Attività formative autogestite dagli studenti

Emanato con D.R. n. 1167 del 19/11/2011 e modificato con D.R. n. 692/2015 del 07/08/2015

Art. 1 - Finalità

  1. L’Università Ca’ Foscari Venezia sostiene le iniziative promosse e autogestite dagli studenti nei campi della cultura, dello sport e del tempo libero in quanto momenti di valorizzazione del percorso formativo e di partecipazione attiva alla vita dell’Ateneo.
  2. Il presente Regolamento disciplina le condizioni e la modalità per il riconoscimento delle Associazioni studentesche e dei Gruppi di studenti e per il loro accesso alle forme di finanziamento concesse dall’Ateneo.

Art. 2 - Albo delle Associazioni studentesche

  1. L’Università Ca’ Foscari Venezia istituisce con decreto rettorale l’Albo delle Associazioni studentesche.
  2. Al fine di verificare la permanenza in vita delle Associazioni studentesche iscritte l’Albo è sottoposto ogni due anni a revisione con decorrenza dalla data del decreto rettorale di istituzione. Ogni Associazione studentesca, per non incorrere nella cancellazione, dovrà comunicare, entro i termini indicati dall’Ufficio dell’Ateneo preposto alla conservazione ed all’aggiornamento dell’Albo, la volontà di restare iscritta all’Albo delle Associazioni studentesche di Ca’ Foscari.
  3. L’Albo è inoltre aggiornato su istanza di riconoscimento da parte di nuove Associazioni studentesche o in seguito ai provvedimenti di cancellazione di cui al successivo art. 5.
  4. Ogni nuova iscrizione o cancellazione è disposta con decreto rettorale.

Art. 3 - Associazioni studentesche

  1. Sono considerate Associazioni studentesche le Associazioni di studenti iscritti all’Università Ca’ Foscari Venezia costituite al fine di svolgere, a favore degli studenti di Ca’ Foscari e senza finalità di lucro, attività di carattere ricreativo, formativo, culturale, di sostegno alla didattica e di organizzazione e gestione di spazi per lo studio.
  2. Al fine del riconoscimento le Associazioni studentesche dovranno, al momento della domanda di iscrizione all’Albo, dimostrare:

    1. di avere almeno trenta soci studenti che non siano soci di altre Associazioni studentesche o di Gruppi di studenti;
    2. di essere Associazioni studentesche fondate da studenti di Ca’ Foscari o Sezioni cafoscarine di Associazioni studentesche nazionali od internazionali.

  3. Ai fini del presente Regolamento con soci studenti si intendono gli studenti iscritti, non oltre il terzo anno fuori corso, ad uno dei corsi di laurea e laurea magistrale di Ca’ Foscari, nonché gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

Art. 4 - Atto Costitutivo e Statuto delle Associazioni studentesche

  1. Le Associazioni studentesche si costituiscono con atto scritto (Atto costitutivo).
  2. Ogni Associazione studentesca deve dotarsi di uno Statuto in cui devono essere espressamente previsti:

    1. la denominazione dell’Associazione;
    2. la sede legale;
    3. che trattasi di Associazione studentesca;
    4. il perseguimento dei fini previsti dall’art. 3;
    5. l’attribuzione della rappresentanza legale dell’Associazione studentesca al Presidente della stessa;
    6. l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
    7. l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
    8. le norme sull’ordinamento interno che devono sottostare a tali regole: devono essere ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. Data la particolare natura delle Associazioni studentesche tutte le cariche sociali dovranno essere ricoperte da soci studenti. Per quanto riguarda le Assemblee dei soci il diritto di voto sarà prerogativa dei soli soci studenti;
    9. i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati, i loro diritti ed obblighi, tenuto conto di quanto previsto, in proposito, dal presente Regolamento;
    10. l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
    11. le modalità di scioglimento dell’Associazione.

Art. 5 - Riconoscimento, iscrizione all’Albo delle Associazioni studentesche e cancellazione

  1. Al fine del riconoscimento e della conseguente iscrizione all’Albo delle Associazioni studentesche di cui all’art. 2, il Presidente dell’Associazione dovrà presentare apposita domanda nelle modalità previste dall’Ateneo, allegando:

    1. Atto costitutivo dell’Associazione;
    2. Statuto;
    3. elenco degli studenti soci (con l’indicazione del nome, cognome, numero di matricola), corredato dalla copia di un valido documento di identità di ciascun componente. Tale elenco dovrà essere ripresentato ogni due anni, al momento del rinnovo dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni studentesche. Gli elenchi saranno sottoposti a controlli a campione da parte dell’Ufficio competente;
    4. elenco dei soci che rivestono una carica sociale.

  2. Le variazioni allo Statuto, al libro dei soci e ad ogni carica sociale devono essere tempestivamente comunicate all’Ufficio preposto ai rapporti con le Associazioni studentesche.
  3. Entro trenta giorni dal deposito dell’istanza, l’Ufficio competente darà esplicita comunicazione scritta alle Associazioni interessate della mancata iscrizione all’Albo e delle motivazioni del mancato riconoscimento.
  4. Con provvedimento motivato potrà essere disposta la cancellazione dall’Albo delle Associazioni studentesche. La cancellazione potrà essere disposta nei seguenti casi:

    1. mancato rispetto delle finalità istitutive dell’Associazione o delle finalità previste dal presente Regolamento;
    2. atti e comportamenti direttamente imputabili all’Associazione studentesca che siano gravemente lesivi dell’immagine o degli interessi di Ca’ Foscari, della Comunità studentesca e della Comunità universitaria o dell’immagine, degli interessi, della dignità di terzi in genere, previa consultazione con il Difensore degli studenti;
    3. venir meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
    4. mancata presentazione della relazione illustrativa e del rendiconto finanziario di cui al successivo art. 13;
    5. mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente Regolamento;
    6. irregolarità nella gestione dei fondi;
    7. in seguito a formale rinuncia presentata dal Presidente dell'Associazione.

  5. Nei casi previsti alle lettere c) e g) la cancellazione viene effettuata dall'Ufficio competente. L’Associazione potrà richiedere una nuova iscrizione, secondo le procedure previste e disciplinate dal presente Regolamento, presentando, ex novo, tutta la documentazione richiesta.
  6. Per effetto della cancellazione gli spazi eventualmente concessi devono essere prontamente liberati.
  7. Anche ai fini della adozione del provvedimento di cancellazione, l'Ufficio competente può richiedere, in qualunque momento, al Presidente dell'Associazione studentesca informazioni, rendiconti e relazioni sulle attività svolte, nonché dichiarazioni e documentazioni dirette ad accertare il rispetto delle loro finalità istituzionali, la regolarità della loro gestione e il mantenimento dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.
  8. Tutti i componenti dell’Associazione studentesca rispondono in solido verso l’Ateneo nel merito delle attività organizzate e della corretta fruizione dei contributi ricevuti.

Art. 6 - Gruppi di studenti

  1. All’assegnazione dei fondi per le Attività autogestite dagli studenti possono concorrere anche Gruppi di almeno venti studenti di Ca’ Foscari iscritti, non oltre il terzo anno fuori corso, ad uno dei corsi di laurea e laurea magistrale di Ca’ Foscari, nonché gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e master universitari dell’Ateneo.
  2. Gli studenti non possono appartenere ad altri Gruppi di studenti o ad altre Associazioni studentesche dell’Ateneo.
  3. La costituzione del Gruppo di studenti avviene presentando apposita domanda nelle modalità previste dall’Ateneo, allegando l’elenco degli studenti associati (con l’indicazione del nome, cognome, numero di matricola), corredato dalla copia di un valido documento di identità di ciascun componente.
  4. Tutti i componenti del Gruppo rispondono in solido verso l’Ateneo nel merito delle attività organizzate e della corretta fruizione dei contributi ricevuti.
  5. Il Gruppo è sciolto al termine dell’iniziativa.
  6. Le iniziative proposte devono essere conformi alle finalità definite nel presente Regolamento.

Art. 7 - Finanziamenti per Attività formative autogestite dagli studenti

  1. Le Associazioni studentesche ed i Gruppi di studenti partecipano all’assegnazione dei finanziamenti per le Attività formative autogestite dagli studenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
  2. Il bando per concorrere all’assegnazione dei finanziamenti viene emanato annualmente e prevede due tornate di assegnazione degli stessi.
  3. Le Associazioni studentesche ed i Gruppi di studenti possono concorrere all’assegnazione dei finanziamenti per ciascuna tornata prevista dal bando.
  4. Il bando disciplina i termini e le modalità di accesso ai finanziamenti, i parametri di valutazione delle richieste, l’assegnazione e l’erogazione dei finanziamenti, le spese ammesse e non ammesse ai fini della rendicontazione, le modalità di liquidazione.
  5. Le Associazioni studentesche ed i Gruppi di studenti devono indicare, all’atto della presentazione della richiesta di finanziamento, il nominativo di un coordinatore, individuato al proprio interno, responsabile in prima istanza delle attività svolte, della corretta rendicontazione e più in generale dei rapporti con l’Ateneo, previsti dal Regolamento.
  6. La Commissione per le Attività autogestite dagli studenti di cui all’art. 9 ha facoltà di finanziare iniziative pervenute al di fuori dei termini previsto dal bando anche riguardanti la partecipazione degli studenti di Ca’ Foscari ad eventi/manifestazioni/competizioni di particolare rilievo nazionale e/o internazionale, che abbiano valore per l’Ateneo in termini di rappresentanza e promozione dell’immagine, fino ad un ammontare complessivo del 10% dei finanziamenti destinati a finanziare le alle Attività formative autogestite dagli studenti.

Art. 8 - Spazi per lo svolgimento delle iniziative

  1. Per realizzare le iniziative approvate dalla Commissione o altre attività conformi al loro Statuto ed agli scopi del presente Regolamento, le Associazioni studentesche ed i Gruppi di studenti possono chiedere di utilizzare gli spazi dell’Università con le stesse modalità ed agli stessi costi previsti per le Strutture interne all’Ateneo.

Art. 9 - Commissione per le Attività formative autogestite dagli studenti

  1. La Commissione per le Attività formative autogestite dagli studenti è costituita da sei componenti di cui:

    1. un docente con funzioni di Coordinatore, designato dal Rettore;
    2. tre studenti componenti dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti, designati dall’Assemblea stessa secondo principi di rappresentatività delle liste presenti nell’Organo;
    3. un componente della Consulta dei dottorandi, designato dalla Consulta dei dottorandi;
    4. un funzionario dell’Ufficio, senza diritto di voto, con funzioni consultive e di verbalizzazione, designato dal Direttore Generale.

  2. La Commissione è nominata con decreto rettorale e resta in carica per due anni. I componenti rappresentanti dell’Assemblea dei rappresentanti degli studenti restano in carica fino al compimento del mandato dell’Assemblea stessa. Il componente designato dalla Consulta dei dottorandi restano in carica fino al compimento del mandato della Consulta stessa.
  3. La Commissione:

    1. elegge al suo interno il Vice Coordinatore, fra i componenti di cui lettere b) e c) del precedente comma 1;
    2. propone i bandi relativi ai finanziamenti delle Attività formative autogestite dagli studenti;
    3. delibera, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, sulle richieste di finanziamento, sentendo i Presidenti delle Associazioni studentesche e i Responsabili dei Gruppi o loro delegati;
    4. effettua verifiche sul regolare svolgimento delle attività e sulla realizzazione dei programmi finanziati;
    5. esprime parere in merito alla relazione illustrativa sulle attività svolte che ogni Associazione è tenuta a produrre ai sensi dell’art. 13 del presente Regolamento e sulle forme di pubblicità adottate;
    6. predispone annualmente una relazione illustrativa sulle attività svolte e sull’impiego dei finanziamenti destinati alle Attività formative autogestite dagli studenti nel corso dell’anno, da presentare all’Assemblea dei rappresentanti degli studenti, alla Consulta dei dottorandi, al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione entro il mese di novembre;
    7. ha facoltà di revocare il finanziamento, in tutto o in parte, nel caso in cui l’attuazione delle iniziative sia difforme dallo spirito per il quale i contributi vengono corrisposti ovvero contrasti con le disposizioni del presente Regolamento.

  4. La Commissione è convocata dal Coordinatore o dal Vice Coordinatore anche su richiesta della metà più uno dei componenti. Per la validità delle sedute è necessario che intervenga almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
  5. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché il Coordinatore non si esprima in senso contrario.
  6. Non possono far parte della Commissione studenti iscritti ad una Associazione studentesca o facenti parte di un Gruppo di studenti, ovvero componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione o del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.
  7. I componenti della Commissione non possono delegare soggetti terzi per le funzioni normate dal presente Regolamento.
  8. I verbali delle riunioni  della Commissione sono sottoscritti dal Coordinatore e dal Segretario e vengono pubblicati sul sito web di Ateneo in area pubblica.

Art. 10 - Modalità di partecipazione e criteri per l’assegnazione dei finanziamenti

  1. Le domande di partecipazione all’assegnazione dei finanziamenti per le Attività formative autogestite dagli studenti sono presentate nelle modalità previste dall’Ateneo corredate da idonea documentazione.
  2. Sono privilegiate le iniziative che:

    1. a giudizio della Commissione siano maggiormente rispondenti alle finalità previste dal presente Regolamento;
    2. abbiano maggiore rispondenza alle politiche di Ateneo, così come evidenziate nel Piano strategico;
    3. abbiano potenzialità di interesse per il maggior numero di studenti;
    4. abbiano fondate possibilità di realizzazione e per le quali il contributo finanziario dell’Università sia fondamentale;
    5. siano presentate da Associazioni studentesche;
    6. presentino coerenza tra il progetto e il piano di spesa proposto per la sua attuazione;
    7. siano presentate dalle Associazioni e Gruppi che hanno ottenuto finanziamenti negli anni precedenti, sulla base della effettiva realizzazione, pubblicazione e qualità delle attività svolte.

  3. In ogni caso nessuna Associazione o Gruppo può ottenere più del 25% degli stanziamenti previsti per ciascun semestre.

Art. 11 - Pubblicità delle iniziative

  1. Alle iniziative di cui al presente Regolamento l’Ateneo assicura un’adeguata pubblicità.
  2. La pubblicizzazione dell’iniziativa con materiale stampato (pubblicazioni, locandine, volantini ecc.) oppure con modalità on line (siti web, social network ecc.) dovrà contenere la dicitura: "L’iniziativa è stata finanziata con i fondi per le attività studentesche dell’Università Ca’ Foscari".
  3. Il finanziamento dell’iniziativa non implica il patrocinio o l’adesione dell’Ateneo alla medesima. Ogni altro utilizzo del logo e del nome dell’Università, in ogni caso, è indebito se non esplicitamente autorizzato.

Art. 12 - Pubblicazioni

1.   Nel caso in cui l’iniziativa consista nella produzione di pubblicazioni devono essere descritti, in maniera circostanziata, gli obiettivi e gli intenti della pubblicazione stessa. Se la pubblicazione è un giornale destinato alla vendita deve essere dichiarato il prezzo di vendita, il nome del direttore responsabile e gli estremi di registrazione presso la cancelleria del tribunale. Se la pubblicazione è un giornale universitario non destinato alla vendita deve comunque essere dimostrata l’ottemperanza alle vigenti leggi sull’editoria.

Art. 13 - Modalità di erogazione dei finanziamenti

  1. I finanziamenti sono assegnati entro 30 giorni dalla deliberazione della Commissione.
  2. A seguito della deliberazione della Commissione, e prima dell’assegnazione del finanziamento, è prevista la possibilità di richiedere un acconto nella misura massima del 50% dell’importo ammesso a contributo per ciascuna singola iniziativa.
  3. Previa autorizzazione, da richiedere alla Commissione per le Attività formative autogestite dagli studenti, è possibile apportare variazioni o modifiche all’iniziativa finanziata, purché le stesse non pregiudichino o stravolgano la struttura, le finalità e gli obiettivi del progetto valutato.
  4. Le iniziative finanziate non possono comunque essere sostituite da altre né i contributi possono essere utilizzati per un’iniziativa diversa da quella per la quale sono stati concessi. Eventuali incrementi di costi e/o tariffe dovuti a qualsivoglia causa non potranno comportare alcuna variazione del contributo concesso.
  5. Il finanziamento viene erogato su richiesta del Presidente dell’Associazione o del responsabile del Gruppo, da presentare all’Ufficio nelle modalità previste dall’Ateneo. Alla richiesta di erogazione del finanziamento, corredata da tutta la documentazione delle spese, va allegata una relazione illustrativa dell’attività svolta e dell’iniziativa realizzata.
  6. Le iniziative ammesse a finanziamento devono essere rendicontate entro trenta giorni dalla conclusione di ogni singola iniziativa. La mancata presentazione del rendiconto e della relazione conclusiva comporta la decadenza dal finanziamento come previsto dal successivo art. 14.
  7. I contributi concessi sono liquidati nei limiti del finanziamento approvato per ciascuna singola iniziativa e previa verifica della conformità dello svolgimento dell’iniziativa con quanto approvato in sede di assegnazione dei finanziamenti.
  8. I finanziamenti non erogati e quelli revocati per le parti non espletate possono essere utilizzati dalla Commissione esclusivamente per iniziative a favore dell’Associazionismo studentesco; in caso di mancato utilizzo, incrementano la disponibilità dell’apposito stanziamento di bilancio dell’esercizio finanziario successivo.

Art. 14 - Obblighi delle Associazioni studentesche e dei Gruppi di studenti

  1. Le Associazioni studentesche ed i Gruppi di studenti che non ottemperino alle prescrizioni di cui agli articoli 2, 5 e 13 del presente Regolamento saranno escluse dai successivi finanziamenti. Nel caso in cui il finanziamento sia stato già erogato per effetto della scansione temporale dei bandi, potrà esserne disposta la revoca.
  2. Le Associazioni studentesche ed i Gruppi di studenti che non portino a compimento le iniziative finanziate per cause imputabili alle Associazioni e Gruppi medesimi sono tenute alla restituzione dell’eventuale anticipo già ottenuto e decadono dalla possibilità di concorrere al successivo finanziamento delle Attività formative autogestite dagli studenti.
  3. Le Associazioni ed i Gruppi che non portino a compimento le iniziative finanziate per cause non imputabili alle Associazioni e Gruppi medesimi sono tenute alla restituzione dell’eventuale anticipo già ottenuto.
  4. Le Associazioni studentesche ed i Gruppi di studenti non possono richiedere alcun contributo finanziario in forma obbligatoria per la partecipazione alle iniziative.

Art. 15 - Revoca dei finanziamenti

  1. La revoca dei finanziamenti già erogati o approvati, su deliberazione della Commissione per le attività autogestite, può essere disposta nei seguenti casi:

    1. utilizzazione dei fondi in modo difforme da quanto approvato dalla Commissione;
    2. violazione degli obblighi previsti dall’art. 5 per i quali è sancita la cancellazione;
    3. rendicontazione non completa.

Art. 16 - Disposizioni finali e di rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.

Last update: 27/02/2024