Incarichi di ricerca
Emanato con D.R. 852 del 03/10/2025.
In vigore dal 04/10/2025.
Art. 1 - Oggetto e finalità
- Il presente Regolamento disciplina il conferimento degli incarichi di ricerca finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione e attribuiti dall’Università Ca’ Foscari Venezia, d’ora in poi denominata “Università”, ai sensi della normativa vigente, e in particolare degli artt. 18 e 22 ter della legge 240/2010 e s.m.i.
- Le Strutture dell’Ateneo (Dipartimenti, Centri e Amministrazione centrale, d’ora in avanti nel presente Regolamento: le “Strutture” o la “Struttura”), possono finanziare incarichi di ricerca con fondi interni o esterni. I fondi esterni possono provenire da progetti nazionali o europei, convenzioni, contratti di ricerca, contratti conto terzi, donazioni, o qualsiasi altra fonte purché siano rispettati i criteri indicati dal presente Regolamento e le norme specifiche, nazionali o internazionali, di utilizzo dei fondi.
- La spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
- Gli incarichi di ricerca sono destinati a giovani studiosi e studiose di qualsiasi nazionalità. I/le candidati/candidate devono aver conseguito una laurea magistrale o a ciclo unico (o titolo equivalente conseguito all’estero) da non più di sei anni alla data di scadenza del bando di selezione o dell’avviso pubblico e avere un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. In caso di più titoli di laurea, il termine dei sei anni si calcola dalla data di conseguimento della prima laurea magistrale o a ciclo unico.
- Sono esclusi dalle procedure per il conferimento degli incarichi di ricerca:
- coloro che hanno fruito di contratti di cui all'art. 24 (Alla data dell’approvazione del presente Regolamento si intendono gli RTT) della Legge 240/2010 e s.m.i., nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010 e s.m.i.;
- coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o una professoressa appartenente alla struttura di ricerca o alla struttura che effettua il conferimento dell’incarico ovvero con il Rettore o la Rettrice, il Direttore o la Direttrice Generale o qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
Art. 3 - Tutor
- Le strutture che propongono gli incarichi di ricerca affidano la responsabilità scientifica del progetto di ricerca a uno/una o più docenti che svolgono la funzione di Tutor.
- Il/la Tutor deve coordinare l’attività del/della titolare dell’incarico con quella di eventuali ulteriori partecipanti al programma di ricerca, fornendo altresì tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle attività.
- Il/la Tutor deve segnalare tempestivamente alla struttura e agli uffici competenti eventuali inadempienze della persona titolare di incarico, che possono portare alla rescissione del contratto, come previsto dall’Art. 12.
Art . 4 - Durata degli incarichi di ricerca
- Ciascun incarico di ricerca ha una durata minima di un anno e massima di tre anni anche non continuativi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.
- Il termine massimo è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea, nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).
- La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli artt. 22, 22-bis, 22-ter e dei contratti di cui all’art. 24 (ala data dell’approvazione del presente Regolamento si intendono gli RTT) della L. 240/2010, anche se svolti presso altri Atenei, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
Non rientrano nel calcolo della durata i periodi di aspettativa per maternità, paternità o motivi di salute, secondo la normativa vigente.
Art. 5 - Importi degli incarichi di ricerca
Gli importi degli incarichi sono specificati nei bandi, nel rispetto dei limiti minimi definiti a livello nazionale e graduati in base al profilo richiesto.
Art. 6 - Modalità di conferimento
Le strutture interessate possono scegliere tra le seguenti modalità di conferimento degli incarichi di ricerca:
- selezione mediante valutazione comparativa dei/delle candidati/candidate - art. 22 ter, comma 2 L. 240/2010 e s.m.i. tramite esame dei titoli e delle pubblicazioni e un eventuale colloquio, a cura di una commissione (art. 7);
- conferimento diretto mediante manifestazione d’interesse - art. 22 ter, comma 4 L. 240/2010 e s.m.i. per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo tramite bandi competitivi (art. 8);
- acquisizione di una selezione individuale già effettuata da enti finanziatori a livello nazionale, internazionale o europeo (art. 9).
Art. 7 - Selezione mediante valutazione comparativa - art. 22 ter, comma 2 L. 240/2010 e s.m.i.
- La selezione mira a accertare i requisiti scientifico-professionali necessari allo svolgimento dei programmi di ricerca cui il/la titolare di incarico deve collaborare.
- La selezione è indetta dal/dalla Direttore/Direttrice della struttura interessata, previa delibera di approvazione del bando di selezione contenente l’attestazione della copertura finanziaria per l’intera durata degli incarichi di ricerca banditi, l’impegno di spesa per la prima annualità, nonché il numero di posizioni, il programma di ricerca cui l’attività di collaborazione si riferisce e la durata. Nel caso in cui il bando sia promosso da più strutture, è necessario citare nelle premesse del bando le delibere delle strutture interessate e l’individuazione della struttura che gestirà dal punto di vista amministrativo-contabile l’incarico.
- I titoli di studio conseguiti all’estero dovranno essere presentati nella forma e nella modalità richieste dal bando.
- I bandi di selezione devono contenere informazioni dettagliate sull’oggetto della selezione, le modalità di svolgimento della prova di selezione, i diritti e i doveri relativi alla posizione assegnata e il trattamento economico e previdenziale spettante.
- Qualora la selezione si svolga a livello di network progettuale cui l’Ateneo aderisce, la modalità della valutazione seguirà le regole di valutazione e selezione stabilite dal progetto, fatta salva la partecipazione del/della responsabile di progetto alla procedura valutativa.
Art. 7.1 - Procedura di selezione
- La procedura di selezione prevede la valutazione della documentazione presentata da parte dei/delle candidati/candidate, secondo quanto richiesto nel bando, e lo svolgimento di un eventuale colloquio.
- I bandi devono prevedere:
- il numero, la durata e l’importo degli incarichi da conferire, nonché il periodo d’inizio dell’attività
- il titolo e il programma di ricerca cui l’attività di collaborazione si riferisce
- il settore ERC, il gruppo scientifico disciplinare, il settore concorsuale e/o il settore scientifico disciplinare
- l’indicazione del/dei o della/delle tutor
- profilo scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con indicazione di titoli, pubblicazioni, competenze tecniche, esperienze pregresse e capacità trasversali indispensabili per il ruolo
- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, che non potrà comunque essere inferiore ai termini di cui all’Art. 7.5
- lo ‘standard minimo di risultato’ atteso dal titolare di incarico di ricerca
- la soglia minima per l’idoneità all’acquisizione dell’incarico di ricerca.
- La valutazione viene effettuata da parte di una Commissione, formata come definito nel successivo Art. 7.3.
- Nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e per l’eventuale colloquio, la Commissione deve attenersi allo schema descritto nell’allegato A che è parte integrante del presente Regolamento.
- In caso di sola valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione dispone di 60 punti in totale e la selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore a 42 punti su 60.
- In caso di svolgimento anche del colloquio, la Commissione dispone di 100 punti per la valutazione: 60 punti per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, 40 punti per il colloquio. Le persone candidate sono ammesse al colloquio se la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è complessivamente pari o superiore a 42 punti. L’esclusione dall’ammissione al colloquio va comunque adeguatamente motivata nei verbali delle operazioni di selezione. Il colloquio si considera superato nel caso in cui la valutazione sia pari o superiore a 28 punti. In questo caso, la selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore a 70 punti su 100.
- Il punteggio finale per ciascun/ciascuna candidato/candidata è dato dalla somma dei voti conseguiti in relazione a ciascun elemento di valutazione (vedi allegato A). La Commissione stilerà quindi una graduatoria secondo le modalità previste al successivo Art. 7.4.
- In caso di parità, si preferisce il/la candidato/candidata più giovane
- Il colloquio può svolgersi online.
Art. 7.2 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono essere inviati entro il termine e secondo le modalità stabiliti dal bando, esclusivamente tramite procedura online.
Art. 7.3 - Commissione giudicatrice
- La selezione è effettuata da una Commissione giudicatrice, composta da almeno tre Docenti e/o Ricercatori o Ricercatrici, designati dal/dalla Direttore/Direttrice della struttura proponente nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, che indica il/la Presidente e il/la Segretario/Segretaria verbalizzante. Se l’incarico di ricerca è proposto da più strutture, la Commissione è designata in accordo con i rispettivi/rispettive Direttori/Direttrici.
- Possono far parte della Commissione giudicatrice i/le beneficiari/beneficiarie di contributi derivanti da programmi di ricerca finanziati dall’Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri, che abbiano un contratto ai sensi dell’art. 22 e 22 bis della L. 240/2010 e che siano a loro volta responsabili di altri progetti.
- Al fine di comporre la Commissione giudicatrice è possibile richiedere la partecipazione di docenti afferenti ad altre strutture dell’Ateneo, purché correlati/correlate al settore scientifico/concorsuale indicato nel bando o a settori ritenuti affini.
- Qualora la struttura proponente lo ritenga opportuno, la Commissione può essere integrata da ulteriori componenti esterni all’Ateneo, esperti nel tema di ricerca previsto dal bando.
- Il Segretario o la Segretaria verbalizzante potrà essere individuato/individuata fra il personale amministrativo.
Art. 7.4 - Modalità di valutazione, graduatoria e approvazione atti
- La Commissione, prima dell’esame delle domande, determina i criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali e dell’eventuale colloquio, avendo riguardo alla loro diversa specifica rilevanza rispetto allo svolgimento dell’attività di ricerca da svolgere, e stabilisce, per ciascuna tipologia di titoli, il punteggio da attribuire.
- L’eventuale colloquio deve tendere all’accertamento dell’idoneità delle persone candidate allo svolgimento dell’attività di ricerca richiesta.
- In base ai punteggi assegnati ai titoli, alle pubblicazioni e all’eventuale colloquio, la Commissione formula una graduatoria di merito, indicando, in relazione a ciascun incarico da conferire, il candidato vincitore o la candidata vincitrice.
- Delle operazioni di selezione viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.
- Gli atti della selezione e la relativa graduatoria, con l’indicazione dei punteggi assegnati, sono approvati dal/dalla Direttore/Direttrice della struttura che ha bandito l’incarico e resi immediatamente pubblici secondo le modalità definite dal successivo Art. 7.5. Il decreto di approvazione accerta la regolarità complessiva del procedimento e la conformità con la normativa vigente e con i Regolamenti di Ateneo.
- Nel caso si riscontrassero elementi tali da far ritenere il procedimento non regolare o non conforme ai Regolamenti di Ateneo, il/la Direttore/Direttrice della struttura può richiedere chiarimenti alla Commissione giudicatrice. In assenza di risposta nel termine di 20 giorni dalla richiesta o in caso di valutazione negativa degli elementi forniti nella risposta, il/la Direttore/Direttrice della struttura provvede ad annullare gli atti della procedura.
- Dalla data di pubblicazione degli atti e della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
- La graduatoria rimane efficace per un anno dalla data di pubblicazione.
- Ferma restando la necessità di garantire un’adeguata copertura finanziaria, la graduatoria può essere utilizzata per lo scorrimento nei seguenti casi:
- impossibilità alla stipula del contratto con il vincitore o la vincitrice;
- rinuncia alla stipula del contratto da parte del vincitore o della vincitrice della selezione;
- recesso dal contratto da parte del titolare di incarico di ricerca;
- qualora la struttura che ha emanato il bando rilevasse la necessità di attivare ulteriori incarichi sul medesimo progetto specifico.
- Nel caso in cui non venga scorsa la graduatoria, con riferimento alle situazioni previste alle lettere a, b, c, del comma precedente, gli eventuali fondi residuali ritornano nella disponibilità della struttura.
Art. 7.5 - Pubblicità
- I bandi di selezione sono pubblicati per minimo 15 giorni sull’Albo ufficiale dell’Università, sui siti dell'Ateneo, del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
- Sarà garantita la pubblicità dei risultati di ogni fase della selezione mediante pubblicazione nelle pagine web dell’Università, nonché sugli altri siti preposti indicati nel bando ed eventuale affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi spazi della struttura interessata.
- È comunque garantito l’accesso agli atti della selezione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del relativo Regolamento di Ateneo di attuazione.
Art. 8 - Conferimento diretto mediante manifestazione d’interesse - art. 22 ter, comma 4 L. 240/2010 e s.m.i.
- L’Università può prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avviso pubblico, per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei/delle candidati/candidate.
- La procedura di conferimento diretto è indetta dal/dalla Direttore/Direttrice della struttura interessata su richiesta del/della Responsabile Scientifico/Scientifica del progetto di ricerca, previa delibera di approvazione dell’avviso contenente l’attestazione della copertura finanziaria per l’intera durata degli incarichi di ricerca banditi, l’impegno di spesa per la prima annualità, nonché il numero di posizioni, il programma di ricerca cui l’attività di collaborazione si riferisce e la durata. Nel caso in cui l’avviso sia promosso da più strutture, è necessario citare nelle premesse le delibere delle strutture interessate e l’individuazione della struttura che gestirà dal punto di vista amministrativo-contabile l’incarico.
- Tale procedura si applica agli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, tramite bandi competitivi.
- L’avviso pubblico deve prevedere:
- il titolo e il progetto di ricerca cui l’attività di collaborazione si riferisce;
- i requisiti di partecipazione;
- il numero, la durata e l’importo degli incarichi da conferire, nonché il periodo d’inizio dell’attività;
- il settore ERC, il gruppo scientifico disciplinare e/o il settore scientifico disciplinare;
- il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, che non potrà comunque essere inferiore a 15 giorni;
- lo “standard minimo di risultato” atteso dal titolare di incarico di ricerca.
- Gli avvisi di cui al comma precedente sono resi pubblici per un periodo minimo di 15 giorni nell’Albo ufficiale dell’Università, sui siti internet dell'Ateneo ed eventualmente sui siti del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
Art. 8.1 - Modalità di valutazione, creazione elenco e approvazione atti
- Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il/la Responsabile Scientifico/Scientifica del progetto di ricerca trasmette al/alla Direttore/Direttrice della Struttura il verbale con l’indicazione dei/delle candidati/candidate che hanno presentato la manifestazione di interesse, esprimendo per ciascuno di essi, sulla base del rispettivo profilo scientifico-professionale, un motivato giudizio di idoneità/non idoneità allo svolgimento del progetto di ricerca.
- Al fine di approfondire i requisiti di partecipazione, il/la Responsabile Scientifico/Scientifica può eventualmente invitare a colloquio alcuni/alcune o tutti/tutte i candidati idonei/le candidate idonee.
- Nel verbale di cui al comma 1 del presente articolo, il/la Responsabile Scientifico/Scientifica individua il/la candidato/candidata con il profilo scientifico-professionale ritenuto più idoneo allo svolgimento del progetto, fra quelli che hanno inviato la propria manifestazione d’interesse, cui conferire direttamente l’incarico di ricerca.
- Il/la Responsabile Scientifico/Scientifica potrà attingere all’elenco degli/delle idonei/idonee, redigendo un verbale contenente le motivazioni di dettaglio, in caso si rendesse necessario individuare ulteriori persone candidate per:
- impossibilità alla stipula del contratto con i/la candidato/candidata preliminarmente individuato/individuata;
- rinuncia alla stipula del contratto da parte del/della candidato/candidata preliminarmente individuato/individuata;
- recesso dal contratto da parte del/della titolare dell’incarico di ricerca;
- necessità di conferire ulteriori incarichi di ricerca sul medesimo progetto.
- Qualora l’individuazione del/della candidato/candidata più idoneo/idonea si svolgesse a livello di network progettuale cui l’Ateneo aderisce, le modalità di scelta faranno riferimento a quelle definite dal progetto, fatta salva la partecipazione del/della Responsabile di progetto alla procedura valutativa.
- Gli atti della valutazione sono approvati dal/dalla Direttore/Direttrice della struttura che ha bandito l’incarico e resi immediatamente pubblici nell’Albo ufficiale dell’Università. Il decreto di approvazione accerta la regolarità complessiva del procedimento e la conformità con normativa vigente e Regolamenti di Ateneo.
- Nel caso si riscontrassero elementi tali da far ritenere il procedimento non regolare o non conforme ai Regolamenti di Ateneo, il/la Direttore/Direttrice della struttura può richiedere chiarimenti al/alla Responsabile Scientifico/Scientifica. In assenza di risposta nel termine di 20 giorni dalla richiesta o in caso di valutazione negativa degli elementi forniti nella risposta, il/la Direttore/Direttrice della struttura provvede ad annullare gli atti della procedura.
Art. 9 - Acquisizione di una selezione individuale già effettuata da enti finanziatori a livello nazionale o internazionale o europeo
- Ai/Alle beneficiari/beneficiarie di contributi individuali derivanti da programmi di ricerca, finanziati dall’Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri, che prevedano una valutazione dei/delle beneficiari/beneficiarie e una contrattualizzazione presso l’Università ospitante, nel caso in cui l’Università ospitante sia Ca’ Foscari, può essere conferito un incarico di ricerca senza una nuova selezione mediante valutazione comparativa e colloquio, ma recependo direttamente i risultati della selezione già effettuata dall’ente erogatore del finanziamento.
- Il contratto avrà durata corrispondente alla durata del progetto per il quale il/la beneficiario/beneficiaria ha ottenuto il contributo, comprese eventuali proroghe del progetto.
- Le modalità organizzative adottate per lo svolgimento delle attività di ricerca dovranno garantire, ai/alle beneficiari/beneficiarie dei contributi previsti al comma 1 del corrente articolo, l’autonomia scientifica e di gestione dei fondi richiesta dagli enti finanziatori.
Art. 10 - Conferimento dell’incarico di ricerca a cittadini e cittadine di Stati extra UE
- I/le candidati/candidate cittadini/cittadine di Stati non appartenenti all’Unione Europea, già presenti sul territorio italiano, dovranno possedere il permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando.
- Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, la struttura che ha conferito l’incarico attiva le procedure finalizzate all’ottenimento del permesso di soggiorno, in accordo con i competenti uffici dell’Amministrazione.
Art. 11 – Rinnovo e proroga del contratto
- L’Università stipula apposito contratto con il/la candidato/candidata individuato/individuata, con il/la quale si regolano i termini e le modalità di svolgimento dell’attività di collaborazione e di erogazione della retribuzione. Alla scadenza, il contratto si intende automaticamente risolto.
- La struttura di ricerca può rinnovare (stipula di un nuovo contratto) o prorogare (estendere il contratto esistente alle stesse condizioni) il contratto, sulla base della relazione presentata dal tutor, contenente la descrizione delle attività svolte dal/la titolare dell’incarico e i risultati raggiunti, fatta salva la copertura finanziaria dei costi correlati all’incarico e il rispetto della durata prevista all’art. 4.
- Il rinnovo o la proroga devono essere formalizzati prima della scadenza naturale del contratto.
Art. 12 - Cause di estinzione anticipata del contratto
Il contratto può:
- essere concluso anticipatamente da parte del collaboratore, con preavviso di almeno 15 giorni, da comunicarsi per iscritto a mezzo PEC o lettera raccomandata;
- essere rescisso da parte dell’Ateneo in caso di gravi inadempienze, violazioni contrattuali o comportamenti incompatibili con lo svolgimento dell’incarico, con preavviso di almeno 15 giorni, da comunicarsi per iscritto a mezzo PEC o lettera raccomandata. Resta altresì impregiudicata ogni azione legale dell’Università a tutela dei propri interessi e del proprio patrimonio.
Art. 13 - Sospensione dell’attività di ricerca
- L’attività di ricerca e l’incarico sono sospesi, senza riduzione della durata, in caso di assenze certificate, per servizio militare obbligatorio, congedo obbligatorio di maternità, paternità, adozione, affidamento e congedo parentale, grave infermità o gravi motivi familiari.
I/le titolari di incarico devono comunicare tempestivamente al/alla Direttore/Direttrice della struttura il verificarsi delle suddette condizioni. - Per gli incarichi di ricerca finanziati su progetti individuali acquisiti tramite bandi competitivi, di cui all’art. 9 del presente Regolamento, l’attività di ricerca e l’incarico possono essere sospesi qualora la sospensione sia disposta direttamente dall’ente finanziatore.
In tutta la documentazione e gli atti relativi alla procedura di conferimento dell’incarico, deve essere espressamente prevista e accettata una clausola espressa in forza della quale, qualora si verifichino le condizioni di cui al presente comma, il contratto si intenderà automaticamente sospeso senza diritto ad ulteriori compensi per il periodo di sospensione imposto dall’ente finanziatore, fatta salva la possibilità della struttura che ha conferito l’incarico di finanziare autonomamente l’incarico. - I periodi di sospensione saranno recuperati al termine della naturale scadenza del contratto. Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza non superiore a trenta giorni lavorativi anche non consecutivi.
Art. 14 - Attività del/della titolare di incarico di ricerca
- Il/la titolare dell’incarico svolge l’attività di ricerca presso la sede indicata nel bando di selezione o nell’avviso pubblico, fatte salve le missioni o le attività fuori sede previste dal progetto di ricerca e/o quelle preventivamente autorizzate dal/dalla tutor del progetto o dal/dalla Direttore/Direttrice della struttura.
- Il/la titolare di incarico di ricerca svolge la sua attività comunque in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal tutor.
- L’Università fornisce i supporti necessari alla realizzazione delle attività di ricerca, garantendo l’accesso a locali e attrezzature e la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi. Ogni altra specifica viene regolata nel contratto.
- L’attività del/della titolare dell’incarico di ricerca non prefigura in nessun caso attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.
- Il/la titolare di incarico di ricerca deve effettuare l’iscrizione alla gestione separata INPS ed è tenuto/tenuta ad iscriversi al portale Ministeriale loginmiur.cineca.it, implementare il catalogo di Ateneo Arca contenente le pubblicazioni scientifiche prodotte, rispettare i Regolamenti di Ateneo, in particolare il presente Regolamento, il Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza e la Policy di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza e la gestione dell’IP, i Regolamenti sulla riservatezza, il Codice Etico e di comportamento dell’Ateneo e il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 15- Modalità di valutazione delle attività svolte dai/dalle titolari di Incarichi di ricerca
- Al termine della ricerca o con altra cadenza definita dalla Struttura e disciplinata nel contratto, il/la titolare dell’incarico è tenuto/tenuta a presentare una relazione scritta sull’attività di ricerca svolta.
- La relazione deve descrivere i metodi di ricerca applicati e i risultati, anche parziali, conseguiti e deve altresì presentare i prodotti scientifici definiti nel bando di selezione/avviso pubblico come ‘standard minimo di risultato’. La relazione, corredata del giudizio del/della tutor sulla congruità dei metodi di ricerca applicati e sulla validità dei risultati conseguiti, è portata all’esame della struttura interessata e potrà essere utilizzata per la valutazione di rinnovi e/o proroghe dell’incarico.
- Nel caso di valutazione negativa della relazione, la struttura, sentito il/la titolare dell’incarico, può proporre e deliberare la revoca dell’incarico.
- In ogni caso, il/la titolare dell’incarico è tenuto/tenuta a dare conto della propria attività di ricerca tutte le volte che venga richiesto dal/dalla tutor oppure dalla struttura di afferenza. A tal fine, può essere richiesta la compilazione di un diario-registro o di timesheet in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato.
- Resta salvo il diritto di recesso dal contratto da parte dell’Ateneo nei casi di gravi e documentate inadempienze del/dalla titolare dell’incarico secondo quanto previsto dall’art. 12 del presente Regolamento.
Art. 16 - Proprietà intellettuale
Il regime giuridico ed economico relativo alla tutela e allo sfruttamento di tutti i risultati della ricerca sarà stabilito dal contratto. Nello specifico, spettano all'Università i Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della ricerca e i Diritti d'Autore sulle Particolari Opere dell'Ingegno sviluppati dal/dalla titolare di incarico. Si applica in tal senso il Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza e le definizioni ivi contenute.
Art. 17 - Incompatibilità - Divieto di cumulo
- Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
- Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con i contratti di cui agli artt. 22 e 22 bis della Legge 240/2010.
- È possibile svolgere attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, compatibilmente con l’attività di ricerca in essere e previa autorizzazione della struttura, a condizione che l’attività:
- non comporti conflitto di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal/dalla titolare dell’incarico di ricerca;
- non rechi pregiudizio all’Università.
- La titolarità dell'incarico è compatibile con il collocamento in aspettativa senza retribuzione per i dipendenti, anche in part-time, delle amministrazioni pubbliche, fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno. I lavoratori dipendenti presso privati possono usufruire di incarichi di ricerca con il collocamento in aspettativa senza retribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di riferimento.
- Il/La titolare di incarico di ricerca può partecipare a gruppi e progetti di ricerca universitari differenti da quelli su cui è reclutato, a meno che non sussistano altre cause di incompatibilità previste dagli specifici programmi di finanziamento per i quali è stato attivato l'incarico.
Art. 18 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
- Agli incarichi di ricerca di cui al presente Regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 13.08.1984, n. 476 e successive modifiche e integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 08.08.1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni.
- In materia di astensione obbligatoria per maternità si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione da parte della struttura presso cui l’incarico è gestito amministrativamente.
- In materia di congedo per malattia si applica l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche.
- L’Università provvede a favore dei/delle titolari di incarico di ricerca alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell’espletamento dell’attività di ricerca.
Art. 19 - Norme finali
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.
Last update: 09/10/2025