Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Responsabile elaborazione e/o trasmissione dati, documenti e informazioni: Dirigente Area Affari Istituzionali
Responsabile pubblicazione: Dirigente Area Pianificazione e Programmazione Strategica / Dirigente Area Sistemi Informatici e Telecomunicazioni

Lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia individua come organi di governo dell'Ateneo il Rettore/Rettrice, il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico.
Nella seduta del 26 settembre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di identificare nel Rettore/Rettrice, nei componenti del Senato Accademico e nei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso i soggetti destinatari degli obblighi di cui all'art. 13, c. 1, lett. a), e all'art. 14, c. 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 33/2013.

Organi di indirizzo politico

I componenti degli organi di governo dell'Ateneo hanno un incarico di natura amministrativa e direzionale piuttosto che politica.

Organi di amministrazione e gestione

Denominazione: Rettore/Rettrice
Competenze: Il Rettore / la Rettrice rappresenta l’Università, ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’Ateneo secondo criteri di qualità e i principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito e assicura l’unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
Tra le sue competenze rientrano le seguenti attività: proposta del documento di programmazione strategica triennale di Ateneo; garanzia del diritto degli studenti a una formazione adeguata e tutela della trasparenza degli atti amministrativi; stipula di convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale; emanazione dello Statuto e dei Regolamenti; stipula dei contratti per attività di insegnamento; attività di vigilanza sul buon andamento della ricerca e della didattica e sulla correttezza dell’azione amministrativa. Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 10 dello Statuto di Ateneo.
Ufficio: Il titolare dell'incarico/carica non è a capo di un Ufficio di livello dirigenziale o di livello non dirigenziale.
Segreteria/Ufficio di Supporto: Ufficio Organi Collegiali (Area Affari Istituzionali).
Recapito telefonico: 041 2348310
Casella di posta elettronica ordinaria: organi.collegiali@unive.it.
Casella di posta elettronica certificata: protocollo@pec.unive.it.

Denominazione: Senato Accademico
Competenze: Il Senato Accademico contribuisce a elaborare le strategie dell’Ateneo, approva, previo parere del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto e il Regolamento Generale di Ateneo, approva i Regolamenti di sua competenza ed esercita una funzione di programmazione, coordinamento e controllo delle attività dell’Ateneo nel campo della ricerca e della didattica. Tra le sue competenze rientrano le seguenti attività: formulazione di proposte e di pareri in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, sui piani pluriennali di sviluppo dell’Ateneo, sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio, sull’istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di Corsi, Sedi, Dipartimenti, Scuole e altre strutture didattiche e di ricerca, anche interuniversitarie, sulle richieste di posti di personale docente; approvazione del Codice Etico e di Comportamento; svolgimento di funzioni di coordinamento e raccordo fra i Dipartimenti, le Scuole e le altre strutture dell’Università; comminazione di sanzioni in caso di violazione del Codice Etico e di Comportamento. Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 13 dello Statuto di Ateneo.
Ufficio: Il titolare dell'incarico/carica non è a capo di un Ufficio di livello dirigenziale o di livello non dirigenziale.
Segreteria/Ufficio di Supporto: Ufficio Organi Collegiali (Area Affari Istituzionali).
Recapito telefonico: 041 2348310
Casella di posta elettronica ordinaria: organi.collegiali@unive.it.
Casella di posta elettronica certificata: protocollo@pec.unive.it.

Denominazione: Consiglio di Amministrazione
Competenze: Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di indirizzo strategico e di controllo dell’attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo ed esprime parere favorevole sullo Statuto e obbligatorio sul Regolamento Generale di Ateneo e sul Codice Etico e di Comportamento. Il Consiglio di Amministrazione delibera su: il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo; i Regolamenti di sua competenza; i programmi edilizi dell’Ateneo; i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti; la programmazione annuale e triennale del personale; le proposte di chiamata del personale docente; le convenzioni dell’Ateneo; l’attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi, Sedi, Dipartimenti, Scuole e altre strutture didattiche, di ricerca, anche interuniversitarie; ecc. Inoltre: conferisce l’incarico di Direttore Generale; designa i membri del Nucleo di Valutazione; ecc. Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 15 dello Statuto di Ateneo.
Ufficio: Il titolare dell'incarico/carica non è a capo di un Ufficio di livello dirigenziale o di livello non dirigenziale.
Segreteria/Ufficio di Supporto: Ufficio Organi Collegiali (Area Affari Istituzionali).
Recapito telefonico: 041 2348310
Casella di posta elettronica ordinaria: organi.collegiali@unive.it.
Casella di posta elettronica certificata: protocollo@pec.unive.it.

Ulteriori informazioni sui predetti organi, compresa l'illustrazione dei relativi componenti, sono disponibili alla seguente pagina web.

Adempimenti ex art. 14 D.Lgs. n. 33/2013

Riferimenti normativi

D.Lgs. n. 33/2013

Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
    1. agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

  1. l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
  2. il curriculum;
  3. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  4. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
  6. le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

L. n. 441/1982

Art. 2

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

  1. una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
  2. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
  3. una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

Art. 3

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.