Liste di attesa

Il presente articolo non è applicabile all’Università.

Riferimenti normativi - D.Lgs. n. 33/2013

Art. 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale

  1. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Last update: 14/02/2024