Autorizzazione a risiedere fuori sede (del 10/2011)
Emanato con DR n. 915 del 27/10/2011
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Art. 1 - Ambito di applicazione
- Il presente regolamento disciplina le procedure relative all’autorizzazione per i professori e i ricercatori dell’Università a risiedere fuori sede, ai sensi dell’articolo 7 del DPR 311/58.
- Ai fini del presente regolamento, per “residenza in sede” si intende la dimora effettiva e stabile della persona entro un raggio chilometrico di 105 Km in linea d’aria e 120 Km come distanza stradale dal territorio del Comune di Venezia.
- Ai fini del presente regolamento per “professori e ricercatori” si intende l’insieme di professori di I e II fascia a tempo indeterminato, di professori straordinari assunti ai sensi della legge 230/05, di ricercatori universitari a tempo indeterminato, di ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge 230/05, di ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge 240/10, degli assistenti di ruolo.
Art. 2 - Procedura di autorizzazione
- L’autorizzazione a risiedere fuori sede è disposta dal Rettore tramite proprio decreto su richiesta dell’interessato e previo parere del Consiglio del Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore. L’autorizzazione decorre dal 1 settembre e si rinnova tacitamente per un triennio nel caso non vengano comunicate variazioni, ma può essere revocata in ogni momento dal Rettore con proprio decreto motivato.
- La richiesta dell’interessato va presentata alla DOGRU – Sezione Personale Docente entro il 28 febbraio precedente all’inizio dell’anno per cui si richiede l’autorizzazione.
- In caso di assunzione successiva al termine stabilito, la richiesta dell’interessato dovrà pervenire contestualmente alla presa di servizio.
- Nel caso di variazione di residenza o dell’effettiva e stabile dimora in corso d’anno, l’istanza deve essere formulata contestualmente alla comunicazione di variazione.
- Il personale autorizzato a risiedere fuori sede dovrà in ogni caso indicare un domicilio “in sede” in modo da assicurare la propria reperibilità nei giorni in cui ha obblighi didattici o accademici.
Art. 3 - Norme finali e transitorie
- Il presente regolamento avrà effetto dalla data di entrata in vigore per le nuove assunzioni, per le variazioni di residenza e per le richieste già pervenute, mentre avrà effetto a partire dall’anno 2012 per tutte le altre fattispecie.
- Per le richieste già pervenute alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il parere del Consiglio di Dipartimento è sostituito dal parere del Consiglio di Facoltà.
Last update: 04/12/2019