Costituzione e ripartizione del fondo per gli incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016

Emanato con D.R. n. 883 del 27/08/2019 e modificato con D.R. n. 1087 del 13/12/2022.
In vigore dal 20/12/2022.

Art. 1 - Oggetto

  1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, disciplina la costituzione e la ripartizione del Fondo, previsto dal citato articolo, per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi da parte del personale dell'Università Ca’ Foscari Venezia.
  2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, al miglioramento della qualità dei servizi e all'incremento della produttività.

Art. 2 - Definizioni

  1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

    1. "Codice": il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
    2. "Progetto": gli elaborati previsti dall'art. 23 del Codice e che definiscono le prestazioni oggetto dell'affidamento dell'opera, del lavoro, della fornitura o del servizio;
    3. "Responsabile del procedimento" (RUP): il Responsabile del Procedimento di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascuna acquisizione, sulla base delle competenze e dei requisiti previsti dalla normativa e dalle linee guida emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 31 del Codice;
    4. "CC - Centrale Unica di Committenza”: il modulo organizzativo adottato per l'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi o l'esecuzione di opere e lavori pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice;
    5. "Gruppo di lavoro": insieme dei dipendenti che attendono allo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi di cui al successivo art. 7;
    6. "Fondo": il fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice, di cui al successivo art. 4;
    7. “Procedura di gara”: qualsiasi procedura comparativa, seppur in forma semplificata, tra più operatori economici finalizzata all'individuazione del contraente con il quale sottoscrivere un contratto di lavori, servizi e forniture;

  2. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le definizioni riportate nel Codice.

Art. 3 - Ambito di applicazione e attività oggetto dell'incentivo

  1. Le somme di cui all'articolo 113 del Codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera, del lavoro o dell'acquisizione di beni e servizi, come definito all’art. 4.
  2. Concorrono alla ripartizione del Fondo destinato all'incentivazione esclusivamente i componenti del Gruppo di lavoro individuati per l'espletamento delle attività incentivabili previste dal Codice connesse a ciascuna acquisizione di beni o servizi o alla realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblici:

    1. programmazione della spesa per investimenti (redazione degli studi necessari per la predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche, predisposizione degli atti necessari per l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche);
    2. verifica preventiva dei Progetti (verifica e validazione dei Progetti posti a base di gara ai sensi dell'art. 26 del Codice);
    3. predisposizione e controllo delle procedure di bando (redazione e verifica della documentazione di gara e degli allegati);
    4. controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici (attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione);
    5. collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità (attività di collaudo, di collaudo statico ove necessario, di redazione dell'attestazione di conformità)
    6. attività di responsabile unico del procedimento.

  3. Ai sensi dell’art. 113, co. 2 del Codice, in caso di appalti relativi a servizi e forniture il Fondo viene costituito solo ove sia nominato il direttore dell'esecuzione.
  4. In caso di ricorso a procedure di PPP (Partenariato pubblico-privato) il Fondo viene costituito solo ove previsto nel quadro economico di progetto.
  5. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e dei relativi incentivi esclusivamente le attività connesse alla realizzazione di opere o lavori o all’acquisizione di beni o servizi per le quali si effettui una procedura di gara. Sono pertanto esclusi tutti gli affidamenti che non comportano una procedura comparativa tra operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, gli affidamenti diretti, le gare espletate da altri enti, le procedure di somma urgenza. Nell’ambito delle convenzioni CONSIP o altri soggetti aggregatori e nel caso di affidamenti in house sono incentivabili esclusivamente le attività effettivamente svolte tra quelle richiamate nella tabella 3 dell’art. 10 con percentuali ridotte del 75% (ad esclusione della percentuale riferita al Direttore dei lavori, al Direttore dell’esecuzione ed al RUP per la sola parte relativa all’esecuzione, che rimane confermata).
  6. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell’incentivo è l’inserimento dell’intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici o nella programmazione biennale delle forniture e dei servizi. Per i lavori fino ad euro 100.000,00, che non rientrano quindi nel predetto Programma Triennale dei lavori pubblici, è richiesta determina dirigenziale, delibera o decreto di approvazione del progetto. Contribuiscono all’accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture che prevedono funzioni tecniche per i quali è stato nominato un Direttore dell’Esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC in materia.

Art. 4 - Costituzione e accantonamento del Fondo

  1. Il Fondo è costituito da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo posto a base di gara per l'affidamento di un'opera, di un lavoro o per l'acquisizione di un servizio o di una fornitura, al lordo degli oneri per la sicurezza.
  2. Il Fondo viene costituito, sulla base della quantificazione operata ai sensi dei successivi artt. 5 e 6, previo inserimento nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni; nel Fondo sono compresi anche gli oneri riflessi posti a carico dell'Amministrazione e il contributo IRAP.
  3. L'importo del Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di aggiudicazione si verifichino dei ribassi.
  4. Ai fini della determinazione dell'anno di competenza per il finanziamento del Fondo, vale l'anno di avvio della procedura di affidamento del contratto.

Art. 5 - Quantificazione del Fondo

  1. La misura del Fondo è determinata in ragione dell'importo a base di gara del contratto da affidare, secondo la seguente tabella (tabella 1):

Tabella 1 – Percentuali di alimentazione del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016

Opere e lavori pubblici

Importo a base di gara: fino a 750.000 euro da 750.001 a 1.500.000 euro da 1.500.001 a 5.225.000 euro da 5.225.001 a 10.000.000 euro da 10.000.001 a 15.000.000 euro da 15.000.001 a 25.000.000 euro oltre 25.000.000 euro
Percentuale da destinare al Fondo: 2% 15.000 euro + 1,90% sulla parte oltre 750.000 29.250 euro + 1,60% sulla parte oltre 1.500.000 88.850 euro + 1,40% sulla parte oltre 5.225.000 155.700 euro + 1,20% sulla parte oltre 10.000.000 215.700 euro + 1,00% sulla parte oltre 15.000.000 315.700 euro + 0,90% sulla parte oltre 25.000.000

Servizi

Importo a base di gara: fino a 100.000 euro da 100.001 a 209.000 euro da 209.001 a 500.000 euro da 500.001 a 1.000.000 euro da 1.000.001 a 5.000.000 euro oltre 5.000.000 euro
Percentuale da destinare al Fondo: 1,15% 1.150 euro + 1,10% sulla parte oltre 100.000 2.349 euro + 1,00% sulla parte oltre 209.000 5.259 euro + 0,90% sulla parte oltre 500.000 9.759 euro + 0,85% sulla parte oltre 1.000.000 43.759 euro + 0,8% sulla parte oltre 5.000.000

Forniture

Importo a base di gara: fino a 100.000 euro da 100.001 a 209.000 euro da 209.001 a 500.000 euro da 500.001 a 1.000.000 euro da 1.000.001 a 5.000.000 euro oltre 5.000.000 euro
Percentuale da destinare al Fondo: 1,15% 1.150 euro + 1,10% sulla parte oltre 100.000 2.349 euro + 1,00% sulla parte oltre 209.000 5.259 euro + 0,90% sulla parte oltre 500.000 9.759 euro + 0,85% sulla parte oltre 1.000.000 43.759 euro + 0,8% sulla parte oltre 5.000.000
  1. Nel caso di appalti che prevedano il rinnovo, va considerato come base di calcolo l'importo del contratto comprensivo dei rinnovi.

Art. 6 - Destinazione del Fondo

  1. L'80% del Fondo, determinato nella misura di cui al precedente art. 5, da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali posti a carico dell'Amministrazione e IRAP, è destinato all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative svolte ed è ripartito tra i componenti del Gruppo di lavoro, secondo le modalità ed i criteri previsti al successivo art. 10.
  2. Per i contratti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata è il RUP che determina la possibilità di porre a carico del medesimo finanziamento la somma destinata ad incentivare il Gruppo di lavoro.
  3. Il 20% del Fondo, determinato nella misura di cui al precedente art. 5, è destinato:

    • all'acquisto da parte dell'Ateneo di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
    • all’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
    • all’attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
    • allo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni.

  4. Non si provvede all'inserimento nel Fondo della quota del 20% di cui al comma 3 nel caso di interventi o acquisizioni che fanno capo a finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata.
  5. Alla fine di ciascun anno finanziario la quota del 20% del Fondo di cui al comma 3 è ripartita, in sede di bilancio di previsione, tra le varie tipologie di spesa finanziabili e assegnata alle singole strutture di Ateneo come budget di spesa per l’anno successivo sulla base delle rispettive competenze.
  6. Nel caso in cui a seguito di disposizione normativa le somme del Fondo destinate all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative vengano ricomprese nell'ambito del tetto annuale di spesa del personale e/o in quello del trattamento accessorio, in sede di contrattazione integrativa possono determinarsi tetti o limiti complessivi per la costituzione del Fondo di cui al precedente comma 1.
  7. Nel caso il tetto di cui al comma 6 non consenta l’utilizzo in misura intera del Fondo destinato all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative, l’importo da corrispondere in applicazione delle disposizioni del presente Regolamento è ridotto proporzionalmente; a tal fine il pagamento sarà disposto in un’unica soluzione con cadenza annuale.

Art. 7 - Costituzione del Gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi

  1. II RUP, in accordo con il Dirigente competente o il Direttore di Dipartimento o figura analoga, propone la costituzione del Gruppo di Lavoro al Direttore Generale, che sulla base delle effettive esigenze e dei carichi di lavoro complessivi determina, con proprio provvedimento, la costituzione del Gruppo di lavoro e l'assegnazione dei singoli incarichi.
  2. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del Codice, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve avvenire nel rispetto delle specifiche competenze ed esperienze professionali richieste e deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi e delle attività.
  3. Il Gruppo di lavoro è costituito da figure professionali, operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.
  4. Il provvedimento che individua i componenti del Gruppo di lavoro, redatto sulla base del fac-simile che verrà predisposto dagli uffici competenti, deve indicare:

    • l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento; l'importo stimato posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e la quota destinata al finanziamento del Fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;
    • il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
    • i nominativi e i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro;
    • le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro in applicazione di quanto previsto dall’art. 10.

  5. Eventuali variazioni dei componenti del Gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal soggetto responsabile di cui al comma 1, sentito il RUP o su proposta dello stesso.
  6. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
  7. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto determinato ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice.
  8. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività . Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa prevista nell'art. 10 viene erogata al responsabile dell'attività.

Art. 8 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

  1. Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
  2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, gli stessi concorrono alla ripartizione della quota loro spettante.

Art. 9 - Centralizzazione della committenza

  1. In caso di procedure svolte tramite Centrale di committenza (CC) la quota relativa alla predisposizione e al controllo del bando di cui al successivo art. 10 spetta, su richiesta del Responsabile della CC, al personale dell'ufficio centralizzato o comune.
  2. Nel caso in cui vengano svolte altre attività tramite ricorso al personale della CC, anche tale quota, come determinata ai sensi del successivo art. 10 e con il limite massimo del 20%, dovrà essere attribuito al personale dell'ufficio centralizzato effettivamente coinvolto.

Art. 10 - Ripartizione del Fondo di incentivazione

  1. La quota del Fondo destinata all’incentivazione del personale coinvolto nelle attività incentivabili nell’ambito di ciascuna opera o lavoro individuata ai sensi dell’art. 3 è ripartita tra le diverse figure nelle percentuali indicate nella tabella che segue (tabella 2), definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Tabella 2 – Criteri di ripartizione per opere e lavori

Opere e lavori

Funzione % ripartizione sulla quota del singolo lavoro
a) Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e suoi collaboratori – fase di gara RUP (Collaboratori e figure di supporto) 15%
b) Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e suoi collaboratori – fase di lavori RUP (Collaboratori e figure di supporto) 25%
c) Programmazione della spesa per investimenti (art. 21 del Codice appalti) – titolare della funzione e suoi collaboratori Referente Unico e Collaboratori 4%
d) Verifica preventiva dei Progetti Responsabile e Collaboratori 3%
e) Predisposizione e controllo delle procedure di gara[1] Responsabile e Collaboratori 10%
f) Direzione dei lavori Direttore dei Lavori e Collaboratori (direttori operativi, ispettori cantiere) 35%
g) Collaudo Tecnico-Amministrativo ovvero verifica di conformità /certificato di regolare esecuzione Collaudatore e Collaboratori 5%
h) Collaudo statico e Collaudi tecnico funzionali Collaudatore e Collaboratori 3%
Totale 100%

[1] Se effettuata dal RUP tale % è ricompresa nella % già riconosciuta al RUP per le attività di cui alla lettera a).

  1. La quota del Fondo destinata all’incentivazione del personale coinvolto nelle attività incentivabili nell’ambito di ciascuna fornitura di beni e servizi individuata ai sensi dell’art. 3 è ripartita tra le diverse figure nelle percentuali indicate nella tabella che segue (tabella 3), definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Tabella 3 – Criteri di ripartizione per Forniture e Servizi

Forniture e servizi

Funzione % ripartizione sulla quota del singolo servizio/fornitura
a) Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e suoi collaboratori Fase di Gara RUP (Collaboratori e figure di supporto) 15%
b) Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e suoi collaboratori Fase di esecuzione RUP (Collaboratori e figure di supporto) 25%
c) Programmazione della spesa (art. 21 del Codice appalti) Referente Unico e Collaboratori 5%
d) Predisposizione e controllo delle procedure di gara[2] Responsabile e Collaboratori 15%
e) Direzione dell’esecuzione Direttore dell’esecuzione e Collaboratori 35%
f) Certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria / Verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria Collaudatore e Collaboratori 5%
Totale 100%

[2] Se effettuata dal RUP tale % è ricompresa nella % già riconosciuta al RUP per le attività di cui alla lettera a).

  1. Per ciascuna delle funzioni individuate nelle tabelle 2 e 3 una quota complessiva pari al massimo al 20% di quanto spettante in applicazione della percentuale di ripartizione è destinata al riconoscimento della partecipazione alla singola attività dei collaboratori del titolare della funzione, qualora individuati nel provvedimento di nomina del gruppo di lavoro.
  2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ateneo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Ateneo, incrementano la quota del Fondo di cui all’art. 6, co. 3.

Art. 11 - Accertamento delle attività svolte

  1. L’erogazione dei compensi avviene al completamento e collaudo/regolare esecuzione degli interventi di ciascun lavoro, servizio e fornitura. Nel solo caso di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale il pagamento sarà effettuato su base annuale sulla base degli stati di avanzamento delle attività indicate in tabella 2 e 3.
  2. La liquidazione dell’incentivo è disposta dal Dirigente competente, dal Direttore di Dipartimento o figura analoga previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Al fine di consentire tale verifica, il Responsabile Unico del Procedimento presenta al Dirigente, al Direttore di Dipartimento o figura analoga una relazione redatta su apposito su apposito modulo che verrà predisposto dagli uffici competenti in cui sono dettagliate le attività svolte e le corrispondenti proposte di liquidazione, unitamente ad una dichiarazione sul rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione dell’intervento per la parte imputabile ai dipendenti interessati.
  3. L’accertamento è positivo nel caso in cui le attività da liquidare siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. L’accertamento viene valutato separatamente per ogni singola fase di avanzamento.
  4. Preliminarmente al pagamento, entro 60 giorni dalla proposta di liquidazione, si procederà ad un controllo di conformità alle disposizioni del presente regolamento da parte dell’Area Risorse Umane e dell’Area Bilancio e Finanza.
  5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni prive dell’accertamento di cui al co. 3 incrementano la quota del Fondo di cui all’art. 6, co. 3.
  6. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell’opera o l’acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente o figura equiparata dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

Art. 12 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

  1. Nel provvedimento di costituzione del Gruppo di lavoro e di conferimento degli incarichi incentivabili di cui all’art. 7 devono essere indicati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni incentivabili per ciascuna figura professionale.
  2. I termini per la direzione lavori o per l’esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all’impresa per l’esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.
  3. I termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall’articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari.
  4. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.
  5. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all’esecuzione delle prestazioni.
  6. Le prestazioni del Responsabile Unico del Procedimento terminano con il pagamento del saldo all’impresa contraente, ferma restando l’attività di supporto alla commissione di collaudo.
  7. Qualora durante le procedure per l’affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto l’incentivo ridotto delle percentuali indicate in tabella 4, tenuto conto dei tempi di realizzazione.
  8. Qualora si verifichino ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall’art. 106, comma 1 del Codice, o determinate da sospensioni o proroghe legittimamente disposte, l’incentivo riferito alla direzione lavori e al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota determinata nella tabella 4.
  9. Qualora in fase di realizzazione dell’opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto, e l’aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall’art. 106 comma 1 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e ai suoi collaboratori e al collaudatore) al RUP, al direttore lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella 4.
  10. Qualora durante l’affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto l’incentivo ridotto delle percentuali indicate in tabella 4 tenuto conto dell’incremento dei tempi di realizzazione.
  11. Qualora si verifichino ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all’esercizio delle attività, l’incentivo, riferito alla quota della direzione dell’esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella 4. 

Tabella 4 – Criteri di riduzione dell’incentivo

Tipologia incremento Riduzione dell’incentivo
Tempi di realizzazione In proporzione al ritardo rispetto al termine inizialmente previsto, salvo quanto agli artt. 106 e 113 del Codice fino al massimo del 50%
Costi di realizzazione In proporzione all’incremento dei costi inizialmente previsti, salvo quanto agli artt. 106 e 113 del Codice fino al massimo del 60%
  1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle riduzioni effettuate ai sensi dei precedenti commi costituiscono economia.

Art. 13 - Limite dell'incentivo liquidabile

  1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente Regolamento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio di competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo (determinato dalla somma della retribuzione tabellare lorda comprensiva di tredicesima mensilità e dell’indennità di Ateneo) e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14 - Adeguamento dinamico del Regolamento

  1. Le norme del presente Regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Art. 15 - Campo di applicazione

  1. Il presente Regolamento si applica alle procedure per la realizzazione di opere o lavori e per l’acquisizione di beni e servizi che non risultino ancora concluse alla data di emanazione dello stesso per le attività svolte successivamente alla data di emanazione del presente Regolamento, fatto salvo il riconoscimento di periodi pregressi in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dai pareri vincolanti dei giudici contabili.

Art. 16 - Norme finali

  1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore dal settimo giorno successivo alla pubblicazione dell’albo ufficiale di Ateneo.
  2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina prevista dal vigente CCNL e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
  3. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il “Regolamento per l’applicazione dell’art. 92 co. 5 del D.Lgs. 163/2006” emanato con il D.R n. 570/2011 del 15/07/2011.

Last update: 27/02/2024