Superamento del precariato dei Collaboratori ed Esperti Linguistici

Regolamento per il superamento del precariato dei Collaboratori ed esperti linguistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

Emanato con D.R. n. 1012 del 08/10/2007

Art. 1 - Avvio delle procedure

L'Università Ca' Foscari di Venezia, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, avvia procedure di stabilizzazione riservate ai Collaboratori ed esperti linguistici (CEL)  in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  secondo le indicazioni contenute nella Direttiva del Ministero per le riforme e le innovazione nelle pubbliche amministrazioni n.7 del 30/4/2007 e secondo quanto disposto dal presente regolamento.

L'avvio della procedura per l'individuazione delle liste di stabilizzabili avverrà mediante pubblicazione all'Albo ufficiale e nel sito web dell'Ateneo di apposito avviso, emanato dal Direttore amministrativo nel quale saranno indicati:

    • i requisiti necessari per poter presentare domanda, definiti all'art. 2
    • il termine entro il quale presentare domanda

Le stabilizzazioni saranno effettuate in relazione al fabbisogno di personale CEL definito in sede di programmazione triennale e subordinatamente alla disponibilità di punti organico assegnati a tale categoria di personale, come deliberato dagli Organi accademici.

Art. 2 - Soggetti destinatari

Sono  ammessi alla procedura di formazione delle liste di stabilizzazione i collaboratori ed esperti linguistici che ne facciano domanda,  per i quali questa Università sia stata l'amministrazione pubblica con la quale abbiano avuto l'ultimo rapporto di lavoro di durata almeno annuale nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006, che si trovino in una delle seguenti posizioni:

  1. in servizio presso questa Università alla data del 1° gennaio 2007, e che, alla stessa data, abbiano maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso altra Amministrazione Universitaria come collaboratori  ed  esperti linguistici;  
  2. in servizio presso questa Università alla data del 1° gennaio 2007, che conseguano l'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, successivamente al 1° gennaio 2007, in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati con l'Ateneo anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
  3. non in servizio presso questa Università alla data del 1° gennaio 2007, ma che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con questa Università o presso altre amministrazioni universitarie con la qualifica di collaboratori ed esperti linguistici, nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006.

Non sono considerati ai fini della maturazione dei requisiti di cui sopra i periodi relativi a rapporti di lavoro diversi da quello di tipo subordinato.

I servizi contemporaneamente prestati presso più amministrazioni universitarie saranno valutati una sola volta.

Art. 3 - Presentazione delle domande

Il personale avente i requisiti di cui al precedente art. 2 potrà presentare domanda di ammissione alla procedura di stabilizzazione, mediante presentazione di apposita domanda, redatta in carta semplice, secondo il  modello che sarà allegato all'avviso.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione di non aver presentato analoga richiesta presso altra Amministrazione universitaria.

Sempre per il rispetto delle tempistiche indicate nell'avviso, i candidati avranno cura di allegare alla domanda copia dei contratti che danno titolo alla stabilizzazione, sottoscritti con le altre Amministrazioni universitarie, nonché certificazione attestante l'esito positivo delle verifiche annuali ex art. 4 legge 236/95.

La domanda potrà essere consegnata personalmente all'Ufficio competente, oppure potrà essere spedita per raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, ai fini dell'accertamento della presentazione della domanda  entro i termini, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione, nonché le domande inoltrate in ritardo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato.

I candidati che hanno già presentato una domanda di stabilizzazione sono tenuti a ripresentare  la richiesta con le modalità indicate nell'avviso. In caso contrario potranno essere valutati i soli elementi ricavabili dalle stesse.

Saranno esclusi dal calcolo dei servizi effettivamente prestati che concorrono alla maturazione del requisito previsto per la stabilizzazione i periodi di aspettativa senza assegni.

Saranno esclusi dalla procedura i candidati che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 4 della legge 236/95.

Art. 4 - Formazione delle graduatorie di stabilizzazione

Al fine di predisporre le graduatorie distinte per lingua, decorso il termine fissato per la presentazione delle domande di stabilizzazione, una apposita Commissione nominata dal Direttore Amministrativo, composta da tre membri, verificherà il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 e formulerà per ciascuna lingua  le graduatorie di stabilizzazione, tenendo conto dei criteri  di priorità nel seguente ordine, fermo restando che  i servizi contemporaneamente prestati presso più amministrazioni universitarie saranno valutati una sola volta.

  1. il personale in servizio alla data del 1.1.2007, che abbia maturato l'intero requisito dei tre anni di servizio anche non continuativi presso questa Università;

    • il personale in servizio alla data del 1.1.2007, che abbia maturato il predetto requisito presso diverse Amministrazioni universitarie, purché l'ultima Amministrazione nella quale ha prestato servizio sia l'Università Ca' Foscari di Venezia, in ordine decrescente rispetto all'anzianità maturata  presso questa Università ;
    • il personale che sia stato in servizio  per almeno tre anni anche non continuativi presso diverse Amministrazioni universitarie nel quinquennio 1.1.2002-31.12.2006, purché l'ultima Amministrazione nella quale ha prestato servizio sia l'Università Ca' Foscari di Venezia, in ordine decrescente rispetto all'anzianità maturata  presso questa Università;
    • il personale in servizio alla data del 1.1.2007 presso questa Università che non abbia ancora maturato il requisito dei tre anni di servizio in virtù di un contratto stipulato anteriormente alla data del 29 settembre 2006. In tale ultimo caso, il personale, pur collocato nelle graduatorie, potrà essere assunto a tempo indeterminato solo dopo l'effettiva maturazione del triennio.

A parità di posizione, la preferenza è determinata:

    1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
    2. dalla minore età.

Le dichiarazioni rese nelle domande che verranno utilizzate per la formulazione delle graduatorie hanno valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 5 - Uso delle graduatorie

Le graduatorie restano valide fino al loro totale esaurimento e si prescinde dall'esperimento delle procedure di mobilità e dalla procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, trattandosi di procedura speciale che mira ad assicurare anche nel tempo la stabilizzazione del rapporto di lavoro.

In presenza di punti organico disponibili, al fine di soddisfare esigenze di copertura di posti a tempo indeterminato, l'ateneo attingerà dalle rispettive graduatorie ancora in corso di validità, compresa quella di stabilizzazione, da utilizzare cronologicamente con riferimento alla data di approvazione degli atti. In caso di rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato, il candidato sarà depennato da tutte le graduatorie valide  per assunzioni a tempo indeterminato alla data della rinuncia.

Al fine di soddisfare esigenze di copertura di posti a tempo determinato, l'ateneo attingerà dalle rispettive graduatorie ancora in corso di validità, compresa quella di stabilizzazione, da utilizzare cronologicamente con riferimento alla data di approvazione degli atti. In caso di rinuncia all'assunzione a tempo determinato, il candidato sarà depennato da tutte le graduatorie valide  per assunzioni a tempo determinato alla data della rinuncia.

Art. 6 - Proroghe dei rapporti di lavoro a tempo determinato

In riferimento alle risultanze della programmazione triennale ma in assenza di punti organico, le liste di stabilizzazione saranno utilizzate ai fini delle proroghe dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Non saranno prorogabili i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato attivati per supplenza del titolare ovvero per esigenze non confermate in sede di programmazione triennale ovvero su progetti finalizzati, finanziati da terzi.

Nelle more della disponibilità dei punti organico necessari per poter disporre le assunzioni a tempo indeterminato, a condizione che la  programmazione triennale abbia evidenziato  esigenze stabili di attività di collaborazione lingustica, con riferimento alle specifiche lingue  e con  riferimento allo specifico numero di ore necessario, anche in deroga ai limiti previsti dalla legge 368/01, potranno essere prorogati i contratti in essere mediante contratti di lavoro a tempo determinato fino alla successiva trasformazione a tempo indeterminato.  Resta inteso che l'esigenza di riduzione delle attività di formazione linguistica, deliberata dagli organi accademici competenti in sede di rimodulazione della programmazione delle esigenze di collaborazione linguistica, costituisce giustificato motivo di riduzione del monte ore coperto con i contratti così prorogati. Resta inteso altresì che la continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio positivo sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali.

Art. 7 - Stabilizzazione

All'atto della stabilizzazione il collaboratore sarà invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, conformemente a quanto previsto dal CCNL del comparto Università e dall'accordo locale vigenti e sarà assunto con il monte ore massimo stabilito dall'ateneo. Il personale stabilizzato, già dipendente a tempo determinato da almeno due anni, non è soggetto al periodo di prova.

Last update: 14/02/2024