Centro Interuniversitario di Studi Veneti

Emanato con decreto interrettorale n. 1010 del 08/07/1986 e modificato con decreto interrettorale n. 44 del 28/01/2008

Art. 1

Il Centro Interuniversitario di Studi Veneti sorto su iniziative delle Università degli studi di Venezia e di Padova, ha lo scopo di favorire la collaborazione scientifica fra i docenti e i ricercatori  dei due Atenei, rivolta alla documentazione e allo studio scientifico della letteratura, della lingua, della cultura e delle tradizioni venete sia in Italia che nelle comunità di origine veneta all'estero.

Al Centro possono aderire altre Università interessate agli studi veneti, previa approvazione dei Senati Accademici e dei Consigli di Amministrazione  delle Università aderenti al Centro.

Art.  2

Sono organi del Centro Interuniversitario di Studi Veneti:

  •  Il Consiglio Direttivo
  •  Il Direttore
  •  La Giunta
  •  Il Presidente Onorario
  •  Il Segretario Scientifico 

Art. 3

Il Consiglio Direttivo è composto da:

  1. tre rappresentanti dell'Università di Venezia designati dal Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
  2. tre rappresentanti dell'Università di Padova designati con le stesse modalità di cui al precedente punto a);
  3. un rappresentante di  per ogni altra Università aderente al Centro;
  4. un rappresentante della Regione Veneto;
  5. un rappresentante dell'Istituto Veneto di Scienze , Lettere e Arti;
  6. esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica, specializzati nelle ricerche che rientrano nei programmi scientifici del Centro, cooptati dagli altri membri, fino al un massimo di tre.

Il Consiglio Direttivo è nominato con decreto del Rettore dell'Università Ca’ Foscari di Venezia e dura in carica tre anni accademici.

I componenti del Consiglio possono essere ridesignati consecutivamente per una sola volta

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore almeno tre volte l'anno e Ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo degli aventi diritto.

Il Consiglio Direttivo designa, nel suo seno, Il Direttore e il Segretario Scientifico, e può designare un Presidente onorario da scegliere tra esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica nell'ambito delle ricerche afferenti al Centro.

Il Consiglio Direttivo può essere affiancato da un comitato scientifico con poteri consultivi, del quale possono essere chiamati a far parte specialisti di civiltà veneta e di altre università anche non italiane.

Art. 4

Il Direttore del Centro è nominato, su designazione del Consiglio Direttivo, con decreto del Rettore dell'Università Ca’ Foscari di Venezia e dura in carica tre anni accademici può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

Il Direttore.

  1. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  2. cura l'attuazione delle delibere amministrative, organizzative e scientifiche del Consiglio Direttivo;
  3. è responsabile della gestione amministrativa del Centro e dell'applicazione del regolamento interno ed è soggetto alle stesse norme di legge e di regolamento previste per i Direttori di Dipartimento;
  4. designa i coordinatori responsabili dei gruppi di ricerca all'interno del Centro;
  5. cura personalmente o per mezzo di un suo delegato l'organizzazione dei rapporti esterni
  6. designa un Vicedirettore all'interno del Consiglio Direttivo, il quale lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Il Vicedirettore resta in carica per la durata del mandato direttoriale.

Art. 5

La Giunta è composta da Direttore, dal Vicedirettore, dal Segretario Scientifico e dal segretario amministrativo con voto consultivo.

La Giunta può essere integrata da altri due membri, scelti nell'ambito del Consiglio Direttivo, in rapporto alle adesioni che potranno verificarsi.

La Giunta collabora con il Direttore nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e nell'organizzazione del Centro: Nei casi di urgenza e limitatamente agli argomenti di ordinaria amministrazione, la Giunta può procedere a delibere di competenza del Consiglio Direttivo; tali delibere sono soggette a ratifica dal Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva.

Art. 6

Il Presidente onorario designato ai sensi del precedente art. 3, con il Direttore, rappresenta il Centro nelle relazioni culturali e scientifiche a livello nazionale e internazionale, convoca e presiede le iniziative pubbliche organizzate dal Centro.

Art. 7

Il Segretario scientifico collabora con il Direttore nell'organizzazione e nel coordinamento delle iniziative scientifiche avviate dal Centro.

Art. 8

Al personale che svolge attività di ricerca presso il Centro potrà provvedersi, su proposta del Consiglio Direttivo, mediante:

  1. assegnazione del personale docente delle Università aderenti al Centro secondo le modalità previste dall'art. 17, I comma e dell'art.91 III comma del DPR n 382 dell'11 luglio 1980, in ogni caso, con il consenso degli interessati;
  2. comandi di professori di Istituti di istruzione media previsti dall'art. 22 della Legge19.3.1958, n.311 e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, dall'art. 115 del RD 31.8.1933, n.1592;
  3. utilizzazione temporanea di professori di Università straniere in base all'art.97 del citato RD;
  4. aggregazione dei liberi docenti prevista dall'art 23 del RD 6.4.1924, n. 674;
  5. utilizzazione di ricercatori assegnati o distaccati dalle università aderenti al Centro o dal CNR o da altri Enti italiani o stranieri.

Al personale tecnico e amministrativo potrà provvedersi secondo quanto previsto dall'art. 91 del DPR n. 382/1980

Art. 9

Al Centro possono essere assegnati borsisti, anche di Enti italiani e stranieri.

Art. 10

I mezzi per il funzionamento del Centro sono costituiti dai contributi ordinari e straordinari di funzionamento e di attrezzature ad esso direttamente assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione, da contributi delle Università convenzionate, da proventi relativi a contratti 0 convenzioni con il CNR o con altri Enti pubblici o privati; da eventuali prestazioni per conto terzi oltre che da contributi di ricerca di cui al combinato disposto dagli artt. 65 e 91 II comma del DPR citato; da sovvenzioni disposte da Enti pubblici e privati.

Art. 11

La gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata all'Università Ca’ Foscari di Venezia, presso la quale il Centro ha sede.

Per le modalità di gestione amministrativa e contabile e per le attribuzioni degli organi  in materia, si applicano le norme del Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Art. 12

Il presente Statuto può essere modificato su iniziativa del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Le modifiche sono emanate con decreto del Rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, previa approvazione dei competenti organi degli Atenei aderenti al Centro.

Art. 13

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme generali sull'ordinamento universitario e allo Statuto dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Last update: 14/02/2024