Archivio Scritture Scrittrici Migranti

Emanato con D.R. n. 826 del 18/10/2022.
In vigore dal 25/10/2022.

Art. 1

  1. L’“Archivio Scritture Scrittrici Migranti” (d’ora in avanti denominato Archivio), è un progetto costituito su iniziativa dell’Università Ca’ Foscari Venezia (d’ora in avanti denominata Ateneo), del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati e del Dipartimento di Studi Umanistici in collaborazione con il  Sistema Bibliotecario di Ateneo (d’ora in avanti denominato SBA) e l’Ufficio Promozione Culturale (d’ora in avanti denominato UPC) e ha lo scopo fondamentale di raccogliere e promuovere lo studio delle scritture delle migrazioni e, in particolare, la raccolta della documentazione relativa alla memoria delle donne migranti: narrazioni, diari, lettere, autobiografie, autonarrazioni, storie di vite come forme di comunicazione e autorappresentazione delle donne nella migrazione da e verso l’Italia.
  2. All’Archivio possono aderire altri Dipartimenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia e, previa approvazione del Comitato Scientifico dell’Archivio, altre Università e altre Istituzioni interessate. L’Archivio collabora a determinati progetti d’Ateneo ed interateneo e a quelli particolari delle strutture che richiedano l’apporto delle competenze di cui dispone.
  3. Possono aderire a titolo individuale anche docenti e personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo ovvero personalità artistiche e studiose/studiosi che condividano gli scopi dell’Archivio, previa approvazione del Comitato Scientifico dell’Archivio.

Art. 2

  1. Per le sue attività e per il suo funzionamento l’Archivio dispone delle seguenti risorse:

    • eventuali contributi versati all’Archivio dall’Ateneo, dai Dipartimenti aderenti e da eventuali Istituzioni aderenti, determinati dalle medesime;
    • contributi ordinari e straordinari di funzionamento e di attrezzature direttamente assegnati all’Archivio da Istituzioni e programmi di ricerca nazionali e internazionali, da enti regionali e locali e dallo Stato;
    • ogni altra forma di contributo esterno compatibile con il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

  2. La gestione amministrativa dell’Archivio è affidata all’Ufficio Promozione Culturale che potrà avvalersi della Fondazione Università Ca’ Foscari secondo quanto previsto dalla vigente Convenzione Quadro Ateneo/Fondazione. La sede dell’Archivio è collocata presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati.
  3. Gli organi dell’Archivio hanno autonomia nella destinazione delle risorse finanziarie finalizzate all’attuazione dei propri programmi scientifici e alla copertura delle spese di funzionamento.

Art. 3

  1. Gli organi dell’Archivio sono:

    • il Comitato Scientifico;
    • il Direttore/la Direttrice.

  2. La partecipazione agli organi dell’Archivio è effettuata a titolo gratuito.

Art. 4

  1. Il Comitato Scientifico è composto da:

    • un rappresentante designato dall’Ateneo;
    • due rappresentanti per ciascuno dei Dipartimenti aderenti, ed eventualmente di ogni altra Università o Istituzione aderente, designato dai competenti organi;
    • eventuali membri onorari con funzioni consultive, cooptati dal Comitato Scientifico perché personalità autorevoli nei campi di ricerca e di azione dell’Archivio (senza diritto di voto).

  2. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni accademici. Il Comitato è nominato dall’Ateneo con decreto della Rettrice/del Rettore.
  3. Il Comitato Scientifico è convocato dalla Direttrice/dal Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei/delle suoi/sue componenti.
  4. Il Comitato Scientifico decide il programma di tutte le attività e le iniziative pubbliche promosse dall’Archivio, affidandone il coordinamento e l’attuazione al Direttore/alla Direttrice. Il Comitato Scientifico:

    • dispone l’utilizzo del budget;
    • approva il rendiconto annuale;
    • affida alla Direttrice/al Direttore le azioni di ordine della spesa;
    • approva le adesioni all’Archivio.

Art. 5

  1. Il Direttore/La Direttrice è nominato/a dalla Rettrice/dal Rettore tra i docenti dell’Ateneo. Il mandato della Direttrice/del Direttore dura tre anni accademici e non può essere rinnovato consecutivamente più di una volta.
  2. il Direttore/La Direttrice:

    • convoca periodicamente e presiede il Comitato Scientifico;
    • coordina l’attività culturale dell’Archivio; cura l’attuazione dei programmi e delle iniziative pubbliche decise dal Comitato Scientifico;
    • cura i rapporti fra l’Archivio, l’Ateneo, i Dipartimenti aderenti e le altre Università e le altre Istituzioni esterne aderenti;
    • cura le relazioni con Enti ed Istituzioni esterne, finalizzate allo svolgimento dell’attività dell’Archivio.

Art.6

  1. Il presente Regolamento può essere modificato su iniziativa del Comitato Scientifico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto (indicati all’art 4.1 [a] - [b]).
  2. Ogni modifica sarà approvata dai competenti organi dell’Ateneo. Una volta approvate, le modifiche verranno emanate dalla Rettrice/dal Rettore dell’Ateneo e comunicate agli aderenti.

Art. 7

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell’Ateneo.

Last update: 14/02/2024