Assegnazione a studenti di borse, premi di studio e incentivi all'iscrizione a corsi e attività

Regolamento di Ateneo per l'assegnazione a studenti di borse, premi di studio e incentivi all'iscrizione ai corsi e allo svolgimento di specifiche attività formative.

Emanato con D.R. n. 1199 del 22/12/2011

Art. 1 - Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

    1. per Ateneo, l’Università Ca’ Foscari Venezia;
    2. per corsi di studio, i corsi di studio istituiti ed attivati nell’Ateneo per il conseguimento di uno dei titoli di cui al successivo punto;
    3. per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale, il dottorato di ricerca, il master;
    4. per corsi di laurea del vecchio ordinamento, i corsi degli ordinamenti ante D.M. n.509/1999;
    5. per corsi di laurea del nuovo ordinamento, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n.509/1999 e al D.M. n.270/2004;
    6. per corsi di laurea specialistica, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n.509/1999;
    7. per corsi di laurea magistrale, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n.270/2004;
    8. per dottorato di ricerca, i corsi di dottorato di ricerca;
    9. per master, i master universitari di primo e secondo livello;
    10. per Dipartimenti, le strutture di Ateneo di gestione e organizzazione della ricerca e della didattica;
    11. per Scuole, le Strutture di Ateneo che coordinano e organizzano le attività dei corsi di dottorato di ricerca, dei master universitari e delle altre attività legate alla formazione continua e dei corsi estivi nonché le Strutture Interdipartimentali per il coordinamento delle attività didattiche interdipartimentali;
    12. per studente, colui che è iscritto ad uno corso di studio dell’Ateneo.

Art. 2 - Tipologie di borse, premi e incentivi - finalità

  1. Per il perseguimento dell’eccellenza nei vari campi di studio e per sostenere l’accesso alla formazione universitaria di persone capaci e meritevoli, l’Ateneo, oltre alle borse di studio e alle provvidenze previste dalla normativa nazionale sul diritto allo studio, può istituire:

    1. borse per la redazione della tesi;
    2. premi di laurea;
    3. incentivi per l’iscrizione ai corsi di studio;
    4. borse per lo svolgimento di stage;
    5. borse e premi per incentivare la mobilità internazionale.

  2. Le borse per la redazione della tesi sono finalizzate ad incentivare e sostenere la redazione di tesi su argomenti di rilevante interesse scientifico e culturale, anche con riferimento agli ambiti disciplinari e/o alle attività istituzionali di rilievo strategico per l’Ateneo.
  3. I premi di laurea sono assegnati a laureati magistrali che abbiano elaborato una tesi di rilevante valore scientifico e culturale. Possono essere finalizzati alla pubblicazione editoriale della tesi.
  4. Gli incentivi per l’iscrizione ai corsi di studio sono principalmente volti ad agevolare l’iscrizione e la frequenza degli studenti più promettenti ai corsi di studio dell’Ateneo o a favorire il completamento della formazione dei giovani laureati più capaci.
  5. Le borse e i premi per lo svolgimento di stage sono finalizzati a favorire gli studenti capaci e meritevoli che intendano svolgere un’attività di stage in Italia o all’estero di particolare rilievo e impegno.
  6. Le borse e i premi per incentivare la mobilità internazionale sono finalizzati a favorire gli studenti capaci e meritevoli che intendano partecipare a programmi di studio all’estero.
  7. Per le borse di cui alle lettere a), d) ed e) l’attività formativa per cui è conferita la borsa, deve essere completata nei tempi rispettivamente prescritti da bando di concorso e con esito positivo.
  8. I candidati assegnatari di uno dei benefici di cui al precedente comma 1 possono essere contemporaneamente assegnatari di altre borse e premi di qualsiasi natura, salvo espressa incompatibilità prevista dalla legge vigente.

Art. 3 - Finanziamento e procedimento amministrativo

  1. Le borse, i premi e gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere istituiti con fondi a carico:

    1. del bilancio dell’Ateneo;
    2. delle dotazioni finanziarie dei Dipartimenti e delle Scuole;
    3. di appositi contributi ed erogazioni di soggetti esterni, pubblici e privati.

  2. La gestione del procedimento amministrativo di istituzione, selezione e attribuzione delle borse, dei premi e degli incentivi di cui al presente regolamento è attribuita:

    1. all’Ufficio Diritto allo studio dell’Amministrazione centrale, di concerto con l’ufficio Stage e l’ufficio Relazioni Internazionali, per le borse, i premi e gli incentivi istituiti dall’Ateneo, anche finanziati da soggetti esterni, rivolti alla generalità degli studenti/laureati;
    2. ai Dipartimenti e alle Scuole, per le borse, i premi e gli incentivi da loro stessi promossi e finanziati o finanziati da soggetti esterni che siano rivolti a studenti/laureati di determinate aree scientifico-disciplinari o comunque attinenti alle tematiche d’interesse delle sopraindicate strutture.

  3. L’istituzione delle borse, dei premi e degli incentivi a carico del bilancio di Ateneo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. L’istituzione delle borse dei premi e degli incentivi a carico dei fondi di Dipartimento o delle Scuole, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento/Scuola.

Art. 4 - Requisiti di accesso

  1. I requisiti di accesso devono essere chiaramente definiti nel bando di partecipazione nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità nonché di uguali opportunità di accesso. Devono inoltre tendere a premiare l’eccellenza secondo parametri di valutazione il più possibile oggettivi.
  2. Per la partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse per la redazione della tesi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), i candidati devono essere in possesso dello status di laureandi/dottorandi dell’Ateneo o eventualmente, di altre Università individuate nel bando. I candidati devono allegare alla domanda la dichiarazione del relatore attestante la qualità di laureando, l’argomento e la finalità del lavoro di tesi. La borsa è erogata in due rate: una all’atto dell’assegnazione dell’incentivo e l’altra sarà corrisposta dopo la discussione della tesi e previa produzione di una copia della stessa anche in formato digitale. E’ disposta la revoca del beneficio nel caso in cui il candidato non raggiunga i requisiti per il mantenimento del beneficio, previsti dal bando di concorso.
  3. Per la partecipazione al concorso per l’assegnazione dei premi di laurea di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), i candidati devono essere in possesso della laurea magistrale/specialistica o della laurea del vecchio ordinamento conseguita da non più di due anni, e sono tenuti ad allegare alla domanda copia della tesi.
  4. Per la partecipazione al concorso per l’assegnazione degli incentivi all’iscrizione ai corsi di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), i candidati devono essere in possesso del titolo necessario richiesto per l’ammissione al corso di studio. Tali incentivi vengono erogati in rate semestrali nel corso della carriera a fronte del raggiungimento del merito minimo previsto dal bando di concorso.
  5. Per la partecipazione all’assegnazione di borse per lo svolgimento di stage, di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), i candidati devono essere studenti o laureati da non più di 12 mesi dell’Ateneo che abbiano presentato domanda per la partecipazione ad attività di stage. Gli incentivi saranno erogati in due rate: una all’atto dell’inizio del programma e l’altra sarà corrisposta a conclusione dell’attività previa verifica dei risultati di merito conseguiti durante lo stage. E’ disposta la revoca del beneficio nel caso in cui il candidato non raggiunga i requisiti per il mantenimento del beneficio, previsti dal bando di concorso.
  6. Per la partecipazione all’assegnazione di borse e premi per incentivare la mobilità internazionale, di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), i candidati devono risultare iscritti ad un corso di studio dell’Università e devono essere stati selezionati per partecipare al programma di studi all’estero. Le borse saranno erogate in due rate: una all’atto dell’inizio del programma e l’altra sarà corrisposta al rientro in Italia previa verifica dei risultati di merito conseguiti durante il periodo di permanenza all’estero. E’ disposta la revoca della borsa nel caso in cui il candidato non raggiunga i requisiti per il mantenimento del beneficio, previsti dal bando di concorso.

Art. 5 - Bandi e provvedimenti di assegnazione

  1. Le borse, i premi e gli incentivi sono attribuiti a seguito di apposita procedura concorsuale. I bandi di concorso sono firmati dal Rettore per le borse, i premi e gli incentivi di cui all’art. 3 comma 1 lettera a), dal Direttore del Dipartimento o della Scuola per le borse, i premi e gli incentivi di cui all’art. 3 comma 1 lettera b).
  2. I bandi di concorso per l’assegnazione delle borse, dei premi e degli incentivi del presente regolamento devono prevedere, di norma, una scadenza per la presentazione delle domande non inferiore a 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione degli stessi; devono indicare chiaramente le modalità ed i criteri di selezione e il termine entro il quale il procedimento si concluderà.
  3. I bandi di concorso devono essere resi pubblici tramite l’apposita sezione del sito web di Ateneo e nelle altre forme ritenute opportune, a cura della struttura competente secondo quanto previsto dal precedente art. 3 comma 2.
  4. L’assegnazione della borsa, premio e incentivo è disposta dal Rettore per i casi di cui all’art. 3 comma 2 lettera a), dal Direttore del Dipartimento o dal Direttore della Scuola per i casi di cui all’art. 3 comma 2 lettera b).
  5. Sui bandi di concorso per l’assegnazione di borse, premi e incentivi rivolti agli studenti iscritti all’Università Ca’ Foscari, istituiti e gestiti direttamente da soggetti esterni e che prevedano il coinvolgimento dell’Ateneo in termini di patrocinio dell’iniziativa o di composizione della commissione giudicatrice o di svolgimento di attività di ricerca in strutture dipartimentali, deve essere acquisito preliminarmente il nulla osta dell’Ateneo. Il nulla osta è rilasciato dal Rettore a seguito di esplicita richiesta contenente l’indicazione della tipologia di beneficio che si intende offrire, delle finalità che si intendono perseguire e delle modalità di coinvolgimento dell’Ateneo.

Art. 6 - Commissioni selezionatrici

  1. Secondo la competenza nel procedimento amministrativo di cui al precedente art. 3, la commissione giudicatrice per l’attribuzione delle borse, dei premi e degli incentivi è nominata dal Rettore o dal Direttore del Dipartimento/Scuola, anche su proposta della struttura finanziatrice.
  2. La commissione selezionatrice è composta, di norma, da tre membri di cui almeno un professore ordinario o associato dell’Ateneo.
  3. Di tutte le operazioni di selezione deve essere redatto a cura della commissione selezionatrice apposito processo verbale.

Art. 7 - Norme finali

  1. Gli importi delle borse, dei premi e degli incentivi del presente regolamento sono assoggettati al trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente.

Last update: 27/02/2024