Autorizzazione a risiedere fuori sede

Emanato con DR n. 915 del 27/10/2011

Art. 1 - Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative all’autorizzazione per i professori e i ricercatori dell’Università a risiedere fuori sede, ai sensi dell’articolo 7 del DPR 311/58.
  2. Ai fini del presente regolamento, per “residenza in sede” si intende la dimora effettiva e stabile della persona entro un raggio chilometrico di 105 Km in linea d’aria e 120 Km come distanza stradale dal territorio del Comune di Venezia.
  3. Ai fini del presente regolamento per “professori e ricercatori” si intende l’insieme di professori di I e II fascia a tempo indeterminato, di professori straordinari assunti ai sensi della legge 230/05, di ricercatori universitari a tempo indeterminato, di ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge 230/05, di ricercatori  a tempo determinato assunti ai sensi della legge 240/10, degli assistenti di ruolo.  

Art. 2 - Procedura di autorizzazione

  1. L’autorizzazione a risiedere fuori sede è disposta dal Rettore tramite proprio decreto su richiesta dell’interessato e previo parere del Consiglio del Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore. L’autorizzazione decorre dal 1 settembre e si rinnova tacitamente per un triennio nel caso non vengano comunicate variazioni, ma può essere revocata in ogni momento dal Rettore con proprio decreto motivato.
  2. La richiesta dell’interessato va presentata alla DOGRU – Sezione Personale Docente entro il 28 febbraio precedente all’inizio dell’anno per cui si richiede l’autorizzazione.
  3. In caso di assunzione successiva al termine stabilito, la richiesta dell’interessato dovrà pervenire contestualmente alla presa di servizio.
  4. Nel caso di variazione di residenza o dell’effettiva e stabile dimora in corso d’anno, l’istanza deve essere formulata contestualmente alla comunicazione di variazione.
  5. Il personale autorizzato a risiedere fuori sede dovrà in ogni caso indicare un domicilio “in sede”  in modo da assicurare la propria reperibilità nei giorni in cui ha obblighi didattici o accademici.

Art. 3 - Norme finali e transitorie

  1. Il presente regolamento avrà effetto dalla data di entrata in vigore per le nuove assunzioni, per le variazioni di residenza e per le richieste già pervenute, mentre avrà effetto a partire dall’anno 2012 per tutte le altre fattispecie.
  2. Per le richieste già pervenute alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il parere del Consiglio di Dipartimento è sostituito dal parere del Consiglio di Facoltà.

Last update: 07/06/2023