Nel caso di cui alla precedente lettera b), qualora pervenga un solo preventivo, si potrà procedere all’affidamento previa valutazione dell’unico preventivo pervenuto. Rimane salva la facoltà del RUP di richiedere nuovi preventivi ad altri operatori economici.
È altresì ammesso l’affidamento diretto di forniture e di servizi per importi inferiori a 40.000 euro, a prescindere dall’acquisizione di preventivi di cui alla precedente lettera b), nei seguenti casi:
L’affidamento di forniture e servizi deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti. L'affidamento diretto in favore dell'operatore economico uscente è ammesso in casi eccezionali e motivati, quali:
Le acquisizioni di forniture e di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 35[9] del Codice sono ammesse con procedura negoziata mediante richiesta di offerta ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero mediante elenchi di operatori economici, qualora predisposti dall’Ateneo, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
Al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese, l’invito all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato (fatto salvo il caso in cui sia individuato a seguito di avviso secondo le modalità di cui al successivo punto 5.2.1.) avuto riguardo:
Le indagini di mercato dirette ad individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, possono essere effettuate mediante:
L’avviso di indagine di mercato, finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici alla procedura negoziata, deve rimanere pubblicato nel sito internet di Ateneo per almeno quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivi di urgenza a non meno di cinque giorni.
L’avviso deve avere il seguente contenuto minimo:
Qualora le richieste di invito pervenute, entro i termini fissati dall’avviso pubblico, siano superiori a cinque, il RUP potrà selezionare i soggetti da invitare mediante sorteggio che dovrà essere effettuato in seduta pubblica. Il sorteggio pubblico deve garantire l’anonimato dei soggetti estratti. Al tal fine, il sorteggio potrà avvenire inserendo in un’urna i numeri di protocollo corrispondenti ai soggetti da sorteggiare.
Rimane salva la possibilità di invitare alla procedura negoziata tutti coloro che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura. Tale facoltà tuttavia deve essere prevista nell’avviso pubblico.
L’elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse alla procedura negoziata nonché l’elenco nominativo dei soggetti sorteggiati non devono essere divulgati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La violazione di tale divieto rileva ai fini dell’articolo 326 del codice di procedura penale.
La lettera di invito, da trasmettere contemporaneamente agli operatori economici mediante posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto previsto dall’art. 75, comma 3, del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, deve precisare:
La richiesta di offerta può prevedere la possibilità di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presenza di una sola offerta valida. Le offerte dovranno essere redatte secondo le disposizioni contenute nella lettera d’invito.
Fatto salvo l’utilizzo del Me.PA., le offerte devono pervenire all’Università in busta chiusa. Il termine per la ricezione delle offerte, ove non vi siano specifiche ragioni d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di trasmissione della lettera d’invito.
Conclusa la procedura negoziata deve essere pubblicato, nel sito internet dell’Ateneo, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
Gli affidamenti di lavori sono ammessi secondo le seguenti modalità:
È ammesso l’affidamento diretto di lavori per importi inferiori a 40.000 euro, a prescindere dall’acquisizione di preventivi di cui alla precedente lettera b), con provvedimento del direttore generale, previa proposta del dirigente competente.
Per l’affidamento di lavori di importo inferiore a un milione di euro può essere utilizzata la piattaforma Me.PA di Consip S.p.A. limitatamente alle categorie di lavori presenti nei bandi di abilitazione e nei relativi capitolati pubblicati da Consip.
Al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese, l’affidamento di lavori deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti. L'affidamento diretto in favore dell'operatore economico uscente è ammesso in casi eccezionali, in considerazione o della riscontrata assenza di alternative, ovvero:
Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui alle precedenti lettere c) e d) potranno essere individuati mediante pubblicazione nel sito internet dell’Ateneo di avviso di indagine di mercato. L’avviso dovrà rimanere pubblicato almeno quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivi di urgenza a non meno di cinque giorni. Si rinvia a quanto previsto al precedente punto 5.2.1.
La lettera di invito, da trasmettere contemporaneamente agli operatori economici mediante posta elettronica certificata oppure mediante le specifiche modalità previste dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, deve precisare:
La richiesta di offerta può prevedere la possibilità di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presenza di una sola offerta valida. Le offerte dovranno essere redatte secondo le disposizioni contenute nella lettera d’invito.
Fatto salvo l’utilizzo del Me.PA., le offerte devono pervenire all’Università in busta chiusa. Il termine per la ricezione delle offerte, ove non vi siano specifiche ragioni d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di trasmissione della lettera d’invito.
Conclusa la procedura negoziata deve essere pubblicato, nel sito internet dell’Ateneo, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
L’Università, ai sensi dell’art. 1, comma 449, della Legge 296/1996 e s.m.i., è obbligata ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip SpA.
Gli acquisti di forniture e di servizi al di fuori delle convenzioni Consip possono essere effettuati in modo autonomo nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
La sussistenza degli elementi di cui alla precedente lettera a) deve essere evidenziata nell’istruttoria tecnica da allegare all’atto di autorizzazione.
L’acquisto autonomo di forniture e servizi in assenza di convenzione Consip non necessità della autorizzazione di cui alla precedente lettera b). Rimane salvo quanto previsto al successivo punto 7.2.
Rimangono salve le disposizioni previste dall’art. 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall’art. 1, comma 494 della Legge n. 208/2015 relativamente alle seguenti categorie merceologiche: telefonia fissa e mobile; carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento. Per tali categorie merceologiche è ammesso l’acquisto al di fuori delle convenzioni Consip secondo le modalità descritte dal suddetto comma 7.
Qualora il bene o il servizio non sia disponibile in convenzione Consip, ovvero seppur disponibile non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali, l’acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 1000 euro e inferiore alla soglia comunitaria dovrà essere effettuato utilizzando il Me.PA., limitatamente alle categorie merceologiche disponibili nel mercato stesso per le quali Consip ha pubblicato appositi bandi di abilitazione per gli operatori economici. È onere del RUP verificare che il bene o servizio di interesse sia acquistabile in Me.PA, mediante consultazione dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati tecnici ad essi allegati pubblicati da Consip S.p.A.
Gli acquisti di beni e i servizi informatici e di connettività devono essere effettuati esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione di Consip S.p.A. - convenzioni quadro di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, accordi quadro, mercato elettronico, sistema dinamico di acquisizione - o dei soggetti aggregatori, ivi compresa la centrale di committenza regionale.
Potranno essere effettuati acquisti autonomi dopo aver verificato l’assenza di strumenti di aggregazione, mediante la consultazione delle apposite pagine web www.consip.it, www.acquistinretepa.it, nonché la sezione “soggetti aggregatori”.
Gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività possono essere effettuati al di fuori delle modalità di cui al primo comma esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
La sussistenza degli elementi di cui alla precedente lettera a) deve essere evidenziata nell’istruttoria tecnica da allegare all’atto di autorizzazione.
Gli acquisti di beni e servizi da effettuarsi al di fuori delle convenzioni Consip (ove attive) e del Me.PA (limitatamente ai beni e servizi informatici e di connettività) di cui ai precedenti punti 7.1. e 7.3. dovranno essere autorizzati:
I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip (convenzioni e Me.PA.) sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
L’Università potrà dotarsi di elenchi di operatori economici suddivisi in categorie merceologiche di beni e servizi/categorie di lavori. Tali elenchi saranno aggiornati con cadenza annuale. Tali elenchi sono costituiti a seguito di appositi avvisi pubblicati nel sito internet dell’Ateneo.
Il criterio principale per l’aggiudicazione degli appalti è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo[13]:
Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
L'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso deve essere adeguatamente motivata nella determina a contrarre e nel bando di gara deve essere indicato il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.
Nel caso in cui venga applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito dovrà precisare i criteri/sub-criteri di valutazione, con i relativi pesi/sub-pesi, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali a titolo esemplificativo:
Nel caso in cui l’aggiudicazione avvenga a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte sarà demandata ad apposita commissione giudicatrice che dovrà essere nominata dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte. La commissione dovrà essere composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Si applicano ai commissari le incompatibilità previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del Codice[14].
L’Università si riserva di non affidare la fornitura, il servizio o il lavoro se nessuna della offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione è obbligatorio l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del Codice. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L’obbligo di utilizzo dei criteri ambientali si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimo adottati nell’ambito del Piano d’azione nazionale.
Al di fuori degli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. (convenzioni e Me.PA.), gli acquisti di beni e servizi devono essere effettuati utilizzando le convenzioni/accordi quadro di Ateneo, ove attivati.
Per la partecipazione alle procedure di gara è richiesta all’offerente la presentazione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice. Nei casi di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è facoltà del RUP non richiedere la garanzia provvisoria.
Per le acquisizioni di forniture, servizi e lavori deve essere richiesta all’esecutore del contratto una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Codice. Si può prescindere dalla cauzione nei casi di cui all’art. 103, comma 11, del Codice[15].
La verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e dei requisiti economici, finanziari e tecnico - professionali avviene sull’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto. Il RUP può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.
Il contratto dovrà essere stipulato mediante scrittura privata e firmato digitalmente. Nel caso di acquisizioni di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 il contratto può essere perfezionato mediante scambio di lettere tramite posta elettronica certificata. Rimane salva la modalità di sottoscrizione del contratto prevista dalla piattaforma Me.PA. di Consip S.p.A.
Tutti i contratti, di forniture, servizi e lavori devono riportare, pena la nullità degli stessi, apposita clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
L’accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti da indagini esplorative di mercato.
Ai fini dell'accertamento della congruità dei prezzi di cui al comma 1, il RUP può avvalersi dei prezzi di riferimento delle convenzioni Consip, dei prezzi di riferimento forniti dall’Autorità nazionale anticorruzione, dei cataloghi di beni e servizi pubblicati nel Me.PA., delle convenzioni/accordi quadro sottoscritti dall’Ateneo o di esiti di gara di altre amministrazioni aggiudicatrici.
Nel caso di affidamento diretto, la congruità del prezzo offerto può essere dimostrata mediante acquisizione di almeno due preventivi.
Per i contratti di forniture, servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e per i contratti di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro deve essere rilasciato il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dall’ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. Il certificato è rilasciato dal direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione, con il quale lo stesso accerta la rispondenza delle prestazioni rese rispetto alle condizioni e termini stabiliti nel contratto.
Per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione riportata nel dispositivo di liquidazione.
I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, a decorrere dalla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione della prestazione o di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo quanto previsto al precedente art. 16, fatti salvi i pagamenti in acconto da effettuarsi entro i termini contrattuali.
I pagamenti relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori, in ogni caso, devono essere effettuati entro i termini di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
Tutti gli importi devono intendersi IVA esclusa.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e le linee guida di ANAC.
Rimangono, inoltre, salvi, gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 50/2016, dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. e dalla legge 190/2012 e s.m.i.
[1] Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni):
[2] Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale):
(1) Comma modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56.
(2) Comma sostituito dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56.
(3) Comma sostiuto dall'articolo 23, comma 1, lettea c), del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
[3] Art. 42 (Conflitto di interessi):
[4] Vedasi successivo art. 4.
[5] Vedasi successivo art. 9.
[6] Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio):
[7] ad es. attraverso trattativa diretta con uno o più fornitori.
[8] Esempio nel caso di richiesta di offerta nel mercato elettronico della pubblica amministrazione aperta a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica di interesse.
[9] Attualmente pari a euro 209.000.
[10] Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
[11] Vedasi precedente nota 10.
[12] Il provvedimento di autorizzazione dovrà essere inviato: all’ANAC all’indirizzo pec protocollo@pec.anticorruzione.it; all’Agid all’indirizzo pec protocollo@pec.agid.gov.it.
[13] Art. 95, comma 10 - bis:
La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fi ne, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
[14] Art. 77, comma 9:
Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all’articolo 35 -bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all’articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini dell’eventuale cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto.
[15] Art. 103, comma 11:
È facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affi data a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Last update: 28/03/2018