Conferimento di incarichi post-doc 
ai sensi dell’art. 22-bis della Legge 240/2010

Emanato con D.R. n. 881 del 10/10/2025. 
In vigore dal 17/10/2025.

Titolo I - Finalità e modalità di attivazione

Art. 1 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

  • per Università: l’Università Ca’ Foscari Venezia;
  • per Struttura: i Dipartimenti, le Aree e i Centri di Ateneo dell'Università Ca’ Foscari Venezia;
  • per Responsabile scientifico: il o la docente responsabile del progetto di ricerca;
  • per docenti dell’Ateneo: i professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici di ruolo e i ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato;
  • per esperti nella materia: le persone esperte o studiose, non appartenenti ai ruoli universitari dei professori, professoresse, ricercatori e ricercatrici, che abbiano acquisito in una disciplina documentate esperienze e competenze;
  • per incarico post-doc: un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato effettuato ai sensi dell’art. 22-bis della legge 240/2010 e s.m.i..

Art. 2 - Natura del rapporto contrattuale

  1. Il presente regolamento è emanato in attuazione all'art. 22-bis della Legge 240/2010 come modificata dalla legge 5 giugno 2025 n. 79 e nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice Etico e di comportamento dell’Università Ca’ Foscari Venezia e disciplina i criteri e le procedure per l’assunzione delle persone titolari di incarichi post-doc a tempo determinato.
  2. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l’Università e la persona titolare dell’incarico post-doc è di tipo subordinato a tempo determinato.
  3. Gli incarichi post-doc possono essere stipulati dall’Università, attraverso le proprie Strutture, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione e possono essere finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati sulla base di specifici accordi o convenzioni.
  4. La spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Art. 3 - Attività didattiche e di terza missione

I titolari di incarichi post-doc possono svolgere attività didattiche integrative e attività di tutoraggio. Se autorizzati dal Dipartimento possono essere titolari di docenze a contratto ex art. 23 della Legge 240/2010, conferiti secondo le modalità previste dal regolamento d’Ateneo in materia.

Art. 4 - Durata degli incarichi post-doc

  1. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino a una durata complessiva di tre anni.
  2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
  3. I termini massimi sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
  4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis, 22-ter e dei contratti di cui all'articolo 24 (Ricercatore in Tenure Track) della L.240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 5 – Trattamento economico

  1. Alle persone titolari degli incarichi post-doc spetta, per la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo ai sensi dell’art. 22-bis della legge 240/2010. Il trattamento economico è definito ex ante in ragione della complessità del progetto di ricerca, dell’impegno e delle competenze richieste, sulla base del trattamento economico stabilito con decreto del Ministro n. 592 del 6/08/2025, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

Titolo II – Selezione

Art. 6 – Procedura di attivazione

  1. L’attivazione dell’incarico post-doc è proposta dal Direttore della Struttura o dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca, se previsto, e approvata dal Consiglio della Struttura.
  2. Nella delibera di attivazione la Struttura individua:

    1. il numero degli incarichi post-doc;
    2. la copertura finanziaria dell’incarico post-doc e i fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto, inclusi gli oneri a carico Ente;
    3. il progetto di ricerca, e le specifiche funzioni, anche relative alla collaborazione alle attività didattiche e di terza missione (se previste), che la persona titolare dell’incarico dovrà svolgere oppure, in alternativa, l’ambito scientifico di riferimento all’interno del quale le persone candidate dovranno sviluppare e presentare una propria proposta progettuale;
    4. la sede principale dell’attività;
    5. il numero massimo di pubblicazioni che ciascuna persona candidata potrà presentare (inclusa la tesi di dottorato);
    6. il Responsabile scientifico del progetto di ricerca (Il responsabile scientifico può essere anche un altro/un’altra contrattista di ricerca ma solo nel caso in cui sia il PI del progetto di ricerca oggetto del bando di selezione.);
    7. il Gruppo Scientifico-Disciplinare;
    8. il Settore Scientifico Disciplinare o più Settori Scientifico Disciplinari rientranti nel medesimo Gruppo Scientifico disciplinare;
    9. le modalità e i criteri di selezione, in coerenza con quanto previsto al punto c) e dagli allegati n. 1 e n. 2;
    10. l’eventuale lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale;
    11. l’eventuale accertamento, per le persone candidate straniere, della conoscenza della lingua italiana;
    12. i criteri di scelta in caso di ex aequo;
    13. l'importo del contratto al lordo degli oneri a carico dell’ente, individuato ai sensi del precedente art. 5.

Art. 7 - Bando di selezione

  1. Il Direttore della Struttura presso la quale verrà svolta l'attività di ricerca provvede all'emanazione del bando di selezione. Il bando deve contenere oltre a quanto previsto all’art 6:

    • i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, che non dovranno essere inferiori a 15 giorni;
    • le modalità di presentazione delle domande;
    • la data in cui verrà comunicato l’esito della valutazione degli elementi di cui ai punti a) (eventuale), b) e c) dell’art. 9 comma 2 e la data, ora e luogo (in presenza o per via telematica) della prova orale. Della data della prova orale si potrà dare comunicazione, in alternativa, contestualmente alla comunicazione delle persone ammesse alla prova stessa prevedendo un congruo preavviso (almeno 7 giorni).
    • le specifiche funzioni, il richiamo ai diritti e ai doveri relativi alla posizione e il trattamento economico e previdenziale.

  2. Il bando di selezione è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università, sul sito internet dell’Università, sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
  3. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale dell'Università decorrono i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Art. 8 - Requisiti di ammissione

  1. Possono partecipare alle selezioni le persone, italiane o straniere, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente, al solo fine del conferimento dell’incarico post-doc, dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
  2. Non possono partecipare alle selezioni:

    1. il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
    2. coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della presente legge, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT);
    3. coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o una professoressa afferente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o una persona componente del Consiglio di Amministrazione.

  3. Le persone candidate sono ammesse alla selezione con riserva. La Struttura può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti.

Art. 9 – Elementi di valutazione della selezione

  1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa delle persone candidate.
  2. Gli elementi di valutazione delle persone candidate sono i seguenti:

    1. Innovatività, coerenza e qualità della eventuale proposta progettuale presentata riferita all’ambito di ricerca oggetto della selezione (solo nel caso in cui il bando richieda alle persone candidate la presentazione di un proprio progetto di ricerca);
    2. curriculum scientifico-professionale comprensivo della produttività scientifica complessiva e delle attività di ricerca svolte presso soggetti pubblici e privati, da valutare con particolare riferimento all’attinenza con i contenuti del progetto di ricerca nonché relativamente alla collaborazione alle attività didattiche e alle attività di terza missione (se previste);
    3. pubblicazioni scientifiche e altri prodotti documentabili della ricerca, con particolare riferimento all’attinenza con i contenuti del progetto di ricerca nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione (se previste);
    4. Prova orale utile a verificare l’attitudine del candidato alla ricerca   nonché alla collaborazione alle attività didattiche e alle attività di terza missione (se previste), con possibilità che questa si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano.

  3. La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti attribuiti agli elementi di valutazione di cui al comma precedente secondo quanto previsto negli allegati n. 1 o n. 2.

Art. 10 – Commissione giudicatrice

  1. La Commissione è composta da tre persone scelte tra professori, professoresse, ricercatori e ricercatrici con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, interni o esterni o di ruolo equivalente nel caso di persone provenienti dall’estero, individuate nel rispetto del principio della parità di genere, ove possibile. La Commissione, può essere integrata da ulteriori persone esterne all’Ateneo, esperte nel tema di ricerca previsto dal bando, qualora opportuno.
  2. Possono far parte della Commissione giudicatrice i beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri e dal Ministero, che abbiano un contratto ai sensi dell’art. 15 del presente Regolamento o dell’art. 14 del Regolamento per il Conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, che siano a loro volta responsabili di altri progetti.
  3. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore della Struttura pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Università e nella pagina web di Ateneo dedicata alla selezione;
  4. Per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico e di comportamento dell’Ateneo. Le persone componenti la Commissione sono tenute a dichiarare l'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con le persone candidate.
  5. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

    • coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
    • i Professori, le Professoresse, i Ricercatori e le Ricercatrici che hanno ottenuto nell’anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell’articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

  6. La Commissione deve concludere i lavori entro 90 giorni dal provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato in caso di comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente o dalla Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Direttore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero delle persone componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le indicazioni di cui al comma 1, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
  7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutte le persone componenti, assume le proprie determinazioni a maggioranza assoluta di queste ultime e può avvalersi, in tutte le fasi della procedura, di strumenti telematici di lavoro collegiale.
  8. Non sono previsti compensi per le persone componenti la Commissione giudicatrice.

Art. 11 - Procedura di selezione

  1. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente o la Presidente e il Segretario o la Segretaria e predetermina i criteri per la valutazione degli elementi previsti all’art. 8 del presente regolamento. I criteri adottati e il contenuto della prova orale sono pubblicati all'Albo Ufficiale dell'Università e nella pagina web di Ateneo dedicata alla selezione.
  2. Solo successivamente alla definizione dei criteri, la Commissione potrà prendere visione delle candidature e, verificata l’insussistenza di cause di incompatibilità e l’assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun commissario, procederà alla valutazione comparativa delle persone candidate.
  3. La Commissione attribuisce i punteggi agli elementi indicati ai punti a) (se previsto), b) e c) dell’art. 9 c. 2 utilizzando gli schemi allegati (All. 1 e All. 2). Per la valutazione di cui alla lettera c), la Commissione prende in considerazione pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN, nonché altri prodotti documentabili della ricerca censiti fra i prodotti valutabili nell’ultima valutazione ANVUR della qualità della ricerca disponibile alla data di pubblicazione del bando.
  4. L’esito della valutazione, con l’indicazione delle persone candidate che hanno superato la soglia di cui all’allegato 1 o all’allegato 2 e sono quindi ammesse alla prova orale, è comunicato nella pagina web di Ateneo dedicata alla selezione, insieme alla data, ora e modalità di svolgimento della prova orale, se non già previste da bando. In tal caso la comunicazione dovrà essere effettuata con un preavviso di almeno 7 giorni.
  5. Alle prove possono assistere tutte le persone ammesse. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio soglia previsto (All. 1) o All. 2.)
  6. La Commissione colloca le persone candidate che hanno raggiunto un punteggio finale superiore alla soglia minima di 70/100 in una graduatoria di merito e dichiara vincitrice la persona candidata comparativamente migliore.
  7. In caso di parità di merito la precedenza è determinata secondo i criteri previsti dal bando.
  8. La Commissione può operare mediante modalità telematiche che garantiscano la collegialità. Deve essere comunque garantito l’accesso diretto e riservato delle persone componenti la Commissione alla documentazione concorsuale. Le prove orali con le persone candidate possono svolgersi in presenza o in modalità telematica e la modalità di svolgimento, stabilita dalla Commissione, deve essere la medesima per tutte le persone candidate. È tuttavia possibile che, in casi eccezionali di forza maggiore, se adeguatamente motivati, la Commissione possa preventivamente autorizzare, dandone atto nei verbali, il collegamento telematico alle persone candidate che non possono raggiungere la sede concorsuale. Nel caso in cui la Commissione decida di svolgere le prove orali in presenza, una o più persone componenti la Commissione potranno essere collegate con modalità telematiche che assicurino la riconoscibilità delle stesse, la contemporaneità, ed un adeguato svolgimento della prova orale. Nel caso in cui le persone candidate dovessero svolgere la prova orale con modalità telematica deve, comunque, esserne assicurata l’identificazione certa.

Art. 12 - Accertamento regolarità degli atti

  1. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati gli schemi di valutazione di cui agli All. 1 o 2 del presente Regolamento. Essi sono trasmessi al Direttore della Struttura a cura del Presidente, della Presidente, o del Segretario o della Segretaria della Commissione entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori ai fini della verifica e dell’approvazione. Il Decreto del Direttore di approvazione atti è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università e sulla pagina web dedicata alla selezione.

Art. 13 – Persone candidate valutate positivamente

  1. Entro sei mesi dall’approvazione degli atti della selezione, in caso di dimissioni della persona vincitrice o per sopravvenute esigenze di assunzione nello stesso ambito di ricerca, il Consiglio della Struttura che ha richiesto la selezione può deliberare di attivare ulteriori incarichi post-doc con una o più persone candidate valutate positivamente nella stessa selezione.
  2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo si segue l’ordine decrescente del punteggio finale.

Art. 14 – Conferimento di incarichi post-doc su procedure di selezione svolte da altri enti

  1. Il Consiglio della Struttura può conferire un incarico post-doc alle persone vincitrici di selezioni bandite da Ministeri, da organismi dell’Unione Europea, da altri Enti internazionali, nazionali o regionali notoriamente attivi nell'ambito della comunità scientifica nel finanziamento di progetti di ricerca e innovazione, i quali emanano propri bandi competitivi per il finanziamento di progetti di ricerca, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici, secondo le regole stabilite dall'ente finanziatore che ha emanato il bando e a valere sui fondi del progetto di ricerca finanziato.
  2. Le modalità organizzative adottate per lo svolgimento delle attività di ricerca dovranno garantire ai soggetti -persone fisiche- previsti al comma 1 del corrente articolo l’autonomia scientifica e di gestione dei fondi richiesta dagli enti finanziatori.
  3. Per programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri e dal Ministero, si intendono per esempio: Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships, ERC, FIS e altri programmi competitivi.
  4. Analogamente tale procedura può essere utilizzata per conferire incarichi post-doc a persone candidate i cui progetti sono stati valutati positivamente ma non finanziati, ossia risultati idonei o assegnatari di “Seal of Excellence” o equivalenti.

Titolo III - Rapporto contrattuale

Art. 15 - Contratto e attività del titolare

  1. L'assunzione della persona titolare dell’incarico post-doc avviene mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Esso è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal Direttore della Struttura e dalla persona titolare del contratto.
  2. Il contratto di lavoro deve essere stipulato entro il termine previsto dalla lettera di convocazione alla stipula, di norma non inferiore a 10 giorni. La mancata stipula nei termini previsti da parte della persona interessata è considerata rinuncia alla presa di servizio e determina la decadenza dalla graduatoria di merito, fatta salva un’eventuale proroga del termine di sottoscrizione del contratto valutata dal Direttore della Struttura su motivata istanza dell’interessato.
  3. Il contratto deve contenere:

    1. la tipologia del contratto;
      l'individuazione del progetto di ricerca, nonché delle attività di collaborazione alla didattica e delle attività di terza missione, Gruppo e Settore scientifico-disciplinare di riferimento e sede principale di svolgimento dell’attività;
    2. l’obbligo di presentazione di relazioni tecnico-scientifiche alla struttura interessata, al termine della ricerca e comunque al termine di ciascun anno, nel caso di contratti di durata pluriennale, pena la risoluzione del contratto per inadempienza;
    3. l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e del termine finale del rapporto stesso;
    4. l’indicazione della durata del periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso, con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. La valutazione dell’attività svolta nel periodo di prova spetta al Direttore della Struttura o al Responsabile Scientifico del progetto di ricerca, ove previsto;
    5. il trattamento economico complessivo;
    6. le cause di cessazione del rapporto di lavoro;
    7. il nominativo del Responsabile Scientifico del progetto di ricerca;
    8. l’impegno al rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell’Università.

  4. La persona titolare dell’incarico post-doc è tenuta a svolgere personalmente l'attività di ricerca oggetto del contratto.
  5. La prestazione lavorativa della persona titolare dell’incarico post-doc si articola in relazione agli aspetti organizzativi e alle esigenze funzionali della ricerca stessa. Il Responsabile Scientifico può individuare particolari modalità di svolgimento della prestazione.
  6. Al fine di verificare la rendicontazione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dalla persona titolare dell’incarico post-doc, è possibile l’utilizzo del sistema di time sheet.
  7. La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. 
  8. L’incarico post-doc non dà luogo a diritti in ordine all'accesso a posizione di ruolo, né può essere computato ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 16 - Proroga dell’incarico post-doc

  1. La Struttura che ha conferito l’incarico post-doc, verificata la disponibilità finanziaria, può deliberare la proroga della durata dell’incarico post-doc fino a una durata complessiva di tre anni. La proroga è proposta dal Direttore della Struttura o dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca, se previsto, con il consenso della persona interessata.
  2. I termini massimi sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
  3. L’eventuale proroga deve rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all’art. 22-bis della L. 240/2010.
  4. La proroga è sottoscritta dal Direttore di Dipartimento e dal titolare dell’incarico post-doc.

Art.17 – Disciplina del rapporto di lavoro

  1. Il rapporto di lavoro è regolato dall’art 22-bis della Legge 240/2010, dal presente Regolamento e dal contratto di lavoro individuale. Per quanto attiene il trattamento previdenziale e assicurativo si fa riferimento a quanto previsto per i redditi da lavoro dipendente.
  2. Ai titolari di incarico post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo, definito in ragione dell’impegno e delle competenze richieste nella misura riportata nel bando di selezione. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione.
  3. L’Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e alla responsabilità civile.
  4. Per congedi, aspettative, malattia e maternità si applicano le disposizioni previste dalla Legge n. 300/1970, dal D.Lgs 151/2001 e dalle specifiche norme che regolano la materia per i lavoratori dipendenti.
  5. La competenza disciplinare è regolata dall’articolo 7 della Legge n. 300 del 1970. Il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore o sue persone delegate.
  6. Il titolare del contratto è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell’Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 18 – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

  1. L’incarico post-doc non è compatibile:

    1. con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
    2. con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
    3. con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fermo restando quanto previsto dall’art. 22-ter comma 9 della Legge n. 240 del 2010;
    4. con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis, 22-ter e dei contratti di cui all'articolo 24 (Ricercatore in Tenure Track) della L.240/2010;
    5. con l’esercizio di attività libero professionali e di lavoro autonomo svolte in regime di partita IVA;
    6. con lo svolgimento di ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell’Università.

  2. Fatte salve le condizioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi, lo svolgimento di incarichi extraistituzionali (quali ad esempio docenze a contratto ex. art. 23 della L. 240/2010 presso l’Università Ca’ Foscari Venezia ed Atenei esterni) può avvenire previa autorizzazione del Consiglio della Struttura, su parere motivato del Responsabile scientifico o del Direttore della Struttura, previa verifica che tale attività non comporti conflitto di interessi con le attività della Struttura e non pregiudichi il regolare svolgimento dell’attività di ricerca.
  3. La persona titolare di incarico post-doc in servizio presso amministrazioni pubbliche deve essere posto in aspettativa senza assegni dall'Amministrazione di appartenenza per la durata del contratto, a decorrere dalla data di inizio delle attività.
  4. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all’art. 53 del D. Lgs 165/2001, in quanto applicabile.

Art. 19 - Proprietà intellettuale

  1. L’eventuale realizzazione di una invenzione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal titolare dell’incarico post-doc nell’espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, allo specifico Regolamento di Ateneo e alle clausole del contratto individuale.

Art. 20 – Cessazione del rapporto

  1. La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire nelle ipotesi previste dalla normativa vigente, tra cui figura l’inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del titolare dell'incarico post-doc. Tali condizioni devono essere tempestivamente segnalate e motivate al Direttore del Dipartimento.
  2. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti.
  3. Durante il periodo di prova, di cui al precedente articolo 14, ciascuno delle persone contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte.
  4. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
  5. Nel caso di mancata realizzazione del progetto di ricerca accertata con le relazioni di monitoraggio, per ragioni imputabili alla persona titolare dell'incarico post-doc, la struttura che conferito il contratto può proporre la revoca del contratto;
  6. Costituisce giusta causa di recesso il mancato rispetto degli obblighi e doveri della persona lavoratrice;
  7. In caso di recesso da parte della persona titolare del contratto è necessario un preavviso pari ad almeno trenta giorni. In caso di mancato preavviso l’Ateneo ha il diritto di trattenere alla persona titolare dell'incarico di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
  8. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento.

Titolo lV - Norme transitorie e finali

Art. 21 - Norme transitorie e finali

  1. Per le aree dell’Amministrazione centrale le funzioni attribuite al Consiglio della Struttura sono svolte dal Direttore Generale e quelle attribuite al Direttore della struttura sono svolte dal dirigente dell’Area interessata.
  2. Le pubblicazioni all'Albo Ufficiale dell'Università, effettuate ai sensi del presente regolamento, hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
  3. Le spese per le procedure di selezione previste dal presente regolamento sono a carico della Struttura che ha proposto la selezione.
  4. L’uso del genere maschile per indicare i soggetti destinatari del presente Regolamento è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicità del testo.

Allegato 1 - Griglia valutazione e punteggi per contratti con proposta progettuale del candidato

Elementi che compongono la valutazione Punti
  1. Innovatività, coerenza e qualità del progetto di ricerca proposto dal candidato nell’ambito di ricerca oggetto della selezione
Da 0 a 30
  1. curriculum scientifico-professionale comprensivo della produttività scientifica complessiva e delle attività di ricerca svolte presso soggetti pubblici e privati, da valutare con particolare riferimento all’attinenza con i contenuti del progetto di ricerca nonché relativamente alla collaborazione alle attività didattiche e alle attività di terza missione (se previste)
  2. pubblicazioni scientifiche e altri prodotti documentabili della ricerca, con particolare riferimento all’attinenza con i contenuti del progetto di ricerca nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione (se previste);
Da 0 a 50
  1. Prova orale utile a verificare l’attitudine del candidato alla ricerca nonché alla collaborazione alle attività didattiche e alle attività di terza missione (se previste) ed eventuale accertamento delle lingue straniere previste dal bando
Da 0 a 20
Totale punti disponibili 100
Soglie minime
Soglia minima per l’ammissione alla prova orale 56
Soglia minima per il superamento della prova orale 14
Soglia di idoneità complessiva 70

Allegato 2 - Griglia valutazione e punteggi per contratti su specifici progetti di ricerca

Elementi che compongono la valutazione Punti
  1. curriculum scientifico-professionale comprensivo della produttività scientifica complessiva e delle attività di ricerca svolte presso soggetti pubblici e privati, da valutare con particolare riferimento all’attinenza con i contenuti del progetto di ricerca, nonché relativamente alla collaborazione alle attività didattiche e alle attività di terza missione (se previste)
  2. pubblicazioni scientifiche e altri prodotti documentabili della ricerca, con particolare riferimento all’attinenza con i contenuti del progetto di ricerca nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione (se previste);
Da 0 a 60
  1. Prova orale utile a verificare l’attitudine del candidato alla ricerca nonché alla collaborazione alle attività didattiche e alle attività di terza missione (se previste) ed eventuale accertamento delle lingue straniere previste dal bando
Da 0 a 40
Totale punti disponibili 100
Soglie minime
Soglia minima per l’ammissione alla prova orale 42
Soglia minima per il superamento della prova orale 28
Soglia di idoneità complessiva 70

Last update: 10/10/2025