Incentivazione del personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e CEL

Emanato con D.R. n. 384 dell'11/07/2012 e modificato con D.R. n. 279 del 03/04/2013, D.R. n. 478 del 12/06/2013, D.R n. 870 del 08/08/2019 e D.R. n. 445 18/05/2020. Modifiche entrate in vigore il 19/05/2020.

Parte I – Finalità

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo dei Fondi per l’incentivazione del personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e CEL dell’Università Ca’ Foscari Venezia ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 382/1980, dell’art. 4 della Legge 370/1999, dell’art. 4 del D.L. 255/1981 convertito, con modificazioni, in L. 24 luglio 1981, n. 391, dell’art. 9 della Legge 240/2010, dell’art. 1, comma 16 della legge 230/2005 e dell’art. 24 comma 6 del D.Lgs 165/2001, che sono così articolati:

    1. Fondo Comune di Ateneo (FCA), destinato a remunerare il personale tecnico amministrativo che non collabora direttamente all’esecuzione delle prestazioni verso corrispettivo di cui al vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle prestazioni verso corrispettivo;
    2. Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori in regime di tempo pieno, del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici (FAP).

Parte II – Fondo Comune di Ateneo (FCA)

Art. 2 - Costituzione del FCA

  1. Il FCA è costituito annualmente ed è alimentato dalle quote sui corrispettivi delle prestazioni di cui al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle prestazioni verso corrispettivo.

Art. 3 – Ripartizione del FCA

  1. Il FCA è ripartito annualmente tra gli aventi diritto sulla base della valutazione della performance individuale secondo i criteri individuati dalla contrattazione collettiva integrativa d’Ateneo.
  2. Lo stanziamento del FCA deve garantire la copertura dei compensi lordi erogati agli aventi diritto e di tutti gli oneri a carico dell’Ateneo.
  3. Il personale tecnico amministrativo cui siano stati corrisposti nel corso dell’anno solare di riferimento compensi diretti ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle prestazioni verso corrispettivo può partecipare alla ripartizione del FCA qualora i compensi già percepiti a titolo di partecipazione diretta alle attività siano complessivamente di importo inferiore alla quota media di FCA teoricamente attribuibile in base al posizionamento nel modello professionale. In tal caso al personale verrà corrisposta la differenza tra la suddetta quota media e quanto già percepito direttamente.

Parte III – Fondo di Ateneo per la premialità (FAP)

Art. 4 - Costituzione del FAP

  1. Il FAP, a livello di Ateneo, è articolato in tre quote:

    1. Quota docenti/ricercatori”, alimentata:

      1. con le risorse di cui all’art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (controvalore degli scatti stipendiali non attribuiti);
      2. con le risorse di cui all’art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (ulteriori risorse assegnate dal MIUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei);
      3. con le risorse di cui all’art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative a professori , ricercatori (ripetizione compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione);
      4. con le risorse appositamente stanziate dall’Ateneo ai sensi dell’art.1, comma 16 della legge 230/2005.
      5. dalle apposite somme premiali previste dal “Regolamento per il Fondo di Supporto alle attività di Ricerca e Internazionalizzazione dell’Ateneo”.

    2. Quota pta”, alimentata:

      1. con le risorse di cui all’art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative personale tecnico/amministrativo (ripetizione compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione);
      2. dalle apposite somme previste dal “Regolamento per il Fondo di Supporto alle attività di Ricerca e Internazionalizzazione dell’Ateneo”.
      3. da una quota pari al 5% dell’ammontare del rimborso delle ore uomo del personale strutturato rendicontato sui progetti di ricerca, innovazione e internazionalizzazione, finanziati con fondi di derivazione europea, con esclusione del costo rendicontato del personale reclutato ad hoc sul progetto.

    3. Quota incentivazione diretta” rivolta al personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico, alimentata da una quota variabile fino ad un massimo del 45% dell’ammontare delle ore uomo del personale strutturato rendicontato sui progetti di ricerca, innovazione e internazionalizzazione. Nel calcolo di detta quota non si considera l’importo rappresentato dalle ore rendicontate di eventuale personale strutturato reclutato ad hoc sul progetto. La facoltà di ricorrere a tale forma di incentivazione è lasciata in capo alle strutture che gestiscono i progetti interessati e, per il personale tecnico amministrativo è CEL, è limitata a progetti finanziati con fondi di derivazione europea.

  2. Il Fondo, limitatamente alle prime due quote, può essere ulteriormente integrato con finanziamenti e con quote dei proventi delle attività verso corrispettivo definita dal Consiglio di Amministrazione Per la parte finalizzata ad incentivazione del personale tecnico e amministrativo e CEL va certificata la derivazione europea o da conto terzi dei fondi.
  3. I Dipartimenti e le altre strutture di Ateneo, nonché la Fondazione Ca’ Foscari, possono integrare il Fondo di cui al comma 1 lettere A) e B) con risorse provenienti da finanziamenti esterni. Per la parte finalizzata ad incentivazione del personale tecnico e amministrativo e CEL va certificata la derivazione europea o da conto terzi dei fondi.
  4. I finanziamenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 possono integrare il Fondo di cui ai commi precedenti unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi.

Titolo I - Quota docenti e ricercatori (art. 4 c. 1 lettera A)

Art. 5 - Modalità di utilizzo della quota parte del Fondo

  1. La quota del fondo di cui al presente titolo è finalizzata:

    1. ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti in attività di didattica e di ricerca, e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.
    2. ad attribuire i premi alla vincita di cui al successivo art. 9.

  2. In entrambi i casi, il personale docente e ricercatore destinatario delle quote di incentivazione del fondo di cui alle lettere a) e b), può optare, in luogo del compenso, per l'assegnazione di fondi di ricerca da trasferire al proprio Dipartimento di afferenza.

Art. 6 - Compenso aggiuntivo per professori e ricercatori a tempo pieno

  1. Gli incarichi di cui all’art. 5, co. 1, lettera a) devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo.
  2. Gli incarichi relativi all’attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative che siano già disciplinati con apposito regolamento di Ateneo[1].
  3. Le tipologie di incarichi attribuibili e relativi compensi sono definiti nell’allegato 1. Eventuali integrazioni di tipologia sono disposte dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore. In ogni caso i compensi previsti dal presente articolo devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.
  4. Possono altresì essere attribuiti compensi aggiuntivi a professori, ricercatori che abbiano contribuito all’acquisizione di sponsorizzazioni e di finanziamenti pubblici o privati, nei limiti delle risorse attribuite al Fondo ai sensi dell’art. 4, comma 2, del presente Regolamento. Il contributo all’acquisizione delle commesse deve essere adeguatamente documentato.
  5. I compensi in relazione ai risultati conseguiti nell’attività di didattica e di ricerca sono attribuiti secondo le modalità previste dalle delibere degli organi di Ateneo, previo versamento al FAP delle relative poste finanziarie.

[1] in particolare “Conferimento di incarichi di insegnamento e did. integrativa ex art. 23 L.240/10 “ e “Regolamento dei Master universitari e delle attività di Lifelong Learning”.

Art. 7 - Modalità di conferimento degli incarichi

  1. Gli incarichi di cui all’art. 6 commi 1 e 2, così come definiti ai sensi del comma 3 dello stesso art. 6, sono attribuiti dal Rettore, eventualmente anche su proposta di Direttori di Dipartimento. Le procedure per il conferimento degli incarichi sono presidiate dal competente ufficio dell’Area Risorse Umane.
  2. Le proposte di incarico e i provvedimenti di attribuzione devono dettagliare il contenuto dell’incarico, individuare la copertura finanziaria e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.
  3. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

Art. 8 - Modalità di attribuzione dei compensi

  1. In caso di incarichi di cui al precedente art. 6 commi 1 e 2, i compensi sono erogati, con Decreto Rettorale, eventualmente in parte al momento dell’attribuzione dell’incarico e per il resto al termine dell’incarico effettuata e certificata dal proponente l’incarico stesso, ovvero dal soggetto individuato nel provvedimento di conferimento, previa istruttoria e verifica dell’effettiva copertura finanziaria e nulla osta del Dirigente dell’Area Risorse Umane, cui compete il presidio del relativo capitolo di Bilancio. L’effettiva modalità di erogazione dei compensi viene disciplinata nel provvedimento di attribuzione dell’incarico.
  2. I compensi di cui all’articolo 6, comma 4 sono attribuiti dal Rettore, su richiesta del personale che abbia contribuito all’acquisizione dei finanziamenti, nei limiti di quanto definito dal Consiglio di Amministrazione. Tali compensi, a valere sui finanziamenti recuperati, sono erogati dopo la riscossione dell’intero ammontare finanziario previsto dalle commesse che il beneficiario del compenso ha contribuito a far acquisire.
  3. Nel caso di compensi in relazione ai risultati conseguiti nell’attività di didattica e di ricerca, di cui al precedente art. 6, comma 5, i compensi sono erogati al momento della determinazione del risultato, che avviene tramite apposito provvedimento del Rettore.
  4. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 9 - Premi alla vincita

  1. I premi alla vincita sono destinati ai docenti e ricercatori responsabili scientifici di progetti effettivamente finanziati da:

    1. Programmi europei di istruzione, formazione e internazionalizzazione, ad esclusione delle mobilità individuali;
    2. Programmi europei ed internazionali di ricerca sviluppo e innovazione effettivamente finanziati. Per quanto riguarda i progetti ERC e le Azioni Marie Curie individuali, potranno ricevere un premio soltanto coloro che hanno scelto Ca’ Foscari come ente ospitante (Host Institution o Additional Institution).

  2. Dall’erogazione del premio sono escluse le proposte presentate nell’ambito di bandi competitivi che non sono soggetti al prelievo a favore del Fondo di Supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione.
  3. Gli interessati dovranno inoltrare formale richiesta all’Area Ricerca, secondo modello predisposto dall’area medesima.
  4. Per il personale strutturato dell’Ateneo i premi verranno erogati ai singoli responsabili scientifici nelle modalità previste dal presente Regolamento a valere sulle disponibilità del Fondo di Supporto alla Ricerca e all’Internazionalizzazione. Nel caso in cui il destinatario del premio non sia strutturato, il premio viene erogato come incentivo alla ricerca.
  5. Gli importi dei premi alla vincita si determinano applicando le stesse percentuali utilizzate per il calcolo del prelievo a favore del Fondo di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione (v. Art. 3 Regolamento Fondo di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione dell’Ateneo), con l’applicazione di una soglia minima pari a 500 euro (costo ente). Alcuni esempi sono riportati nella scheda tecnica allegata al presente Regolamento.
  6. Nel caso di progetti finanziati nell’ambito di Programmi che prevedono una quota di spese generali inferiore al 15% e non permettono di valorizzare il costo del personale strutturato oltre la quota di cofinanziamento, si lascia libera facoltà ai responsabili scientifici di avvalersi o meno dell’esenzione dal prelievo di cui all’Art. 3 del Regolamento Fondo di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione dell’Ateneo, e pertanto di accedere all’erogazione del premio alla vincita.
  7. Il destinatario del premio può richiedere che esso sia erogato, in alternativa, come incentivo alla progettazione sotto forma di fondi di ricerca (v. Art.7 Regolamento Fondo di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione dell’Ateneo).
  8. Per i vincitori di progetti approvati dopo la cessazione del rapporto con l’Ateneo (per trasferimento o pensionamento) e i docenti e ricercatori a tempo definito il premio viene automaticamente trasformato in incentivo (v. Art. 7 comma 4 Regolamento Fondo di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione dell’Ateneo).
  9. I premi vengono erogati come compensi al singolo responsabile scientifico. Il destinatario del premio può optare per la condivisione dello stesso con gli altri componenti del gruppo di ricerca, nella misura da lui stabilita.
  10. L’erogazione dei premi alla vincita è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria, che viene accertata nell’atto di assegnazione del contributo. L’entità delle assegnazioni e l’elenco dei vincitori viene annualmente comunicato al Consiglio di Amministrazione.

Titolo II – Quota personale tecnico amministrativo

Art. 10 – Modalità di utilizzo della quota del Fondo destinata al PTA (art. 4 c.1 lett. B)

  1. La quota parte del fondo di cui al presente titolo è finalizzata ad incentivare la generalità del personale tecnico amministrativo per l’acquisizione di finanziamenti esterni, secondo il principio in base al quale tutta l’organizzazione indirettamente contribuisce all’acquisizione di tali fondi.
  2. L’importo disponibile annualmente per l’incentivazione della partecipazione indiretta del personale tecnico amministrativo (fondo maturato al 31/12 anno precedente sulla base dei prelievi effettuati a valere sui progetti) è ripartito come segue:

    1. una quota pari all’85% dell’importo annuale disponibile sarà ripartita annualmente tra tutto il personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato e determinato in funzione della relativa collocazione nel modello professionale di Ateneo e degli esiti della valutazione della performance annualmente ottenuta da ciascun dipendente, tenuto conto del regime orario e del periodo di servizio. Si terrà conto inoltre di un coefficiente di differenziazione di struttura, definito annualmente dalla Direzione Generale in sede di presentazione del Piano Integrato della Performance che consideri gli impatti delle strutture rispetto al raggiungimento degli obiettivi strategici. Per quanto riguarda le strutture dipartimentali, tale coefficiente terrà conto dell’apporto al fondo garantito dalla struttura nell’anno precedente a quello di erogazione. Il coefficiente di differenziazione di struttura non potrà essere superiore ad 1,3 e potrà riguardare non più del 50% delle strutture organizzative di Ateneo. Il differenziale sarà attribuito alle strutture solo in caso di raggiungimento di un punteggio almeno pari a 70 nella valutazione della performance organizzativa. Il coefficiente da assegnare a ciascuna classe del modello professionale di Ateneo è determinato annualmente dal Direttore Generale. Per l’anno 2019 il coefficiente di differenziazione sarà compreso in un range che va da 0,8 per la classe 8 a 1,5 per la classe 17.
    2. il restante 15% sarà a disposizione della Direzione Generale e sarà destinato all’erogazione al personale tecnico amministrativo di compensi per particolari e specifiche funzioni e progetti. Tali compensi saranno determinati annualmente, sulla base delle risorse disponibili, dal Direttore Generale, che individuerà le funzioni e i progetti da incentivare e le relative quote. Tali compensi non potranno essere destinati per più di due anni consecutivi agli stessi dipendenti e non potranno superare l’importo massimo annuale individuale di € 2.000,00 lordo percipiente. Eventuali somme non corrisposte incrementeranno la quota di cui al punto a) dell’anno successivo.

Art. 11 – Compensi per l’acquisizione di sponsorizzazioni ovvero di finanziamenti pubblici o privati

  1. Possono altresì essere attribuiti compensi aggiuntivi al personale tecnico amministrativo che abbia contribuito all’acquisizione di sponsorizzazioni ovvero di finanziamenti pubblici o privati, nei limiti delle risorse attribuite al Fondo ai sensi dell’art. 4, comma 2, del presente Regolamento.
  2. Il contributo all’acquisizione delle commesse deve essere adeguatamente documentato.
  3. I compensi di cui al presente articolo sono attribuiti dal Direttore Generale su richiesta della struttura che beneficia dei finanziamenti alla cui acquisizione ha contribuito il personale interessato (v. allegato 1).
  4. Tali compensi, a valere sui finanziamenti recuperati, sono erogati dopo la riscossione dell’intero ammontare finanziario previsto dalle commesse che il beneficiario del compenso ha contribuito a far acquisire. A tal fine il relativo importo, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Ateneo, deve essere girato ad incremento del Fondo per essere integralmente destinato al pagamento dei compensi mirati.

Titolo III – Quota incentivazione diretta

Art. 12 – Modalità di utilizzo della quota parte del Fondo

  1. La quota parte del fondo di cui al presente titolo è finalizzata ad incentivare il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico che collabora direttamente ai progetti di ricerca, innovazione e internazionalizzazione (di appartenenza o meno della struttura), ivi compreso l’eventuale personale strutturato reclutato ad hoc sui progetti.
  2. La facoltà di ricorrere a tale forma di incentivazione è lasciata in capo alle strutture cui afferiscono i progetti interessati. In caso positivo, la proposta contenente la percentuale di prelievo sul progetto a valere sull’importo delle ore uomo del personale strutturato rendicontato nonché la ripartizione tra personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e CEL dovrà essere approvata dall’organo collegiale della struttura ovvero dal Consiglio di Amministrazione per le strutture dell’Amministrazione Centrale.
  3. L’individuazione del personale coinvolto viene proposta:

    1. per il personale docente e ricercatore, congiuntamente dal responsabile del progetto e dal direttore della struttura;
    2. per il personale tecnico amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico, dal segretario della stessa, o dal responsabile di altro ufficio coinvolto, sentito il responsabile del progetto

    ed è approvata dall’organo collegiale con delibera nella quale siano dettagliati il progetto, l’attività incentivata, l’ammontare dell’incentivo, le modalità e le tempistiche di pagamento, la copertura finanziaria. Nel caso di strutture dell’Amministrazione centrale la competenza è posta in capo al Direttore Generale.

  4. La quota a carico del progetto deve garantire la copertura dei compensi lordi e di tutti gli oneri a carico dell’Ateneo.

Art. 13 – Modalità di determinazione dei compensi

  1. La quota di cui all’art. 12 è ripartita, per ciascun progetto, tra il personale avente diritto, individuato ai sensi dell’art. 12, co. 3, sulla base dell’apporto individuale alle attività del progetto, valutato dai soggetti di cui all’art. 12, co. 3.

Art. 14 – Modalità di pagamento dei compensi

  1. I compensi di cui al presente titolo sono erogati a cura della struttura proponente all’esito di ciascuna fase di rendicontazione prevista dal progetto, previa istruttoria e verifica dell’effettiva copertura finanziaria. L’eventuale mancato riconoscimento in sede di verifica finale di tutto o parte dell’importo finanziato che comportasse il venire meno della copertura, parziale o integrale, a carico del progetto determina il corrispondente recupero delle somme a carico dei soggetti percipienti.

Parte IV – Norme transitorie e finali

Art. 15 - Norme transitorie e finali

  1. Gli incarichi di cui all’art. 6 commi 1 e 2 e i compensi di cui all’art. 6 comma 4 e 5, e la relativa copertura finanziaria, sono definiti all’allegato 1. Per i casi non previsti nell’allegato 1 spetta al Consiglio di Amministrazione definire eventuali ulteriori incarichi e compensi con provvedimento motivato.
  2. Ai docenti e ricercatori già in servizio e che siano risultati vincitori dei programmi di ricerca di alta qualificazione, come definiti da apposito Decreto Ministeriale, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva corrispondente all’eventuale differenza tra la retribuzione contrattuale in essere e la retribuzione prevista dal relativo programma di ricerca.
  3. Per le attività svolte da docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo all’interno dei Progetti di Eccellenza vinti dai Dipartimenti dell’Ateneo e di cui alla Legge n. 232/2016 possono essere attribuiti appositi compensi premiali previa verifica del rispetto dei principi previsti nel presente Regolamento (con particolare riferimento, per la componente docente, a quanto previsto dall’art. 5 c. 1 lett. a) e della coerenza con quanto precisato nel progetto approvato dal Ministero. Dell’esito di tale verifica dev’essere data esplicita evidenza nella delibera dipartimentale con la quale si approva la liquidazione dei relativi compensi, da disporsi con successivo provvedimento. L’individuazione del personale da incentivare e la determinazione dei compensi vengono effettuate con le medesime modalità previste dagli art. 12, commi 3 e 4, e 13 del presente Regolamento. I compensi previsti dal presente comma devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento. Il personale docente e ricercatore destinatario del premio può richiedere che esso sia erogato, in alternativa, sotto forma di fondi di ricerca. Per il personale docente e ricercatore cui il premio sia attribuito dopo la cessazione del rapporto con l’Ateneo (per trasferimento o pensionamento) e i docenti e ricercatori a tempo definito il premio viene automaticamente trasformato in fondi di ricerca.
  4. L’importo dei compensi spettanti al personale tecnico amministrativo ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento sarà ridotto tenendo conto di eventuali somme percepite nell’anno solare (criterio di cassa) precedente a quello di erogazione a titolo di compensi per prestazioni verso corrispettivo, incentivi tecnici e quote dirette su progetti, secondo criteri definiti dalla Direzione Generale.
  5. Il presente Regolamento si applica:

    1. per quanto attiene l’alimentazione del FAP – quota pta: a valere su tutti i trasferimenti che verranno operati al Fondo di Supporto a far data dalla sua entrata in vigore;
    2. per quanto attiene l’obbligatorietà della destinazione di parte dell’importo delle ore uomo rendicontate: su tutte le proposte progettuali presentate all’ente finanziatore a partire dalla data indicata nel decreto di emanazione del presente Regolamento, ferma restando la possibilità di optare per la destinazione ai compensi diretti di cui all’articolo del presente Regolamento di parte dell’importo rendicontato in ore uomo per tutti i progetti già presentati e in corso al momento della sua entrata in vigore;
    3. per quanto attiene i premi alla vincita: alle proposte il cui esito è stato comunicato dall’ente finanziatore a decorrere dal 01/01/2019.

Allegato 1 - Incarichi e compensi

Compensi per risultati attività di didattica e di ricerca Art. 6, comma 5 Importo max (Costo Ateneo) sulla base delle disponibilità, eventualmente riduzione proporzionale Parametri Copertura finanziaria
Partner, coordinatore o proponente unico di progetto europeo o internazionale di ricerca e innovazione o istruzione e formazione P = R x (R/C)
dove:
- P = importo premio
- R = importo ritenuta a favore del Fondo di Supporto (v. art. 3 Regolamento Fondo di Supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione)
- C = contributo ente finanziatore
a cui si applica una soglia minima pari a 500 € (costo ente)[2]
Fondo di supporto alla ricerca
Compensi per fund rising (cui all’art 6 comma 4 e art. 11) (attività istituzionale e sponsorizzazioni in ambito commerciale) % sul valore del finanziamento acquisito o della sponsorizzazione Fasce percentuali:
- 10% fino a 200.000;
- 7% da 200.000 a 500.000;
- 5% da 500.000 a 1.000.000;
- 3% da 1.000.000 di euro fino a 2 milioni di euro.
Nel caso in cui l’applicazione di dette percentuali determini un compenso che non trova capienza nel budget del finanziamento, si procede ad abbattimento del compenso fino a concorrenza dell’importo disponibile.

[2] Esempio 1: per un progetto con un contributo pari a 500.000 € la ritenuta applicata è pari al 15%: 500.000 * 15% = 75.000. L’importo del premio sarà quindi pari a 75.000 * (75.000/500.000) = 11.250 €.

Esempio 2: per un progetto con un contributo pari a 1.000.000 € la ritenuta applicata è pari al 12% 1.000.000 * 12% = 120.000. L’importo del premio sarà quindi pari a 120.000 * (120.000/1.000.000) = 14.400 €.

Esempio 3: per un progetto con un contributo pari a 100.000 € e con overhead pari a 10.000 € la ritenuta applicata è pari all’intero ammontare dell’overhead, equivalente al 10% dell’importo del progetto. L’importo del premio sarà quindi pari a 10.000 * (10.000/100.000) = 1.000 €

Esempio 4: per un progetto con un contributo pari a 100.000 € e con overhead pari a 5.000 € la ritenuta applicata è pari all’intero ammontare dell’overhead, equivalente al 5% dell’importo del progetto. L’importo del premio sarebbe quindi pari a 5.000 * (5.000/100.000) = 250 €, ma poiché tale valore è inferiore rispetto alla soglia minima, l’importo del premio sarà pari a 500 €.

Esempio 5: per un progetto con un importo totale di 100.000 € ma un contributo europeo di 70.000 € e un overhead pari a 7.000 €, la ritenuta applicata è pari all’intero ammontare dell’overhead, equivalente al 7% dell’importo del progetto. L’importo del premio è pari a 7.000 * (7.000/70.000) = 700 €.

Incarichi Art. 5, commi 1 e 2 Importo max (Costo Ateneo) sulla base delle disponibilità, eventualmente riduzione proporzionale Parametri Copertura finanziaria
Coordinamento e progettazione Master Max 7% entrate complessive + ulteriore 7% sul fatturato generato dagli iscritti superiori al minimo previsto dal Regolamento Master. In ogni caso, l’importo non potrà superare il limite di € 10.000 per i Master Universitari Budget Master
Responsabile convenzione per attività di ricerca finanziata da terzi (ove non classificabile come attività conto terzi) % sul valore della convenzione Fasce percentuali:
- 10% fino a 200.000;
- 7% da 200.000 a 500.000;
- 5% dal 500.000 a 1.000.000;
- 3% da 1.000.000 di euro fino a 2 milioni di euro.
Nel caso in cui l’applicazione di dette percentuali determini un compenso che non trova capienza nel budget del finanziamento, si procede ad abbattimento del compenso fino a concorrenza dell’importo disponibile.
Budget Convenzione
Responsabile convenzione per attività di didattica finanziata da terzi (ove non classificabile come attività conto terzi) % sul valore della convenzione Fasce percentuali:
- 10% fino a 200.000;
- 7% da 200.000 a 500.000;
- 5% dal 500.000 a 1.000.000;
- 3% da 1.000.000 di euro fino a 2 milioni di euro.
Nel caso in cui l’applicazione di dette percentuali determini un compenso che non trova capienza nel budget del finanziamento, si procede ad abbattimento del compenso fino a concorrenza dell’importo disponibile.
Budget Convenzione
Incarichi connessi a progetti relativi all’innovazione della didattica € 2.500,00 Budget progetto
Incarichi didattici su progetti finanziati da bandi e/o convenzioni nazionali o internazionali Compenso orario previsto dal bando/convenzione e, dove non previsto, secondo quanto previsto dal regolamento sugli incarichi di insegnamento ex Art. 23 della legge 240/2010 Budget progetto

Nota: il compenso fa riferimento alle attività; nel limite del massimo definito, può essere frazionato su più persone se queste hanno cogestito le attività (in ogni caso a fronte di formale incarico)

Last update: 12/03/2024