Elezione dei rappresentanti per la sicurezza

Regolamento per l'elezione de rappresentanti per la sicurezza di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo 19/09/1994 n. 626

Art. 1 - Costituzione rappresentanza e durata del mandato

  1. In ottemperanza del Decreto Legislativo n. 626 del 19/09/1994, art. 18, e seguenti modificazioni e del Decreto del del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 363 del 05/08/1998, le elezioni per la nomina dei rappresentanti per la sicurezza dell'Università Ca' Foscari di Venezia, vengono indette ogni triennio contestualmente a quelle delle RSU.
  2. La rappresentanza dei lavoratori dell'Università Ca' Foscari di Venezia per la sicurezza è composta da:

    • n. 3 membri eletti in rappresentanza del personale tecnico amministrativo, dei dirigenti e dei collaboratori ed esperti linguistici;
    • n. 3 membri eletti in rappresentanza dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti;
    • n. 2 membri designati dal Consiglio degli Studenti in rappresentanza degli studenti dei corsi universitari e post-laurea, dei dottorandi, degli specializzandi, dei tirocinanti, dei borsisti e dei soggetti ad essi equiparati che frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

  3. La durata del mandato è pari a tre anni ed è rinnovabile.

Art. 2 - Incompatibilità

  1. La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di lavoro è incompatibile con:

    • il ruolo di datore di lavoro;
    • la carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi
    • l'appartenenza al Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi;
    • la responsabilità della direzione di Dipartimenti, Centri, Facoltà, SsiS, Sistema Bibliotecario e Divisioni.

  2. Le funzioni di componente del seggio elettorale e della Commissione elettorale sono incompatibili con la candidatura a Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

  1. L'elettorato attivo spetta a:

    • al personale docente di ruolo e fuori ruolo;
    • ai ricercatori e agli assistenti del ruolo ad esaurimento;
    • ai dirigenti di ruolo e a tempo determinato;
    • al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato;
    • ai collaboratori ed esperti linguistici in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato

  2. L'elettorato passivo spetta a:

    • al personale docente di ruolo;
    • ai ricercatori e agli assistenti del ruolo ad esaurimento;
    • al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato;
    • ai collaboratori ed esperti linguistici in servizio a tempo indeterminato;
      fatte salve le figure di cui al precedente art. 2.

  3. L'elenco nominativo degli elettori è a disposizione di tutti coloro che ne abbiano interesse presso la Divisione Affari Istituzionali - Sezione Affari Generali e Legali e presso il seggio elettorale.
  4. La lista degli elettori e le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione dell'Università.

Art. 4 - Presentazione delle candidature

  1. Le candidature ufficiali sono presentate nei termini previsti per le elezioni delle RSU, dai singoli dipendenti per ciascuna tipologia di cui al precedente art. 1. Le stesse dovranno essere corredate dalla firma di almeno 10 sostenitori appartenenti alla tipologia di personale per il quale vengono presentate le candidature.
  2. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, per le elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per il triennio 2004/2007 il termine ultimo per la presentazione delle liste è il 05/11/2004.

Art. 5 - Operazioni elettorali

  1. I membri elettivi della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza sono eletti a suffragio universale diretto e con voto segreto.
  2. Il diritto al voto si esercita su scheda separata per il personale docente ed equiparato e per il personale tecnico amministrativo ed equiparato.
  3. Ogni elettore riceverà una scheda contenente l'elenco di tutti i candidati previsti per la tipologia di personale di riferimento e potrà esprimere fino a 2 preferenze.

 Art. 6 - Commissione elettorale

  1. L'Amministrazione provvederà alla nomina della Commissione elettorale composta da 3 persone individuate tra l'elettorato attivo.

Art. 7 - Risultato delle elezioni, decadenza, dimissioni

  1. Risulteranno eletti per ciascuna tipologia di personale i candidati che otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato conmaggiore anzianità di servizio, in caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
  2. Nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti subentra il primo dei non eletti nella tipologia di personale di riferimento.

Art. 8 - Norma finale

  1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda a quanto previsto per le elezioni delle RSU, per quanto applicabili.

Last update: 17/04/2024