Sistema Bibliotecario d'Ateneo (SBA)
Emanato con D.R. n. 840 del 28/10/2010 e modificato con D.R. n. 398 del 30/05/2011, con D.R. n. 719 del 20/11/2012, con D.R. n. 797 del 29/10/2013, con D.R. n. 1240 del 12/10/2021 e con D.R. n. 1030 del 19/11/2025.
In vigore dal 26/11/2025.
- Regolamento SBA

222 K
Art. 1
- Il Sistema Bibliotecario dell’Ateneo, d’ora in poi denominato “Sistema” o anche “SBA”, gestisce il patrimonio librario dell’Ateneo e l’accesso alle informazioni affidate a supporti digitali.
- Le funzioni di indirizzo sono attribuite al Consiglio del Sistema, presieduto dal Presidente, che assume le funzioni di Delegato del Rettore in materia. Le attività di gestione sono affidate al Direttore del Sistema, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio dello SBA, con il supporto del Coordinatore.
- Scopo del Sistema è offrire risorse informative e servizi di supporto ai fini istituzionali dell’Ateneo: didattica, ricerca e Terza missione. In particolare, esso assicura ai propri utenti, in forma coordinata e continua:
- lo sviluppo, l’aggiornamento, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio librario su qualunque tipo di supporto (collaborando inoltre con le strutture dell’Amministrazione alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio documentario dell’Ateneo);
- la fruizione del patrimonio stesso, anche da parte di utenti svantaggiati;
- il trattamento, l'accesso e la diffusione dell’informazione bibliografica, sia localmente sia a distanza;
- l’offerta di servizi in rete con altre biblioteche, per favorire l’accesso alla documentazione e lo scambio di documenti anche oltre i confini locali;
- l'offerta di servizi di supporto per l’utilizzo ottimale dei vari strumenti: banche dati, cataloghi, repositories, discovery tools, piattaforme informative, ecc.;
- l’offerta di servizi per favorire l’accesso aperto all’informazione scientifica e la conservazione del patrimonio bibliografico, documentale e di fonti informative nei vari supporti;
- l’offerta di servizi per favorire la disseminazione della cultura attraverso iniziative rivolte al territorio.
- L’Università Ca’ Foscari Venezia riconosce nel Sistema uno strumento essenziale per lo sviluppo dei propri fini istituzionali.
Art. 2
- Per il conseguimento di quanto indicato nell’art.1, il Sistema aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale e partecipa a reti e consorzi, locali, nazionali e internazionali, che perseguano obiettivi comuni nello sviluppo dei servizi bibliotecari e nel potenziamento della loro qualità ed efficacia.
Art. 3
- Impegno prioritario delle strutture del Sistema è soddisfare le esigenze istituzionali della ricerca, della didattica e della terza missione, rendendo pienamente effettiva la fruizione dei servizi indicati nella Carta dei servizi bibliotecari di Ateneo (di seguito anche Carta o Carta dei servizi).
Art. 4
- Per il conseguimento di quanto indicato nell’art.1 comma 2, il Sistema ha autonomia decisionale nell’ambito delle risorse assegnate dall’Amministrazione Centrale o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo e secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (di seguito anche RAFC).
- Sono a disposizione del Sistema, per le spese di funzionamento e in conto capitale: (a) i fondi annualmente stanziati dal Consiglio di Amministrazione; (b) ulteriori fondi da questo stanziati e dedicati a progetti presentati dal Consiglio del Sistema; (c) ogni altra forma di finanziamento al Sistema e a singole strutture bibliotecarie compatibile con il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. I fondi attribuiti da enti esterni o strutture interne specificamente finalizzati, acquisiti in forme autorizzate preventivamente per tipologia dal Consiglio del Sistema, e pertanto riconducibili alla singola struttura bibliotecaria, sono a disposizione esclusivamente della stessa e non dell’intero Sistema. Nel rispetto del principio sopra espresso i fondi per l’acquisizione di materiale librario/documentario possono essere ripartiti fra le strutture bibliotecarie dello SBA all’inizio di ogni anno solare dal Consiglio del Sistema, sulla base di criteri predeterminati e tenendo conto delle relazioni consuntive di ogni struttura.
- Le singole strutture del Sistema possono detenere un fondo minute spese in aderenza a quanto disciplinato dal RAFC e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, da utilizzare nel rispetto della normativa. Responsabile del fondo è il Direttore del Sistema Bibliotecario (d’ora in poi anche Direttore del Sistema).
Art. 5
- Sono organi di governo:
- il Presidente del Consiglio del Sistema Bibliotecario di Ateneo (d’ora in poi Presidente del Consiglio del Sistema);
- il Consiglio del Sistema Bibliotecario di Ateneo (d’ora in poi Consiglio di Sistema).
Art. 6
- Il Consiglio del Sistema è composto da:
- il Presidente del Consiglio del Sistema;
- i Presidenti delle Biblioteche d’Area.
Partecipa alle sue riunioni il Direttore del Sistema bibliotecario con funzioni consultive e di segretario verbalizzante, coadiuvato, in tali attività, dal coordinatore operativo del Sistema stesso.
- Il Consiglio del Sistema svolge la funzione di indirizzo delle attività di tutte le strutture dello SBA, secondo gli orientamenti strategici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. A tal fine, sulla base di apposite istruttorie condotte dal Direttore del Sistema:
- propone agli organi di governo dell’Ateneo le linee di sviluppo del Sistema;
- formula agli organi di governo dell’Ateneo richieste ordinarie e straordinarie per l’assegnazione di risorse finanziarie, umane e strutturali al Sistema, o ai suoi progetti;
- delibera l’attivazione dei servizi di interesse generale, anche su richiesta delle strutture bibliotecarie e degli Uffici del Sistema;
- approva la Carta dei servizi bibliotecari di Ateneo.
- Sono di competenza del Consiglio del Sistema:
- l’approvazione della proposta di budget annuale e triennale, che confluisce nel bilancio unico di previsione dell’Ateneo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, redatta nel rispetto degli obiettivi programmatici dal Direttore del Sistema, supportato dal Coordinatore operativo del Sistema;
- l’assegnazione del budget annuale alle strutture del Sistema;
- l’approvazione del consuntivo e della relazione accompagnatoria predisposti dal Direttore del Sistema;
- l’approvazione delle afferenze dei Dipartimenti alle strutture bibliotecarie;
- l’elaborazione di proposte di modifica o integrazione al presente Regolamento;
- la valutazione periodica della congruenza fra le linee di indirizzo stabilite e l’operato del Direttore del Sistema, la valutazione della cui performance spetta al Direttore Generale dell’Ateneo.
- Il Consiglio del Sistema si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi su convocazione del suo Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Sistema.
Art. 7
- Il Presidente del Consiglio del Sistema è nominato tra i docenti dell’Ateneo e non può ricoprire la carica di Presidente di una struttura bibliotecaria.
- Il mandato del Presidente del Consiglio del Sistema dura tre anni accademici e può essere rinnovato consecutivamente non più di una volta.
- Il Presidente del Consiglio del Sistema:
- convoca e presiede il Consiglio del Sistema;
- rappresenta il Sistema presso gli organi di governo dell’Università e nei confronti di altre Amministrazioni, Enti o terzi;
- è garante dell’applicazione del presente Regolamento;
- riferisce, su richiesta del Rettore agli organi dell’Ateneo sulle attività e sullo stato del Sistema.
- Il Presidente designa, tra i membri docenti del Consiglio del Sistema, un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo o in caso di conclusione anticipata del mandato e fino alla nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente è nominato con decreto rettorale.
Art. 8
- Al Direttore del Sistema sono attribuite funzioni di gestione, coordinamento e controllo delle attività delle strutture del Sistema e del personale che vi è assegnato, secondo quanto definito con apposito provvedimento del Direttore Generale.
- Il Direttore del Sistema viene affiancato dal Coordinatore operativo del Sistema che supporta il Dirigente nel coordinamento e nel presidio dei processi in capo al Sistema Bibliotecario di Ateneo, il cui ruolo e funzioni sono definiti con apposito provvedimento del direttore generale.
Art. 9
- Il sistema è organizzato in strutture bibliotecarie, presidiate dai rispettivi direttori, secondo quanto definito con provvedimento del direttore generale, attualmente così identificate:
- Biblioteca di Area Economica (BEC);
- Biblioteca di Area Linguistica (BALI);
- Biblioteca di Area Scientifica (BAS);
- Biblioteca di Area Umanistica (BAUM);
- Biblioteca Digitale di Ateneo (BDA).
- I Dipartimenti afferiscono, sulla base dei loro ambiti di attività, a una o più strutture bibliotecarie di Area.
Art. 10
- Sono organi di ciascuna struttura bibliotecaria di Area:
- il Presidente della Biblioteca di Area;
- il Consiglio della Biblioteca di Area.
Art. 11
- Il Consiglio della Biblioteca ha funzioni di programmazione e indirizzo delle attività istituzionali della Biblioteca, secondo gli orientamenti strategici stabiliti dal Consiglio del Sistema. A tal fine:
- formula al Consiglio del Sistema le proposte di sviluppo, prevedendo il contenimento degli acquisti librari su supporto cartaceo a favore di acquisti in formato digitale;
- esprime un parere sui criteri di utilizzo del budget eventualmente assegnato;
- approva la Relazione annuale presentata dal Presidente.
- Il Consiglio della Biblioteca è composto da:
- il Presidente della Biblioteca;
- due docenti rappresentanti per ogni Dipartimento che afferisce alla struttura stessa, designati dal rispettivo Consiglio di Dipartimento;
- un rappresentante del personale tecnico e amministrativo, eletto dal personale tecnico e amministrativo assegnato alla Biblioteca, tra il personale medesimo;
- un rappresentante degli studenti, designato dall’ Assemblea della Rappresentanza studentesca.
Partecipa alle sue riunioni con funzioni di segretario verbalizzatore il Direttore della Biblioteca. Partecipa inoltre alle riunioni con funzioni consultive il Direttore del Sistema.
- I membri del Consiglio sono nominati con decreto rettorale e durano in carica tre anni accademici. Il loro mandato è rinnovabile consecutivamente non più di una volta.
- Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Non precludono l'elettorato attivo e passivo aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio.
- Le votazioni per l’elezione delle rappresentanze di cui al comma 2 lettera c), alle quali si applicano le norme dell’art. 68 del Regolamento Generale di Ateneo, avvengono a scrutinio segreto con doppia preferenza di genere. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Il Direttore del Sistema Bibliotecario provvede alla costituzione di un seggio elettorale composto da un Presidente e da due componenti, di cui un segretario.
- Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano nel ruolo e in caso di ulteriore parità il più anziano di età. Gli eletti sono nominati con decreto del Presidente del Sistema Bibliotecario.
- La vacanza di posti di rappresentanti non inficia la validità delle riunioni e le deliberazioni intervenute nel frattempo.
Art. 12
- Il Presidente della Biblioteca è nominato dal Rettore fra il personale docente e dura in carica tre anni accademici. Il suo mandato è rinnovabile consecutivamente non più di una volta.
- Il Presidente:
- rappresenta la struttura bibliotecaria nel Consiglio del Sistema;
- convoca e presiede il Consiglio;
- presenta al Consiglio della Biblioteca la Relazione Annuale, predisposta in collaborazione col Direttore della Biblioteca, contenente le informazioni sullo stato della struttura bibliotecaria, sull'esito delle attività programmate e sulla programmazione delle attività a venire. La relazione viene quindi posta all’approvazione del Consiglio del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
- Il Presidente può designare tra i membri docenti un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Il Vicepresidente è nominato con Decreto rettorale.
Art. 13
- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme dello Statuto di Ateneo, al Regolamento Generale di Ateneo e più in generale all’ordinamento universitario.
- L’Università Ca’ Foscari Venezia garantisce la parità di genere.
- Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nello Statuto e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
Art. 14
- Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore previa approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed entra in vigore dal settimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo online di Ateneo.
Last update: 28/11/2025