Fondo di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione

Emanato con D.R. n. 477 del 12/06/2013, modificato D.R. n. 143 del 13/02/2015, con D.R. n. 103 del 16/02/2016, con D.R. n. 918 del 09/09/2019 e con D.R. n. 542 del 12/05/2023
Entrato in vigore il 19/05/2023.

TITOLO I - Criteri di Costituzione e utilizzo di un Fondo per il supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione dell’Ateneo

Art. 1 - Scopo del Fondo

  1. Scopo del Fondo è finanziare le attività di ricerca e internazionalizzazione svolte nell’Ateneo.
  2. Il Fondo avrà carattere di accumulazione, non potrà essere riassorbito in sede di chiusura di bilancio consuntivo, salvo che non sussistano ragioni di documentata necessità cui non si possa far fronte con altre risorse. Le economie verranno riassegnate al Fondo nell’esercizio successivo.
  3. Le deliberazioni sull’utilizzo del Fondo sono assunte nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. Il Fondo viene gestito dall’Area Ricerca.

Art. 2 - Costituzione del Fondo

  1. Il Fondo viene costituito attraverso le seguenti modalità:

    1. Stanziamenti a valere sul bilancio di Ateneo;
    2. entrate provenienti dall’esterno o previste da altri regolamenti o da appositi provvedimenti;
    3. applicando una ritenuta su finanziamenti di progetti di ricerca, di progetti inerenti anche la mobilità ai fini di ricerca, di progetti a sostegno di azioni di sistema, qualunque sia la loro origine, di progetti di internazionalizzazione dell’istruzione e della formazione.

    La ritenuta di cui al punto c) si applica ai finanziamenti di progetti gestiti presso Dipartimenti, Scuole, Centri e ogni altra struttura dell’Ateneo.

  2. La contabilizzazione dei fondi di Ateneo e dei fondi provenienti dall’esterno avviene in modo separato.
  3. Sono soggetti a ritenuta:

    1. i progetti di ricerca, innovazione e sviluppo finanziati attraverso programmi nazionali, regionali e comunitari ad accesso diretto (che prevedono cioè un rapporto diretto con la Commissione Europea) e indiretto (erogati attraverso altri enti gestori) con esclusione di quelli indicati al successivo comma 4.
    2. i progetti di internazionalizzazione dell’istruzione e della formazione, con esclusione delle mobilità individuali;
    3. i finanziamenti derivanti da attività verso corrispettivo, definite ai sensi del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività verso corrispettivo.
      A titolo esemplificativo: prestazioni di ricerca, consulenza, didattica, analisi, prove e tarature e realizzazione di apparecchiature, cessioni di risultati di ricerca;
    4. le convenzioni che non hanno natura di attività verso corrispettivo (quali quelle definite ai sensi del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività verso corrispettivo), siglate a livello internazionale e nazionale.

  4. Sono esclusi dalla ritenuta:

    • i finanziamenti PRIN;
    • i finanziamenti europei di istruzione e formazione destinati alla mobilità individuale;
    • le donazioni;
    • i finanziamenti soggetti a ritenuta in base al ‘Regolamento dei Master universitari e delle attività di Lifelong Learning;
    • le Azioni Marie Skłodowska Curie, limitatamente al periodo in cui il ricercatore o la ricercatrice è ospite presso un ente di ricerca di un Paese Terzo;
    • i progetti finanziati attraverso il Fondo Sociale Europeo;
    • i finanziamenti derivanti da bandi competitivi per cui è esclusa la possibilità di caricare overhead forfettari e di valorizzare i costi del personale strutturato dell’Ateneo;
    • nel caso di progetti finanziati nell’ambito di Programmi che prevedono una quota di spese generali inferiore al 15% e non permettono di valorizzare il costo del personale strutturato oltre la quota di cofinanziamento, si lascia libera facoltà alle persone che hanno la responsabilità scientifica di avvalersi o meno dell’esenzione dalla ritenuta.

Art. 3 - Modalità di calcolo del prelievo

  1. La ritenuta si calcola sull’importo finanziato secondo le modalità e i casi descritti nei successivi commi.
  2. Progetti di ricerca, innovazione e sviluppo che prevedono una voce esplicita di overhead / spese generali forfettarie.

    1. Per importi di finanziamento fino ad un massimo di 500.000,00 euro

      • il 60% della quota assegnata come overhead è destinata al Fondo di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione;
      • il 40% della quota assegnata come overhead è destinata alla struttura che realizza e gestisce il progetto. La ritenuta in ogni caso non potrà essere superiore al 15% dell’ammontare del finanziamento assegnato.

    2. Per importi di finanziamento oltre i 500.000,00 e fino ad un massimo di 1.000.000,00 euro:

      • il 60% della quota assegnata come overhead è destinata al Fondo di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione;
      • il 40% della quota assegnata come overhead è destinata alla struttura che realizza e gestisce il progetto. La ritenuta in ogni caso non potrà essere superiore al 12% dell’ammontare del finanziamento assegnato.

    3. Per importi di finanziamento oltre 1.000.000,00 e fino ad un massimo di 2.000.000,00 euro:

      • il 60% della quota assegnata come overhead è destinata al Fondo di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione;
      • il 40% della quota assegnata come overhead è destinata alla struttura che realizza e gestisce il progetto. La ritenuta in ogni caso non potrà essere superiore al 10% dell’ammontare del finanziamento assegnato.

    4. Per importi di finanziamento oltre i 2.000.000,00 euro:

      • il 60% della quota assegnata come overhead è destinata al Fondo di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione;
      • il 40% della quota assegnata come overhead è destinata alla struttura che realizza e gestisce il progetto. La ritenuta in ogni caso non potrà essere superiore all’8% dell’ammontare del finanziamento assegnato.

  3. Progetti di internazionalizzazione dell’istruzione e della formazione che prevedono una voce esplicita di overhead / spese generali forfettarie: il 15% del totale sulle spese non rendicontabili, ripartito per il 9% a favore del Fondo di supporto e per il 6% alla struttura che realizza e gestisce il progetto.
  4. Per i progetti di cui ai commi 2 e 3 in fase di progettazione è obbligatorio richiedere la quota massima prevista dal bando per le voci overhead e/o spese generali forfettarie / costi amministrativi o voci analoghe. La quota di overhead residua, su cui non si applica la ritenuta, resta a disposizione delle attività specifiche del progetto.
  5. Progetti che non prevedono una voce esplicita di overhead/spese generali forfettarie: il prelievo è pari al 15% di cui:

    • il 9% dell’importo finanziato è destinato al Fondo di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione;
    • il 6% dell’importo finanziato è destinato alla struttura che realizza e gestisce il progetto.

  6. Per quanto riguarda le attività soggette al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività verso corrispettivo, si rimanda a quanto previsto dal relativo regolamento.
  7. Per le convenzioni siglate a livello internazionale e nazionale che non hanno natura di attività verso corrispettivo, così come definite dal relativo Regolamento di Ateneo, qualora prevedano esplicitamente il finanziamento di costi per il reclutamento di personale (inclusi assegnisti, borsisti, collaboratori e dottorandi) e l’acquisto di attrezzature di ricerca, una ritenuta pari al 7,5% è applicata alla quota allocata per la copertura di tali spese. Di tale prelievo il 4,5% sarà versato a favore del Fondo di Supporto, e il restante 3% a favore della struttura che gestisce la convenzione.
    Un prelievo pari al 15% sarà invece applicato all’eventuale importo eccedente i sopramenzionati costi; tale quota sarà così ripartita per il 9% a favore del Fondo di Supporto e il 6% a favore della struttura che gestisce la convenzione.
    La eventuale quota di fondi destinati esplicitamente alla manutenzione di attrezzature di ricerca non è soggetta al prelievo.
  8. Sull’ammontare complessivo dei prelievi effettuati in corso d’anno su progetti istituzionali e commerciali, i 2/3 vengono destinati al Fondo di Supporto alla ricerca, mentre il restante 1/3 viene destinato al Fondo di Ateneo per la premialità, a condizione che quest’ultimo importo trovi integrale copertura nei prelievi effettuati su progetti finanziati con fondi di derivazione europea o conto terzi. Qualora tale ultima condizione non risulti verificata, la destinazione al Fondo di Ateneo per la premialità verrà fatta fino a concorrenza dei prelievi su progetti europei e conto terzi e la differenza non destinabile al Fondo di Ateneo per la Premialità confluirà nel Fondo di supporto.

Art. 4 - Tempi e modalità di determinazione delle quote di prelievo

  1. Una volta sottoscritto il contratto di finanziamento con l’Ente erogatore, secondo quanto previsto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2012, il Dipartimento impegnerà le quote di prelievo dovute, secondo le modalità stabilite nell’art.3 del presente Regolamento.
  2. La ritenuta si calcola sull’importo stabilito dal contratto di finanziamento, non sull’ammontare delle spese riconosciute eleggibili e rimborsate dopo la presentazione dei rendiconti di spesa. In caso di disparità tra importo finanziato e spesa riconosciuta eleggibile in fase di rendiconto, la differenza sarà a carico della struttura proponente.

Art. 5 - Obbligo di impegno e versamenti a favore del Fondo di Supporto

  1. Tutte le strutture di Ateneo sono tenute al versamento all’Amministrazione Centrale, secondo quanto previsto dagli articoli precedenti. In assenza di regolarità nel versamento, non si provvederà alla regolazione delle assegnazioni di cui al titolo successivo.
  2. Le cifre non versate verranno trattenute dal Fondo Unico di Dotazione dei Dipartimenti o dalle cifre che, a vario titolo, sono erogate dall’Amministrazione Centrale a favore delle strutture.
  3. L’entità del Fondo viene comunicata almeno una volta l’anno al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II - Criteri di utilizzo del fondo di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione

Art. 6 - Suddivisione del Fondo

  1. Il Fondo è destinato allo sviluppo delle attività di ricerca di Ateneo, inclusi i progetti di internazionalizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico. In particolare sono previste le seguenti linee di azione:

    1. iniziative di attrazione di ricercatori o ricercatrici e professori o professoresse, dall’Italia e dall’estero, e di incentivazione alla ricerca anche per i o le docenti e i ricercatori o le ricercatrici dell’Ateneo, mediante l’erogazione di fellowship;
    2. finanziamento di progetti di ricerca, individuali o di gruppo, a favore di docenti di ateneo o di gruppi di ricerca che coinvolgano anche docenti esterni, in cui l’Ateneo esprima la leadership o la co-leadership;
    3. finanziamento di scavi archeologici, a favore di docenti e ricercatori o ricercatrici dell’Ateneo;
    4. finanziamento di servizi per il trasferimento tecnologico e di conoscenza;
    5. qualsiasi altra iniziativa venga ritenuta opportuna ai fini di favorire lo sviluppo della ricerca in Ateneo, su specifica delibera degli organi di governo;
    6. incentivi e premi alla progettazione e alla partecipazione a bandi competitivi.

  2. Gli importi stanziati e le modalità e i tempi di erogazione per le iniziative di cui alle lettere a) – e) sono definiti in fase di programmazione annuale o pluriennale da parte degli organi di Governo di Ateneo.
  3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera quanto destinare a ciascuna linea d’intervento e approva le specifiche iniziative, una parte delle quali può essere individuata in seguito alla pubblicazione di avvisi. Gli avvisi sono approvati con Decreto del Rettore o della Rettrice che dettaglia le modalità di presentazione della domanda, i criteri e modalità di selezione, le modalità di gestione e rendicontazione dei fondi.
  4. Gli incentivi di cui alla lettera f) sono erogati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7; i premi di cui alla lettera f) sono erogati secondo le modalità stabilite dall’Art. 9 del Regolamento per l’incentivazione del personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico.

Art. 7 - Assegnazione di incentivi alla progettazione

  1. Gli incentivi sono destinati ai o alle docenti e ricercatori o ricercatrici responsabili scientifici di progetti europei e internazionali presentati e non finanziati, ma che abbiano ottenuto un punteggio superiore alla soglia minima stabilita dall’ente finanziatore per determinarne l’eleggibilità al finanziamento.
    Gli importi degli incentivi si determinano applicando le stesse percentuali utilizzate per il calcolo del prelievo (v. Art. 3), con applicazione di un tetto massimo, in funzione del ruolo dell’Ateneo nel progetto e della tipologia di finanziamento.
    Gli importi degli incentivi sono descritti nel dettaglio nella scheda tecnica A allegata al presente regolamento. Dall’erogazione dell’incentivo sono escluse:

    • le proposte presentate nell’ambito delle Azioni Marie Curie individuali ad eccezione delle proposte che superano la soglia della ‘Seal of Excellence’ stabilita nel bando;
    • le proposte presentate nell’ambito di bandi competitivi che prevedono una preselezione interna dell’Ateneo;
    • le proposte presentante nell’ambito delle linee di finanziamento non soggette al prelievo.

    Ai fini dell’assegnazione di un incentivo, si considerano sopra soglia tutte le proposte ERC ammesse all’interview, a prescindere dall’esito.

  2. Si destina un incentivo ai o alle docenti e ricercatori o ricercatrici responsabili scientifici di proposte progettuali sottoposte nell’ambito di programmi di finanziamento europei ed internazionali che non prevedono una soglia minima di eleggibilità, in cui l’Ateneo risulti coordinatore e con un budget per Ca’ Foscari superiore a 50.000 euro. Gli importi degli incentivi sono descritti nel dettaglio nella scheda tecnica A allegata al presente Regolamento. Il tetto massimo degli incentivi è fissato nella metà di quanto stabilito per i progetti di cui al precedente comma 1.
  3. Gli interessati o le interessate dovranno inoltrare formale richiesta all’Area Ricerca, secondo modello appositamente predisposto dall’Area e con il supporto della Segreteria di Dipartimento di afferenza.
  4. Si assegnano incentivi ai o alle docenti e ricercatori o ricercatrici che abbiano optato per la trasformazione del premio in incentivo, secondo le modalità previste all’Art. 9 del Regolamento per l’incentivazione del personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico.
  5. Si assegnano incentivi inoltre ai vincitori o alle vincitrici di progetti finanziati dopo la cessazione del rapporto con l’Ateneo (per trasferimento o pensionamento) e ai o alle docenti e ricercatori o ricercatrici a tempo definito.
  6. Gli incentivi sono attribuiti al personale responsabile scientifico presso il Dipartimento di afferenza, con Decreto del Direttore o della Direttrice Generale. Il personale responsabile scientifico può optare per la condivisione dell’incentivo con gli altri o le altre componenti del gruppo di ricerca, secondo le modalità previste all’Art.8 del presente Regolamento.
  7. Gli incentivi possono essere utilizzati esclusivamente per realizzare attività di ricerca. Per attività di ricerca s’intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cofinanziamento di progetti di ricerca nazionali e internazionali; cofinanziamento di assegni di ricerca; cofinanziamento di borse di dottorato; pubblicazioni di carattere scientifico nelle modalità previste dalla Delibera del Senato Accademico n. 13 del 28.01.2015; organizzazione di convegni e seminari; iscrizioni a convegni; iscrizioni a società scientifiche; missioni scientifiche; costi relativi all’acquisto di attrezzature di ricerca; proof-reading; revisioni linguistiche; spese connesse all’elaborazione di nuove proposte progettuali (partecipazione a incontri, spese di personale, etc.), etc.. Spetta ai Dipartimenti la verifica del corretto utilizzo dei finanziamenti secondo i vincoli delineati.
  8. Il personale destinatario di incentivi ha facoltà di chiedere l’esonero da uno o due moduli di insegnamento nell’ambito di un semestre di didattica secondo le regole vigenti, utilizzando l’incentivo per coprire il costo della supplenza.
  9. Gli incentivi dovranno essere spesi entro 3 anni dall’assegnazione, al termine dei quali l’eventuale residuo costituirà economia di spesa e rientrerà nella piena disponibilità del Dipartimento.

Art 8 - Norma finanziaria

  1. Tutte le assegnazioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dei premi alla vincita di cui all’articolo 6 comma 1 lettera f), sono erogate quali contributi finalizzati alle strutture di ricerca cui afferisce il personale.
  2. L’erogazione degli incentivi alla progettazione previsti dall’art. 7 del presente Regolamento è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria, che viene accertata nell’atto di assegnazione del contributo. L’entità delle assegnazioni e l’elenco dei vincitori o delle vincitrici viene annualmente comunicato al Consiglio di Amministrazione.
  3. La disciplina prevista all’articolo 7 sugli incentivi alla progettazione si applica per tutte le proposte il cui esito è stato reso noto dal finanziatore a partire dal 1° gennaio 2019.

Allegato A: importi incentivi

Ruolo nella presentazione del progetto Incentivo alla presentazione (€)
Coordinatore o coordinatrice di progetto europeo,
solo se non finanziato ma con punteggio > soglia
(per programmi che prevedono una soglia minima di eleggibilità, esclusi ERC e Azioni Marie Curie individuali)
I = R x (R/C)
dove:
I = importo incentivo
R = importo ritenuta (v. art. 3)
C = contributo ente finanziatore
a cui si applica un tetto massimo di 6.000 € [1]
Partner di progetto europeo,
solo se non finanziato ma con punteggio > soglia
(per programmi che prevedono una soglia minima di eleggibilità)
I = R x (R/C)
dove:
I = importo incentivo
R = importo ritenuta (v. art. 3)
C = contributo ente finanziatore
a cui si applica un tetto massimo di 1.000 €
Principal Investigator di proposte
presentate all’European Research Council (ERC) ammessi all’interview
I = R x (R/C)
dove:
I = importo incentivo
R = importo ritenuta (v. art. 3)
C = contributo ente finanziatore
a cui si applica un tetto massimo di 5.000 €
Supervisor di Azioni Marie Curie individuali
che hanno ottenuto la ‘Seal of Excellence’
I = R x (R/C)
dove:
I = importo incentivo
R = importo ritenuta (v. art. 3)
C = contributo ente finanziatore
a cui si applica un tetto massimo di 1.000 €
Coordinatore o coordinatrice di progetto europeo
che prevede un finanziamento per Ca’ Foscari ≥ 50.000 euro
presentato nell’ambito programmi che non prevedono una soglia minima di eleggibilità
I = R x (R/C)
dove:
I = importo incentivo
R = importo ritenuta (v. art. 3)
C = contributo ente finanziatore
a cui si applica un tetto massimo di 3.000 €

[1] Esempio 1: per un progetto con un contributo pari a 500.000 € la ritenuta applicabile sarebbe pari al 15%: 500.000 * 15% = 75.000. L’importo dell’incentivo dovrebbe essere quindi pari a 75.000 * (75.000 / 500.000) = 11.250 €, ma poiché tale valore è superiore rispetto al tetto massimo, l’importo dell’incentivo sarà pari a 6.000 €.

Esempio 2: per un progetto con un contributo pari a 100.000 € e con overhead pari a 10.000 € la ritenuta applicabile sarebbe pari all’intero ammontare dell’overhead, equivalente al 10% dell’importo del progetto. L’importo dell’incentivo sarà quindi pari a 10.000 * (10.000 / 100.000) = 1.000 €.

Esempio 3: per un progetto con un importo totale di 100.000 € ma un contributo europeo di 70.000 € e un overhead pari a 7.000 €, la ritenuta applicabile sarebbe pari all’intero ammontare dell’overhead, equivalente al 7% dell’importo del progetto. L’importo dell’incentivo è quindi pari a 7.000 * (7.000 / 70.000) = 700 €.

Last update: 27/02/2024