Riferimenti normativi 
Stage in Italia per studenti e laureati

Consultazione normativa cartacea

Come descritto dalla legge regionale "Disposizioni in materia di tirocini" (Allegato A DGR 1816 del 07 Novembre 2017), il tirocinio consiste in un'esperienza in ambiente lavorativo che non costituisce rapporto di lavoro ed è finalizzata a conoscere e sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupabilità del soggetto.

Contatti, prenotazioni, FAQ

È possibile avviare 2 tipologie di tirocinio presso enti convenzionati con l’Ateneo (aziende, onlus, associazioni culturali, musei ed enti pubblici):

  • curricolare (con o senza riconoscimento crediti): rivolto a studenti iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale, master o dottorato; può durare al massimo 12 mesi e in caso di riconoscimento crediti, la durata deve essere commisurata al numero di CFU previsti dal piano di studi (1 CFU = 25 ore di stage);
  • extracurricolare: rivolto a neolaureati, neodiplomati master, neodottori di ricerca entro 12 mesi dal conseguimento del titolo, non iscritti ad altro percorso di studi; la durata è variabile a seconda della Regione di attivazione.

Normativa tirocini curriculari

Come indicato dal Decreto, i “tirocini curriculari” sono tirocini promossi da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un organismo di formazione professionale iscritto nell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all’interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, inseriti in percorsi formali di istruzione e formazione.

I tirocini curriculari avviati in favore degli studenti possono avere una durata massima di dodici mesi.
Questi tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni che disciplinano i rapporti tra gli enti coinvolti nelle attività di stage e che hanno caratteristiche generali e una volta stipulate rimangono attive e valide per tutti gli iscritti dell'Ateneo.
L'Università in qualità di ente promotore di tirocini e stage provvede ad assicurare il tirocinante contro infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Normativa nazionale

file pdfFAQ di Cliclavoro, portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su Stage e Tirocini - 12/01/201232 K
file pdfLegge 14/09/2011, n. 148: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13/08/2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"
L'articolo 11 del decreto modifica i requisiti dei soggetti che possono essere inseriti in stage e cambia il periodo massimo di durata dei tirocini.
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file pdfCircolare n° 24 del ministero del Lavoro del 12/09/2011 sull'articolo 11 del decreto legge 13/08/2011, n° 138
Livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti
2.07 M
file pdfDecreto Interministeriale 25/03/1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 Legge 196/97 sui tirocini formativi e di orientamento"
Il Decreto n. 142/98 definisce le modalità di attuazione dell'art. 18 della Legge 196/97, introducendo importanti innovazioni in materia di stage e tirocini formativi. In particolare ne stabilisce le finalità, le modalità di attivazione, le garanzie assicurative e la durata.
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file pdfLegge 24/06/1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione"
Detta "Legge Treu" o "Pacchetto Treu", prevede tipologie e regole per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. I tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 dove dal punto a) al punto i) vengono disposti i principi e i caratteri generali.
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Normativa tirocini extracurriculari in Regione Veneto

Con “tirocini formativi e di orientamento” si intendono i tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. I tirocini formativi e di orientamento sono avviati dall’Università in favore dei neo laureati (compresi i diplomati master) e dei neo dottori di ricerca.

Per la Regione Veneto i tirocini devono avere una durata minima di due mesi e massima di sei mesi (proroghe comprese). Il tirocinio può essere sospeso per periodi di chiusura aziendale per la durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

L’Università avvia e gestisce sia i tirocini curricolari sia quelli formativi e di orientamento attraverso la stipula della documentazione prevista (convenzione e progetto formativo) secondo le procedure e le modulistiche che si differenziano a seconda dello status del tirocinante (studente universitario, neo laureato o neo dottore di ricerca o neo diplomato master) e del luogo di avvio dello stage (neo laureati/neo dottore di ricerca/neo diplomato master in Veneto o fuori Veneto).

Questa tipologia di stage è disciplinata a livello Regionale in particolare per la Regione Veneto dalla DGR 1816 del 07 Novembre 2017 e ss.mm.ii. aggiornata al 22 giugno 2023 Aggiornamento sulla normativa regionale (DGR n. 1816 del 7 Novembre 2017)

Di seguito le principali novità stabilite nella normativa regionale, che riguarda l'avvio dei tirocini per i neolaureati:

  • modifica dell’importo di indennità di partecipazione, a carico del soggetto ospitante, per gli stage attivati in Veneto in favore di neolaureati e neodottori di ricerca;
  • ridefinisce il concetto di neolaureato comprendendo anche i neodiplomati master;
  • ridefinisce il calcolo del limite numerico dei tirocinanti che possono essere ospitati contemporaneamente in azienda;
  • introduce la possibilità di sospendere il tirocinio nei periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari;
  • prevede che ogni tutor aziendale possa accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente;
  • modifica della modulistica per l’avvio dei tirocini (progetto formativo individuale e convenzione) e introduzione del dossier individuale delle evidenze a cura del soggetto ospitante e dell’attestazione finale di tirocinio rilasciata congiuntamente da soggetto ospitante e soggetto promotore;
  • impossibilità di attivare tirocini in Regione del Veneto per neolaureati appartenenti a corsi di laurea o laurea magistrale che diano accesso ad una professione per la quale sia richiesta un'iscrizione all'albo (es. assistente sociale, dottore commercialista, chimico,...), indipendentemente dal fatto che il neolaureato abbia già sostenuto l'esame abilitante o meno. I tirocini extracurriculari appartenenti ai suddetti corsi potranno invece essere attivati in Regione del Veneto solo ed esclusivamente nel caso in cui l'attività di tirocinio prevista sia totalmente estranea alla professione oggetto di iscrizione all'albo (specifica nella FAQ n. 28 presente nel sito della Regione del Veneto).
  • prevede lo svolgimento dello stage in presenza o in modalità mista. I tirocini che prevedono parte dello svolgimento dell’esperienza in modalità agile devono obbligatoriamente realizzarsi negli ambienti di lavoro del soggetto ospitante per almeno il 60% dell’orario settimanale previsto e in ogni caso per non meno di 3 giorni alla settimana. 

Normativa Regione del Veneto

file pdfLegge regionale 13/03/2009, n.3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"
La legge della regione Veneto si pone come obiettivi il riordino e l'armonizzazione delle disposizioni regionali in materia di occupazione, mercato del lavoro e orientamento. In particolare, l'art. 41 ridefinisce l'istituto del tirocinio formativo e di orientamento, apportando delle modifiche alla normativa nazionale.
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Altra normativa di interesse

Di seguito vengono riportate note, pareri e sentenze su argomenti che interessano lo stage curriculare ed extracurriculare.

file pdfLegge n. 69 art. 10 del 21/05/2021 - esenzione dall'imposta di bollo per l'anno 202168 K
file pdfCassazione Civile Sez. Tributaria - Sentenza n. 9496-2010 marca da bollo
La menzionata sentenza n. 9496 del 21.04.2010 della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, al terz'ultimo comma prima del dispositivo recita: "Deve, pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: "alle Università, dopo la riforma di cui alla L. 9 maggio 1989, n. 168, non può essere riconosciuta la natura di organi dello Stato, ma quella di enti pubblici autonomi, con la conseguenza che esse non possono essere equiparate allo Stato ai fini del regime tariffario applicabile in materia d'imposta di registro (art. 1, comma 5, Tariffa Parte I all. al D.P.R. n. 131 del 1986) e d'imposta ipotecaria e catastale (D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, e art. 10, comma 3)"
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file pdfUlteriori indirizzi operativi sulla Legge Finanziaria 2007 - nota del 14/02/2007
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale integra la precedente nota del 4/01/2007 fornendo ulteriori indicazioni e chiarendo alcuni aspetti controversi. In particolare, al paragrafo "Tirocini ed altre esperienze lavorative" viene esaminato il caso dei tirocini promossi dalle Università a favore dei propri studenti.
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file pdfPrimi indirizzi operativi sulla Legge Finanziaria 2007 - nota del 4/01/2007
In questa nota il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale fornisce i primi indirizzi operativi in merito agli adempimenti connessi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro previsti dalla Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). In particolare, l'obbligo di comunicazione ai centri per l'impiego viene esteso anche ai tirocini di formazione e orientamento e viene posto in capo al soggetto ospitante.
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file pdfSentenza della Corte Costituzionale 13/01/2005, n. 50
Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 60 D.Lgs 276/2003 (Legge Biagi) che disciplina i "Tirocini estivi di orientamento" poiché tale materia, riguardando la formazione professionale e non i rapporti di lavoro, è di competenza esclusiva delle Regioni.
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file pdfDelibera del Senato Accademico 19/06/2001, n. 132 - a.a. 2000/2001
Il Senato Accademico dell'Università Ca'Foscari Venezia ha stabilito che la durata minima degli stage sia di 1 mese.
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file pdfDecreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo"
Prevede l'assoggettamento all'imposta di bollo per le convenzioni di tirocinio stipulate con soggetti privati, secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'allegato A Tariffa - parte prima del DPR 642/1972. Determina inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo per le convenzioni di tirocinio stipulate con le ONLUS, secondo quanto disposto dall'art 27-bis dell'allegato B Tabella allegata al DPR 642/1972.
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Last update: 27/02/2024