Certificazione contratti di lavoro

Ai sensi del d.lgs. n. 276/2003, la certificazione dei contratti aventi ad oggetto attività di lavoro consente ai datori di lavoro e ai lavoratori di apporre ai contratti di lavoro, di appalto, ai trasferimenti d'azienda, ai contratti di somministrazione, etc., un marchio di genuinità e correttezza della qualificazione del contratto concordata dalle parti. Non solo le parti del contratto certificato ma anche gli enti preposti alle attività ispettive (INPS, ITL etc.) sono tenuti ad attenersi alle risultanze della certificazione. I giudici possono tenerne conto in sede di qualificazione dei rapporti aventi ad oggetto attività di lavoro.

Documenti allegati

Inoltre, davanti alla Commissione di certificazione è possibile sottoscrivere rinunzie e transazioni inoppugnabili e addivenire a conciliazioni tra le parti prevenendo cosi il contenzioso.
Nell’ambito delle proprie attività la Commissione può altresì porsi come sede di consulenza preventiva.

La legge prevede che le commissioni di certificazione possano essere costituite da Università e Fondazioni Universitarie. il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2010 n. 8 ha iscritto, nell’albo delle Commissioni di certificazione istituite presso le Università, la Commissione di certificazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

La Commissione di Certificazione dell'Università Ca' Foscari è composta dai docenti di diritto del lavoro dell’Università Ca’ Foscari e da altri esperti esterni. La Commissione è presieduta dal Prof. Gaetano Zilio Grandi.

Cos'è la certificazione, quali sono i vantaggi e gli effetti

La certificazione dei contratti aventi ad oggetto attività lavorative, compresi gli appalti, è stata introdotta con l’obiettivo di dare certezza alle parti e ai terzi riguardo alla qualificazione e alla disciplina del rapporto contrattuale e di ridurre il contenzioso. La certificazione può intervenire al momento della stipulazione del contratto, ma anche durante lo svolgimento dello stesso.

La certificazione presenta notevoli vantaggi per i lavoratori e per le aziende in quanto la Commissione, costituita da soggetti altamente qualificati, assiste attivamente le parti nella redazione del contratto e ne verifica e convalida la regolarità formale e sostanziale, qualunque sia il modello contrattuale prescelto dalle parti (lavoro autonomo, subordinato, coordinato, ecc.). Con la certificazione, quindi, le parti sono sicure della “qualità” dei contratti stipulati.

Gli effetti della certificazione sono importanti, oltre che sul piano della certezza del diritto, anche su quello della resistenza del contratto in caso di controversia, in quanto la certificazione dispiega i propri effetti verso i terzi (enti previdenziali compresi).

Come tutte le forme di certificazione, anche la certificazione dei contratti di lavoro e di appalto ha un’importante valenza in termini di responsabilità sociale d’impresa e presenta indubbi riflessi positivi nei rapporti dell’azienda sia con i propri lavoratori sia con i propri interlocutori (clienti, fornitori, istituzioni, istituti di credito, ecc.).

Gli effetti del provvedimento di certificazione permangono, anche nei confronti dei terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, un eventuale ricorso giurisdizionale. Nei confronti dell’atto di certificazione, sia le parti che i terzi che ne abbiano interesse possono proporre ricorso giurisdizionale soltanto per vizi del consenso, per erronea qualificazione del rapporto o per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Il ricorso al giudice ordinario deve obbligatoriamente essere preceduto da un tentativo di conciliazione da svolgersi avanti alla commissione che ha certificato l’atto.

La competenza della Commissione di certificazione universitaria è estesa all’intero territorio nazionale.

Funzioni della Commissione

La Commissione di certificazione svolge le seguenti funzioni di:

  • certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi inclusi a titolo esemplificativo: contratti di lavoro autonomo, parasubordinato e subordinato, di somministrazione, ecc. nonché la certificazione dell’assenza della c.d. etero-organizzazione;
  • certificazione dei contratti di appalto, finalizzata a distinguere tra appalto lecito e somministrazione irregolare;
  • certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro, tra cui le clausole di tipizzazione delle causali giustificatrici del licenziamento, ivi incluse quelle di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo e soggettivo di licenziamento e la clausola compromissoria;
  • certificazione del regolamento interno delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;
  • certificazione dei contratti di appalto, di subappalto, di trasferimento d’azienda, e delle tipologie di lavoro flessibile, anche per le attività da eseguirsi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento;
  • certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
  • conciliazione obbligatoria per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione;
  • conciliazione facoltativa per le controversie relative ai rapporti di lavoro;
  • assistenza relativa alla offerta di conciliazione in caso di licenziamento dei lavoratori (ex art. 6, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23);
  • assistenza nella stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ai sensi dell’art. 2103, comma 6, c.c.;
  • assistenza nella stipulazione di clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale;
  • arbitrato delle controversie relative ai rapporti di lavoro;
  • assistenza e consulenza in relazione alle attività di asseverazione da parte degli enti bilaterali;
  • assistenza e consulenza, in relazione sia alla stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale, sia alle modifiche del programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto;
  • convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali ai sensi dell’art. 26 comma 7 d.lgs. 151/2015.

Istanze di certificazione e di conciliazione

Per formulare un’istanza per la certificazione di un contratto avente ad oggetto attività lavorative o per chiedere l’assistenza in sede di conciliazione è necessario seguire le istruzioni seguenti. Nel caso di prima istanza, almeno una delle parti è tenuta a sottoscrivere la convenzione proposta dalla Commissione.

Tipologie contrattuali

A titolo esemplificativo:

  • contratti a tempo determinato;
  • contratti di lavoro intermittente;
  • collaborazioni coordinate e continuative;
  • prestazioni di lavoro autonomo;
  • contratti di appalto;
  • subappalto;
  • contratti di somministrazione di lavoro;
  • accordi di distacco;
  • contratti di rete.

Procedimento di certificazione

La procedura di certificazione inizia con l’invio all’indirizzo email  commissionecertificazione@unive.it di:

  1. istanza di certificazione debitamente compilata e sottoscritta da entrambe le parti;
  2. copia del contratto sottoscritto dalle parti di cui si richiede la certificazione (ed eventuali ulteriori allegati richiamati nel medesimo, quali ad es. curriculum vitae etc);
  3. copia dei documenti di identità di entrambe le parti;
  4. modulo per emissione fattura;
  5. solo nel caso di contratti di lavoro autonomo, collaborazioni coordinate e continuative, appalto e subappalto  la scheda riepilogativa;
  6. l’istanza di certificazione contiene precisamente i documenti che devono essere allegati per avviare la procedura;
  7. solo nel caso di contratti di appalto e subappalto  check list compilata relativa al con gli allegati nella stessa indicati.

L’istanza di certificazione contiene precisamente i documenti che devono essere allegati per avviare la procedura.

La Commissione ricevuta la suddetta documentazione procede con le comunicazioni di rito avviando formalmente  il procedimento.

Il procedimento sarà assegnato ad un Commissario che seguirà l’istruttoria.

Nel caso di certificazione di contratti di lavoro, il Commissario verificherà la completezza della documentazione ricevuta e contatterà il lavoratore/collaboratore per l’audizione. La fase di audizione è di fondamentale importanza perché permette un confronto con il lavoratore/collaboratore al fine di verificare la consapevolezza del tipo di contratto in essere anche per evitare futuri contenziosi. Per agevolare questa fase, l’audizione potrà essere svolta telematicamente previo accordo con il lavoratore/collaboratore.

Nel caso di altre tipologie contrattuali (ad esempio contratto di appalto, subappalto, agenzia etc), essendo il procedimento esclusivamente documentale, verificata la completezza della documentazione ricevuta, il Commissario, potrà essere richiesta una integrazione della documentazione ricevuta.  

Sulla base di quanto emerso nella precedente fase nonché di una precisa disamina del contratto, la Commissione in forma collegiale emetterà il provvedimento con cui dichiarerà o meno la conformità del contratto alla tipologia contrattuale.

Il provvedimento verrà consegnato via mail ed in formato pdf e l’originale sarà conservato nell’archivio della Commissione.

Durata del procedimento

La durata del procedimento dipende da diversi fattori tra cui la completezza della  documentazione ricevuta e la disponibilità in termini di tempo del lavoratore/collaboratore allo svolgimento dell’audizione.

Il Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR n. 177/2011) chiarisce che l’attività lavorativa in tale settore può essere svolta

  • con lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che, nella misura non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, abbiano esperienza almeno triennale relativa a lavori in suddetti ambienti,
  • con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Inoltre la norma non ammette il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati.

La Commissione di certificazione dell’Università Ca’ Foscari è competente per la certificazione dei citati contratti.

Tipologie contrattuali

A titolo esemplificativo:

  • contratti a tempo determinato;
  • contratti di lavoro intermittente;
  • accordi di distacco, collaborazioni coordinate e continuative;
  • contratti di appalto, subappalto;
  • contratti di somministrazione di lavoro;
  • accordi di distacco.

Procedimento di certificazione

La procedura di certificazione inizia con l’invio all’indirizzo email  commissionecertificazione@unive.it di:

  1. istanza di certificazione debitamente compilata e sottoscritta da entrambe le parti;
  2. copia del contratto sottoscritto dalle parti di cui si richiede la certificazione (ed eventuali ulteriori allegati richiamati nel medesimo, quali ad es. curriculum vitae etc);
  3. copia dei documenti di identità di entrambe le parti;
  4. check list con gli allegati nella stessa indicati;
  5. modulo per emissione fattura;
  6. solo nel caso di contratti di appalto, subappalto o somministrazione di lavoro check list compilata con gli allegati nella stessa indicati;
  7. solo nel caso di subappalto la scheda riepilogativa debitamente compilata e sottoscritta da entrambe le parti.

La Commissione ricevuta la suddetta documentazione procede con le comunicazioni di rito avviando formalmente  il procedimento.

Il procedimento sarà assegnato ad un Commissario che seguirà l’istruttoria.

Nel caso di certificazione di contratti di lavoro, il Commissario verificherà la completezza della documentazione ricevuta e contatterà il lavoratore/collaboratore per l’audizione. La fase di audizione è di fondamentale importanza perché permette un confronto con il lavoratore/collaboratore al fine di verificare la consapevolezza del tipo di contratto in essere anche per evitare futuri contenziosi. Per agevolare questa fase, l’audizione potrà essere svolta telematicamente previo accordo con il lavoratore/collaboratore.

Nel caso di altre tipologie contrattuali (ad esempio contratto di appalto, subappalto, agenzia etc), essendo il procedimento esclusivamente documentale, verificata la completezza della documentazione ricevuta, il Commissario, potrà essere richiesta una integrazione della documentazione ricevuta.

Sulla base di quanto emerso nella precedente fase nonché di una precisa disamina del contratto, la Commissione in forma collegiale emetterà il provvedimento con cui dichiarerà o meno la conformità del contratto alla tipologia contrattuale.

Il provvedimento verrà consegnato via mail ed in formato pdf e l’originale sarà conservato nell’archivio della Commissione.

Durata del procedimento

La durata del procedimento dipende da diversi fattori tra cui la completezza della  documentazione ricevuta e la disponibilità in termini di tempo del lavoratore/collaboratore allo svolgimento dell’audizione.

Per fissare un appuntamento è necessario scrivere all'indirizzo  commissionecertificazione@unive.it o, solo per le richieste di assistenza fuori dalla Regione Veneto, a  conciliazioni@unive.it  - senza adoperare la funzione di risposta ad altri scambi email ed indicando il nome delle parti istanti nell'oggetto dell'email.

Alla email devono essere allegati, senza frazionamenti:

  1. la copia sottoscritta dell’istanza delle parti;
  2. la bozza del verbale;
  3. i documenti utili a verificare i poteri di firma delle parti (documenti di identità, visura societaria, eventuali procure);
  4. il modulo compilato con i dati per fatturazione elettronica.

L’originale dell’istanza sottoscritta e il modulo per la fatturazione possono essere consegnati in sede di conciliazione.

É cura delle parti di predisporre il numero esatto degli originali del verbale da formare pari ad uno per ogni parte coinvolta più due originali che rimarranno archiviati presso la Commissione.

La bozza di verbale e la documentazione richiesta devono essere in ogni caso inviate almeno due giorni lavorativi antecedenti la data dell'appuntamento, per le opportune verifiche e proposte di chiarimento.

In caso di incompletezza della documentazione o di invio oltre il termine di cui sopra, la Commissione si riserva la facoltà di non assistere le parti.

La Commissione svolge la propria attività di assistenza in presenza. L’assistenza da remoto è ammessa a discrezione della Commissione, alla luce delle caratteristiche delle parti e/o dell'oggetto della conciliazione.

L’assistenza da remoto, inoltre, è ammessa a condizione che le parti siano in grado di garantire i seguenti requisiti tecnici/informativi:

  1. ogni parte istante o la persona che la rappresenta con procura deve essere in grado di collegarsi con il commissario delegato, nel giorno e all'orario fissati, ad una delle piattaforme che sarà indicata da quest'ultimo (skype, cisco, google meet/hangouts, zoom);
  2. ogni parte istante o la persona che la rappresenta con procura deve essere in possesso di una firma digitale certificata per apporre la firma in modo che il file firmato sia in formato pdf e la firma sia graficamente leggibile sul documento (formato PADES, non CADES, in modo cioè che il file sottoscritto abbia formato pdf, non p7m). In mancanza di una firma digitale, la parte potrà procedere apponendo, durante la seduta, la firma autografa sulla copia cartacea del verbale, a condizione di essere in possesso di uno strumento idoneo alla stampa e alla scansione del documento. In ulteriore alternativa, la parte potrà apporre nel file PDF la propria firma digitalizzata (immagine precedentemente scansionata della propria firma), a condizione che ciò avvenga durante la seduta conciliativa in presenza del Commissario delegato.

Trasmissione accordi di negoziazione assistita

Per il deposito dell’accordo di negoziazione assistita in materia lavoro raggiunto ai sensi dell’art. 2-ter D.L. 132/2014 introdotto dal D. Lgs. 149/2022, si forniscono le seguenti istruzioni.

L’accordo di negoziazione assistita potrà essere trasmesso alla Commissione esclusivamente in modalità telematica anche solo da una delle parti o da uno dei professionisti che ha assistito all’accordo, munito di delega semplice.

È necessario inviare la documentazione in formato PDF all’indirizzo PEC  commissione.certificazione@pec.unive.it, entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, inserendo nell’oggetto la seguente dicitura “Accordo di negoziazione assistita – nomi delle parti – data di stipula”.

Nella mail dovrà essere allegata la seguente documentazione senza frazionamenti:

  1. l’istanza, contenente anche i riferimenti (ad es. numero di iscrizione all’albo) relativi ai poteri di assistenza dei professionisti che hanno assistito alla stipula dell’accordo; l’istanza potrà essere firmata da una sola parte, ma l’informativa e il consenso in materia di privacy andranno sottoscritti da tutte le parti;
  2. la convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati (si fornisce in calce il format elaborato dal CNF ai sensi dell’art. 2 comma 7-bis d.l. 132/2014);
  3. il verbale redatto in modalità telematica (ai sensi dell’art. 2 bis comma 1 d.lgs. 132/2014) o copia informatica del verbale redatto in modalità analogica a condizione che le sottoscrizioni delle parti siano certificate dagli avvocati assistenti con firma digitale certificata, o altra firma digitale qualificata o avanzata (ai sensi dell’art. 2 bis comma 4 d.lgs. 132/2014);
  4. la dichiarazione (congiunta o disgiunta) con cui gli avvocati che hanno assistito le parti attestano sotto la propria responsabilità di aver verificato i poteri di firma delle parti e il rispetto delle norme di legge in materia di negoziazione assistita in materia di lavoro;
  5. l’eventuale delega in carta semplice della parte istante all’avvocato incaricato di trasmettere l’accordo;
  6. il modulo compilato con i dati per la fatturazione elettronica;
  7. La ricezione e conservazione degli accordi di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 2-ter D.L. 132/2014 introdotto dal D. Lgs. 149/2022.

In caso di incompletezza/irregolarità della documentazione, la Commissione si riserva la facoltà di chiedere un’integrazione e, in caso di inadempimento, di non accogliere l’istanza di trasmissione dell’accordo di negoziazione.

Svolti i necessari accertamenti, e corrisposto il compenso per l’attività svolta dalla Commissione, quest’ultima darà atto dell’accoglimento dell’istanza di trasmissione inviando all’indirizzo e-mail indicato nell’istanza una copia informatica dell’accordo di negoziazione assistita con l’attestazione di avvenuto deposito, firmata digitalmente.

Last update: 25/10/2023