Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica

Emanato con D.R. n. 236/2018 del 15/03/2018 e modificato con D.R. n. 791/2024 del 23/07/2024.
In vigore dal 30/07/2024.

TITOLO I - Scopi, composizione e competenze del Dipartimento

Art. 1 - Oggetto

  1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica.
  2. Il Dipartimento organizza e gestisce le attività di ricerca e le attività didattiche nel campo delle Scienze Ambientali, Informatiche e Statistiche e svolge tutte le funzioni previste dall'art. 28 dello Statuto di Ateneo. 
  3. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) presenti nel Dipartimento è contenuto nell'Allegato 1.
  4. Il Dipartimento è sede dei Dottorati di ricerca di cui all'Allegato 2, dei Corsi di Laurea di cui all’Allegato 3, nonché di tutte le altre attività formative riconosciute istituzionalmente. 
  5. I contenuti degli Allegati 1, 2, 3 sono soggetti a revisione periodica e saranno, di volta in volta, approvati con delibera del Consiglio di Dipartimento.    

Art. 2 - Funzioni del Dipartimento

  1. Il Dipartimento promuove, coordina e organizza le attività di ricerca dei suoi afferenti ferma restando per ciascun professore o ricercatore la libertà di ricerca ed il diritto di disporre dei finanziamenti che il Dipartimento gli ha attribuito e di cui è responsabile scientifico.    
  2. Il Dipartimento altresì promuove, coordina e organizza le attività didattiche di sua competenza e per le altre interloquisce stabilmente con gli altri Dipartimenti e con l’Ateneo, mettendo a disposizione, laddove necessario, le proprie risorse strumentali.    

Art. 3 - Organizzazione interna

  1. Il Dipartimento può articolarsi al suo interno in Centri, Sezioni, Laboratori, istituiti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, qualora l’articolazione delle aree culturali e scientifiche presenti in un singolo Dipartimento lo renda opportuno. Tali strutture non hanno autonomia amministrativa e contabile.    
  2. Purché non vi osti il corretto svolgimento delle funzioni scientifiche e didattiche, i docenti del Dipartimento possono eseguire attività per conto terzi, mediante contratti e convenzioni stipulate con enti pubblici e privati, da concludersi in conformità a quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 4 - Ambiti di autonomia amministrativa del Dipartimento

  1. Il Dipartimento dispone di autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria nei limiti e nelle forme previste dalla normativa dell’Ateneo.    
  2. Il Dipartimento si configura come centro di responsabilità dell’Ateneo in quanto titolare della gestione amministrativa e della legittimità e correttezza degli atti amministrativi e contrattuali assunti nell’esercizio delle proprie attività.    
  3. Esso utilizza spazi, strutture e servizi forniti dall’Ateneo e occorrenti al proprio funzionamento.    
  4. Il Dipartimento dispone per il finanziamento delle sue attività, compresa l’esecuzione dei programmi di ricerca e formazione e l’acquisto di attrezzature scientifiche e didattiche, dei fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione e degli altri proventi previsti e acquisibili in base alle vigenti norme di legge e di regolamento.    
  5. Il Dipartimento ha altresì autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dallo Statuto di Ateneo.
  6. Nell'ambito del budget di cui ai commi precedenti, il Dipartimento gestisce finanziamenti ottenuti da terzi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e commerciali, fatte salve le eventuali quote da destinare ai sensi dei regolamenti vigenti, o di delibere del Consiglio di Amministrazione.   

Art. 5 - Composizione e afferenze

  1. Al Dipartimento afferiscono, ai sensi degli artt. 28 e 29 dello Statuto di Ateneo, professori ordinari, associati, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, in numero non inferiore a 45.    
  2. I docenti del Dipartimento afferiscono a settori scientifico-disciplinari omogenei. I professori ed i ricercatori afferiscono al Dipartimento dopo che la richiesta presentata sia stata approvata dal Consiglio di Dipartimento e dal Senato Accademico. Possono fare altresì riferimento al Dipartimento, previa delibera del Consiglio, anche i titolari di assegni di ricerca, i professori a contratto, i borsisti, i dottorandi di ricerca e i cultori della materia le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili a settori scientifico-disciplinari pertinenti, o affini o i cui insegnamenti siano banditi dal Dipartimento stesso.    
  3. Non possono afferire al Dipartimento professori e ricercatori la cui area disciplinare non sia coerente e sinergica con quelle di riferimento del Dipartimento medesimo, nonché con il progetto scientifico e l’offerta formativa del Dipartimento stesso. Eccezioni motivate a questa regola possono essere accolte previa autorizzazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio del Dipartimento interessato. Nel caso in cui il singolo docente non abbia afferito ad alcun Dipartimento, il Senato Accademico indica l’afferenza, nel rispetto di un principio di coerenza fra il settore e le competenze del docente e il progetto scientifico e i settori propri del Dipartimento.    
  4. Fanno riferimento al Dipartimento anche i Visiting Professor e i Visiting Scholar, la cui nomina sia stata preventivamente deliberata dal Consiglio di Dipartimento.    
  5. Al Dipartimento afferisce inoltre il personale tecnico-amministrativo assegnato ai sensi della normativa vigente.   
  6. L’art. 34 dello Statuto di Ateneo disciplina il ruolo e le funzioni del Segretario di Dipartimento, il cui incarico a tempo determinato è conferito, all’interno del personale dell’Ateneo, dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento, con atto scritto e può essere rinnovato con le medesime formalità. Il Segretario di Dipartimento ha altresì il ruolo di agente contabile, firma gli ordinativi e liquida le spese.     

Titolo II - Organi e relative competenze

Art. 6 - Organi del Dipartimento

  1. Sono organi del Dipartimento:

    • il Consiglio di Dipartimento;
    • il Direttore;
    • la Giunta di Dipartimento;
    • i Collegi didattici;
    • la Commissione didattica paritetica docenti-studenti.

  2. Sono costituiti quali Comitati permanenti del Dipartimento:

    • il Comitato per la ricerca;
    • il Comitato per la didattica;
    • il Comitato per la Terza Missione.

  3. Possono essere nominate ulteriori apposite commissioni, comitati, anche permanenti, disciplinandone i relativi compiti.    

Capo I - Il Consiglio di Dipartimento

Art. 7 - Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

  1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento e svolge le sue funzioni ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 dello Statuto. Esso inoltre delibera sugli ulteriori argomenti sottoposti alla sua attenzione dal Direttore.

Art. 8 - Consiglio di Dipartimento

  1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto:

    1. il Direttore;
    2. i Professori e i Ricercatori afferenti al Dipartimento;
    3. due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato afferente al Dipartimento alla data di indizione delle votazioni, mentre l’elettorato passivo spetta al medesimo personale purché la durata del contratto garantisca il completamento del mandato;
    4. tre rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato afferenti al Dipartimento, ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera d), dello Statuto di Ateneo.

  2. Fanno altresì parte un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto, degli assegnisti di ricerca e dei cultori della materia, senza diritto di voto. Ulteriori rappresentanti dei dottorandi, in qualità di uditori, sono ammessi alle adunanze del Consiglio, senza diritto di voto.
  3. Non precludono l'elettorato attivo e passivo aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio.
  4. Il Segretario di Dipartimento, o suo delegato, partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive e di verbalizzazione.
  5. Le rappresentanze di cui al precedente comma 1, lettera c), durano in carica un triennio accademico. Le rappresentanze di cui al precedente comma 1, lettera d), durano in carica un biennio accademico. Le rappresentanze di cui al precedente comma 2 durano in carica un anno accademico.
  6. Le votazioni per l’elezione delle rappresentanze di cui al comma 1 lettere c), e comma 2, disciplinate agli artt. 68 e 69 del Regolamento Generale di Ateneo, avvengono a scrutinio segreto con doppia preferenza di genere. Le votazioni, di cui al comma 1 lettera c), sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Le votazioni, di cui al comma 2, sono valide se vi abbia preso parte almeno un quinto degli aventi diritto. Il Direttore provvede alla costituzione di un seggio elettorale composto da un Presidente e da due componenti, di cui un segretario.
  7. Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano nel ruolo e in caso di ulteriore parità il più anziano di età. Gli eletti sono nominati con decreto del Rettore nelle elezioni di cui al precedente comma 1, lett, c) e dal Direttore di Dipartimento nella fattispecie di cui al comma 2.
  8. La vacanza di posti di rappresentanti non inficia la validità delle riunioni e le deliberazioni intervenute nel frattempo.

Art. 9 - Adunanze del Consiglio

  1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato e presieduto dal Direttore che ne fissa l’ordine del giorno, anche sulla base delle richieste dei docenti e delle esigenze istituzionali.
  2. La convocazione deve aver luogo con avviso fatto recapitare, di norma via e-mail, ai singoli componenti del Dipartimento, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza. Il Consiglio può anche essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso la seduta dovrà tenersi entro dieci giorni.
  3. La richiesta di convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, che verranno comunicati ai membri, salve urgenze, 5 giorni prima della riunione.
  4. Il Direttore può fissare per l’intero anno accademico, salvo urgenze, il calendario delle riunioni. I docenti che intendano sottoporre una questione al Consiglio devono presentare richiesta, con allegati i materiali e i documenti utili, almeno 10 giorni prima della riunione, utilizzando l’apposito modello, anche via e-mail.
  5. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto verbale, in unico originale protocollato e conservato agli atti del Dipartimento a cura del Direttore.
  6. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza, tele-conferenza, in via telematica o con modalità mista.
  7. Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento sono applicabili, in quanto compatibili, le norme stabilite dagli articoli da 80 a 83 del Regolamento Generale di Ateneo.

Capo II - Direttore/Direttrice di Dipartimento

Art. 10 - Attribuzioni del Direttore/della Direttrice

  1. Il Direttore, il cui ruolo e funzioni sono disciplinate all’art. 32 dello Statuto, rappresenta il Dipartimento. Ne presiede il Consiglio e la Giunta, cura l’esecuzione delle rispettive deliberazioni, svolge tutte le funzioni gestionali non espressamente attribuite al Consiglio di Dipartimento; si avvale della collaborazione del Comitato per la ricerca per promuovere e coordinare le attività scientifiche e culturali del Dipartimento; si avvale della collaborazione del Comitato per la didattica e degli altri Dipartimenti per coordinare e gestire le attività didattiche; vigila sull’osservanza nell’ambito del Dipartimento delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli organi di governo dell’Ateneo, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti o attribuite dal Consiglio per specifiche attività.
  2. Il Direttore di Dipartimento - in quanto organo amministrativo di vertice - esercita le seguenti attribuzioni:

    1. mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature del Dipartimento necessarie per lo svolgimento dell’attività scientifica, didattica e del dottorato di ricerca;
    2. ordina gli strumenti, i mezzi e quanto altro serve per il buon funzionamento del Dipartimento e dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati. Egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali;
    3. propone al Consiglio di Dipartimento il bilancio preventivo nel mese di novembre di ciascun anno, nel rispetto del calendario definito dall’Ateneo;
    4. presenta al Consiglio di Dipartimento il bilancio consuntivo entro il mese di marzo per consentire la chiusura del Bilancio Unico di Ateneo nei termini compatibili con le disposizioni normative;
    5. è consegnatario dei beni immobili, dei beni mobili e degli eventuali automezzi del Dipartimento, del cui uso risponde secondo quanto previsto al Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Ha la sorveglianza degli stessi e ne dispone la corretta ed appropriata utilizzazione ai fini istituzionali;
    6. provvede, per le procedure di affidamento di forniture e servizi, alla nomina del RUP, secondo la normativa vigente. In assenza di tale provvedimento di nomina, le funzioni di responsabile unico del progetto sono assunte direttamente dal Direttore di Dipartimento;
    7. provvede, mediante la stipula di contratti, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, agli approvvigionamenti di beni e servizi, e ai servizi in genere, di competenza del Dipartimento. Stipula i predetti contratti con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni in materie;
    8. conformemente a quanto previsto dalla normativa di Ateneo, stipula i contratti e le convenzioni per attività di ricerca e per prestazioni per conto terzi;
    9. autorizza le missioni del personale docente;
    10. esercita il potere di avocazione sugli atti del Segretario di Dipartimento per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento e tempestivamente portato a conoscenza del Consiglio di Dipartimento;
    11. ha l’obbligo di denunziare per iscritto al Rettore i fatti di cui sia venuto a conoscenza direttamente o mediante rapporto, che diano luogo a responsabilità amministrativa o contabile di carattere patrimoniale; ha l’obbligo di segnalare altresì immediatamente anche comportamenti lesivi del codice etico, di quello di comportamento e della carta degli impegni per la sostenibilità;
    12. in caso di necessità e urgenza, il Direttore può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento sollecitandone la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
    13. è responsabile del trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.

  3. Il Direttore designa tra i Professori ordinari o associati a tempo pieno e indeterminato del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La nomina del Vicedirettore designato è disposta con decreto del Rettore. La carica di Vicedirettore cessa con quella del Direttore, salvo quanto previsto dall’art. 67, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 11 - Elezione del Direttore/della Direttrice

  1. l Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori ordinari a tempo pieno e indeterminato, che si siano candidati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, fatta salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto.
  2. La convocazione dell’elezione è effettuata dal Decano dei professori ordinari afferenti al Dipartimento almeno trenta giorni prima dello svolgimento, che deve avvenire in una data compresa tra il 1° giugno e il 31 luglio antecedente la scadenza del mandato. Nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza del Direttore in carica, l’indizione delle nuove elezioni è effettuata dal Decano entro quindici giorni; fino all’insediamento del nuovo Direttore le relative funzioni sono esercitate dal Vicedirettore di Dipartimento.
    L’indizione deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora di svolgimento di almeno quattro votazioni che potranno tenersi nello stesso giorno o in giorni diversi.
  3. La presentazione delle candidature deve avvenire dopo l'indizione delle votazioni e almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima votazione. Coloro i quali intendono candidarsi alla carica di Direttore di Dipartimento devono presentare formale istanza scritta al Decano inviando, unitamente alla candidatura, il proprio programma elettorale. La mancata candidatura equivale a indisponibilità ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.
  4. Nel caso di accertata indisponibilità, ovvero di assenza di candidature dei professori di prima fascia alla carica di Direttore, il Decano ne dà adeguata e tempestiva comunicazione, ai fini della candidatura dei professori di seconda fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento. Dopo la comunicazione del Decano e fino a cinque giorni prima della data della prima votazione, i professori di seconda fascia che volessero candidarsi, devono presentare formale istanza scritta al Decano inviando, unitamente alla candidatura, il proprio programma elettorale.
  5. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati e nelle forme e modalità previste dall’art. 8 del RGA.
  6. All’esito dell’elezione, il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Capo III - Giunta di Dipartimento e Comitati

Art. 12 - Attribuzioni della Giunta

  1. La Giunta, il cui ruolo e funzioni sono disciplinate all’art. 33 dello Statuto, coadiuva il Direttore nell’espletamento delle sue attribuzioni e svolge le funzioni eventualmente assegnatele dal Consiglio di Dipartimento.
  2. Le riunioni della Giunta sono validamente svolte anche se tenute a mezzo video-conferenza, tele-conferenza, in via telematica o con modalità telematica mista, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell’adunanza e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione della Giunta si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell’adunanza e dove deve pure trovarsi il segretario dell’adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
  3. Qualora la seduta della Giunta abbia argomenti oggetto di delibera viene redatto apposito verbale.

Art. 13 - Composizione della Giunta

  1. La Giunta è composta da un numero massimo di 13 docenti, di cui almeno un ricercatore, proposti dal Direttore e designati dal Consiglio.
    All’interno della predetta composizione, ai sensi dell’art. 33 dello Statuto, fanno parte di diritto della Giunta: il Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, i delegati del Direttore che presiedono il Comitato per la ricerca e il Comitato per la didattica.
  2. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario di Dipartimento con funzioni consultive e di verbalizzazione.
  3. La Giunta dura in carica tre anni accademici e decade comunque con il Direttore.

Art. 14 - Comitato per la ricerca

  1. Il Comitato per la ricerca (CdR) svolge attività di coordinamento e promozione delle attività di ricerca, per conto terzi e di fund raising del Dipartimento, ed esercita le funzioni eventualmente assegnategli dal Consiglio.
  2. ll Comitato per la ricerca esercita altresì, in stretta collaborazione con la Giunta di Dipartimento, funzioni di:

    1. espressione di pareri e formulazione di proposte per la valutazione dell’attività di ricerca svolta dagli afferenti al Dipartimento (docenti, ricercatori, assegnisti, gruppi di ricerca, laboratori e centri di ricerca interni);
    2. formulazione e gestione delle procedure per la ripartizione delle risorse (fondi dipartimentali per la ricerca);
    3. promozione di programmi di sostegno e incentivazione dell’attività di ricerca dipartimentale (nazionale e internazionale) in particolare quelle legate alle nuove linee di ricerca;
    4. promozione e coordinamento delle attività di comunicazione interna ed esterna dei risultati della ricerca, in collaborazione con il Comitato per la Terza Missione.

  3. Il Comitato è convocato e presieduto dal Delegato alla ricerca ed è composto da non meno di 4 docenti proposti dal Direttore, in modo tale da rappresentare le aree scientifiche approvate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  4. Al Comitato partecipa, se ne viene fatta richiesta, anche il Segretario di Dipartimento, o suo delegato, con funzioni consultive.
  5. Il Comitato dura in carica tre anni accademici e decade comunque alla scadenza del mandato del Direttore.

Art. 15 - Comitato per la didattica

  1. Il Comitato per la didattica, presieduto dal Delegato alla didattica, coordina le attività didattiche di competenza del Dipartimento ed esercita le funzioni eventualmente assegnategli dal Dipartimento stesso.
  2. In particolare il Comitato per la didattica:

    • Verifica che la quantità complessiva di ore di docenza assistita erogata sia compatibile con la didattica potenzialmente erogabile (parametro “DID”).
    • Esprime pareri sul rispetto da parte dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento del regolamento per l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti. In particolare, si esprime sull’assegnamento di corsi o moduli curriculari ai docenti per un numero di ore congruo con il regolamento stesso.
    • Esprime pareri su specifiche esigenze didattiche dei CdS afferenti al Dipartimento, non coperte da docenti del Dipartimento.
    • Esprime pareri e formula proposta sulle voci di bilancio, e sui criteri di ripartizione dello stesso, destinate alle attività didattiche a contratto (anche integrative e di tutorato) dei CdS afferenti al Dipartimento.
    • Analizza ed esprime pareri su eventuali problemi rilevati nei Rapporti di Riesame dei CdS, nelle relazioni delle CPDS, nelle relazioni annuali del NdV.
    • Esprime pareri sull'offerta formativa del dipartimento e sull'istituzione di nuovi percorsi didattici.
    • Valuta la sostenibilità dell'offerta didattica, anche in relazione al numero di iscritti, strutture e docenti disponibili.

  3. Il Comitato è convocato dal Delegato alla didattica, anche in composizione ristretta ai Presidenti dei corsi di laurea, ed è comunque composto dai Presidenti dei Collegi di Corso di laurea e dai Coordinatori di Dottorato che fanno riferimento alla struttura dipartimentale. Al Comitato partecipa, se ne viene fatta richiesta, anche il Segretario di Dipartimento, o suo delegato, con funzioni consultive e il referente dell’area.
  4. Il Comitato dura in carica per tre anni accademici e decade comunque alla scadenza del mandato del Direttore.

Art. 15bis - Comitato per la terza missione

  1. Il Comitato per la terza missione svolge attività di coordinamento e promozione delle attività di terza missione ed esercita le funzioni eventualmente assegnategli dal Consiglio.
  2. Il Comitato per la terza missione esercita in stretta collaborazione con la Giunta di Dipartimento, funzioni di:

    • promozione e coordinamento delle attività di comunicazione interna ed esterna, in particolare di public engagement, dei risultati della ricerca, in collaborazione con il Comitato della Ricerca;
    • promozione di cicli di incontri e seminari con le aziende ed enti del territorio, per facilitarne i contatti con i ricercatori del dipartimento in ottica di collaborazioni su temi di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, nel rispetto della proprietà intellettuale;
    • promozione e coordinamento di attività di formazione continua per le aziende del territorio;
    • formulazione di pareri sull’istituzione e la gestione in itinere degli spin-off di dipartimento, o spin-off a cui partecipano membri del dipartimento;
    • formulazione di pareri sulla costituzione di strutture di intermediazione e trasferimento tecnologico;
    • formulazione e gestione delle procedure per la ripartizione dei fondi dipartimentali per la terza missione;
    • monitoraggio delle attività di terza missione;

  3. Il Comitato è convocato e presieduto dal Delegato per la terza missione, ed è composto da non meno di 3 docenti proposti dal Direttore, in modo tale da rappresentare le principali attività della terza missione.
  4. Al Comitato partecipa, se ne viene fatta richiesta, anche il Segretario di Dipartimento, o suo delegato, con funzioni consultive.
  5. Il Comitato dura in carica tre anni accademici e decade comunque alla scadenza del mandato del Direttore.

Titolo III - Norme generali

Art. 16 - Parità di genere

  1. L’Università Ca’ Foscari Venezia garantisce la parità di genere.
  2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nello Statuto e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Art. 17 - Cessazione dalle cariche

  1. I docenti eletti o designati dal Consiglio di Dipartimento o dal Direttore cessano dalle rispettive cariche, oltre che per scadenza naturale del mandato, a seguito di pensionamento, dimissioni, trasferimento o sopravvenute cause di incompatibilità.

Art. 18 - Modifiche del Regolamento

  1. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Dipartimento, dopo regolare convocazione senza carattere di urgenza.

Art. 19 - Norma di rinvio

  1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e più in generale dell’ordinamento universitario.

Art. 20 - Emanazione ed entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’albo dell’Ateneo.

Allegato 1 - Elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica

SSD    

  • BIOS-01/A
  • BIOS-01/B
  • BIOS-03/A
  • BIOS-05/A
  • CEAR-01/B
  • CHEM-01/A
  • CHEM-01/B
  • CHEM-05/A
  • ECON-01/A
  • ECON-05/A
  • GEOS-03/A
  • GEOS-02/B
  • GEOS-01/C
  • GEOS-04/C
  • ICHI-02/A
  • IIND-07/B
  • IINF-05/A
  • INFO-01/A
  • MATH-03/B
  • MATH-05/A
  • STAT-01/A

Allegato 2 - Elenco Dottorati con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica

  • PhD Computer Science (Dottorato in Informatica)
  • PhD Environmental Sciences (Dottorato in Scienze Ambientali)
  • PhD Climate Change Science and Management (CCSM) (Dottorato in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici)

Allegato 3 - Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica

CDS Livello Classe
Informatica L L-31 (Scienze e tecnologie informatiche)
Scienze Ambientali L L-32 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura)
Conservation Science and Technology for Cultural Heritage LM LM-11 (Scienze per la conservazione dei beni culturali)
Computer Science LM LM-18 (Informatica)
Scienze Ambientali LM LM-75 (Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio)

Last update: 03/09/2024