Superamento del precariato del Personale Tecnico Amministrativo

Regolamento per il superamento del precariato del personale tecnico-amministrativo dell'Universita' Ca' Foscari di Venezia.

Emanato con D.R. n. 414/2008 del 04/06/2008

Art. 1 - Avvio delle procedure di stabilizzazione

  1. L'Università Ca' Foscari Venezia, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, avvia procedure di stabilizzazione riservate al personale tecnico-amministrativo, non dirigenziale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 519 della legge 296/06. Con successivo regolamento si provvederà a procedurare la stabilizzazione del personale collaboratore ed esperto linguistico.
  2. L'avvio della procedura di stabilizzazione, previo accertamento dei posti disponibili in organico e nell'ambito e nei limiti della programmazione di cui al comma 105 dell'art.1 della legge n.311/2004, avverrà mediante pubblicazione all'Albo ufficiale e nel sito web dell'Ateneo di apposito avviso, emanato dal Direttore Amministrativo nel quale saranno indicati:

    • i requisiti necessari per poter presentare domanda, definiti all'art. 2
    • il termine entro il quale presentare domanda
    • il numero dei posti ed i profili da coprire mediante stabilizzazione di cui al documento di programmazione.

  3. La presente disciplina costituisce regolazione speciale e derogatoria alle normali procedure di assunzione, come previsto dall'art. 1, co 519 della legge 296/06.

Art. 2 - Soggetti destinatari

  1. Ai sensi di quanto disposto dall'art.1, co.519 L.296/2006 - Finanziaria 2007 ed alle indicazioni contenute nella Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni n.7 del 30/04/2007, sono destinatari del presente Regolamento

    • il personale tecnico amministrativo, non dirigenziale, assunto a tempo determinato in base a procedure selettive, che sia in servizio presso l'Ateneo al 1/1/2007 (data di entrata in vigore della legge 296/06) da almeno tre anni, anche non continuativi o che abbia maturato almeno un anno del predetto requisito presso l'Ateneo e i rimanenti periodi presso Amministrazioni Pubbliche;
    • il personale tecnico amministrativo, non dirigenziale, assunto a tempo determinato presso l'Ateneo in base a procedure selettive, in servizio presso l'Ateneo al 1/1/2007 (data di entrata in vigore della legge 296/06) e che   maturi anche dopo tale data, in virtù di contratti stipulati con l'Ateneo prima del 29 settembre 2006,   tre anni di servizio anche non continuativi presso Enti Pubblici di cui almeno uno presso l'Ateneo.
    • il personale tecnico amministrativo, non dirigenziale assunto a tempo determinato dall'Ateneo in base a procedure selettive, che non sia più in servizio alla data del 1/1/2007, ma che abbia maturato il requisito dei tre anni di servizio presso l'Ateneo, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge (2002-2006) o che abbia maturato il predetto requisito sommando il periodo di lavoro presso altre Pubbliche Amministrazioni, fermo restando il requisito di maturazione del servizio di almeno un anno presso l'Ateneo. Saranno ammessi solo coloro che avendo raggiunto il requisito della stabilizzazione presso diverse Amministrazioni hanno prestato l'ultimo servizio a tempo determinato presso l'Ateneo.

  2. Per coloro che hanno maturato il requisito sommando il periodo di lavoro presso l'Ateneo o altre Amministrazioni pubbliche, la trasformazione avviene nell'ambito dell'ultima categoria ed area rivestita.

Art. 3 - Procedure di stabilizzazione del personale avente i requisiti di cui all'art.1, comma 519 della legge n.296/2006 ( Finanziaria 2007)

  1. Il personale avente i requisiti di cui al precedente art. 2 potrà presentare entro i termini fissati dall'avviso, domanda di stabilizzazione mediante presentazione di apposita istanza corredata del curriculum professionale secondo i modelli che saranno allegati all'avviso.

  2. Saranno esclusi i candidati che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente della prestazione lavorativa svolta negli anni che concorrono alla maturazione del requisito previsto per l'accesso. Si intende per valutazione insufficiente quella ottenuta sulla base della valutazione di ciascun anno ai sensi dell'art. 2, co. 7, del Contratto Integrativo del personale tecnico amministrativo per il biennio 2004-2005. Nel caso di maturazione del requisito di anzianità sommando i periodi presso altre Pubbliche Amministrazioni, si farà riferimento al sistema in uso negli Enti presso il quale il candidato ha prestato servizio.

  3. I candidati che hanno già presentato una domanda di stabilizzazione sono tenuti a ripresentare la richiesta con le modalità indicate dell'avviso. I casi di mancata ripresentazione della domanda comporteranno la valutazione dei soli elementi ricavabili dalle stesse.

Art. 4 - Commissione

  1. La Commissione di valutazione procederà al vaglio delle richieste di stabilizzazione, dei correlati curricula professionali e del riscontro positivo della valutazione  del personale al fine di predisporre graduatorie di categoria e area.

  2. La Commissione è nominata dal Direttore Amministrativo.

Art. 5 - Valutazione e formulazione graduatorie

  1. La commissione procederà alla definizione di graduatorie distinte per categorie e aree professionali secondo i seguenti criteri:

    1. anzianità: fino ad un max di punti 40
    2. esperienza professionale, ivi compresa l'attività prestata in qualità di collaboratore: fino ad un max di punti 40
    3. titolo di studio posseduto: fino ad un max di punti 20
    4. precedenza per coloro che hanno maturato i 3 anni di servizio nell'Ateneo.

  2. Sulla base delle valutazioni della commissione si procederà all'approvazione degli atti di individuazione delle graduatorie di stabilizzazione.

  3. In presenza di graduatorie valide ovvero di concorsi in itinere, si provvederà alla stabilizzazione una volta concluse le procedure concorsuali ed esaurita la graduatoria valida del profilo previsto dalla programmazione.

  4. Sulla base dell'ordine di graduatoria si provvederà alla stabilizzazione del personale utilmente collocatosi secondo l'ordine decrescente di punteggio, per la copertura dei posti resi disponibili per le stabilizzazioni dalla programmazione, fermo restando la decorrenza della trasformazione del rapporto di lavoro a partire dalla data di maturazione del requisito di anzianità.

  5. Trattandosi di procedura speciale prevista da specifiche norme, alle   graduatorie di cui al precedente comma 2, non si applicano le disposizioni sulla validità prevista dalla normativa concorsuale.

Art. 6 - Proroghe e rinnovi dei rapporti di lavoro a tempo determinato

  1. Nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, saranno prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla legge 368/01, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data 1/1/2007 e ancora in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per i quali sia stata prevista la stabilizzazione secondo i criteri definiti nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale.

  2. Non saranno comunque prorogabili i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato attivati per supplenza del titolare e quelli riferiti a progetti finanziati dall'esterno.

  3. Ai fini di soddisfare esigenze di copertura di posti con personale a tempo determinato, l'Ateneo attingerà prioritariamente dalla graduatoria delle stabilizzazioni.

Art. 7 - Riserve per i cococo

  1. Per il triennio 2007-2009 l'Ateneo, al momento della emanazione dei bandi per la selezione di personale a tempo determinato, riserverà una quota del 60% del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali è stato stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata continuativa per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29/9/2006, attraverso i quali siano state fronteggiate esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio.

Last update: 17/04/2024