Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici
Emanato con D.R. n. 479 del 28/05/2018, modificato con D.R. n. 1216 del 15/12/2020, e con D.R. 417 del 19/04/2021
Titolo I - Scopi, composizione e competenze del Dipartimento
Art. 1 - Oggetto
- Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e le modalità di funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici.
- Il Dipartimento organizza e gestisce le attività didattiche e le attività di ricerca, dal mondo antico all’età contemporanea, in ambito nazionale e internazionale, nel campo dell'antropologia culturale e sociale, dell'archeologia, della critica letteraria, delle digital humanities, della geografia, delle lingue e letterature classiche, della lingua e letteratura italiana, della linguistica, delle scienze del testo e del documento scritto, della storia, della storia delle religioni, della storia dell’arte e degli studi mediolatini, romanzi, bizantini e post bizantini e svolge tutte le funzioni previste dall'art. 28 dello Statuto di Ateneo.
- L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) presenti nel Dipartimento è contenuto nell'Allegato 1.
- Il Dipartimento è sede dei Dottorati di ricerca di cui all'Allegato 2, dei Corsi di Laurea di cui all’Allegato 3, delle Scuole di Specializzazione di cui all’Allegato 4 nonché di tutte le altre attività formative riconosciute istituzionalmente.
- I contenuti degli Allegati 1, 2, 3 e 4 sono soggetti a revisione periodica e saranno, di volta in volta, approvati con delibera del Consiglio di Dipartimento.
Art. 2 - Funzioni del Dipartimento
- Il Dipartimento promuove, coordina e organizza le attività di ricerca dei suoi afferenti ferma restando per ciascun professore o ricercatore la libertà di ricerca ed il diritto di disporre dei finanziamenti che il Dipartimento gli ha attribuito e di cui è responsabile scientifico.
- Il Dipartimento altresì promuove, coordina e organizza le attività didattiche di sua competenza e per le altre interloquisce stabilmente con gli altri Dipartimenti e con l’Ateneo, mettendo a disposizione, laddove necessario, le proprie risorse strumentali.
Art. 3 - Organizzazione interna
- Il Dipartimento può articolarsi al suo interno in Centri, Sezioni, Laboratori, istituiti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, qualora l’articolazione delle aree culturali e scientifiche presenti in un singolo Dipartimento lo renda opportuno. Tali strutture non hanno autonomia amministrativa e contabile.
- Purché non vi osti il corretto svolgimento delle funzioni scientifiche e didattiche, i docenti del Dipartimento possono eseguire attività per conto terzi, mediante contratti e convenzioni stipulate con enti pubblici e privati, da concludersi in conformità a quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo.
Art. 4 - Ambiti di autonomia amministrativa del Dipartimento
- Il Dipartimento dispone di autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria nei limiti e nelle forme previste dalla normativa dell’Ateneo.
- Il Dipartimento si configura come centro di responsabilità dell’Ateneo in quanto titolare della gestione amministrativa e della legittimità e correttezza degli atti amministrativi e contrattuali assunti nell’esercizio delle proprie attività.
- Esso utilizza spazi, strutture e servizi forniti dall’Ateneo e occorrenti al proprio funzionamento.
- Il Dipartimento dispone per il finanziamento delle sue attività, compresa l’esecuzione dei programmi di ricerca e formazione e l’acquisto di attrezzature scientifiche e didattiche, dei fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione e degli altri proventi previsti e acquisibili in base alle vigenti norme di legge e di regolamento.
- Il Dipartimento ha altresì autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dallo Statuto di Ateneo.
- Nell'ambito del budget di cui ai commi precedenti, il Dipartimento gestisce finanziamenti ottenuti da terzi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e commerciali, fatte salve le eventuali quote da destinare ai sensi dei regolamenti vigenti, o di delibere del Consiglio di Amministrazione.
Art. 5 - Composizione e afferenze
- Al Dipartimento afferiscono, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto di Ateneo, professori ordinari, associati, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, in numero non inferiore a 45.
- I docenti del Dipartimento afferiscono a settori scientifico-disciplinari omogenei. I professori ed i ricercatori afferiscono al Dipartimento dopo che la richiesta presentata sia stata approvata dal Consiglio di Dipartimento e dal Senato Accademico. Possono fare altresì riferimento al Dipartimento, previa delibera del Consiglio, anche i titolari di assegni di ricerca, i professori a contratto, i borsisti, i dottorandi di ricerca e i cultori della materia le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili a settori scientifico-disciplinari pertinenti, o affini o i cui insegnamenti siano banditi dal Dipartimento stesso.
- Non possono afferire al Dipartimento professori e ricercatori la cui area disciplinare non sia coerente e sinergica con quelle di riferimento del Dipartimento medesimo, nonché con il progetto scientifico e l’offerta formativa del Dipartimento stesso. Eccezioni motivate a questa regola possono essere accolte previa autorizzazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio del Dipartimento interessato. Nel caso in cui il singolo docente non abbia afferito ad alcun Dipartimento, il Senato Accademico indica l’afferenza, nel rispetto di un principio di coerenza fra il settore e le competenze del docente e il progetto scientifico e i settori propri del Dipartimento.
- Fanno riferimento al Dipartimento anche i Visiting Professor e i Visiting Scholar, la cui nomina sia stata preventivamente deliberata dal Consiglio di Dipartimento.
- Al Dipartimento afferisce inoltre il personale tecnico-amministrativo assegnato ai sensi della normativa vigente
- L’art. 34 dello Statuto di Ateneo disciplina il ruolo e le funzioni del Segretario di Dipartimento, il cui incarico a tempo determinato è conferito, all’interno del personale dell’Ateneo, dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento, con atto scritto e può essere rinnovato con le medesime formalità. Il Segretario di Dipartimento ha altresì il ruolo di agente contabile, firma gli ordinativi e liquida le spese.
Titolo II - Organi e relative competenze
Art. 6 - Organi del Dipartimento
- Sono organi del Dipartimento:
- il Consiglio di Dipartimento;
- il Direttore;
- la Giunta di Dipartimento;
- i Collegi didattici;
- la Commissione didattica paritetica docenti-studenti.
- Sono costituiti quali Comitati permanenti del Dipartimento:
- il Comitato per la ricerca;
- il Comitato per la didattica.
- Possono essere nominate ulteriori apposite Commissioni di cui all’allegato 5. Sarà cura del Direttore in carica di aggiornare l'allegato 5 all'inizio del mandato.
Capo I - Consiglio di Dipartimento
Art. 7 - Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento
- Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento e svolge le sue funzioni ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 dello Statuto. Esso inoltre delibera sugli ulteriori argomenti sottoposti alla sua attenzione dal Direttore.
Art. 8 - Consiglio di Dipartimento
- Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto:
- il Direttore;
- i Professori e i Ricercatori afferenti al Dipartimento;
- due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato afferente al Dipartimento alla data di indizione delle votazioni, mentre l’elettorato passivo spetta al medesimo personale purché la durata del contratto garantisca il completamento del mandato;
- tre rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato afferenti al Dipartimento, ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera d), dello Statuto di Ateneo.
- Fanno altresì parte un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto, degli assegnisti di ricerca e dei cultori della materia, senza diritto di voto.
- Non precludono l'elettorato attivo e passivo aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio.
- Il Segretario di Dipartimento, o suo delegato, partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive e di verbalizzazione.
- Le rappresentanze di cui al precedente comma 1, lettera c), durano in carica un triennio accademico. Le rappresentanze di cui al precedente comma 1, lettera d), durano in carica un biennio accademico. Le rappresentanze di cui al precedente comma 2 durano in carica un anno accademico.
- Le votazioni per l’elezione delle rappresentanze di cui al comma 1 lettere c), e comma 2, disciplinate agli artt. 68 e 69 del Regolamento Generale di Ateneo, avvengono a scrutinio segreto con preferenza unica. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Il Direttore provvede alla costituzione di un seggio elettorale composto da un Presidente e da due componenti, di cui un segretario.
- Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano nel ruolo e in caso di ulteriore parità il più anziano di età. Gli eletti sono nominati con decreto del Rettore.
- La vacanza di posti di rappresentanti non inficia la validità delle riunioni e le deliberazioni intervenute nel frattempo.
Art. 9 - Adunanze del Consiglio
- Il Consiglio di Dipartimento è convocato e presieduto dal Direttore che ne fissa l’ordine del giorno, anche sulla base delle richieste dei docenti e delle esigenze istituzionali.
- La convocazione deve aver luogo con avviso fatto recapitare, di norma via e-mail, ai singoli componenti del Dipartimento, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza. Il Consiglio può anche essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso la seduta dovrà tenersi entro dieci giorni.
- La richiesta di convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, che verranno comunicati ai membri, salve urgenze, 5 giorni prima della riunione.
- Il Direttore può fissare per l’intero anno accademico, salvo urgenze, il calendario delle riunioni. I docenti che intendano sottoporre una questione al Consiglio devono presentare richiesta, con allegati i materiali e i documenti utili, almeno 10 giorni prima della riunione, utilizzando l’apposito modello, anche via e-mail.
- Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto verbale, in unico originale protocollato e conservato agli atti del Dipartimento a cura del Direttore.
- Le riunioni del Consiglio di Dipartimento sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza, tele-conferenza o in via telematica.
- Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento sono applicabili, in quanto compatibili, le norme stabilite dall’art. 80 all’art. 83 del Regolamento Generale di Ateneo.
Capo II - Direttore di Dipartimento
Art. 10 - Attribuzioni del Direttore
- Il Direttore, il cui ruolo e funzioni sono disciplinate all’art. 32 dello Statuto, rappresenta il Dipartimento. Ne presiede il Consiglio e la Giunta, cura l’esecuzione delle rispettive deliberazioni, svolge tutte le funzioni gestionali non espressamente attribuite al Consiglio di Dipartimento; si avvale della collaborazione del Comitato per la ricerca per promuovere e coordinare le attività scientifiche e culturali del Dipartimento; si avvale della collaborazione del Comitato per la didattica e degli altri Dipartimenti per coordinare e gestire le attività didattiche; vigila sull’osservanza nell’ambito del Dipartimento delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli organi di governo dell’Ateneo, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti o attribuite dal Consiglio per specifiche attività.
- Il Direttore di Dipartimento - in quanto organo amministrativo di vertice - esercita le seguenti attribuzioni:
- mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature del Dipartimento necessarie per lo svolgimento dell’attività scientifica, didattica e del dottorato di ricerca;
- ordina gli strumenti, i mezzi e quanto altro serve per il buon funzionamento del Dipartimento e dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati. Egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali;
- propone al Consiglio di Dipartimento il bilancio preventivo nel mese di novembre di ciascun anno, nel rispetto del calendario definito dall’Ateneo;
- presenta al Consiglio di Dipartimento il bilancio consuntivo entro il mese di marzo per consentire la chiusura del Bilancio Unico di Ateneo nei termini compatibili con le disposizioni normative;
- è consegnatario dei beni immobili, dei beni mobili e degli eventuali automezzi del Dipartimento, del cui uso risponde secondo quanto previsto al Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Ha la sorveglianza degli stessi e ne dispone la corretta ed appropriata utilizzazione ai fini istituzionali;
- provvede, per le procedure di affidamento di forniture e servizi, alla nomina del responsabile unico del procedimento che assumerà le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida ANAC. In assenza di tale provvedimento di nomina, le funzioni di responsabile unico del procedimento sono assunte direttamente dal Direttore di Dipartimento;
- provvede, mediante la stipula di contratti, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, agli approvvigionamenti di beni e servizi, e ai servizi in genere, di competenza del Dipartimento. Stipula i predetti contratti con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni in materie;
- conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, stipula i contratti e le convenzioni per attività di ricerca e per prestazioni per conto terzi;
- autorizza le missioni del personale docente;
- esercita il potere di avocazione sugli atti del Segretario di Dipartimento per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento e tempestivamente portato a conoscenza del Consiglio di Dipartimento;
- ha l’obbligo di denunziare per iscritto al Rettore i fatti di cui sia venuto a conoscenza direttamente o mediante rapporto, che diano luogo a responsabilità amministrativa o contabile di carattere patrimoniale; ha l’obbligo di segnalare altresì immediatamente anche comportamenti lesivi del codice etico, di quello di comportamento e della carta degli impegni per la sostenibilità;
- in caso di necessità e urgenza, il Direttore può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento sollecitandone la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- è responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D.L gs. 196/2003.
- Il Direttore designa:
- tra i Professori di ruolo del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La nomina del Vicedirettore designato è disposta con decreto del Rettore. La carica di Vicedirettore cessa con quella del Direttore;
- tra i Professori di ruolo e i Ricercatori universitari e a tempo determinato lett b) i Delegati e nomina le Commissioni e i Comitati che lo affiancheranno durante il suo mandato.
Art. 11 - Elezione del Direttore
- Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di prima fascia, a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno al momento dell’insediamento, afferenti al Dipartimento medesimo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto.
- La convocazione del Consiglio per l’elezione viene effettuata dal Decano, almeno 5 giorni prima della data fissata per il voto nelle modalità previste per la convocazione del Consiglio. Essa deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora di svolgimento di almeno 4 votazioni che potranno tenersi nello stesso giorno o in giorni diversi.
- Le votazioni devono svolgersi con le modalità stabilite in sede di indizione e devono essere tali da garantire la segretezza e la certezza del voto espresso dagli elettori. Gli elettori hanno diritto di esprimere una sola preferenza.
- Nel caso di accertata indisponibilità dei professori di prima fascia, alla carica di Direttore può essere eletto un professore di seconda fascia confermato a tempo pieno, afferente al Dipartimento.
- All’esito dell’elezione, il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
Capo III - Giunta di Dipartimento e Comitati
Art. 12 - Attribuzioni della Giunta
- La Giunta, il cui ruolo e funzioni sono disciplinate all’art. 33 dello Statuto, coadiuva il Direttore nell’espletamento delle sue attribuzioni e svolge le funzioni eventualmente assegnatele dal Consiglio di Dipartimento.
- Le riunioni della Giunta sono validamente svolte anche se tenute a mezzo video-conferenza, tele-conferenza o con modalità telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell’adunanza e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione della Giunta si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell’adunanza e dove deve pure trovarsi il segretario dell’adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
- Qualora la seduta della Giunta abbia argomenti oggetto di delibera viene redatto apposito verbale il quale verrà pubblicato nell’apposita area dedicata del sito web di Ateneo.
Art. 13 - Composizione della Giunta
- Fanno parte di diritto della Giunta, ai sensi dell’art. 33 dello Statuto il Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, i delegati del Direttore che presiedono il Comitato per la ricerca e il Comitato per la didattica, inoltre il delegato della Commissione per la Terza Missione e n. da 7 a 9 docenti, di cui almeno un ricercatore, proposti dal Direttore e nominati dal Consiglio.
- Alle sedute della Giunta può partecipare il Segretario di Dipartimento con funzioni consultive ed eventualmente di verbalizzazione.
- La Giunta dura in carica tre anni accademici e decade comunque con il Direttore.
Art. 14 - Comitato per la ricerca
- Il Comitato per la ricerca svolge attività di coordinamento e promozione delle attività di ricerca, per conto terzi e di fund raisingdel Dipartimento, ed esercita le funzioni eventualmente assegnategli dal Consiglio.
- Il Comitato per la ricerca esercita altresì funzioni di:
- gestione delle procedure di assegnazione dei fondi dipartimentali per la ricerca;
- gestione delle procedure di assegnazione dei fondi dipartimentali per convegni, seminari e conferenze;
- gestione delle procedure di valutazione della ricerca svolte dai docenti, dai ricercatori, dagli assegnisti;
- gestione delle procedure di valutazione per cultori della materia;
- gestione delle procedure di valutazione e autorizzazione per i contratti di pubblicazione con copertura parziale/intera derivante da fondi dipartimentali;
- gestione delle procedure di valutazione per Visiting Scholar;
- promozione e coordinamento delle attività di comunicazione interna ed esterna dei risultati della ricerca;
- parere, ai fini dell’assunzione della Delibera del Consiglio di Dipartimento, sulle ricadute in ambito di ricerca dei progetti di ricerca nazionali e internazionali, applicantse relative politiche di Dipartimento;
- parere sulle richieste di congedo e valuta le relazioni di fine congedo sull'attività svolta.
- Il Comitato è convocato e presieduto dal Delegato alla ricerca ed è composto da non meno di 4 docenti proposti dal Direttore, in modo tale da rappresentare le aree scientifiche approvate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Al Comitato partecipa, se ne viene fatta richiesta, anche il Segretario di Dipartimento, o suo delegato, con funzioni consultive.
- Il Comitato dura in carica tre anni accademici e decade comunque alla scadenza del mandato del Direttore.
Art. 15 - Comitato per la didattica
- Il Comitato per la didattica, presieduto dal Delegato alla didattica, coordina le attività didattiche di competenza del Dipartimento ed esercita le funzioni eventualmente assegnategli dal Dipartimento stesso.
- In particolare il Comitato per la didattica esercita altresì:
- attività di coordinamento dei Collegi di Dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento;
- attività di coordinamento dei Collegi Didattici dei corsi di studio afferenti al Dipartimento;
- gestione delle procedure di valutazione dell'attività didattica svolta dai docenti, dai ricercatori;
- parere sull'istituzione e attivazione di nuovi corsi di studio;
- parere sulla modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio afferenti al Dipartimento;
- progettazione annuale dell'offerta formativa del Dipartimento;
- gestione delle procedure di assegnazione dei fondi dipartimentali per le attività di supporto alla didattica per gli studenti;
- gestione delle procedure di valutazione di Visiting Adjuncte Visiting Professor;
- parere,ai fini dell’assunzione della delibera del Consiglio di Dipartimento, su progetti di ricerca nazionali e internazionali e applicants nel caso abbiano ricadute sull'attività didattica e sulle relative politiche di Dipartimento;
- parere sulle richieste di congedo
- Il Comitato è convocato dal Delegato alla didattica, anche in composizione ristretta ai Presidenti dei corsi di laurea, ed è comunque composto dai Presidenti dei Collegi di Corso di laurea e dai Coordinatori di Dottorato che fanno riferimento alla struttura dipartimentale. Al Comitato partecipa, se ne viene fatta richiesta, anche il Segretario di Dipartimento, o suo delegato, con funzioni consultive e il referente dell’area.
- Il Comitato dura in carica per tre anni accademici e decade comunque alla scadenza del mandato del Direttore.
Titolo IV - Norme generali
Art. 16 - Parità di genere
- L’Università Ca’ Foscari Venezia garantisce pari opportunità tra uomini e donne.
- Nel presente Regolamento l’uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di semplicità del testo.
Art. 17 - Cessazione dalle cariche
- I docenti eletti o designati dal Consiglio di Dipartimento o dal Direttore cessano dalle rispettive cariche, oltre che per scadenza naturale del mandato, a seguito di pensionamento, dimissioni, trasferimento o sopravvenute cause di incompatibilità.
Art. 18 - Modifiche del Regolamento
- Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Dipartimento, dopo regolare convocazione senza carattere di urgenza.
Art. 19 - Norma di rinvio
- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e più in generale dell’ordinamento universitario.
Art. 20 - Emanazione ed entrata in vigore
- Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’albo dell’Ateneo.
Allegato 1 – Settori scientifico-disciplinari (SSD) del Dipartimento di Studi Umanistici
- ICAR/18 - Storia dell'architettura
- L-ANT/02 - Storia greca
- L-ANT/03 - Storia romana
- L-ANT/04 - Numismatica
- L-ANT/05 - Papirologia
- L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche
- L-ANT/07 - Archeologia classica
- L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
- L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica
- L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
- L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
- L-FIL-LET/01 - Civiltà egee
- L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
- L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
- L-FIL-LET/05 - Filologia classica
- L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina
- L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica
- L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
- L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
- L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
- L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
- L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
- L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
- L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
- L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca
- L-OR/01 - Storia del Vicino Oriente Antico
- L-OR/02 - Egittologia e civiltà copta
- L-OR/03 - Assiriologia
- L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico
- L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica
- M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
- M-GGR/01 - Geografia
- M-STO/01 - Storia medievale
- M-STO/02 - Storia moderna
- M-STO/04 - Storia contemporanea
- M-STO/06 - Storia delle Religioni
- M-STO/07 - Storia del Cristianesimo e delle chiese
- M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia
- M-STO/09 - Paleografia
- SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
Allegato 2 – Corsi di Dottorato di Ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici
- Dottorato in Italianistica
- Dottorato in Scienze dell'antichità
- Dottorato in Studi storici, geografici, antropologici (interateneo e gestito in convenzione con l'Università degli Studi di Padova - sede amministrativa)
Allegato 3 – Corsi di Laurea del Dipartimento di Studi Umanistici
Corsi di Laurea Triennale
- L- 10 Laurea in Lettere
- L-42 Laurea in Storia
Corsi di Laurea Magistrale
- LM-1 Laurea Magistrale in Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica (interateneo con l' Università degli Studi di Padova - sede amministrativa Venezia)
- LM 2/15 Laurea magistrale in Scienze dell'antichità: letterature, storia e archeologia
- LM-5 Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico (interateneo con l'Università degli Studi di Padova - sede amministrativa Venezia)
- LM-14 Laurea magistrale in Filologia e letteratura italiana
- LM-84 Laurea magistrale in storia dal medioevo all'età contemporanea
Allegato 4 – Attività formative riconosciute istituzionalmente del Dipartimento di Studi Umanistici
- Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici - SISBA- (in convenzione con l'Università degli Studi di Trieste -sede amministrativa-, l'Università degli studi di Udine)
- Master universitario di I livello in Digital Humanities
- Percorsi formativi 24 CFU (sede didattica)
Allegato 5 – Commissioni e Comitati del Dipartimento di Studi Umanistici
- Commissione Paritetica Docenti - Studenti
- Commissione per l'Internazionalizzazione
- Gruppi Assicurazione Qualità dei corsi di studio
- Commissione per la Terza Missione
Last update: 03/09/2024