Il dottorando è sottoposto a verifiche almeno semestrali del profitto e dei risultati della sua ricerca.
In base all'esito di tali verifiche, il Collegio dei docenti del Dottorato stabilisce l'ammissione del dottorando all'anno successivo di corso.
Il dottorando, per iscriversi agli anni successivi, è tenuto al pagamento delle tasse e dei contributi di iscrizione secondo le scadenze previste dall'Ateneo, anche se il Collegio dei docenti non ha ancora deliberato in merito alla sua ammissione.
In caso di mancata ammissione all'anno successivo, gli eventuali importi delle tasse pagati per l'anno di riferimento verranno rimborsati.
È ammessa, su domanda, e per non più di 2 volte nella propria carriera, la sospensione dal corso di dottorato, per la durata di 1 o 2 semestri consecutivi, per i seguenti motivi:
Al di fuori dei periodi di sospensione la gestante ha diritto di svolgere, su indicazione del Collegio dei docenti, attività formative alternative a quelle ordinarie, quando queste possano mettere in pericolo la propria salute e quella del nascituro.
Durante il periodo di sospensione per i motivi di cui ai punti a. e b. il dottorando può mantenere, a domanda, il godimento della borsa di studio, che comunque è erogata per la durata massima prevista dal bando.
Fatte salve tutte le cause e le situazioni di forza maggiore, la domanda di sospensione, da prodursi in marca da bollo da 16,00 euro, dovrà essere presentata personalmente, previo appuntamento, o spedita tramite posta al Settore Carriere Post Lauream nel rispetto delle seguenti tempistiche:
La sospensione non può essere richiesta in maniera retroattiva.
Durante il periodo di sospensione non è consentito effettuare alcun atto di carriera (sostenimento di esami, periodi di ricerca all'estero, etc.).
Per riprendere gli studi dopo il periodo di sospensione, il dottorando dovrà presentare apposita richiesta al Settore Carriere Post Lauream e procedere con il pagamento del contributo previsto di 100,00 Euro tramite procedura online oppure tramite bonifico bancario oltre ai contributi e alle tasse di iscrizione previsti.
Le tasse e i contributi da pagare saranno fatturati e visibili nell'Area personale dello studente entro una settimana dal ricevimento della domanda.
E' possibile presentare domanda di rinuncia al dottorato di ricerca in qualsiasi periodo dell'anno. La rinuncia è irrevocabile, comporta l'annullamento della carriera ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso, in caso di superamento delle relative selezioni.
La domanda di rinuncia al dottorato, da prodursi in marca da bollo da 16,00 euro, dovrà essere presentata personalmente, previo appuntamento, o spedita tramite posta al Settore Carriere Post Lauream.
Il Dottorando deve essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi, comprese eventuali more, dell’ultimo anno accademico di iscrizione. Non è dovuto il pagamento della seconda rata qualora presenti la domanda entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. In particolare:
Le certificazioni rilasciate dalle amministrazioni pubbliche riguardanti stati, qualità personali e fatti sono valide solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con le amministrazioni pubbliche i certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive (autocertificazione) rese dall'interessato (art. 15 legge 183 del 12/11/2011).
Possono essere richiesti:
Le certificazioni si possono ottenere:
Per ottenere qualsiasi tipo di certificato bisogna essere in regola con il pagamento delle tasse.
Nel caso di richiesta del certificato di iscrizione al nuovo anno accademico è necessario aver superato l’esame di passaggio d’anno.
E' possibile delegare al ritiro dei certificati una terza persona purché si presenti munita di delega scritta e fotocopia di un documento di identità del delegante.
I certificati possono essere rilasciati, a richiesta, anche in lingua inglese.
Per ottenere la traduzione in altra lingua straniera del certificato è invece necessario rivolgersi o a traduttori giurati, iscritti all'apposito Albo presso i Tribunali, o alle Rappresentanze diplomatiche e consolari del paese di destinazione.
Per la legalizzazione è possibile rivolgersi alla Prefettura.
Last update: 28/03/2018