Valorizzazione della conoscenza
Emanato con D.R. n. 948 del 15/11/2022, modificato con D.R. n. 1216 del 12/11/2024 e con D.R. 238 del 20/03/2026.
Entrato in vigore il 27/03/2026.
Disposizioni generali
Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nel Regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
Articolo 1 - Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
Autore/Autori - Il/i soggetto/soggetti che, individualmente o congiuntamente ad altri, realizza/realizzano un'opera tutelabile dalla normativa nazionale (Legge 22 aprile 1941, n. 633), dell’Unione europea e internazionale sul Diritto d'Autore.
Attività di Ricerca - L’attività finalizzata, in senso lato e a prescindere dalle modalità di svolgimento, alla ricerca scientifica e allo sviluppo sperimentale. Nell’ambito dell’Attività di Ricerca sono comprese le attività di ricerca finanziate in tutto o in parte da soggetti diversi dall’Università o in ogni caso condotte nell’ambito di accordi a qualsiasi titolo sottoscritti dall’Università con soggetti terzi.
Brevetto/Brevetti - Diritto/Diritti di Proprietà Industriale in forza del/dei quale/quali viene conferito al titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento di un trovato consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati, ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale (CPI), europea e internazionale. Nel Regolamento ci si riferisce a Brevetto/Brevetti per indicare i diritti esclusivi su: invenzioni industriali, invenzioni biotecnologiche, modelli di utilità, Brevetti e certificati per varietà vegetali, topografie di prodotti a semiconduttori. Ai fini del presente Regolamento il termine Brevetto/Brevetti indica/indicano sia le domande di Brevetto/Brevetti che il/i Brevetto/Brevetti concesso/concessi.
Commissione per la Valorizzazione della Conoscenza (o CVC o Commissione) - Commissione, prevista e disciplinata dal presente Regolamento, che si esprime in ordine alla modalità di valorizzazione dei Risultati dell’Attività di Ricerca; valuta le richieste di accreditamento di società Spin off e fornisce agli organi di Ateneo un parere non vincolante; valuta e approva le richieste di accreditamento di Start-up promosse da Studenti o da Personale non strutturato dell’Ateneo.
Consulenza - Attività di indirizzo e formulazione di pareri e consulti su problemi tecnici e/o scientifici sulla base del know- how già in possesso del consulente.
CPI - D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.- Codice della Proprietà Industriale.
Diritti d’Autore - Diritti di natura patrimoniale sulle Opere dell’Ingegno riconosciuti e/o attribuiti dalla Legge sul Diritto d’Autore, inclusi i diritti connessi.
Diritti di Proprietà Industriale - Diritti di Proprietà Industriale conferiti dalla normativa nazionale, dell’Unione europea e internazionale sulla Proprietà Industriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: segni distintivi, marchi, indicazioni geografiche e denominazioni d’origine, brevetti, disegni e modelli, segreti commerciali.
Diritti di Proprietà Intellettuale (o Proprietà Intellettuale o IP) - Diritti d’Autore sulle Particolari Opere dell’Ingegno e Diritti di Proprietà Industriale congiuntamente considerati.
Divulgazione pubblica - La comunicazione di informazioni, relative alla IP, a parti esterne. La divulgazione pubblica include, ma non si limita a: divulgazione in forma scritta od orale; comunicazione via e-mail; pubblicazione in un sito web o blog; divulgazione in una notizia, comunicato stampa o intervista; pubblicazione in una rivista, abstract, poster o relazione; presentazione a una conferenza; discussione di una tesi; dimostrazione di un'invenzione in una fiera; applicazione industriale di un'invenzione.
Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia (FCF) - Ente strumentale a supporto dell’Ateneo per potenziare le attività connesse alla sua mission e promuovere nuove iniziative in termini di public engagement a livello nazionale e internazionale.
Informazioni Riservate - Tutte le informazioni fornite in forma tangibile e/o intangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole che siano scambiate tra soggetti esterni e il Personale dell’Università nell’ambito di Attività di Ricerca o finalizzate al loro avvio, espressamente individuate e indicate come confidenziali/riservate per iscritto.
Inventore/Inventori - L’/gli Autore/Autori di un'invenzione o di altra opera o forma tutelata da uno dei Diritti di Proprietà Industriale di cui al CPI.
Legge sul Diritto d’Autore - Legge 22 aprile 1941, n. 633.
Opera/Opere dell’Ingegno - Il/i risultato/risultati dello sforzo creativo per il/i quale/quali possono essere esercitati i diritti esclusivi previsti della Legge sul Diritto d’Autore.
Partecipanti - Coloro che partecipano all’attività di una Spin off.
Particolari Opere dell’Ingegno - Le Opere consistenti in software e banche dati così come definite dalla Legge sul Diritto d’Autore e dal CPI.
Personale - Professori di ruolo, Ricercatori a tempo indeterminato, Ricercatori a tempo determinato di tipo a (RTDa), ricercatori a tempo determinato di tipo b (RTDb), ricercatori a tempo determinato tenure-track (RTT), titolari di contratti di ricerca, titolari di contratto di assegno di ricerca (Assegnisti), Personale Tecnico Amministrativo, Studenti iscritti a un corso di dottorato (ad esclusione di quelli inseriti nel dottorato industriale/executive), così come definito dal Regolamento dell’Università in materia di dottorati di ricerca (Dottorandi).
PINK - L'ufficio Promozione dell’Innovazione e del Know-how dell’Area Ricerca che presidia le procedure di trasferimento di conoscenza e valorizzazione della ricerca.
Proponenti - Coloro che possono proporre la costituzione di “Spin off dell'Università Ca’ Foscari Venezia”. Rientra in tale categoria il Personale dell’Università, come sopra definito, ad eccezione del Personale Tecnico Amministrativo (il quale può eventualmente partecipare alle iniziative Spin off, ma non proporne l’accreditamento né assumere cariche amministrative e gestionali nell’impresa).
Ricerca Vincolata - Ricerca finanziata in tutto o in parte da soggetti diversi dall’Università o in ogni caso condotta nell’ambito di accordi a qualsiasi titolo sottoscritti dall’Università con soggetti terzi.
Risultato - Risultato dell’Attività di Ricerca potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato come Diritto di Proprietà Intellettuale (es. software, banche dati, informazioni e dati riservati, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.).
Segreto Commerciale - Tutte le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, che siano “segrete” (nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore), che abbiano “un valore economico” in quanto segrete e che “siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”, tutelabili ai sensi della vigente normativa nazionale (artt. 98 e 99 CPI) e dell’Unione europea.
Spin off - Società di capitali, anche in forma cooperativa, finalizzate alla valorizzazione dei Risultati della ricerca attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, promosse e partecipate da Personale docente, ricercatori, titolari di contratti di ricerca e/o Assegnisti e Dottorandi, costituite da non più di 5 anni e accreditate entro il termine di un 1 anno dalla data di costituzione.
Spin out - Società che perde l’accreditamento come Spin off per: sopraggiunto limite temporale, rinuncia autonoma, operazioni societarie che determinino la crescita della società e la contestuale perdita dei requisiti (ad esempio l'entrata di nuovi soci che rilevino la totalità delle quote dei Proponenti).
Start up - Impresa di recente creazione che mira a crescere con un modello di business scalabile e ripetibile caratterizzata da: replicabilità del business, scalabilità del modello, innovazione intrinseca e temporaneità. Nel Regolamento le Start up si differenziano dagli Spin off in quanto non sono promosse, partecipate e/o gestite da Personale strutturato dell'Ateneo (Docenti, Ricercatori a tempo determinato o indeterminato, Personale Tecnico Amministrativo), bensì da Studenti, Laureandi e Neolaureati. I Dottorandi, titolari di contratti di ricerca, e gli Assegnisti dell’Università che intendano promuovere una iniziativa imprenditoriale senza la partecipazione di Personale strutturato dell’Ateneo possono alternativamente richiedere l'accreditamento come Spin off o come Start up.
Studenti - Studenti iscritti a corsi di laurea triennale e/o magistrale e studenti di master immatricolati presso l’Università.
Valorizzazione - Qualsiasi forma di utilizzo della Proprietà Intellettuale finalizzato a generare valore in particolare sotto forma di prodotto, processo o servizio commercializzabile.
Visitor - Studioso italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica afferente ad una Università, un’istituzione o un ente straniero, chiamato a svolgere attività didattica, anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di studio o di un corso di dottorato di ricerca e/o Attività di Ricerca in collaborazione con Docenti dell’Ateneo.
Articolo 2 - Oggetto, principi generali e ambito di applicazione
- L’Università Ca’ Foscari Venezia (nel seguito per brevità anche “Università”, “Ateneo” o “Ca’ Foscari”) tutela e valorizza i Risultati derivanti dall’Attività di Ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società, nel rispetto della normativa di riferimento e delle responsabilità connesse alla sua natura di istituzione pubblica al servizio della collettività.
- Il Regolamento disciplina:
- le modalità di gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale, della riservatezza dei dati e delle informazioni nell’ambito dell’Attività di Ricerca, in particolare quelle svolte in collaborazione o per conto di soggetti terzi;
- le modalità di costituzione delle società Spin off, i loro rapporti con l'Università e il regime delle autorizzazioni per l’adesione agli Spin off del Personale dipendente;
- i criteri per l’accreditamento di Start up promosse da Studenti
- Il Regolamento si applica a tutto il Personale e agli Studenti.
Articolo 3 - Modifica del regolamento e degli allegati
- Le modifiche al testo del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio e vincolante del Senato Accademico.
- Le modifiche agli allegati del presente Regolamento, ove compatibili con la loro natura, finalità e ambito di applicazione e purché riguardino esclusivamente contenuti di natura tecnica, operativa o procedurale che non incidano sui principi, sulle finalità, sull’ambito di applicazione o sulle competenze disciplinate dal Regolamento, sono adottate mediante la procedura semplificata di cui al successivo comma 3.
- Nell’ambito della procedura semplificata richiamata al comma 2, le modifiche sono adottate con decreto del Rettore, previo parere obbligatorio della Commissione per la Valorizzazione della Conoscenza, e non costituiscono modifica del testo regolamentare principale, né sono soggette alla procedura prevista dal comma 1 del presente articolo.
Articolo 4 - Commissione per la valorizzazione della conoscenza
- La Commissione è istituita mediante Decreto Rettorale, sentito il Senato Accademico. Il suo mandato ha una durata di tre anni e prevede una composizione articolata in una componente fissa e una variabile. La componente variabile viene convocata dal Presidente in base alle competenze tecnico-scientifiche richieste per le decisioni.
La componente fissa è così costituita:- il Rettore o un suo Delegato, che la presiede;
- il Direttore Generale o un suo Delegato;
- quattro componenti, uno con competenze economico-manageriali, uno con competenze giuridiche, uno di Area scientifico-tecnologica e uno di area umanistica.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o suo Delegato.
- Il Rettore, raccolte le indicazioni dei Direttori di Dipartimento, forma ogni tre anni un elenco composto da almeno uno fino a tre Professori e/o Ricercatori di ruolo per ciascun Dipartimento dell’Università, tra cui verranno di volta in volta scelti dal Presidente i membri della componente variabile della Commissione in relazione alle competenze tecnico/scientifiche necessarie per le deliberazioni e fermo restando il divieto di partecipazione per i proponenti delle iniziative oggetto di valutazione. La durata del predetto elenco è fissata in un triennio. La durata di validità dell’elenco è automaticamente prorogata fino all’emanazione del nuovo elenco.
- Il Presidente può convocare a fini consultivi al massimo due esperti esterni di comprovata qualificazione ed esperienza sotto il profilo scientifico, giuridico e/o economico nel campo della Proprietà Intellettuale, dell’imprenditorialità e più in generale della valorizzazione della conoscenza. Le persone esterne che parteciperanno ai lavori della Commissione sono tenute a sottoscrivere un preventivo impegno in merito all’obbligo di segretezza delle informazioni acquisite.
- La Commissione si riunisce periodicamente, e in ogni caso almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente. La convocazione è disposta tramite avviso, inviato a cura di PINK a mezzo posta elettronica, indicante gli argomenti da trattare.
- Affinché la seduta della Commissione sia valida deve essere presente la metà più uno dei componenti della componente fissa. Le delibere sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- Nella prima seduta la Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplinerà i propri lavori e si doterà degli strumenti idonei ad assolvere con pienezza il proprio compito.
- Alla Commissione spettano i seguenti compiti:
- controllare la corretta applicazione del Regolamento;
- deliberare, assumendo la decisione di procedere o meno, in merito al deposito/brevettazione/registrazione o comunque tutela dei Risultati dell’Attività di Ricerca che possano costituire Diritti di Proprietà Intellettuale presentate dagli Inventori/Autori e/o dalle rispettive strutture di appartenenza;
- deliberare, assumendo la decisione di procedere o meno, in merito alle richieste di estensione europea o internazionale delle domande di Brevetto entro i termini previsti per l’esercizio del Diritto di Priorità;
- fornire pareri agli organi di Ateneo su criteri, linee guida e procedure in materia di Diritti di Proprietà Intellettuale;
- esprimere al Rettore un parere obbligatorio in merito a proposte di modifica degli Allegati 2 e 3 ove le stesse risultino compatibili con la loro natura, finalità e ambito di applicazione, e riguardino esclusivamente contenuti di natura tecnica, operativa o procedurale, che non incidano sui principi, sulle finalità, sull’ambito di applicazione o sulle competenze disciplinate dal presente Regolamento;
- fornire pareri al Consiglio di Amministrazione in merito ai criteri e alle modalità di valorizzazione e commercializzazione dei Risultati della ricerca;
- esprimere al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un parere obbligatorio non vincolante in merito a ciascuna proposta di costituzione di Spin off;
- accertare le segnalazioni di conflitto di interesse e di concorrenza degli Spin off con le attività dei dipartimenti e proporre agli Organi eventuali provvedimenti;
- sottoporre agli Organi di governo una relazione triennale di monitoraggio sullo stato degli Spin off;
- valutare ed eventualmente approvare le richieste di accreditamento da parte di Start up promosse da Studenti cafoscarini.
Proprietà intellettuale
Articolo 5 - Titolarità della proprietà intellettuale e diritti di utilizzo
- I Diritti di Proprietà Intellettuale sui Risultati conseguiti nell’ambito di Attività di Ricerca spettano all’Università secondo quanto previsto dalle disposizioni di Legge, dal presente Regolamento e/o dal contratto che disciplina il rapporto tra l'Università e l’Inventore. Spettano in ogni caso all’Inventore i diritti morali sull’Opera dell’Ingegno/Invenzione da esso realizzata.
IP creata dal Personale
- I Diritti di Proprietà Intellettuale sulle invenzioni o su altre opere o forme tutelate da uno dei Diritti di Proprietà Industriale di cui al CPI e sulle Particolari opere dell'ingegno realizzati dal Personale nello svolgimento dell’Attività di Ricerca, ovunque svolta, spettano all’Ateneo, che ne potrà disporre nei rapporti contrattuali con Soggetti Terzi.
- Il Personale che nell’ambito dell’Attività di Ricerca realizza un risultato potenzialmente atto ad essere brevettato, registrato o altrimenti tutelato dalla normativa in materia di Proprietà Industriale, deve darne immediata comunicazione a PINK che procede, in via preliminare, alla verifica tecnica in ordine alla possibilità di approntare misure di tutela e sottopone alla Commissione la documentazione rilevante per le decisioni in merito alla valorizzazione, nell’interesse dell’Ateneo e del Personale coinvolto. Gli Inventori devono osservare il segreto e adottare ragionevoli misure volte al mantenimento dell’assoluta segretezza sul contenuto del Risultato conseguito.
- Il Personale che, nell’ambito dell’Attività di Ricerca, realizza una banca dati originale e ne prospetti una possibile valorizzazione economica è tenuto a darne comunicazione a PINK, che procede alla verifica tecnica preliminare in ordine alla possibilità di approntare misure di tutela e sottopone alla Commissione la documentazione rilevante ai fini delle decisioni in merito alla valorizzazione. In assenza di tale comunicazione, la banca dati deve essere resa disponibile in accesso aperto e diffusa mediante licenze Database Contents License (DbCL), o altra licenza equivalente.
- Il Personale che nell’ambito dell’Attività di Ricerca realizza un software deve valutare la possibilità e modalità di pubblicazione secondo le disposizioni contenute nelle ‘Linee Guida sulla pubblicazione con Licenza Libera del Software realizzato nel quadro di Attività di Ricerca’ (Allegato 3).
- Il Personale che trascorre periodi di ricerca presso enti e istituzioni terze dovrà rendere note alle stesse le previsioni contenute nel Regolamento. Qualora necessario il Personale coinvolto potrà richiedere all’Ateneo la negoziazione di specifici accordi con l’ente ospitante.
IP creata dagli studenti e dalle studentesse
- Spettano all’Ateneo i Diritti di Proprietà Industriale sulle invenzioni conseguite dagli Studenti che svolgano Attività di Ricerca in collaborazione con il Personale o sotto la supervisione scientifica dello stesso e che contribuiscano con apporti inventivi o creativi al conseguimento dell’invenzione.
- Lo Studente che nell’ambito dell’Attività di Ricerca di cui al precedente comma realizza un risultato potenzialmente atto ad essere brevettato, registrato o altrimenti tutelato dalla normativa in materia di Proprietà Industriale, deve darne immediata comunicazione a PINK che procede, in via preliminare, alla verifica tecnica in ordine alla possibilità di approntare misure di tutela.
- I diritti esclusivi di proprietà industriale dell’Università non si estendono ad eventuali Risultati conseguiti dallo studente nello svolgimento del tirocinio obbligatorio presso enti terzi, nei limiti di quanto imposto dalla legge nell’ambito del relativo piano formativo e per il periodo di tirocinio obbligatorio, fatto salvo diverso accordo tra l’Università e l’ente ospitante.
- Lo Studente titolare di Diritti di Proprietà Intellettuale, diversi da quelli di cui ai commi precedenti, può comunque chiedere il supporto tecnico dell’Ateneo per la loro tutela/valorizzazione. In tal caso la domanda, inviata alla Commissione per il tramite di PINK, dovrà contenere l’impegno dello Studente alla sottoscrizione di idoneo contratto di cessione dei Diritti di Proprietà Intellettuale all’Ateneo.
IP creata da Visitor
- Al momento dell’arrivo presso l’Ateneo i Visitor devono sottoscrivere una dichiarazione in cui:
- attestano la conoscenza delle policy e dei Regolamenti di Ateneo in materia di Proprietà Intellettuale;
- attestano la conoscenza degli accordi stipulati dall’Ateneo con l’ente di appartenenza in materia di Proprietà Intellettuale e si impegnano a rispettarne i termini o, in assenza di tali accordi, riconoscono in capo all’Ateneo la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati raggiunti nel periodo di svolgimento delle Attività di Ricerca presso strutture dell’Ateneo.
Articolo 6 - Pubblicazione, segreti commerciali e accordi di riservatezza
- L’Ateneo incoraggia e sostiene il diritto degli Autori/Inventori di decidere in merito alla pubblicazione dei Risultati della propria ricerca. Anche a tal fine e per non compromettere la tutela con una prematura Divulgazione pubblica, il Personale e gli Studenti, nell’ipotesi di cui al precedente art. 5, devono impegnarsi affinché i Brevetti e/o le Particolari Opere dell’Ingegno siano identificate nel più breve tempo possibile.
- In relazione alla finalità intrinseca dell’Università, diretta a rendere pubblicamente accessibili i Risultati delle proprie Attività di Ricerca, ai fini del Regolamento, il Segreto Commerciale viene regolato solo in quanto funzionale all’attività di deposito/brevettazione/registrazione, valorizzazione imprenditoriale della Ricerca in conformità alle previsioni del precedente Articolo 4.
- Le obbligazioni di riservatezza contenute in accordi a qualsiasi titolo stipulati dall’Ateneo, in particolare quelli per lo svolgimento di Attività di Ricerca e di Valorizzazione di Risultati della ricerca nonché quelli funzionali all’avvio di progetti/Attività di Ricerca, sono in primo luogo a carico del Personale e degli Studenti coinvolti nelle attività, in conformità con le linee guida dell’Allegato 2.
- Il responsabile scientifico di tali accordi assume il ruolo di referente per le Informazioni Riservate e dovrà assicurare che ogni persona a cui vengano trasmesse informazioni confidenziali sottoscriva un apposito impegno alla riservatezza nei termini negoziati con la controparte.
Articolo 7 - Contratti di ricerca e contratti per la valorizzazione dell'IP
- La partecipazione del Personale e degli Studenti ad Attività di Ricerca Vincolata costituisce espressa accettazione da parte del singolo partecipante delle previsioni in materia di Proprietà intellettuale contenute negli accordi stipulati dall’Università con gli enti terzi, con esplicito impegno a conformarsi alle suddette previsioni.
- La titolarità e l’utilizzo dei Diritti di Proprietà Intellettuale in relazione ai Risultati conseguiti nell’ambito di Attività di Ricerca Vincolata devono essere negoziati con i soggetti terzi in conformità alle linee guida dell'Allegato 2. Pink mette a disposizione le clausole standard per la gestione della Proprietà Intellettuale negli accordi di ricerca con soggetti terzi.
- Laddove fosse necessario derogare a tali previsioni, il Personale deve esercitare tutta la dovuta diligenza nella negoziazione, coinvolgendo le strutture di afferenza e PINK fin dalle prime fasi della contrattazione.
- Eventuali deroghe a quanto definito nel presente Regolamento dovranno essere approvate con Decreto Rettorale su richiesta motivata del responsabile scientifico.
Articolo 8 - Tutela dei risultati
Risultati tutelabili come diritti di proprietà industriale
- Il Personale che, nell’ambito dell’Attività di Ricerca, realizzi un risultato potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato come Diritto di Proprietà Industriale deve darne immediata comunicazione a PINK utilizzando i moduli approvati e messi a disposizione dalla Commissione.
- La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
- la descrizione sintetica del Risultato;
- le informazioni essenziali per la valutazione delle caratteristiche tecniche, delle funzioni, dei requisiti di brevettabilità, etc.;
- il nome degli Inventori/Autori, la loro qualifica e l’apporto di ciascuno al Risultato;
- eventuali accordi stipulati con soggetti terzi in merito ai Diritti di Proprietà Intellettuale sul Risultato.
- In caso di Risultati brevettabili, l’Università, entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, deposita la domanda di Brevetto o comunica all’Inventore l'assenza di interesse a procedere al deposito. Il termine di sei mesi è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla Commissione. Qualora l’Università non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di Brevetto o comunichi il non interesse a procedere, l'Inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di Brevetto.
- Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, PINK procede alla verifica dei requisiti necessari alla tutela del Risultato dando immediata comunicazione dell’esito agli Inventori/Autori.
- In caso di sussistenza dei requisiti per la tutela del Risultato gli Autori/Inventori possono essere chiamati ad integrare la documentazione inviata fornendo ulteriori elementi funzionali alla valutazione quali:
- verifica preliminare dei requisiti di tutelabilità del Risultato ai sensi del CPI;
- settori industriali potenzialmente interessati al Brevetto;
- imprese potenzialmente interessate all’utilizzo e/o sviluppo congiunto del Brevetto;
- preventivo di massima dei costi necessari allo sviluppo del Brevetto.
- La comunicazione, unitamente agli esiti della verifica di brevettabilità, viene trasmessa alla Commissione che delibera entro 30 giorni dalla data di comunicazione. La Commissione può richiedere agli Inventori/Autori di integrare la documentazione presentata con ogni informazione necessaria e/o utile ai fini dell’assunzione della propria decisione. In tal caso, il termine di cui sopra resta sospeso fino alla consegna della documentazione integrativa richiesta. L’esito della deliberazione viene trasmesso agli Inventori/Autori che, in caso di decisione favorevole alla tutela, sono chiamati a collaborare con PINK per le procedure necessarie all’ottenimento della protezione.
- La valutazione circa l’opportunità di estensione di una domanda di Brevetto viene effettuata al ricevimento del rapporto di ricerca, e comunque entro il termine di undici mesi dal deposito della prima domanda di protezione dell’invenzione, in considerazione dell’esito del rapporto e delle opportunità tecnico-scientifiche e commerciali. PINK comunica agli Inventori l’esito della procedura.
Software non brevettabile
- Il Personale che, nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppi un software è tenuto a conformarsi a quanto previsto dalle ‘Linee Guida sulla pubblicazione con Licenza Libera del Software realizzato nel quadro di Attività di Ricerca’ (Allegato 3). In particolare, deve verificare la sussistenza delle condizioni per la pubblicazione con licenza libera, anche in relazione all’eventuale brevettabilità del software rivolgendosi a PINK qualora emergano profili di tutela o di valorizzazione del software.
Articolo 9 - Valorizzazione della proprietà intellettuale
- L’Università può valorizzare e sfruttare economicamente i Diritti di Proprietà Intellettuale di sua titolarità mediante accordi con altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo e all’applicazione delle conoscenze e dei prodotti inventivi di titolarità dell’Ateneo. A tal fine l’Ateneo può stipulare anche accordi aventi ad oggetto la cessione dei Diritti di Proprietà Intellettuale.
- Nel rispetto della normativa vigente e di un principio generale di concorsualità, l’Ateneo, al fine di procedere all’individuazione del cessionario o del licenziatario della Proprietà Intellettuale, pubblica sul proprio sito web tutte le Invenzioni/Opere dell’Ingegno che intende valorizzare attraverso accordi di cessione/licenza.
- Decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web, il Rettore, o suo Delegato a tal fine designato (di seguito Delegato), d’intesa con la Commissione valuta, anche per le vie brevi, le offerte eventualmente pervenute sulla base dei seguenti criteri:
- ritorno economico per l’Ateneo;
- possibilità di dare visibilità e promuovere la Ricerca di Ateneo;
- capacità imprenditoriale e le risorse industriali del cessionario/licenziatario;
- finalità etiche e di utilità sociale.
Se non sono state presentate offerte entro il termine di cui al comma 3, il Rettore o il Delegato, può avviare e condurre procedure negoziali dirette con soggetti terzi al fine di procedere alla stipula di contratti di cessione ovvero di concessione di licenza.
- Qualora la Proprietà Intellettuale derivi da attività di Ricerca Vincolata e sia pertanto detenuta in contitolarità con soggetti terzi, l’Università potrà procedere alla cessione e/o alla concessione in licenza della propria quota al contitolare. Le modalità della cessione o della licenza sono negoziate dall’Ufficio PINK e sottoposte all’approvazione del Rettore o di un suo Delegato che, sentita la Commissione e considerati i criteri di cui al precedente comma 3., autorizza la stipula dei relativi contratti con proprio decreto.
- Il Rettore o il Delegato, acquisito il parere della Commissione, sottoporrà all’approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo la stipula dei suddetti contratti nei casi in cui ritenga vi siano delle criticità con riguardo alla valutazione dei criteri di cui al precedente comma 3 e alla tutela dell’immagine dell’Università.
- Tutti i contratti aventi ad oggetto il trasferimento, definitivo o temporaneo, dei Diritti di cui al presente articolo sono a titolo oneroso, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dei regolamenti di Ateneo.
Articolo 10 - Incentivi e distribuzione dei proventi della valorizzazione
- I compensi acquisiti dall'Università, al netto delle relative spese sostenute per la protezione, come ad esempio le spese di deposito, mantenimento e gestione di un Brevetto, sono assegnati nella misura minima del 50% all’Inventore/Autore. Questa percentuale può essere elevata al 70% nel caso in cui il Personale Inventore/Autore rinunci al pagamento di tale compenso a favore dell'accantonamento del medesimo nei propri fondi di ricerca.
La restante parte sarà ripartita tra la Struttura di afferenza dell’Autore/Inventore e il Fondo di Supporto alle Attività di Ricerca e Internazionalizzazione (FSRI) nella misura del 40% e 60% rispettivamente. La quota a favore del FSRI dovrà essere utilizzata per il finanziamento e l’incentivazione di attività di trasferimento tecnologico e di conoscenza.
Sostegno all'imprenditorialità
Articolo 11 - Definizione e finalità delle società Spin Off
- Si qualificano come Spin off le società di capitali, anche in forma cooperativa, promosse dal Personale dell’Università e accreditate ai sensi del presente Regolamento, finalizzate alla valorizzazione dei Risultati della ricerca attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
- Le società Spin off sono promosse dal Personale dell’Università secondo le disposizioni del presente Regolamento.
Articolo 12 - Disciplina della concorrenza e dei conflitti di interesse
- Uno Spin off non deve svolgere attività in concorrenza con le attività svolte dall’Università, ossia non deve competere con l’Università nell’acquisizione di commesse o progetti di ricerca competitivi. Il Direttore del Dipartimento che ritiene che uno Spin off svolga un’attività in concorrenza con quella del proprio Dipartimento invia una segnalazione alla Commissione.
- Un conflitto di interesse si verifica quando un dipendente dell’Università coinvolto a qualunque titolo in uno Spin off partecipa ad una decisione di un organo universitario che può creare vantaggio allo Spin off. Il soggetto in conflitto di interesse ha l’obbligo di denunciare la sua posizione e di astenersi dal partecipare alla decisione dell’organo universitario. Il Personale universitario che ravvisa una situazione di conflitto d’interesse, effettivo o potenziale, riguardante il Personale coinvolto in uno Spin off è tenuto a segnalare tale situazione alla Commissione.
Articolo 13 - Partecipazione del personale alle società Spin Off
- I componenti del Consiglio di Amministrazione, il Rettore, i componenti del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti e i Professori e Ricercatori individuati nell’Allegato 1 al Regolamento, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società Spin off. È fatta salva l’ipotesi in cui il Direttore di Dipartimento o i soggetti identificati in Allegato 1 siano designati da Ca’ Foscari a far parte del Consiglio di Amministrazione di Spin off della quale non siano soci o Proponenti. Qualora si rendessero necessarie modifiche dell’Allegato 1, le stesse saranno approvate con Decreto Rettorale su proposta della Commissione.
- Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, possono partecipare alla Spin off, in qualità di soci, il Personale dell’Università e soggetti fisici esterni all’Università che:
- non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;
- non versino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.
- Fermi restando i vincoli di cui ai commi precedenti, e quanto previsto dalla normativa vigente in tema di inconferibilità/incompatibilità, ove ne ricorrano i presupposti, il personale docente e ricercatore può:
- partecipare al capitale sociale della società Spin off;
- assumere incarichi direttivi e gestionali secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di ‘Incarichi e attività̀ esterne dei Professori e Ricercatori’, al quale si fa espresso rinvio;
- svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di ricerca per lo Spin off sulla base di specifici accordi di collaborazione o commesse di ricerca, stipulati tra lo Spin off e le strutture dipartimentali dell’Università;
- fatto sempre salvo quanto previsto al successivo articolo 16 comma 1, svolgere, compatibilmente con le esigenze legate all’adempimento dei propri obblighi istituzionali, attività a favore dello Spin off, anche retribuita, purché non di lavoro subordinato, la quale deve essere dettagliatamente specificata nella richiesta/comunicazione. Tali attività in favore della società Spin off accreditata sono qualificabili come “incarichi e attività̀ esterne dei Professori e Ricercatori” e, in quanto tali, sono soggette alle previsioni di Legge e dei Regolamenti di Ateneo che disciplinano requisiti, incompatibilità e regime di autorizzazione.
- In ogni caso, è fatto espresso divieto al Personale che partecipa alle società aventi caratteristiche di Spin off o Start up universitario di svolgere, nell’ambito dell’attività di queste ultime, qualsivoglia attività che determini, anche a norma del Codice etico e di comportamento, situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza, anche potenziale, con l’Ateneo e gli Enti controllati e partecipati dall’Ateneo e, in particolare, attività, ancorché previste dallo Spin off o Start-up universitario, che potrebbero essere svolte dall’Ateneo.
- Il suddetto Personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento della propria attività, anche qualificata come incarico o attività esterna, a favore della società interessata.
- Al termine di ciascun esercizio sociale, il Personale dell’Università che partecipi a qualunque titolo alla Spin off, deve comunicare all'Università, per il tramite di PINK, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti, che non potranno in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe.
- La Commissione provvede alla verifica del rispetto di tutto quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta, tramite PINK, di informazioni scritte allo Spin off. Il Personale dell’Università e le società Spin off sono tenuti a fornire le informazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
- Il difetto di comunicazione costituisce violazione del Regolamento e l’Università si riserva la facoltà di revocare alla società lo status di Spin off.
Articolo 14 - Processo di accreditamento delle società Spin Off
- La proposta di accreditamento come Spin off dell’Università Ca’ Foscari Venezia può essere avanzata da uno o più Proponenti e si sviluppa nelle 3 fasi descritte nei successivi commi.
- Fase 1 - Inizio Procedura. Presentazione a PINK della richiesta da parte di uno o più Proponenti, con l’indicazione del tipo di attività che lo Spin off intende svolgere. Se l’attività oggetto dell’iniziativa classifica quest’ultima come “sviluppo di prodotti/servizi”, i Proponenti devono predisporre la relativa modulistica - supportati da PINK quando richiesto - in cui indicano: Partecipanti, descrizione tecnico scientifica dell’attività, business plan, piano finanziario ed eventuale richiesta di utilizzo di spazi e/o attrezzature.
Qualora l’iniziativa proposta si dovesse configurare come attività di Consulenza, i Proponenti sono invitati a sottoporre il progetto alla Struttura/Dipartimento di afferenza. La Struttura sarà chiamata a deliberare in merito alla validità scientifica della proposta e alla disponibilità a gestire le attività conto terzi derivati dalla sua implementazione. Qualora la Struttura non si rendesse disponibile alla gestione, i Proponenti potranno richiedere la creazione di un Centro presso Fondazione Ca’ Foscari che opererà secondo quanto descritto al successivo art.18. - Fase 2 - Istruttoria approvazione delle iniziative. I Proponenti sottopongono il progetto di Spin off al Consiglio di Dipartimento, il quale è chiamato a deliberare sulla sua validità tecnico-scientifica e sulla disponibilità a concedere spazi e attrezzature eventualmente richiesti. Per ciascun Professore e/o Ricercatore coinvolto, il Direttore del Dipartimento sarà chiamato ad esprimere il nulla osta all’esercizio di cariche operative e/o allo svolgimento di attività a favore della nuova società, valutata la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività e le funzioni didattiche e di ricerca, fermo restando quanto previsto al precedente art. 13 in materia di autorizzazioni agli incarichi extraistituzionali.
Ottenuto il parere del Consiglio di Dipartimento, la proposta passa alla Commissione, che la valuta ed emette il parere richiesto dagli Organi di Ateneo. Nella valutazione la Commissione considera i seguenti elementi:- idea/progetto imprenditoriale e carattere innovativo dello stesso;
- conflitto tra gli scopi istituzionali dell'Ateneo e quelli della nuova società;
- conflitti di interesse o concorrenza tra le attività della nuova società e quelle istituzionali dell’Ateneo;
- qualità tecnologiche e scientifiche dell'iniziativa;
- compagine sociale e partecipazione dei Proponenti al capitale sociale;
- prospettive economiche, finanziarie e di mercato dell'iniziativa;
- beni e servizi richiesti all’Università e relative condizioni contrattuali;
- compatibilità delle previsioni in materia di proprietà intellettuale con la disciplina in materia prevista dall’Ateneo.
- Fase 3 – Approvazione. La proposta di accreditamento viene presentata al Senato Accademico, per il parere vincolante, e quindi sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione definitiva.
- L’accreditamento ha validità cinque anni a partire dalla data di costituzione della società.
Articolo 15 - Spin Out e perdita dello status di Spin Off
- Decorsi i cinque anni dalla data di costituzione, le società perdono lo status di Spin off e, ove necessario, devono rivedere gli incarichi e i ruoli gestionali dei Professori e Ricercatori strutturati dell’Ateneo, in conformità con le norme vigenti in tema di incompatibilità con l’esercizio di commercio e impresa e con quanto disposto dal Regolamento degli incarichi e delle attività esterne dei professori e ricercatori.
- Con la perdita dello status di Spin off verranno meno le agevolazioni e i servizi offerti dall’Ateneo e i relativi oneri a carico delle società.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora lo “Spin out” avvenga prima della decorrenza dei cinque anni.
Articolo 16 - Rapporti tra Spin Off e Università
- Le società Spin off saranno chiamate a sottoscrivere con l’Università specifica convenzione che regolerà i rapporti tra le parti e che, in particolare, dovrà prevedere:
- una licenza non esclusiva, di durata quinquennale, per l'utilizzo del nome e del logo a tal fine predisposto dall’Università. La licenza verrà concessa a fronte di corrispettivi, a partire dal quarto anno di attività, per un importo definito in misura fissa, o variabile in ragione del fatturato annuo;
- che eventuali Risultati della ricerca conseguiti nell’ambito dell’attività dello Spin off da Personale dell'Ateneo, ancorché prodotti nell’ambito di incarichi esterni (autorizzati/comunicati/liberamente esercitabili), spettano all’Università;
- di riservare all’Università un diritto di prelazione nell’assegnazione di contratti di finanziamento di Assegni/Contratti o Dottorato di Ricerca, così come di Consulenza e collaborazione alla ricerca nei confronti di altri Istituti o Enti universitari, da esercitarsi da parte dell’Università a parità di condizioni economiche offerte e di titoli scientifici attinenti alle competenze richieste.
- La convenzione regolerà inoltre le modalità di erogazione di servizi e le agevolazioni previsti dall’Università per sostenere gli Spin off accreditate nei primi anni di vita e nelle fasi critiche di sviluppo e di entrata sul mercato. I servizi offerti potranno essere erogati dall’Università, anche attraverso specifici accordi con l'ente strumentale Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia, a titolo gratuito od oneroso e comprendono:
- supporto alla comunicazione verso l’esterno tramite i canali web dell’Università: pubblicazione di notizie sullo Spin off (nuovi prodotti, traguardi, comunicazioni, etc.) all’interno nel portale di Ateneo;
- newsletter: informazioni inerenti a business plan/Startup competitions, opportunità di finanziamento da parte di soggetti pubblici e privati, agevolazioni, bandi, eventi;
- formazione ed eventi dedicati;
- eventi di networking e showcase: presentazione dell’impresa davanti a una platea di stakeholder, finanziatori, mentori/“angels” selezionati sulla base delle specificità delle imprese;
- servizi di mentoring e tutoring per affiancare le società Spin off nelle fasi di start up:
- formazione su temi quali: business modeling, marketing e comunicazione, commerciale/vendite;
- consulenza e supporto alla progettazione;
- consulenza e supporto su iniziative regionali, nazionali e internazionali, pubbliche o private volte a promuovere la Ricerca Applicata e la Cultura di Impresa;
- supporto per la Valorizzazione della Proprietà Industriale;
- verifica preliminare requisiti di brevettabilità.
- Eventuali corrispettivi sono assegnati all’Ateneo, a favore del Fondo di Supporto alle Attività di Ricerca e Internazionalizzazione per il finanziamento e l’incentivazione di attività di trasferimento tecnologico.
- Gli Spin off possono chiedere l’utilizzo di spazi (uffici, sale riunioni, etc.) presso le strutture dell’Ateneo. Tale concessione sarà gestita dalle strutture assegnatarie mediante apposito contratto. I proventi derivanti dall’eventuale concessione di spazi/attrezzature saranno destinati alle strutture assegnatarie.
Articolo 17 - Monitoraggio delle società Spin Off
- Le società Spin off accreditate sono tenute a trasmettere annualmente all’Ufficio PINK:
- il proprio bilancio consuntivo, entro 30 giorni dalla sua approvazione;
- la relazione annuale sulle proprie attività, secondo lo schema fornito dall’Ufficio, che dovrà dare conto, tra le altre cose, degli incarichi a qualsiasi titolo assegnati dalla società al Personale strutturato e non strutturato dell’Ateneo e a studenti anche coinvolti in attività di tirocinio.
- Con cadenza triennale l’Ateneo opererà un monitoraggio sugli Spin off accreditate volto in particolare a valutare:
- la coerenza del progetto imprenditoriale con quanto precedentemente approvato in sede di accreditamento;
- il ruolo del Personale universitario, Dottorandi di ricerca, titolari di contratti di ricerca, e Assegnisti eventualmente impegnati nelle attività;
- l’evoluzione della società in termini di crescita e sostenibilità della stessa, eventuali modifiche avvenute nel capitale e nella compagine sociale;
- i rapporti con l’Università, in termini di Valorizzazione della Ricerca e competenze maturate al suo interno, oggetto del progetto imprenditoriale, servizi fruiti e collaborazioni sviluppate.
- Al fine di mantenere lo status di Spin off dell’Università, le società sono tenute a fornire le informazioni e i documenti richiesti. Il vincolo è definito in uno specifico contratto con l’Università.
Articolo 18 - Centri di consulenza presso Fondazione Università Ca' Foscari
- Le iniziative a carattere consulenziale dei Docenti che prevedano un volume di attività tale da giustificare l’attivazione di un progetto dedicato a medio/lungo termine, dovranno essere sottoposte, su richiesta del Docente interessato, al Dipartimento di afferenza che valuterà la rilevanza tecnico/scientifica dell’iniziativa, la compatibilità delle attività con gli impegni istituzionali dei Docenti coinvolti, l’interesse e la disponibilità della Struttura alla gestione del progetto.
- Qualora il Dipartimento decidesse di non gestire internamente il progetto, il Docente potrà richiedere il nulla osta, di durata triennale, alla creazione di un Centro presso FCF. La creazione di un Centro presso FCF è comunque subordinata all’acquisizione del nulla osta da parte del Dipartimento.
- I Centri potranno richiedere l’utilizzo di spazi e attrezzature dell’Ateneo, i quali potranno essere concessi a titolo oneroso, previo parere vincolante della Struttura assegnataria.
- I proventi derivanti dall’eventuale concessione di spazi/attrezzature saranno destinati alle strutture assegnatarie.
Articolo 19 - Start up
- Le Start up sono società di capitali di recente costituzione con un modello di business scalabile e ripetibile, caratterizzate da: replicabilità del business, scalabilità del modello, innovazione intrinseca e temporaneità.
- Le Start up si differenziano dagli Spin off in quanto sono promosse, partecipate e/o gestite non da Personale strutturato dell'Ateneo (Docenti, Ricercatori a tempo determinato o indeterminato, Personale Tecnico Amministrativo), bensì da Studenti, Laureandi e Neolaureati.
- I Dottorandi e i titolari di contratti di ricerca dell’Università che intendano promuovere una iniziativa imprenditoriale senza la partecipazione di Personale strutturato dell’Ateneo possono alternativamente richiedere l'accreditamento come Spin off o come Start up
- Le Start up dell’Università sono accreditate presso l’Ateneo a seguito del vaglio da parte della Commissione per la Valorizzazione della Conoscenza che dovrà valutare:
- l’oggetto sociale che non dovrà essere in contrasto con i fini istituzionali e con il Codice Etico e di Comportamento dell’Università Ca’ Foscari Venezia;
- le potenzialità di sviluppo dell’impresa.
- Le persone interessate promotrici delle iniziative di Start up (Studenti, Laureandi, Dottorandi, titolari di contratti di ricerca, Assegnisti) devono richiedere l’accreditamento attraverso la seguente procedura:
- presentazione dell’iniziativa all’Ufficio PINK attraverso la modulistica disponibile in area riservata; l’Ufficio la trasmetterà alla Commissione;
- un “elevator pitch” di massimo 5 minuti che illustri brevemente il progetto alla Commissione.
Articolo 20 - Legge applicabile e risoluzione di conflitti
- L’interpretazione e l’applicazione del Regolamento sono regolati dalla Legge Italiana.
- Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, troveranno applicazione il D.Lgs. n. 30/2005 (CPI) e la l. n. 633/1942 (Legge sul Diritto d’Autore).
- Ogni eventuale controversia inerente all’interpretazione e all’applicazione del Regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia, sezione specializzata delle Imprese.
Allegato 1 - Regime di incompatibilità con cariche direttive e gestionali negli Spin Off
Non possono assumere cariche direttive e amministrative negli Spin off:
- il Prorettore alla Ricerca;
- il Prorettore alla Comunicazione e alla Valorizzazione della Conoscenza;
- il Delegato / Prorettore al trasferimento di conoscenza;
- i professori e ricercatori componenti della Commissione per la Valorizzazione della Conoscenza.
Allegato 2 - Linee guida IP e riservatezza nei contratti di ricerca
Definizioni
Ai fini delle presenti Linee guida si applicano le definizioni contenute nell’Articolo 1 del Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza, cui si rinvia integralmente.
Le presenti Linee guida introducono inoltre alcune definizioni di carattere operativo, limitatamente ai fini della loro applicazione, che non modificano né derogano alle definizioni e ai principi stabiliti dal Regolamento.
Ricerca Collaborativa - È l’attività svolta in collaborazione con soggetti pubblici o privati per un determinato e concordato programma di ricerca, mediante la cooperazione del Personale e l'utilizzazione di strutture e attrezzature dell'Università e del soggetto terzo. Elementi caratterizzanti sono:
- interesse istituzionale (scientifico o tecnologico) dell’Università;
- finalità non commerciale della collaborazione;
- comunanza di risorse messe a disposizione dalle parti.
Rientrano in questa fattispecie i contributi erogati da parte di un soggetto terzo per il finanziamento di: (i) borse nell’ambito di un corso di dottorato di ricerca; (ii) borse di ricerca “post-lauream” così come previste dall’art. 18 della L. 30 dicembre 2010, n 240; (iii) assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n 240.
Ricerca Collaborativa Finanziata - Si parla più specificatamente di “Ricerca Collaborativa Finanziata” nel caso in cui l’Attività di Ricerca Collaborativa risulti finanziata da un ente esterno, come avviene ad esempio per i progetti di ricerca collaborativi finanziati a valere su bandi competitivi nazionali e internazionali.
Ricerca Commissionata - Attività di Ricerca, consulenza, progettazione, sperimentazione, verifica tecnica richiesta e finanziata da soggetti terzi e svolta dall’Università, avvalendosi delle proprie competenze e risorse. Si tratta di attività commerciale svolta nell’interesse prevalente del committente.
Oggetto e funzione
Le presenti Linee guida forniscono indicazioni operative per la gestione della proprietà intellettuale e della riservatezza nei contratti di ricerca stipulati dall’Università Ca’ Foscari Venezia con soggetti terzi, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza.
Ambito di applicazione
Le presenti Linee guida si applicano a:
- contratti di ricerca collaborativa;
- contratti di ricerca commissionata;
- accordi precontrattuali funzionali all’avvio di attività di ricerca (es. NDA, MoU, MTA).
Obblighi di riservatezza e gestione delle informazioni confidenziali
La necessità di gestire informazioni confidenziali e i relativi obblighi di riservatezza possono emergere nell’ambito della Ricerca sia Collaborativa che Commissionata.
La sottoscrizione di accordi di riservatezza (NDA) richiesta da soggetti terzi, non deve rappresentare né per i singoli ricercatori né per l’Ateneo e/o i Dipartimenti/Strutture un’assunzione di responsabilità oggettiva.
Gli impegni di riservatezza assunti da Dipartimenti/Strutture devono essere limitati alle Informazioni Riservate come sopra definite. Eventuali deroghe a tale principio potranno essere disposte dagli Organi del Dipartimento/Struttura chiamato a gestire l’accordo.
In ogni caso l’adempimento delle obbligazioni di riservatezza è in primo luogo a carico del Personale coinvolto nelle Attività di Ricerca anche nel caso in cui siano i Dipartimenti/Strutture ad assumere contrattualmente tali obbligazioni.
Accordi precontrattuali (NDA, MOU, MTA)
In linea generale, per agevolare le fasi che precedono la stipula del contratto di ricerca, gli accordi precontrattuali sulla riservatezza dovranno essere assunti personalmente dal referente scientifico del progetto e dal Personale eventualmente coinvolto in queste fasi e non dovranno in alcun modo impegnare l’Ateneo prevedendo, ad esempio, il recepimento delle disposizioni concordate nei futuri accordi di ricerca.
In tutti i casi, nel momento in cui si passerà alla fase di negoziazione vera e propria del contratto, i Responsabili scientifici dovranno trasmettere alla segreteria della propria Struttura di afferenza copia di tali accordi o, quantomeno, una dichiarazione che ne descriva il contenuto.
Qualora si rendesse necessario il coinvolgimento dell’Ateneo fin dalle fasi precontrattuali, l’accordo dovrà essere approvato dal Consiglio della Struttura chiamata a gestire l’eventuale progetto, che autorizzerà il Direttore alla stipula.
I Memorandum of Understanding (MoU) o i Material Transfer Agreement (MTA) che, oltre alla riservatezza, possono definire ulteriori impegni saranno firmati dal Direttore della Struttura chiamata a gestire le attività su autorizzazione del competente organo consiliare. In questi casi il ricercatore proponente sarà indicato nel contratto quale referente unico delle Informazioni Riservate e sarà chiamato a sottoscrivere per adesione l’accordo.
All’avvio dei progetti, il Principal Investigator/Responsabile scientifico assumerà il ruolo di Referente delle informazioni confidenziali (di seguito anche solo “Referente”) e dovrà assicurarsi che ogni persona a cui vengono trasmesse informazioni confidenziali nell’ambito del progetto abbia sottoscritto un apposito impegno alla riservatezza nei termini negoziati con la/le controparte/i, che dovranno di norma prevedere anche l’esplicita marcatura come “confidenziale” o “riservato” di tali informazioni.
Tutte le persone coinvolte nello scambio informativo dovranno adottare le modalità di trasmissione, gestione e conservazione delle informazioni confidenziali eventualmente definite dal Referente e in ogni caso dovranno adottare la normale diligenza di colui che intende mantenere la riservatezza su propri dati e informazioni.
Accordi di ricerca con soggetti terzi - principi generali
Per la partecipazione a progetti di ricerca finanziati da terzi, siano essi collaborativi o commissionati, è buona norma che il Personale, di ruolo e non, titolari di contratti di ricerca e gli Assegnisti, i Dottorandi e/o gli Studenti coinvolti sottoscrivano una dichiarazione in cui:
- attestano la conoscenza delle policy e dei Regolamenti di Ateneo;
- riconoscono in capo all’Ateneo la titolarità dei Risultati raggiunti nell’esecuzione del progetto, fatti salvi i diversi assetti di titolarità previsti contrattualmente;
- garantiscono la conoscenza degli accordi stipulati dall’Ateneo con i partner in materia IP e riservatezza e si impegnano a rispettarne i termini.
Negli accordi di ricerca con soggetti terzi, ciascuna parte rimane titolare del background messo a disposizione esclusivamente ai fini dell’esecuzione delle attività di ricerca e per il tempo strettamente necessario.
I Risultati conseguiti nell’ambito dell’accordo sono disciplinati contrattualmente. In presenza di Risultati in contitolarità, il contratto disciplina la gestione, la protezione e lo sfruttamento degli stessi, nonché la ripartizione dei relativi costi. In ogni caso, possono essere previste, mediante accordo tra le parti, la cessione delle quote di titolarità ovvero la concessione di licenze, esclusive o non esclusive, a favore del contitolare.
Resta ferma, in linea generale, la riserva in capo all’Università del diritto di pubblicazione e di utilizzo scientifico dei Risultati.
Qualora tali Risultati siano oggetto di deposito di domanda di Brevetto o di registrazione, ai sensi di quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale, la pubblicazione potrà essere rinviata per il tempo necessario a garantire la segretezza dell’invenzione (comunque non oltre i 18 mesi dal deposito).
Ricerca commissionata
Nell’ambito della Ricerca Commissionata, i Risultati sono, di norma, in contitolarità tra l’Università e il Committente, con attribuzione delle quote in pari misura.
Ricerca collaborativa
Nell’ambito della Ricerca Collaborativa, i Risultati conseguiti autonomamente restano di titolarità esclusiva della parte che li ha generati. I Risultati conseguiti congiuntamente sono in contitolarità, con attribuzione delle quote in pari misura ovvero in proporzione all’apporto inventivo e creativo di ciascuna parte, secondo quanto stabilito contrattualmente.
Ricerca Collaborativa Finanziata
Nell’ambito della Ricerca Collaborativa Finanziata si applicano, in linea generale, le medesime regole previste per la Ricerca Collaborativa, ferma restando la necessità di recepire nei contratti di partenariato eventuali disposizioni in materia di proprietà intellettuale imposte dall’ente finanziatore.
Dottorato executive
Nell’ambito del dottorato executive i Diritti di Proprietà Industriale e i Diritti d’Autore sulle Particolari Opere dell’Ingegno spettano invece al datore di lavoro del Dottorando. Tuttavia, trattandosi di Risultati conseguiti nell’ambito di una Attività di ricerca collaborativa, nella valutazione complessiva sulla titolarità dei Risultati si deve tenere conto del contributo fornito dall’Ateneo al conseguimento degli stessi.
Il Dottorando deve dare completa e immediata informazione per iscritto sia all’Università che al proprio datore di lavoro sui Risultati conseguiti affinché, per il tramite dei rispettivi Supervisori, si possa valutare l’apporto di ciascuno al Risultato e stabilire le quote di titolarità. Gli esiti di questa valutazione devono quindi essere trasmessi anche al Collegio dei Docenti di dottorato e alla Commissione per la Valorizzazione della Conoscenza.
Allegato 3 - Linee guida sulla pubblicazione con licenza libera del software realizzato nel quadro di attività di ricerca
Ai fini delle presenti Linee guida si applicano le definizioni contenute nell’Articolo 1 del Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza, cui si rinvia integralmente.
Le presenti Linee guida introducono inoltre alcune definizioni di carattere operativo, limitatamente ai fini della loro applicazione, che non modificano né derogano alle definizioni e ai principi stabiliti dal Regolamento.
Le presenti Linee Guida, tenuto conto delle previsioni del Regolamento, stabiliscono i casi in cui il Personale è autorizzato a pubblicare il Software che realizza nel quadro di Attività di Ricerca con Licenza Libera.
Definizioni
Nelle presenti Linee Guida valgono le definizioni dell’art. 1 del Regolamento e le seguenti:
Autorizzazione – l’Autorizzazione alla Pubblicazione di Software allegata alle presenti Linee Guida;
Licenza Libera – licenza libera riconosciuta dalla Free Software Foundation e/o open source riconosciuta dalla Open Source Initiative;
Regolamento – il Regolamento di Ateneo per la Valorizzazione della Conoscenza;
Software – programma per elaboratore, in qualsiasi forma espresso purché originale quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Un elenco non esaustivo di Software oggetto di queste Linee Guida è il seguente:
- Applicazioni web (frontend e backend)
- Applicazioni desktop
- Applicazioni mobile
- Componenti e applicazioni semilavorate
- Framework
- Librerie
- Plugin
- Sistemi operativi
Software brevettabile – I software “in quanto tali” sono esclusi dalla protezione brevettuale. Tuttavia, un software può essere brevettato se presentato come un “metodo”, o come “mezzo tecnico che implementa un metodo”.
È brevettabile un programma per elaboratore che non solo sia una nuova soluzione tecnica, in grado di risolvere in maniera inventiva, cioè in maniera non ovvia rispetto allo stato dell'Arte, un problema tecnico (Art. 52 della Convenzione di Monaco), ma che produca anche un ulteriore effetto tecnico che vada oltre la normale interazione fra programma e computer.
Esempio: non è brevettabile un programma che elabora dati e informazioni - anche con l'utilizzo della IA - per produrre un rating o un preventivo per servizi o una previsione di manutenzione, ma potrebbe invece essere brevettabile un nuovo algoritmo che dall'elaborazione di dati e informazioni genera un alert automatico in caso di rating negativo, ordina automaticamente i prodotti sotto scorta, programma l'intervento di manutenzione (‘effetto tecnico’).
Può essere brevettabile un sistema di controllo di apparecchiature, o un software per la compressione di dati può far parte di un brevetto, il cui oggetto è il metodo (l'apparecchiatura, o il metodo di compressione) che deve rappresentare una soluzione tecnica, nuova ed inventiva.
È anche utile ricordare che se i dettagli dell'invenzione sono già stati pubblicati, l'invenzione non è più brevettabile.
Incompatibilità tra licenze: Qualora si vogliano combinare due programmi liberi in uno unico oppure inserire il codice di uno all'interno dell'altro, è necessario valutare se le licenze dei due programmi lo permettono. Generalmente non vi è alcun problema ad unire programmi protetti dalla medesima licenza libera, ma se il software unisce componenti con licenze diverse (libere o meno, ma comunque incompatibili tra loro) non lo si può rilasciare con una unica licenza
Questionario filtro
Se la risposta a una qualsiasi delle seguenti quattro domande è “Sì”, il Personale non è autorizzato a pubblicare il Software con Licenza Libera e dovrà rivolgersi a PinK.
Se la risposta a tutte le seguenti quattro domande è “No”, il Personale è autorizzato a pubblicare il Software con Licenza Libera nel rispetto delle condizioni dell’Autorizzazione.
- Il software è il risultato di un rapporto di collaborazione con entità esterne a Ca’ Foscari (es. è parte di un progetto finanziato, è sviluppato per conto di un'azienda/Spin off, è un contributo derivante da rapporti con enti con cui Ca’ Foscari ha accordi di collaborazione)?
- Il software implementa un metodo, o un'invenzione potenzialmente brevettabile?
- Il Personale propone di adottare una licenza e/o una strategia di hosting e distribuzione del Software diversa e/o incompatibile da/con quella prevista nell’Autorizzazione sottostante?
- La distribuzione del Software con la Licenza Libera indicata nell’Autorizzazione è incompatibile con una o più delle licenze dei componenti utilizzati?
Autorizzazione alla pubblicazione di software
Il Personale è autorizzato a pubblicare Software che realizza nel quadro di Attività di Ricerca nel rispetto delle seguenti condizioni.
Il Personale deve utilizzare le seguenti Licenze Libere.
- Se il Software viene utilizzato principalmente via rete (es: tramite un browser) → licenza «GNU Affero General Public License» versione 3 e successive (codice SPDX: AGPL3.0-or-later): https://spdx.org/licenses/AGPL-3.0-or-later.html.
- Se il Software consiste in componenti enucleati e con ampio campo applicativo (per esempio, le «librerie software») → licenza «GNU Lesser General Public License v3.0 or later» (codice SPDX: LGPL-3.0-or-later) https://spdx.org/licenses/LGPL-3.0-or-later.html.
- Se il Software consiste nella modifica di un Software esistente che è distribuito con Licenza Libera → Licenza Libera del Software che si modifica.
- Se il Software non soddisfa le condizioni previste ai precedenti punti 1, 2 e 3 → licenza «GNU General Public License» versione 3 e successive (codice SPDX: GPL3.0-or-later): https://spdx.org/licenses/GPL-3.0-or-later.html.
Code hosting
Il Personale mette a disposizione il Software utilizzando un repository con i seguenti parametri tecnici minimi:
- Accesso libero in lettura al codice sorgente del Software, senza autenticazione;
- Registrazione gratuita e libera, aperta al pubblico;
- Interfaccia web per la lettura e navigazione del codice e della relativa documentazione;
- Utilizzo di un sistema di controllo di versione con la funzionalità di gestione di rami paralleli di sviluppo (branch);
- Sistema di segnalazioni (issue tracker) aperto al pubblico in lettura senza autenticazione e in scrittura dietro autenticazione;
- Implementazione di almeno un flusso di invio modifiche, revisione del codice (code review), e integrazione della modifica, completamente gestito dallo strumento, aperto al pubblico;
- Sistema di gestione dei rilasci;
- Disponibilità di API per interfacciarsi con lo strumento ed estrarre dati e metadati relativi ai repository.
Sono conformi a questi requisiti, e suggeriti in virtù della loro maturità e diffusione internazionale, i seguenti strumenti di code hosting:
- GitHub - https://github.com/ (lgratuita);
- BitBucket - https://bitbucket.org/ (gratuita o self-hosted a pagamento);
- GitLab - https://gitlab.com/
- Phabricator/Phacility - https://www.phacility.com/
- Gitea - https://gitea.io/
- Gogs - https://gogs.io/
Tale elenco è da considerarsi esemplificativo e non esaustivo.
Eplicitazione della titolarità e readme file
Il Ricercatore deve includere nella root del repository un file denominato README.md contenente:
- il titolo del repository ed un sottotitolo descrittivo;
- il nome dell’autore(i) del software;
- il nome del detentore di diritti d’autore (copyright) sul Software, ovvero Università Ca’ Foscari Venezia;
- licenza adottata
Al fine di applicare la Licenza Libera individuata al Software da pubblicare, il Personale deve includere nella root del repository un file denominato LICENSE contenente il testo integrale della licenza scelta, senza alcuna modifica. I testi originali sono disponibili all’indirizzo https://spdx.org/licenses/.
Opzionalmente:
- i nomi dei soggetti incaricati del mantenimento del Software;
- l’indirizzo e-mail a cui inviare eventuali segnalazioni di sicurezza;
- la descrizione estesa del repository e delle finalità del Software in un linguaggio comprensibile anche dai non addetti ai lavori (evitando acronimi e gergo tecnico);
- il link ad eventuale documentazione aggiuntiva non inclusa nel repository;
- eventuali istruzioni di struttura del repository e di gestione del Software;
- elenco dettagliato prerequisiti e dipendenze (sistemi operativi, librerie, framework eccetera);
- istruzioni per l’installazione.
Last update: 23/03/2026