Reclutamento dei Collaboratori ed Esperti Linguistici

Emanato con D.R. 254 del 6/04/2009 e modificato con D.R. 338 del 4/05/2011, con D.R. 60 del 10/02/2012, con D.R. n. 176 del 25/02/2020 e con D.R. n. 585 del 19/06/2020.
Entrato in vigore il 20/06/2020.

Art. 1 - Norme generali

  1. Con il presente regolamento sono disciplinate le modalità per il reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici sia a tempo indeterminato che a tempo determinato secondo le deliberazioni relative alla programmazione del personale.
  2. Al fine di precostituire graduatorie di candidati dalle quali poter attingere per assumere tale tipologia di personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, l’Università indice selezioni pubbliche per ciascuna lingua di cui riscontri o presuma la necessità.
  3. La selezione pubblica è volta ad accertare il possesso dell'idonea qualificazione e della specifica competenza degli aspiranti in relazione ai compiti propri della figura così come individuati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
  4. Compatibilmente con la normativa nel tempo vigente, sarà facoltà dell’Università utilizzare le graduatorie di selezioni approvate da altre Università, previo accordo tra le stesse.

Art. 2 - Assunzioni a tempo indeterminato

  1. L'assunzione di collaboratori ed esperti linguistici per ciascuna lingua è disposta per far fronte ad esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo, sulla base delle determinazioni inerenti il fabbisogno effettuate  da parte dei competenti organi accademici,  nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità finanziaria.
  2. L’assunzione a tempo indeterminato in ogni caso avverrà solo qualora avrà dato esito negativo la procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del D.lgs. 165/2001.

Art. 3 - Assunzioni a tempo determinato

  1. L'assunzione a tempo determinato di collaboratori ed esperti linguistici è disposta nei casi e nei limiti previsti espressamente dalla legge e dalle specifiche norme contrattuali.
  2. L'assunzione a tempo determinato per sostituzione di collaboratori temporaneamente assenti e/o per esigenze di apprendimento a carattere sperimentale ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, è disposta, su motivata richiesta del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo (CLA), ai sensi del regolamento per il funzionamento del CLA stesso, qualora non sia possibile provvedere mediante attribuzione di supplenza interna ad altro collaboratore linguistico, nel rispetto delle procedure vigenti.
  3. Alla sostituzione di collaboratori assenti si può far luogo, di norma, se l'assenza prevista supera i 60 giorni consecutivi e previo accertamento delle disponibilità finanziarie per far fronte alla relativa spesa. Deroghe particolari sono previste in casi debitamente motivati e in presenza di graduatorie ancora valide.

Art. 4 - Bando di selezione

  1. La selezione è indetta con decreto del Direttore Generale.
  2. Il bando di selezione deve indicare la lingua a cui si riferisce, i requisiti per la partecipazione, il termine per la presentazione delle domande, le modalità di svolgimento della selezione stessa, l'ammontare della retribuzione prevista dal vigente contratto e dagli accordi locali e quanto altro necessario per l'individuazione degli aspetti essenziali del rapporto di lavoro proposto.
  3. Il bando di selezione è affisso all'albo dell'Università ed inserito nell'apposita pagina WEB dell’Ateneo relativa ai bandi e concorsi. Qualora preveda assunzioni a tempo indeterminato, è altresì pubblicato l’avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale – Concorsi.
  4. Il termine per la presentazione delle domande, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni e non superiore a 40 giorni, è fissato di volta in volta dal bando in relazione all'urgenza, alle specifiche necessità ed ai tempi tecnici di diffusione del bando stesso. Tale termine decorre, dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale, mentre in caso di selezioni solo per assunzioni a tempo determinato, esso decorre dal giorno successivo a quello di affissione all’albo dell'Università e di pubblicazione nell’apposita pagina WEB dell’Ateneo relativa ai bandi e concorsi.

Art. 5: Requisiti generali di ammissione

  1. Per l'ammissione alle selezioni sono richiesti i seguenti requisiti:

    1. Possesso di laurea o di titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere. Ciascun bando potrà individuare l’area disciplinare del titolo di studio.
    2. Idonea qualificazione e competenza nello svolgimento di attività didattica nella rispettiva lingua.
    3. Madrelinguismo. Sono da considerare di madre lingua i cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua madre di appartenenza.
    4. Capacità di esprimersi nella lingua italiana per necessità funzionali legate all’attività.

  2. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 6: Domanda e termini di ammissione alla selezione

  1. Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono produrre apposita domanda entro il termine fissato dal bando.
  2. Alla domanda, da redigere in lingua italiana ed in carta libera, salvo quanto previsto in materia di autocertificazione, devono essere allegati:

    1. la laurea o il titolo universitario straniero, in originale o in copia autentica oppure certificato dell'Istituzione universitaria che ha rilasciato il titolo. Qualora il candidato ne sia in possesso, l’equipollenza tra il suo titolo e quello italiano;
    2. i titoli che si intendono far valere;
    3. il curriculum vitae;
    4. l’elenco dei titoli allegati.

  3. In nessun caso possono costituire oggetto di valutazione titoli dichiarati nella domanda ma non allegati, salvo quanto previsto in materia di autocertificazione.
  4. La partecipazione alle selezioni pubbliche per il reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici comporta il versamento da parte dei candidati di un contributo per la copertura delle spese della procedura nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, da corrispondere all’Ateneo secondo le modalità che saranno indicate dal bando.
    Il mancato versamento del contributo comporta l’esclusione dalla procedura di selezione.
    Non sono tenuti al versamento del contributo i candidati che dichiarano di rientrare nella condizione d’indigenti. L’Ateneo si riserva a tale proposito la facoltà di richiedere la documentazione sullo stato dichiarato.

Art. 7 - Commissione selezionatrice

  1. La Commissione selezionatrice è nominata dal Direttore Generale ed è formata da tre componenti scelti tra i professori di ruolo e ricercatori dell'area linguistica, letteraria e glottodidattica interessata, proposti dal Direttore del CLA. La Commissione è presieduta da un professore di ruolo di I o II fascia.

Art. 8 - Criteri e procedure di selezione

  1. La selezione è per titoli, prova pratica e/o colloquio. La prova pratica e/o il colloquio si possono svolgere anche in modalità telematica nel rispetto del principio dell’imparzialità della procedura. 
  2. La Commissione può avvalersi, in tutte le fasi della procedura, di strumenti telematici di lavoro collegiale. 
  3. In una seduta preliminare, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei candidati. La Commissione dispone di 100 punti, di cui 30 sono riservati ai titoli e 70 alla prova pratica e/o al colloquio.
  4. I criteri di assegnazione del punteggio riservato ai titoli sono i seguenti:

    1. titoli accademici: fino ad un massimo di 5 punti;
    2. titoli professionali attestanti la specifica qualificazione e competenza: fino ad un massimo di punti 20;
    3. altri titoli professionalmente pertinenti: fino ad un massimo di punti 5.

  5. Nella seconda seduta la Commissione valuta preventivamente il possesso da parte di ciascun candidato dei requisiti di cui all’art 5 comma 1 punti a) e c). Ove accerti la mancanza o l'incongruità anche di uno solo di tali requisiti, la Commissione, senza procedere ad ulteriore esame dei titoli, esclude il candidato dalla selezione. Accertato altresì il possesso dei requisiti su indicati, la Commissione procede nella valutazione dei titoli.
  6. Sono ammessi alla prova pratica e/o al colloquio i candidati che abbiano conseguito almeno 15 punti nella valutazione dei titoli.
  7. Nell'albo dell'Università e nell’apposita pagina WEB dell’Ateneo relativa ai bandi e concorsi, è pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova pratica e/o colloquio con il punteggio riportato, la data ed il luogo di svolgimento della prova pratica e/o colloquio che verranno comunque comunicati ai candidati con un preavviso di almeno 15 giorni. Qualora sussistano particolari motivi di urgenza, il luogo e la data di svolgimento della prova pratica e/o colloquio saranno indicati direttamente nel bando. In tal caso, non si farà luogo alla comunicazione individuale agli ammessi alla prova pratica e/o colloquio ed i candidati sono tenuti a verificare, nell'albo dell'Università e nell’apposita pagina WEB dell’Ateneo, la propria ammissione alla prova pratica e/o colloquio.
  8. La prova pratica e/o il colloquio sono diretti ad accertare la padronanza della lingua, la chiarezza espositiva finalizzata all'attività di esercitazione richiesta, e la competenza nello svolgimento di attività didattica nella rispettiva lingua. Nel corso della prova pratica e/o colloquio, la Commissione verificherà il livello di conoscenza della lingua italiana da parte del candidato.
  9. La prova pratica e/o il colloquio si intendono superati se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 45 punti.

Art. 9 - Approvazione delle graduatorie

  1. Al termine della selezione la Commissione formula una graduatoria di merito sulla base della somma dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli e nella prova pratica e/o colloquio.
  2. A parità di merito la preferenza è determinata applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

      1. aver prestato servizio in qualità di lettore/collaboratore ed esperto linguistico in Atenei italiani, con riguardo, nel caso di più candidati a pari merito che abbiano tale requisito, alla maggiore anzianità di servizio;
      2. numero dei figli a carico, indipendentemente dalla circostanza che il candidato sia coniugato o meno;
      3. più giovane età.

  3. Esaurite le procedure di selezione, con decreto è approvata la graduatoria definitiva.

Art. 10 - Utilizzo delle graduatorie

  1. La graduatoria formata a seguito di selezione per assunzione di collaboratori resta valida tre anni per le assunzioni a tempo indeterminato, e per due anni per le assunzioni a tempo determinato. L’inizio della validità decorre dal giorno successivo alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa.
  2. Ai fini dell' assunzione a tempo determinato, si attinge dalla graduatoria seguendo il criterio dell’offerta del contratto al primo in graduatoria disponibile e pertanto non vincolato da analogo contratto; in caso di rinuncia all'assunzione a tempo determinato, in relazione alle motivazioni addotte, l’amministrazione può tenere in considerazione il candidato ai fini della ricostituzione della graduatoria ai sensi del comma 6.
  3. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato viene data preferenza al candidato disponibile al posto più alto in graduatoria, anche se già in servizio a tempo determinato; in caso di rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato, il candidato perderà il diritto ad altra assunzione a tempo indeterminato e sarà depennato dalla graduatoria.
  4. Ai fini di ciascuna tipologia di assunzione, a tempo indeterminato e a tempo determinato, si scorre la graduatoria una volta sola, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
  5. L'eventuale giudizio negativo sul servizio prestato determina l'esclusione dalla graduatoria sia per successive assunzioni a tempo determinato che indeterminato.
  6. Ai fini delle assunzioni a tempo determinato, la graduatoria può essere ricostituita, qualora tale ricostituzione sia coerente con le esigenze organizzative e con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, nei limiti di validità di cui al comma 1, riammettendo, in ordine di merito, gli idonei con i quali sia stato stipulato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata fino a sei mesi e coloro cui non è stato attribuito un contratto per motivata rinuncia ai sensi del comma 2.
  7. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato stipulati con la medesima persona a valere sulla stessa graduatoria (comprese le successive ricostituzioni) non può superare il limite dei 3 anni.

Art. 11 - Contratto di lavoro

  1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro secondo quanto previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro e le disposizioni di legge.
  2. Relativamente ai cittadini extracomunitari costituisce condizione indispensabile, per la stipula del contratto individuale di lavoro, la regolare posizione dell'interessato in ordine al soggiorno in Italia secondo la vigente legislazione.
  3. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro, invita l'interessato a presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di selezione. Scaduto inutilmente tale termine e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell'interessato per i casi di comprovato impedimento, qualora compatibili con le esigenze organizzative, il rapporto deve intendersi automaticamente risolto. Entro lo stesso termine l’interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità la propria posizione rispetto allo svolgimento di eventuali altre attività di impiego pubblico o privato. Al personale in argomento è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.
  4. Il contratto individuale di lavoro fissa il termine per l'assunzione in servizio. La mancata assunzione in servizio nel termine assegnato comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salva la concessione di una proroga nel caso di comprovati e giustificati motivi di impedimento e se compatibile con le esigenze organizzative.

Art. 12 - Norma di rinvio

  1. Per ogni altra modalità relativa alla selezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, nonché il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche.

Last update: 17/04/2024