Valorizzazione della conoscenza

Emanato con D.R. n. 948 del 15/11/2022.
In vigore dal 22/11/2022.

Disposizioni generali

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Autore/i - Il/i soggetto/i che, individualmente o congiuntamente ad altri, realizza/no un'opera tutelabile dalla normativa nazionale (Legge 22 aprile 1941, n. 633), dell’Unione europea e internazionale sul Diritto d'Autore.

Attività di Ricerca - Indica l’attività finalizzata alla ricerca scientifica svolta dal Personale. Nell’ambito dell’Attività di Ricerca sono comprese le Attività di Ricerca Istituzionale e di Ricerca Vincolata.

Brevetto/i - Diritto/i di Proprietà Industriale in forza del/i quale/i viene conferito al titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento di un trovato consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati, ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale (CPI), europea e internazionale. Nel Regolamento ci si riferisce a Brevetto/i per indicare i diritti esclusivi su: invenzioni industriali, invenzioni biotecnologiche, modelli di utilità, Brevetti e certificati per varietà vegetali, topografie di prodotti a semiconduttori. Ai fini del presente Regolamento il termine Brevetto/i indica sia le domande di Brevetto/i che il/i Brevetto/i concesso/i.

Commissione per la Valorizzazione della Conoscenza (o CVC o Commissione) - Commissione, prevista e disciplinata dal Regolamento, che si esprime in ordine alla modalità di valorizzazione dei risultati dell’Attività di Ricerca; valuta le richieste di accreditamento di società Spin off e fornisce agli organi di Ateneo un parere non vincolante; valuta le richieste di accreditamento di Start-up promosse da Studenti o da Personale non strutturato dell’Ateneo; predispone  il programma di affiliazione e ne sostiene lo sviluppo monitorando la sua attuazione.

Consulenza - Attività di indirizzo e formulazione di pareri e consulti su problemi tecnici e/o scientifici sulla base del know-how già in possesso del consulente.

CPI - D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della Proprietà Industriale.

Diritti d’Autore - Diritti di natura patrimoniale sulle Opere dell’Ingegno riconosciuti e/o attribuiti dalla Legge sul Diritto d’Autore, inclusi i diritti connessi.

Diritti di Proprietà Industriale - Diritti di Proprietà Industriale conferiti dalla normativa nazionale, dell’Unione europea e internazionale sulla Proprietà Industriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: segni distintivi - marchi, domain names, indicazioni geografiche e denominazioni d’origine, etc. - Brevetti e disegni e modelli e segreti commerciali.

Diritti di Proprietà Intellettuale (o Proprietà Intellettuale o IP) - Diritti d’Autore e Diritti di Proprietà Industriale congiuntamente considerati.

Divulgazione pubblica - La comunicazione di informazioni, relative alla IP, a parti esterne. La divulgazione pubblica include, ma non si limita a: divulgazione in forma scritta od orale; comunicazione via e-mail; pubblicazione in un sito web o blog; divulgazione in una notizia, comunicato stampa o intervista; pubblicazione in una rivista, abstract, poster o relazione; presentazione a una conferenza; discussione di una tesi; dimostrazione di un'invenzione in una fiera; applicazione industriale di un'invenzione.

FCF - Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia - Ente strumentale a supporto dell’Ateneo per potenziare le attività connesse alla sua mission e promuovere nuove iniziative in termini di public engagement a livello nazionale e internazionale.

Informazioni Riservate - Tutte le informazioni fornite in forma tangibile e/o intangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole che siano scambiate tra soggetti esterni e il Personale dell’Università nell’ambito di Attività di Ricerca o finalizzate al loro avvio, espressamente individuate e indicate come confidenziali/riservate per iscritto.

Inventore/i - L’/gli Autore/i di un'invenzione o di altra opera o forma tutelata da uno dei Diritti di Proprietà Industriale di cui al CPI.

Legge sul Diritto d’Autore - Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Opera/e dell’Ingegno - Il/i risultato/i dello sforzo creativo per il/i quale/i possono essere esercitati i diritti esclusivi previsti della Legge sul Diritto d’Autore.

Partecipanti - Coloro che partecipano all’attività di una Spin off.

Particolari Opere dell’Ingegno - Le Opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d’Autore e dal CPI.

Personale - Professori di ruolo, Ricercatori a tempo indeterminato, Ricercatori a tempo determinato di tipo a (RTDa), ricercatori a tempo determinato di tipo b (RTDb), ricercatori a tempo determinato tenure-track (RTT), titolari di contratti di ricerca, titolari di contratto di assegno di ricerca (Assegnisti), Personale Tecnico Amministrativo, Studenti iscritti a un corso di dottorato (ad esclusione di quelli inseriti nel dottorato industriale), così come definito dal Regolamento dell’Università in materia di dottorati di ricerca (Dottorandi), i quali - sia nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, sia nell’ambito di un rapporto di  collaborazione - nell’espletamento delle proprie mansioni e dei propri compiti si avvalgono di strutture, attrezzature e risorse economiche dell’Università o, comunque, di risorse economiche da quest’ultima amministrate.

PINK - L'ufficio Promozione dell’Innovazione e del Know-how dell’Area Ricerca che presidia le procedure di trasferimento di conoscenza e valorizzazione della ricerca.

Proponenti - Coloro che possono proporre la costituzione di “Spin off dell'Università Ca’ Foscari Venezia”. Rientra in tale categoria il Personale dell’Università, come sopra definito, ad eccezione del Personale Tecnico Amministrativo (il quale può eventualmente partecipare alle iniziative Spin off ma non proporne l’accreditamento).

Ricerca Istituzionale - Tutta l’Attività di Ricerca diversa dalla Ricerca Vincolata.

Ricerca Vincolata - Ricerca finanziata in tutto o in parte da soggetti diversi dall’Università o in ogni caso condotta nell’ambito di accordi a qualsiasi titolo sottoscritti dall’Università con soggetti terzi.

Risultato - Risultato dell’Attività di Ricerca potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato come Diritto di Proprietà Intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.).

Segreto Commerciale - Tutte le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, che siano “segrete” (nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore), che abbiano “un valore economico” in quanto segrete e che “siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a  mantenerle segrete”, tutelabili ai sensi della vigente normativa nazionale (artt. 98 e 99 CPI)  e dell’Unione europea.    

Spin off - Società di capitali, anche in forma cooperativa, finalizzate alla valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, promosse e partecipate da Personale docente, ricercatori, titolari di contratti di ricerca e/o Assegnisti e Dottorandi, costituite da non più di 5 anni e accreditate entro il termine di un 1 anno dalla data di costituzione.

Spin out - Società che perde l’accreditamento come Spin off per: sopraggiunto limite temporale, rinuncia autonoma, operazioni societarie che determinino la crescita della società e la contestuale perdita dei requisiti (ad esempio l'entrata di nuovi soci che rilevino la totalità delle quote dei Proponenti).

Start up - Impresa di recente creazione che mira a crescere con un business model scalabile e ripetibile caratterizzata da: replicabilità del business, scalabilità del modello, innovazione intrinseca e temporaneità. Nel Regolamento le Start up si differenziano dalle Spin off in quanto non sono promosse, partecipate e/o gestite da Personale strutturato dell'Ateneo (Docenti, Ricercatori a tempo determinato o indeterminato, Personale Tecnico Amministrativo), bensì da Studenti, Laureandi e Neolaureati. I Dottorandi e gli Assegnisti dell’Università che intendano promuovere una iniziativa imprenditoriale senza la partecipazione di Personale strutturato dell’Ateneo possono alternativamente richiedere l'accreditamento come Spin off o come Start up.

Studenti - Studenti immatricolati presso l’Università.

Valorizzazione - Qualsiasi forma di utilizzo della Proprietà Intellettuale finalizzato a generare valore in particolare sotto forma di prodotto, processo o servizio commercializzabile.

Visitor - Studioso italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica afferente ad una università, un’istituzione o un ente straniero, chiamato a svolgere attività didattica, anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di studio o di un corso di dottorato di ricerca e/o Attività di Ricerca in collaborazione con Docenti dell’Ateneo.

Articolo 2 - Oggetto, principi generali e ambito di applicazione

L’Università Ca’ Foscari Venezia tutela e valorizza i risultati derivanti dall’Attività di Ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società, nel rispetto della normativa di riferimento e delle responsabilità connesse alla sua natura di istituzione pubblica al servizio della collettività.
Il Regolamento disciplina:

  • le modalità di gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale, della riservatezza dei dati e delle informazioni nell’ambito dell’Attività di Ricerca, in particolare quelle svolte in collaborazione o per conto di soggetti terzi;
  • le attività e le modalità di partecipazione all’ecosistema per l’innovazione di Ca’ Foscari;
  • le modalità di costituzione degli Spin off, i loro rapporti con l'Università e il regime delle autorizzazioni per l’adesione alle Spin off del Personale dipendente;
  • i criteri per l’accreditamento di Start up promosse da Studenti;
  • i criteri per la partecipazione delle imprese al programma di affiliazione di Ateneo.

Il Regolamento si applica a tutto il Personale e agli Studenti.

Articolo 3 - Commissione per la valorizzazione della conoscenza

La Commissione è costituita con Decreto Rettorale sentito il Senato Accademico.
La Commissione, il cui mandato ha durata triennale, è composta da:

  • il Rettore o un suo delegato, che la presiede;
  • il Direttore Generale o un suo delegato;
  • due componenti, uno con competenze economico-gestionali e uno con competenze giuridiche;
  • otto componenti designati dai Dipartimenti

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o suo delegato.
Il Presidente può convocare a fini consultivi al massimo due esperti esterni di comprovata qualificazione ed esperienza sotto il profilo scientifico, giuridico e/o economico nel campo della Proprietà Intellettuale, dell’imprenditorialità e più in generale della valorizzazione della conoscenza.
I soggetti esterni che parteciperanno ai lavori della Commissione sono tenuti a sottoscrivere un preventivo impegno in merito all’obbligo di segretezza delle informazioni acquisite.
La Commissione si riunisce periodicamente, e in ogni caso almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente. La convocazione è disposta tramite avviso, inviato a cura di PINK a mezzo posta elettronica, indicante gli argomenti da trattare.
Affinché la seduta della Commissione sia valida deve essere presente la metà dei suoi componenti più uno. Le delibere sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
È facoltà della Commissione delegare le decisioni su tematiche specifiche, ad esempio quelle connesse alla tutela della proprietà industriale che spesso necessitano di procedure rapide, ad un nucleo più ristretto dei propri componenti.
Nella prima seduta la Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, disciplinerà i propri lavori e si doterà degli strumenti idonei ad assolvere con pienezza il proprio compito.
Alla Commissione spettano i seguenti compiti:

  • controllare la corretta applicazione del Regolamento;
  • deliberare, assumendo la decisione di procedere o meno, in merito alle richieste di deposito/brevettazione/registrazione o comunque tutela dei risultati dell’Attività di Ricerca che possano costituire Diritti di Proprietà Intellettuale presentate dagli Inventori/Autori e/o dalle rispettive strutture di appartenenza;
  • deliberare, assumendo la decisione di procedere o meno, in merito alle richieste di estensione europea o internazionale delle domande di Brevetto entro i termini previsti per l’esercizio del Diritto di Priorità;
  • fornire pareri agli organi di Ateneo su criteri, linee guida e procedure in materia di Diritti di Proprietà Intellettuale;
  • esprimere al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un parere obbligatorio non vincolante in merito a ciascuna proposta di costituzione di Spin off;
  • sottoporre agli Organi di governo una relazione triennale di monitoraggio sullo stato delle Spin off;
  • sulla base delle linee di indirizzo approvate dagli organi, definire nel dettaglio il programma di affiliazione;
  • valutare ed eventualmente approvare le richieste di accreditamento all’ecosistema per l’innovazione di Ca’ Foscari da parte di Start up promosse da Studenti cafoscarini;
  • valutare ed eventualmente approvare le richieste di affiliazione provenienti da soggetti esterni.

Policy sulla proprietà intellettuale

Articolo 4 - Titolarità della proprietà intellettuale e diritti di utilizzo

I Diritti di Proprietà Intellettuale sui risultati conseguiti nell’ambito di Attività di Ricerca spettano all’Università o agli Autori/Inventori, Personale o Studenti, secondo quanto previsto dalle disposizioni di Legge, dal presente Regolamento e/o dal contratto che disciplina il rapporto tra l'Università e l’Autore/Inventore.
Nell’ambito della Ricerca Istituzionale, spettano agli Autori/Inventori Docenti e Ricercatori i Diritti di Proprietà Industriale in relazione ai Brevetti, secondo quanto previsto dall’art. 65 CPI, nonché i Diritti d’Autore sulle Opere dell’Ingegno ai sensi della Legge Autore, ad esclusione dei Diritti d’Autore sulle Particolari Opere dell’Ingegno: questi ultimi spettano all’Università.
Nell’ambito di Ricerca Istituzionale spettano all’Università i Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della ricerca e i Diritti d’Autore sulle Particolari Opere dell’Ingegno sviluppati da borsisti di ricerca, titolari di contratti di ricerca, Assegnisti e Dottorandi.
Nell’ambito della Ricerca Vincolata, spettano all’Università o a soggetti terzi con i quali l’Università abbia stipulato o stipulerà specifici accordi, i Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della ricerca, secondo quanto previsto dall’art. 65, comma 5, CPI, nonché i Diritti d’Autore sulle Particolari Opere dell’Ingegno ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore.
Spettano in ogni caso all’Autore/Inventore i diritti morali sull’Opera dell’Ingegno/Invenzione da esso realizzata.

4.1 IP creata dal personale

Il Personale che nell’ambito dell’Attività di Ricerca e della Ricerca Vincolata realizza un risultato potenzialmente atto ad essere brevettato, registrato o altrimenti tutelato dalla normativa in materia di Proprietà Intellettuale, deve darne comunicazione a PINK che procede, in via preliminare, alla verifica tecnica in ordine alla possibilità di approntare misure di tutela e:

  • laddove i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino all’Ateneo, sottopone alla Commissione la documentazione rilevante per le decisioni in merito alla valorizzazione, nell’interesse dell’Ateneo e del Personale coinvolto;
  • laddove i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino al Personale, comunicherà al Personale stesso gli esiti della verifica per l’esercizio dei diritti spettanti previsti dalla Legge e in particolare dall’art. 65 CPI. Il Personale titolare di Diritti di Proprietà Intellettuale che decida di avvalersi del supporto tecnico e finanziario dell’Ateneo per la tutela, deve prontamente inviare richiesta alla Commissione, per il tramite di PINK, impegnandosi alla sottoscrizione di idoneo contratto di cessione.

Gli Inventori devono osservare il segreto e adottare ragionevoli misure volte al mantenimento della assoluta segretezza in ordine al contenuto del Risultato conseguito.
Il Personale che trascorre periodi di ricerca presso enti e istituzioni terze dovrà rendere note alle stesse le previsioni contenute nel Regolamento. Qualora necessario il Personale coinvolto potrà richiedere all’Ateneo la negoziazione di specifici accordi con l’ente ospitante.

4.2 IP creata dagli studenti

I Diritti di Proprietà Intellettuale sui risultati conseguiti dagli Studenti spettano agli Studenti stessi, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento nel caso di coinvolgimento in Attività di Ricerca Vincolata.  

Lo Studente titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale può chiedere il supporto tecnico dell’Ateneo per la loro tutela/valorizzazione. In tal caso la domanda, inviata alla Commissione per il tramite di PINK, dovrà contenere l’impegno dello Studente alla sottoscrizione di idoneo contratto di cessione dei Diritti di Proprietà Intellettuale all’Ateneo.

4.3 IP creare dai visitor

Al momento dell’arrivo presso l’Ateneo i Visitor devono sottoscrivere una dichiarazione in cui:

  • attestano la conoscenza delle policy e dei regolamenti di Ateneo in materia di Proprietà Intellettuale;
  • attestano la conoscenza degli accordi stipulati dall’Ateneo con l’ente di appartenenza in materia di Proprietà Intellettuale e si impegnano a rispettarne i termini o, in assenza di tali accordi, riconoscono in capo all’Ateneo la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati raggiunti nel periodo di svolgimento delle Attività di Ricerca presso strutture dell’Ateneo.

4.4 IP creata dalle spin off o dai proponenti delle spin off

I Diritti di Proprietà Intellettuale sui risultati della ricerca svolta dalla Spin off spettano alla Spin off stessa.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i risultati della ricerca:

  • siano stati generati in epoca anteriore alla costituzione della Spin off;
  • siano stati conseguiti nell’ambito di collaborazioni con strutture dell’Università o con l’apporto di titolari di contratti di ricerca, Assegnisti e Dottorandi dell’Ateneo, indipendentemente dal rapporto intercorrente tra questi soggetti e la Spin off, a meno che gli stessi non figurino tra i Proponenti della Spin off.

In queste ipotesi i Diritti di Proprietà Intellettuale appartengono all'Università e alla Spin off, in comunione tra loro.
L’eventuale trasferimento della quota di Diritti di Proprietà Intellettuale dell’Università alla Spin off può avvenire solo sulla base di accordi di licenza o cessione formulati a fronte di una specifica proposta economica. In caso di accordo per una licenza esclusiva, la Spin off riconoscerà all’Università un’opzione di vendita della propria quota da esercitarsi indicativamente entro 9 mesi dalla stipula. Il prezzo di vendita dovrà in ogni caso tenere conto dei costi sostenuti dall’Ateneo per la relativa tutela che dovranno essere interamente coperti.
Il socio della Spin off che risulti Inventore/Autore di Invenzioni/Opere dell'Ingegno di titolarità dell’Università, costituenti oggetto di cessione/licenza a favore della Spin off, non accede alle ripartizioni operate dall’Università sui proventi di detta valorizzazione. La quota non versata sarà destinata al potenziamento delle attività di trasferimento di conoscenza dell’Università.

Articolo 5 - Pubblicazione, segreti commerciali e accordi di riservatezza

L’Ateneo incoraggia e sostiene il diritto degli Autori/Inventori di decidere in merito alla pubblicazione dei risultati della propria ricerca. Anche a tal fine e per non compromettere la tutela con una prematura divulgazione, il Personale deve impegnarsi affinché i Brevetti e/o le Particolari Opere dell’Ingegno siano identificate nel più breve tempo possibile.

In relazione alla finalità intrinseca dell’Università, diretta a rendere pubblicamente accessibili i risultati delle proprie Attività di Ricerca, ai fini del Regolamento, il Segreto Commerciale viene regolato solo in quanto funzionale all’attività di deposito/brevettazione/registrazione, valorizzazione imprenditoriale della Ricerca e/o di Ricerca Vincolata in conformità alle previsioni del precedente Articolo 4.

Le obbligazioni di riservatezza contenute in accordi a qualsiasi titolo stipulati dall’Ateneo, in particolare quelli per lo svolgimento di Attività di Ricerca e di Valorizzazione di risultati della ricerca nonché quelli funzionali all’avvio di progetti/Attività di Ricerca, sono in primo luogo a carico del Personale coinvolto nelle attività, in conformità con le linee guida dell’Allegato 1. Il responsabile scientifico di tali accordi assume il ruolo di referente per le Informazioni Riservate e dovrà assicurare che ogni persona a cui vengano trasmesse informazioni confidenziali sottoscriva un apposito impegno alla riservatezza nei termini negoziati con la controparte.

Articolo 6 - Contratti di ricerca e contratti per la valorizzazione dell'IP

La partecipazione del Personale e degli Studenti ad Attività di Ricerca Vincolata è subordinata all’accettazione da parte del singolo partecipante delle previsioni in materia di Proprietà Intellettuale contenute negli accordi stipulati dall’Università con gli enti terzi, con esplicito impegno a conformarsi alle suddette previsioni.

La titolarità e l’utilizzo dei Diritti di Proprietà Intellettuale in relazione ai risultati conseguiti nell’ambito di Attività di Ricerca Collaborativa e/o Commissionata devono essere negoziati con i soggetti terzi in conformità alle linee guida dell'Allegato 1. L’Ateneo mette a disposizione del Personale e delle proprie strutture degli schemi contrattuali tipo e/o delle clausole standard per la gestione della Proprietà Intellettuale negli accordi con soggetti terzi.

Laddove fosse necessario derogare a tali previsioni, il Personale deve esercitare tutta la dovuta diligenza nella negoziazione, coinvolgendo le strutture di afferenza e PINK fin dalle prime fasi della contrattazione.

Eventuali deroghe a quanto definito nel Regolamento dovranno essere approvate con Decreto Rettorale su richiesta motivata del responsabile scientifico.

Articolo 7 - Tutela dei risultati

Il Personale che, nell’ambito dell’Attività di Ricerca, realizzi un risultato potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato come Diritto di Proprietà Intellettuale deve darne immediata comunicazione a PINK utilizzando i moduli approvati e messi a disposizione dalla Commissione.

La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

  • la descrizione sintetica del Risultato;
  • le informazioni essenziali per la valutazione delle caratteristiche tecniche, delle funzioni, dei requisiti di brevettabilità, etc.;
  • il nome degli Inventori/Autori, la loro qualifica e l’apporto di ciascuno al Risultato;
  • eventuali accordi stipulati con soggetti terzi in merito ai Diritti di Proprietà Intellettuale sul Risultato;
  • nel caso in cui i Diritti di Proprietà Intellettuale sul Risultato spettino al Personale, richiesta di supporto tecnico e finanziario dell’Ateneo per la loro tutela e l’impegno alla loro cessione all’Ateneo.

PINK procede quindi alla verifica dei requisiti necessari alla tutela del Risultato dando immediata comunicazione dell’esito agli Inventori/Autori.

In caso di sussistenza dei requisiti per la tutela del Risultato, qualora i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino all’Ateneo o se gli Autori/Inventori richiedano il supporto tecnico e finanziario dell’Ateneo per la relativa tutela, gli Autori/Inventori possono essere chiamati ad integrare la documentazione inviata fornendo ulteriori elementi funzionali alla valutazione quali:

  • verifica preliminare dei requisiti di tutelabilità del Risultato ai sensi del CPI o della Legge sul Diritto d’Autore;
  • settori industriali potenzialmente interessati al Brevetto/Particolare Opera dell’Ingegno;
  • imprese potenzialmente interessate all’utilizzo e/o sviluppo congiunto del Brevetto/Particolare Opera dell’Ingegno;
  • preventivo di massima dei costi necessari allo sviluppo del Brevetto/Particolare Opera dell’Ingegno.

La comunicazione viene trasmessa alla Commissione che delibera entro 30 giorni dalla data di comunicazione. La Commissione può richiedere agli Inventori/Autori di integrare la documentazione presentata con ogni informazione necessaria e/o utile ai fini dell’assunzione della propria decisione. In tal caso, il termine di cui sopra resta sospeso fino alla consegna della documentazione integrativa richiesta. L’esito della deliberazione viene trasmesso agli Inventori/Autori che, in caso di decisione favorevole alla tutela, sono chiamati a collaborare con PINK per le procedure necessarie all’ottenimento della protezione ed eventualmente a sottoscrivere i necessari atti di cessione.  

Qualora sia stata depositata una domanda di Brevetto, al ricevimento del rapporto di ricerca e comunque entro il termine di undici mesi dal deposito della prima domanda di protezione dell’invenzione, il Presidente convoca la Commissione, al fine di valutare l'estensione della tutela che potrà essere deliberata in considerazione di:

  • opportunità tecnico-scientifica e commerciale di estensione del Brevetto;
  • impegno dell’Inventore/degli Inventori a contribuire ai relativi costi.

PINK comunica agli Inventori l’esito della procedura. 

Nel caso in cui la Commissione decidesse di non procedere all’estensione o di limitare l’estensione del Brevetto a determinati paesi, agli Inventori, salvo diverso accordo tra le parti nel relativo contratto di cessione dei diritti derivanti dall’Invenzione, è riconosciuta la facoltà di poter procedere autonomamente all’estensione estera a proprio nome e a proprie spese. Gli Inventori si impegnano comunque a riconoscere all’Università non meno del 20% degli eventuali vantaggi economici derivanti dallo sfruttamento dell’Invenzione nei paesi esteri oggetto di estensione autonoma.

Articolo 8 - Valorizzazione della proprietà intellettuale

L’Università può valorizzare e sfruttare economicamente i Diritti di Proprietà Intellettuale di sua titolarità mediante accordi con altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo e all’applicazione delle conoscenze e dei prodotti inventivi di titolarità dell’Ateneo. A tal fine l’Ateneo può stipulare anche accordi aventi ad oggetto la cessione dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

Nel rispetto della normativa vigente e di un principio generale di concorsualità, l’Ateneo, al fine di procedere all’individuazione del cessionario o del licenziatario della Proprietà Intellettuale, pubblica sul proprio sito web tutte le Invenzioni/Opere dell’Ingegno che intende valorizzare attraverso accordi di cessione/licenza.

Decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web, il Rettore o suo Delegato a tal fine designato (di seguito Delegato), d’intesa con la Commissione e con gli Inventori/Autori, valuta le offerte eventualmente pervenute sulla base dei seguenti criteri:

  • il ritorno economico per l’Ateneo;
  • la possibilità di dare visibilità e promuovere la Ricerca di Ateneo;
  • la capacità imprenditoriale e le risorse industriali del cessionario/licenziatario;
  • le finalità etiche e di utilità sociale.

Se non sono state presentate offerte entro il termine di cui al comma 3, il Rettore o il Delegato, sentita la Commissione, può avviare e condurre procedure negoziali dirette con soggetti terzi al fine di procedere alla stipula di contratti di cessione ovvero di concessione di licenza.

Il Rettore o il Delegato sottoporrà all’approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo la stipula dei suddetti contratti nei casi in cui ritenga vi siano delle criticità con riguardo alla valutazione dei criteri di cui al comma 3 e alla tutela dell’immagine dell’Università.

Tutti i contratti aventi ad oggetto il trasferimento, definitivo o temporaneo, dei Diritti di cui al comma 1, sono a titolo oneroso, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dei regolamenti di Ateneo.

Articolo 9 - Incentivi e distribuzione dei proventi della valorizzazione

I compensi acquisiti dall'Università, al netto delle relative spese sostenute per la protezione, come ad esempio le spese di deposito, mantenimento e gestione di un Brevetto, sono assegnati nella misura minima del 50% all’Inventore/Autore.

Questa percentuale può essere elevata al 70% nel caso in cui il Personale Inventore/Autore rinunci al pagamento di tale compenso a favore dell'accantonamento del medesimo nei propri fondi di ricerca.

La restante parte sarà ripartita tra la struttura di afferenza dell’Autore/Inventore e il Fondo di Supporto alle Attività di Ricerca e Internazionalizzazione (FSRI) nella misura del 40% e 60% rispettivamente. La quota a favore del FSRI dovrà essere utilizzata per il finanziamento e l’incentivazione di attività di trasferimento tecnologico e di conoscenza.

Nel caso di presentazione di una domanda di Brevetto a nome del Personale, la quota spettante all’Università dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'invenzione, dedotte tutte le spese sostenute per il conseguimento e il mantenimento del Brevetto, è fissata nella misura del 50% degli stessi (art. 65 CPI). Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del Brevetto, qualora l'Inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale per cause a loro imputabili, l'Università acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'Inventore di esserne riconosciuto Autore.

L'ecosistema dell'innovazione di Ca' Foscari

Articolo 10 - Finalità

L’ecosistema per l’innovazione di Ca’ Foscari è il network di innovatori che si riconosce nell’Università e che si impegna a rinnovarne la vitalità inventiva attraverso supporto reciproco, mentoring, scambio di conoscenze, pratiche e idee. Attraverso l’ecosistema, l’Ateneo intende formalizzare la costituzione di un programma di ricerca, formazione e sviluppo di innovazione condiviso con imprese, istituzioni ed espressioni della società civile, che favorisca le attività di Valorizzazione della Conoscenza, la Ricerca Collaborativa e Applicata, il sostegno all’imprenditorialità di giovani Ricercatori e Studenti.

L’ecosistema include Studenti, Dottorandi, Assegnisti, Start up e Spin off, imprese e istituzioni pubbliche e private che abbiano come obiettivo comune lo sviluppo sociale ed economico.

Articolo 11 - Società Spin off

11.1 - Partecipazione del personale

I membri del Consiglio di Amministrazione, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti e i professori e Ricercatori individuati nell’Allegato 2 al Regolamento, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle Spin off. È fatta salva l’ipotesi in cui il Direttore di Dipartimento o i soggetti identificati in Allegato 2 siano designati da Ca’ Foscari a far parte del Consiglio di Amministrazione di Spin off della quale non siano soci o Proponenti. Qualora si rendessero necessarie modifiche dell’Allegato 2, le stesse saranno approvate con Decreto Rettorale su proposta della Commissione.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, possono partecipare alla Spin off, in qualità di soci, il Personale dell’Università e soggetti fisici esterni all’Università che:

  • non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;
  • non versino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.

Fermi restando i vincoli previsti al comma 1, e quanto previsto dalla normativa vigente in tema di inconferibilità/incompatibilità, ove ne ricorrano i presupposti, il Personale docente e/o ricercatore a tempo pieno, può:

  • partecipare al capitale sociale della Spin off;
  • essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione della Spin off;
  • svolgere, compatibilmente con le esigenze legate ai propri obblighi istituzionali, attività a favore della Spin off, anche retribuita, purché non di lavoro subordinato, la quale deve essere dettagliatamente specificata nella richiesta.

Gli incarichi gestionali e l’attività svolta dal Personale dell’Università in favore della società Spin off accreditata si connotano come incarichi extraistituzionali e, in quanto tali, sono soggetti alle previsioni di Legge e degli specifici Regolamenti di Ateneo che disciplinano requisiti, incompatibilità e regime di autorizzazione.

Al termine di ciascun esercizio sociale, il Personale dell’Università che partecipi a qualunque titolo alla Spin off, deve comunicare all'Università, per il tramite di PINK, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti, che non potranno in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe.

La Commissione provvede alla verifica del rispetto di tutto quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta, tramite PINK, di informazioni scritte alla Spin off. Il Personale dell’Università e le Spin off sono tenuti a fornire le informazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il difetto di comunicazione costituisce violazione del Regolamento e l’Università si riserva la facoltà di revocare alla società lo status di Spin off.

11.2 - Processo di accreditamento

La proposta di accreditamento come Spin off dell’Università Ca’ Foscari Venezia può essere avanzata da uno o più Proponenti e si sviluppa nelle seguenti fasi:

  • Fase 1 - Inizio Procedura
    Presentazione a PINK della richiesta da parte di uno o più Proponenti, con l’indicazione del tipo di attività che la Spin off intende svolgere. Se l’attività oggetto dell’iniziativa classifica quest’ultima come “sviluppo di prodotti”, i Proponenti devono predisporre la relativa modulistica - supportati da PINK quando richiesto - in cui indicano: Partecipanti, descrizione tecnico scientifica dell’attività, business plan, piano finanziario ed eventuale richiesta di utilizzo di spazi e/o attrezzature.
    Qualora l’iniziativa proposta si dovesse configurare come attività di consulenza, i Proponenti sono invitati a sottoporre il progetto alla Struttura/Dipartimento di afferenza. La struttura sarà chiamata a deliberare in merito alla validità scientifica della proposta e alla disponibilità a gestire le attività conto terzi derivati dalla sua implementazione. Qualora la struttura non si rendesse disponibile alla gestione, i Proponenti potranno richiedere la creazione di un Centro presso Fondazione Ca’ Foscari che opererà secondo quanto descritto al successivo art. 11.6.
  • Fase 2 - Istruttoria approvazione delle iniziative
    I Proponenti sottopongono il progetto di Spin off al Consiglio di Dipartimento, il quale è chiamato a deliberare sulla sua validità tecnico-scientifica e sulla disponibilità a concedere spazi e attrezzature eventualmente richiesti. Per ciascun Professore e/o Ricercatore coinvolto, il Direttore del Dipartimento sarà chiamato ad esprimere il nulla osta all’esercizio di cariche operative e/o allo svolgimento di attività a favore della nuova società, valutata la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività e le funzioni didattiche e di ricerca, fermo restando quanto previsto al precedente art. 11.1 in materia di autorizzazioni agli incarichi extraistituzionali.
    Ottenuto il parere del Consiglio di Dipartimento, la proposta passa alla Commissione per il Trasferimento di Conoscenza, che la valuta ed emette il parere richiesto dagli Organi di Ateneo. Nella valutazione la Commissione considera i seguenti elementi:

    • idea/progetto imprenditoriale e carattere innovativo dello stesso;
    • conflitto tra gli scopi istituzionali dell'Ateneo e quelli della nuova società;
    • conflitti di interesse o concorrenza tra le attività della nuova società e quelle istituzionali dell’Ateneo;
    • qualità tecnologiche e scientifiche dell'iniziativa;
    • compagine sociale e partecipazione dei Proponenti al capitale sociale;
    • prospettive economiche, finanziarie e di mercato dell'iniziativa;
    • beni e servizi richiesti all’Università e relative condizioni contrattuali;
    • compatibilità delle previsioni in materia di proprietà intellettuale con la disciplina in materia prevista dall’Ateneo.

  • Fase 3 - Approvazione
    La proposta di accreditamento viene presentata al Senato Accademico, per il parere vincolante, e quindi sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione definitiva.
    L’accreditamento ha validità cinque anni a partire dalla data di costituzione della società.

11.3 - Spin out

Decorsi i cinque anni dalla data di costituzione, le società perde lo status di Spin off e, ove necessario, deve rivedere gli incarichi e i ruoli gestionali dei Professori e Ricercatori strutturati dell’Ateneo, in conformità alle norme vigenti in tema di incompatibilità con l’esercizio di commercio e impresa.

Con la perdita dello status di Spin off verranno meno le agevolazioni e i servizi offerti dall’Ateneo e i relativi oneri a carico delle società. 

Per mantenere una continuità di relazioni con l’Università, le “ex-Spin off” potranno essere incluse nel network dell’ecosistema dell’innovazione di Ca’ Foscari, scegliendo la tipologia di affiliazione più adatta alle proprie esigenze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora lo “Spin out” avvenga prima della decorrenza dei cinque anni.

11.4 - Servizi, risorse e agevolazioni

L’Università, riconoscendo e promuovendo i processi di imprenditorialità nati al proprio interno, prevede alcuni servizi di supporto e alcune agevolazioni alle Spin off accreditate. Tali servizi hanno l’obiettivo di sostenere, nei primi anni di vita, le fasi critiche di sviluppo e di entrata sul mercato delle imprese accreditate e potranno essere erogati anche attraverso specifici accordi con l'ente strumentale Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia.

I servizi offerti comprendono:

  • l’utilizzo di spazi, strumenti e attrezzature. Le Spin off possono chiedere l’utilizzo di spazi (uffici, sale riunioni, etc.) presso le strutture dell’Ateneo. Tale concessione sarà gestita dalle strutture assegnatarie mediante apposito contratto;
  • supporto alla comunicazione verso l’esterno tramite i canali web dell’Università: pubblicazione di notizie sulla Spin off (nuovi prodotti, traguardi, comunicazioni, etc.) all’interno nel portale di Ateneo;
  • newsletter: informazioni inerenti a business plan/Startup competitions, opportunità di finanziamento da parte di soggetti pubblici e privati, agevolazioni, bandi, eventi;
  • formazione ed eventi dedicati;
  • eventi di networking e showcase: presentazione dell’impresa davanti a una platea di stakeholder, finanziatori, mentori/“angels” selezionati sulla base delle specificità delle imprese;
  • servizi di mentoring e tutoring per affiancare Spin off nelle fasi di Start up:
  • formazione su temi quali: business modeling, marketing e comunicazione, commerciale/vendite;
  • consulenza e supporto alla progettazione;
  • consulenza e supporto su iniziative regionali, nazionali e internazionali, private volte a promuovere la Ricerca Applicata e la Cultura di Impresa;
  • supporto per la Valorizzazione della Proprietà Industriale;
  • verifica preliminare requisiti di brevettabilità.

I servizi di cui al precedente comma potranno essere erogati dall’Università a titolo gratuito od oneroso e saranno regolati da specifico contratto. Qualora emergessero ulteriori necessità da parte delle società Spin off, esse saranno valutate dalla Commissione e regolate attraverso ulteriori accordi.

I proventi derivanti dall’eventuale concessione di spazi/attrezzature saranno destinati alle strutture assegnatarie.

La società Spin off dovrà sottoscrivere un contratto di licenza non esclusiva, di durata quinquennale, per l'utilizzo del nome e del logo a tal fine predisposto dall’Università.

Il contratto di licenza potrà prevedere corrispettivi, a partire dal secondo anno di attività, per un importo definito in misura fissa, o variabile in ragione del fatturato annuo. Tali corrispettivi sono assegnati all’Ateneo, a favore del Fondo di Supporto alle Attività di Ricerca e Internazionalizzazione per il finanziamento e l’incentivazione di attività di trasferimento tecnologico. Salvo diverso accordo, nelle eventuali pubblicazioni e/o nei casi di azioni di comunicazione e disseminazione da parte della Spin off dovrà essere evidenziato il collegamento della società all’Università.

11.5 - Monitoraggio

Le Spin off accreditate sono tenute a trasmettere annualmente all’Ufficio PINK:

  • il proprio bilancio consuntivo, entro 30 giorni dalla sua approvazione;
  • la relazione annuale sulle proprie attività, secondo lo schema fornito dall’Ufficio, che dovrà dare conto, tra le altre cose, degli incarichi a qualsiasi titolo assegnati dalla società al Personale strutturato e non strutturato dell’Ateneo.

Con cadenza triennale l’Ateneo opererà un monitoraggio sulle Spin off accreditate volto in particolare a valutare:

  • la coerenza del progetto imprenditoriale con quanto precedentemente approvato in sede di accreditamento;
  • il ruolo del Personale universitario, Dottorandi di ricerca e Assegnisti eventualmente impegnati nelle attività;
  • l’evoluzione della società in termini di crescita e sostenibilità della stessa, eventuali modifiche avvenute nel capitale e nella compagine sociale;
  • i rapporti con l’Università, in termini di Valorizzazione della Ricerca e competenze maturate al suo interno, oggetto del progetto imprenditoriale, servizi fruiti e collaborazioni sviluppate.

Le società sono tenute, al fine di mantenere lo status di Spin off dell’Università, a fornire le informazioni e i documenti richiesti. Il vincolo è definito in uno specifico contratto con l’Università.  

11.6 - Processo di accreditamento e monitoraggio centri di consulenza presso FCF

Le iniziative a carattere consulenziale dei Docenti che prevedano un volume di attività tale da giustificare l’attivazione di un progetto dedicato a medio/lungo termine, dovranno essere sottoposte, su richiesta del Docente interessato, al proprio Dipartimento di afferenza che valuterà la rilevanza tecnico/scientifica dell’iniziativa, la compatibilità delle attività con gli impegni istituzionali dei Docenti coinvolti, l’interesse e la disponibilità della Struttura alla gestione del progetto.

Qualora il Dipartimento decidesse di non gestire internamente il progetto, il Docente potrà richiedere il nulla osta, di durata triennale, alla creazione di un Centro presso FCF. La creazione di un Centro presso FCF è comunque subordinata all’acquisizione del nulla osta da parte del Dipartimento.

I Centri potranno richiedere l’utilizzo di spazi e attrezzature dell’Ateneo, i quali potranno essere concessi a titolo oneroso, previo parere vincolante della Struttura assegnataria.

I proventi derivanti dall’eventuale concessione di spazi/attrezzature saranno destinati alle strutture assegnatarie.

Nella gestione di tutte le attività di consulenza FCF deve attenersi ai principi definiti dai regolamenti di Ateneo e, in particolare, dal Regolamento per la disciplina delle prestazioni verso corrispettivo prestando particolare attenzione a:

  • il corrispettivo, che deve essere congruo e concorrenziale anche riguardo alle tariffe di mercato e in ogni caso fissato in misura sufficiente per consentire sia la copertura dei costi, diretti e indiretti, sia il conseguimento di una quota di margine;
  • nella determinazione del corrispettivo devono essere valutati i seguenti elementi:
  • stima del costo derivante dall'impiego del Personale dipendente direttamente impiegato per il tempo necessario allo svolgimento della prestazione;
  • stima del costo per missioni del personale;
  • stima del costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne per lo svolgimento della prestazione;
  • stima di ogni altro costo diretto e prevedibile relativo allo svolgimento della prestazione;
  • spese generali determinate in modo forfettario nella misura minima del 5% del valore della commessa;
  • trasferimento all’Ateneo di un importo pari al 7% del valore della commessa a favore del FSRI per il finanziamento e l’incentivazione di attività di trasferimento tecnologico e di conoscenza;
  • trasferimento all’Ateneo di un importo pari al 8% del valore della commessa a favore del Fondo Comune di Ateneo.

I prelievi da trasferire all’Ateneo dovranno essere effettuati interamente all’avvio della commessa. FCF potrà versare all’Ateneo le quote in modo cumulativo su base semestrale.

FCF predispone annualmente una relazione e un rendiconto dettagliato di tutte le attività svolte, dando evidenza delle procedure adottate e della sostenibilità delle iniziative anche dal punto di vista economico-finanziario.

Il Rendiconto deve essere portato all’attenzione dei Prorettori/delegati/dirigenti competenti per materia.

Decorsi i tre anni, l’attività del Centro deve essere valutata nel suo complesso a cura del/i Dipartimento/i di afferenza del/i Docente/i che deve/ono esprimersi in merito all’opportunità di proseguire. 

Articolo 12 - Start up

Le Start up dell’Università sono accreditate presso l’Ateneo a seguito del vaglio da parte della Commissione per la Valorizzazione della Conoscenza che dovrà valutare:

  • l’oggetto sociale che non dovrà essere in contrasto con i fini istituzionali e con il codice etico e di comportamento dell’Università;
  • le potenzialità di sviluppo dell’impresa.

Le Start up accreditate saranno incluse nell’ecosistema dell’innovazione di Ca’ Foscari e, di conseguenza, potranno essere coinvolte in tutte le iniziative promosse al suo interno. Le Start up accreditate avranno inoltre la licenza non esclusiva per l’utilizzo del marchio a tal fine registrato.

12.1 - Modalità di accreditamento

I soggetti interessati promotori delle iniziative di Start up (Studenti, Laureandi, Dottorandi, Assegnisti) devono richiedere l’accreditamento attraverso la seguente procedura:

  • presentazione dell’iniziativa all’Ufficio PINK attraverso la modulistica disponibile in area riservata; l’Ufficio la trasmetterà alla Commissione;
  • un “elevator pitch” di massimo 5 minuti che illustri brevemente il progetto alla Commissione.

Articolo 13 - Affiliazioni

Sono incluse nell’ecosistema dell’innovazione di Ca’ Foscari anche le imprese che partecipano al programma di affiliazione proposto da Ca’ Foscari per moltiplicare le opportunità di collaborazione tra Ateneo e imprese.

Il programma prevede diversi livelli di affiliazione, definiti dalla Commissione con cadenza triennale sulla base delle linee di indirizzo approvate dagli organi. Tra i servizi erogabili a titolo esplicativo:

  • visibilità e Branding;
  • partecipazione a: showcase, webinar su temi specifici, eventi di network;
  • newsletter dedicata;
  • scouting delle competenze scientifiche all’interno dell’Ateneo;
  • ricerca di potenziali strumenti di finanziamento per il supporto all’attivazione di progetti strategici;
  • accesso agevolato alle strumentazioni di Ateneo;
  • negoziazione termini IP per tutti i contratti di ricerca attivati nel periodo di affiliazione;
  • eventi di matchmaking incentrati sui bisogni dichiarati dall’affiliato;
  • servizio di analisi dello stato dell’arte e ricerca di anteriorità sui risultati conseguiti nell’ambito del programma di affiliazione;
  • key account manager dedicato;
  • drop-in session dedicate a Dottorandi e Assegnisti;
  • Laboratori Innovativi (e.g. Active Learning Lab, Hackathon,etc.).

L’impresa affiliata godrà di canali agevolati per attivare le numerose possibilità di partnership con l'Università: progetti di ricerca, laboratori congiunti, contratti, assegni e borse di ricerca, dottorati anche industriali.

Eventuali margini generati dai contratti di affiliazione andranno a favore del FSRI per il finanziamento e l’incentivazione di attività di trasferimento tecnologico e di conoscenza.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 14 - Disposizioni transitorie

In materia di Proprietà Intellettuale, le norme del Regolamento prevalgono su ogni altro regolamento o atto interno d’Ateneo che risultasse incompatibile. 

Articolo 15 - Legge applicabile e risoluzione dei conflitti

L’interpretazione e l’applicazione del Regolamento sono regolati dalla Legge Italiana.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, troveranno applicazione il d.lgs. n. 30/2005 (CPI) e la l. n. 633/1942 (Legge sul Diritto d’Autore).

Ogni eventuale controversia inerente all’interpretazione e all’applicazione del Regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia, sezione specializzata delle Imprese.

Allegato 1 - Linee guida IP e riservatezza nei contratti di ricerca

Definizioni

Brevetto/i - Diritto/i di Proprietà Industriale in forza del/i quale/i viene conferito al titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento di un trovato consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati, ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale (CPI), europea e internazionale. Nel Regolamento ci si riferisce a Brevetto/i per indicare i diritti esclusivi su: invenzioni industriali, invenzioni biotecnologiche, modelli di utilità, Brevetti e certificati per varietà vegetali, topografie di prodotti a semiconduttori. Ai fini del presente Regolamento il termine Brevetto/i indica sia le domande di Brevetto/i che il/i Brevetto/i concesso/i.

Diritti d’Autore - Diritti di natura patrimoniale sulle Opere dell’Ingegno riconosciuti e/o attribuiti dalla Legge sul Diritto d’Autore, inclusi i diritti connessi.

Diritti di Proprietà Industriale - Diritti di Proprietà Industriale conferiti dalla normativa nazionale, dell’Unione europea e internazionale sulla Proprietà industriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: segni distintivi (marchi, domain names, indicazioni geografiche e denominazioni d’origine, etc.), Brevetti, disegni e modelli e segreti commerciali.

Informazioni Riservate - Tutte le informazioni fornite in forma tangibile e/o intangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole che siano scambiate tra soggetti esterni e il Personale dell’Università nell’ambito di Attività di Ricerca o finalizzate al loro avvio, espressamente individuate e indicate come confidenziali/riservate per iscritto.

Legge sul Diritto d’Autore - Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Opera/e dell’Ingegno - Il/i risultato/i dello sforzo creativo per il/i quale/i può/possono essere esercitati i diritti esclusivi previsti della Legge sul Diritto d’Autore.

Particolari Opere dell’Ingegno - Le Opere dell’Ingegno consistenti in software, banche dati, disegni e modelli, così come definite dalla sul Diritto d’Autore e dal CPI.

Risultati - Risultati dell’Attività di Ricerca potenzialmente atti ad essere depositati/brevettati/registrati o altrimenti tutelati come Diritto di Proprietà Intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, fotografie e opere fotografiche, informazioni e dati riservati invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.).

Ricerca Collaborativa - È l’attività svolta in collaborazione con soggetti pubblici o privati per un determinato e concordato programma di ricerca, mediante la cooperazione del Personale e l'utilizzazione di strutture e attrezzature dell'Università e del soggetto terzo.

Elementi caratterizzanti sono:

  • interesse istituzionale (scientifico o tecnologico) dell’Università;
  • finalità non commerciale della collaborazione;
  • comunanza di risorse messe a disposizione dalle parti.

Rientrano in questa fattispecie i contributi erogati da parte di un soggetto terzo per il finanziamento di: (i) borse nell’ambito di un corso di dottorato di ricerca; (ii) borse di ricerca “post-lauream” così come previste dall’art. 18 della L. 30 dicembre 2010, n 240; (iii) assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n 240.

Ricerca Collaborativa Finanziata - Si parla più specificatamente di “Ricerca Collaborativa Finanziata” nel caso in cui l’Attività di Ricerca Collaborativa risulti finanziata da un ente esterno, come avviene ad esempio per i progetti di ricerca collaborativi finanziati a valere su bandi competitivi nazionali e internazionali.

Ricerca Commissionata - Attività di Ricerca, di consulenza, di progettazione, di sperimentazione, di verifica tecnica richiesta e finanziata da soggetti terzi e svolta dall’Università, avvalendosi delle proprie competenze e risorse. Si tratta di attività commerciale svolta nell’interesse prevalente del committente.

Obblighi di riservatezza e gestione delle informazioni confidenziali

La necessità di gestire informazioni confidenziali e i relativi obblighi di riservatezza possono emergere sia nell’ambito della Ricerca Collaborativa che Commissionata.

La sottoscrizione di accordi di riservatezza (NDA) richiesta da soggetti terzi, non deve rappresentare né per i singoli ricercatori né per l’Ateneo e/o i Dipartimenti/Strutture un’assunzione di responsabilità oggettiva.

Gli impegni di riservatezza assunti da Dipartimenti/Strutture devono essere limitati alle Informazioni Riservate come sopra definite. Eventuali deroghe a tale principio potranno essere disposte dagli Organi del Dipartimento/Struttura chiamato a gestire l’accordo.

In ogni caso l’adempimento delle obbligazioni di riservatezza è in primo luogo a carico del Personale coinvolto nelle Attività di Ricerca anche nel caso in cui siano i Dipartimenti/Strutture ad assumere contrattualmente tali obbligazioni.

Accordi precontrattuali (NDA, MOU, MTA)

In linea generale, per agevolare le fasi che precedono la stipula del contratto di ricerca, gli accordi precontrattuali sulla riservatezza dovranno essere assunti personalmente dal referente scientifico del progetto e dal Personale eventualmente coinvolto in queste fasi e non dovranno in alcun modo impegnare l’Ateneo prevedendo, ad esempio, il recepimento delle disposizioni concordate nei futuri accordi di ricerca.

In tutti i casi, nel momento in cui si passerà alla fase di negoziazione vera e propria del contratto, i Responsabili scientifici dovranno trasmettere alla segreteria della propria struttura di afferenza copia di tali accordi o, quantomeno, una dichiarazione che ne descriva il contenuto.

Qualora, in casi particolari, si rendesse necessario il coinvolgimento dell’Ateneo fin dalle fasi precontrattuali, l’accordo dovrà essere approvato dal Consiglio della Struttura chiamata a gestire l’eventuale progetto, che autorizzerà il Direttore alla stipula.

I Memorandum of Understanding (MoU) o i Material Transfer Agreement (MTA) che, oltre alla riservatezza, possono definire altri impegni saranno firmati dal Direttore della struttura chiamata a gestire le attività su autorizzazione del competente organo consigliare. In questi casi il ricercatore proponente sarà indicato nel contratto quale referente unico delle Informazioni Riservate e sarà chiamato a sottoscrivere per adesione l’accordo.

All’avvio dei progetti, il Principal Investigator/Responsabile scientifico assumerà il ruolo di Referente delle informazioni confidenziali (di seguito anche solo “Referente”) e dovrà assicurarsi che ogni persona a cui vengano trasmesse informazioni confidenziali nell’ambito del progetto abbia sottoscritto un apposito impegno alla riservatezza nei termini negoziati con la/le controparte/i, che dovranno di norma prevedere anche l’esplicita marcatura come “confidenziale” o “riservato” di tali informazioni.

Tutte le persone coinvolte nello scambio informativo dovranno adottare le modalità di trasmissione, gestione e conservazione delle informazioni confidenziali eventualmente definite dal Referente e in ogni caso dovranno adottare la normale diligenza di colui che intende mantenere la riservatezza su propri dati e informazioni.

IP nella ricerca collaborativa e/o commissionata

Per la partecipazione a progetti di ricerca finanziati da terzi, siano essi collaborativi o commissionati, è buona norma che il Personale, di ruolo e non, gli Assegnisti, i Dottorandi e/o gli Studenti coinvolti sottoscrivano una dichiarazione in cui:

  • attestano la conoscenza delle policy e dei regolamenti di Ateneo;
  • riconoscono in capo all’Ateneo la titolarità dei risultati raggiunti nell’esecuzione del progetto, fatti salvi i diritti morali degli Autori;
  • garantiscono la conoscenza degli accordi stipulati dall’Ateneo con i partner in materia IP e riservatezza e si impegnano a rispettarne i termini.

Nella Ricerca Commissionata si prevede la contitolarità dei Risultati con, in particolare, il riconoscimento al Committente del diritto di procedere alla protezione includendo l’Università tra i titolari. L’Università e il Committente concluderanno di seguito un accordo di cessione a favore del Committente della quota di titolarità dell’Università o, alternativamente, un accordo di gestione congiunta del titolo. In linea generale l’Università si riserva un diritto di pubblicazione e di utilizzo scientifico dei risultati; diversamente, il Consiglio della Struttura chiamata a gestire il progetto dovrà deliberare motivando la scelta.

Nella Ricerca Collaborativa ciascuna parte rimane proprietaria del proprio background messo a disposizione al solo fine dello svolgimento delle attività e per il tempo strettamente necessario. Per quanto riguarda i Risultati, ciascuna parte sarà proprietaria esclusiva di quelli ottenuti autonomamente mentre, nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente, la quota di titolarità sarà ripartita secondo l’apporto di ciascuno. In caso di risultati oggetto di Brevetto e/o registrazione, dovrà essere prevista la stipula di specifico accordo che regoli la gestione congiunta, tenendo conto che i costi di tutela e/o registrazione dovranno essere ripartiti in base alle quote di titolarità o posti totalmente a carico del contraente. Stante l’interesse istituzionale (scientifico o tecnologico) dell’Università, tutti i risultati ottenuti dall’Ateneo nell’ambito di questi progetti potranno essere dallo stesso pubblicati. Qualora tali risultati siano oggetto di deposito di domanda di Brevetto o di registrazione, ai sensi di quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale, la pubblicazione potrà essere rinviata per il tempo necessario a garantire la segretezza dell’invenzione (comunque non oltre i 18 mesi dal deposito).

Per quanto riguarda la Ricerca Collaborativa Finanziata, valgono in linea generale le stesse regole previste nel caso in cui il finanziamento non provenga da un soggetto esterno al partenariato, ma i contratti di partenariato dovranno eventualmente recepire le regole di gestione dell’IP imposte dall’ente finanziatore.

In tutti i casi il responsabile scientifico e i ricercatori coinvolti collaboreranno nella negoziazione degli eventuali accordi di gestione congiunta e sfruttamento.

Fatti salvi il diritto morale riconosciuto agli Autori/Inventori, e quanto previsto successivamente per il dottorato industriale, i Diritti di Proprietà Industriale sui Brevetti e i Diritti d’Autore sulle Particolari Opere dell’Ingegno conseguiti dai Dottorandi nell’ambito del loro corso di dottorato sono riservati all’Ateneo.

Il supervisor del Dottorando deve dare immediata comunicazione all’Ateneo, per il tramite di PINK, della possibilità di tutela e, se necessario, dovrà chiedere al Dottorando di porre l’embargo all’atto del deposito della tesi negli archivi ad accesso aperto.

Il Dottorando dovrà mantenere con la massima diligenza e prudenza la segretezza sui risultati tutelabili fino al completamento delle procedure previste per il deposito della domanda di registrazione o Brevetto. Per quanto riguarda il Diritto d’Autore sulle Opere dell’Ingegno, la titolarità è del Dottorando stesso, a meno di diversa previsione nella eventuale convenzione stipulata dall’Ateneo con soggetti terzi per il finanziamento della relativa borsa di dottorato. Anche in questi casi, comunque, il Dottorando potrà procedere alla pubblicazione avendo cura di rispettare eventuali vincoli di riservatezza sui dati e sulle informazioni fornite dall’ente finanziatore e richiedendo, se necessario, l’embargo all’atto del deposito della tesi negli archivi ad accesso aperto.

Nell’ambito del dottorato industriale i Diritti di Proprietà Industriale e i Diritti d’Autore sulle Particolari Opere dell’Ingegno spettano invece al datore di lavoro del Dottorando. Tuttavia, trattandosi di risultati conseguiti nell’ambito di una Attività di Ricerca Collaborativa, nella valutazione complessiva sulla titolarità dei risultati si deve tenere conto del contributo fornito dall’Ateneo al conseguimento del Risultato.

Il Dottorando deve dare completa e immediata informazione per iscritto sia all’Università che al proprio datore di lavoro sui risultati conseguiti affinché, per il tramite dei rispettivi Supervisori, si possa valutare l’apporto di ciascuno al Risultato e stabilire le quote di titolarità. Gli esiti di questa valutazione devono quindi essere trasmessi anche al Collegio dei Docenti di dottorato e alla Commissione per la Valorizzazione della Conoscenza.

Allegato 2 - Regime di incompatibilità con cariche direttive e gestionali negli Spin off

Non possono assumere cariche direttive e amministrative negli Spin off:

  • il Prorettore alla ricerca;
  • il Prorettore alla Terza Missione;
  • il Delegato al trasferimento di conoscenza;
  • i professori e ricercatori membri della Commissione per la Valorizzazione della Conoscenza.

Last update: 17/04/2024