Autocertificazione e verifica compiti didattici e di servizio agli studenti

Regolamento per l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010

Emanato con D.R. n. 346 del 26/06/2012 e modificato con D.R. n. 25 del 17/01/2013, con D.R n. 278 del 3/04/2013, con D.R. n. 229 del 19/03/2014, con D.R. n. 558 del 18/07/2014, con D.R. n. 516 del 10/08/2016, con D.R. n. 726 del 22/11/2016, con D.R. n. 148 del 19/02/2018, con D.R. n. 51 del 13/01/2020, con D.R. n. 725 del 24/06/2021 e con D.R. n.  1163/2022 del 23/12/2022.

Entrato in vigore il 30/12/2022.

Art. 1 – Oggetto

  1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 240/10, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori, a tempo indeterminato e determinato, dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Ai sensi del presente Regolamento, per professori e ricercatori di ruolo s’intende professori e ricercatori a tempo indeterminato.
  2. Il presente Regolamento prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca.

Art. 2 – Professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno

  1. I professori di ruolo a tempo pieno riservano annualmente non meno di 350 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti.
  2. I ricercatori di ruolo a tempo pieno riservano annualmente da un minimo di 250 ore fino ad un massimo di 350 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.

Art. 3 – Professori e ricercatori di ruolo a tempo definito

  1. I professori di ruolo a tempo definito riservano annualmente non meno di 250 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti.
  2. I ricercatori di ruolo a tempo definito riservano annualmente da un minimo di 150 ore fino ad un massimo di 200 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.

Art. 4 – Ricercatori a tempo determinato

  1. I ricercatori a tempo determinato riservano per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore annue complessive in regime di tempo pieno e 200 ore in regime di tempo definito, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti.

Art. 5 – Distinzione delle attività didattiche

  1. Ai fini del presente Regolamento, si distinguono i seguenti tipi di attività: 

    1. attività di insegnamento;
    2. attività didattica integrativa; 
    3. attività di insegnamento in Dottorati; 
    4. corsi di abilitazione all’insegnamento previsti dalla normativa nazionale, attività didattiche relative ad OFA e “corsi zero”;
    5. attività derivata; (v. Tabella 1, lett. b);
    6. ricevimento studenti;
    7. altre attività (v. Tabella 1, lett. d).

  2. Al fine di semplificare la rendicontazione degli obblighi didattici, alle attività di cui al comma 1 vengono assegnati gli standard orari specificati nella Tabella 1, allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante.

Art. 6 – Assegnazioni dei carichi didattici e gestionali

  1. Ai professori di ruolo a tempo pieno vengono assegnati corsi e moduli curriculari per non meno di 120 ore di insegnamento  [v. tabella 1 lett. a]. Ai professori di ruolo a tempo definito vengono assegnati corsi e moduli curriculari per non meno di 90 ore di insegnamento [v. tabella 1 lett. a)].
  2. Ai ricercatori di ruolo a tempo pieno vengono assegnate attività didattiche integrative per non meno di 60 ore [v. tabella 1 lett. a)]. Ai ricercatori di ruolo a tempo definito vengono assegnate attività didattiche integrative per non meno di 45 ore [v. tabella 1 lett. a)]. Ai ricercatori di ruolo, sia a tempo pieno che definito, previo loro consenso, possono essere assegnate attività di insegnamento in CDL, CDLM e Dottorati a parziale o totale sostituzione delle attività didattiche integrative. In questo caso ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l’anno accademico in cui si svolgono.
  3. L’affidamento ai ricercatori di ruolo di attività di insegnamento può essere retribuita, anche all’interno dei compiti didattici di cui al comma 2, previa verifica delle disponibilità di bilancio e secondo i parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione.
  4. Ai ricercatori a tempo determinato in regime di tempo pieno e definito vengono assegnate attività di insegnamento [v. tabella 1 lett. a)] per non meno di 60 ore. 
  5. Ai professori e ricercatori che risultino inattivi secondo i criteri ministeriali di rilevazione dell’attività di ricerca può essere assegnata una ulteriore quota, non retribuibile, di attività di insegnamento di 30 ore.
  6. Fermo quanto stabilito al comma 3, possono essere retribuiti solo gli incarichi ulteriori rispetto a quelli assegnati ai sensi dei commi precedenti.
  7. Di regola, gli incarichi gestionali1 attribuiti dai Dipartimenti ai fini del presente regolamento sono soggetti al principio della rotazione.

Art. 6 bis – Disposizioni particolari per le attività didattiche on line

  1. L’attività di insegnamento svolta all’interno della “didattica online” viene riconosciuta secondo i seguenti criteri:
    1. per gli insegnamenti blended, le attività e-learning vengono a tutti gli effetti considerate equivalenti alle attività erogate in presenza; il riconoscimento è subordinato al rispetto di quanto previsto dalle Linee guida approvate e al regolare svolgimento dell’attività;
    2. per gli insegnamenti interamente online, a fronte dell’impegno richiesto inizialmente per la progettazione e realizzazione dell’attività formativa e successivamente durante l’erogazione, sarà riconosciuto:

      • per il solo primo anno di erogazione, un monte orario pari al doppio di un corrispondente insegnamento in presenza (di norma, 60 ore per 6 CFU) qualora non sia prevista la figura del tutor on line; se all’inverso, il corso prevede la figura del tutor, il monte orario equivalente riconosciuto è pari al 50% di quello associato a un corrispondente corso in presenza.
      • per gli anni successivi, un monte orario equivalente a un corrispondente insegnamento in presenza (di norma, 30 ore per 6 CFU);

      Rimane inteso che per ciascun anno accademico, ciascun docente potrà attivare al più un insegnamento interamente online. Il riconoscimento è altresì subordinato alla verifica dell’effettiva realizzazione dell’insegnamento secondo quanto previsto dalle Linee guida approvate e dell’effettiva partecipazione del docente all’erogazione dell’insegnamento e al supporto nei confronti degli studenti frequentanti.

    3. l’aggiornamento e integrazione delle attività, dei contenuti e dei materiali di supporto rientra nelle ore di attività derivata già riconosciute ai sensi del Regolamento.

Art. 7 – Riduzioni per incarichi istituzionali, gestionali e di ricerca

  1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 7 della Legge n. 240/10 i professori e ricercatori di ruolo possono usufruire delle riduzioni relative ai carichi didattici indicate nella tabella 2, allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante.
  2. Il Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente può deliberare ulteriori riduzioni parziali dell’attività di insegnamento in relazione al coordinamento di progetti di ricerca di particolare rilevanza, fino ad un massimo di 60 ore.
  3. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare inoltre, nel limite massimo del 5% della didattica erogata annualmente dal Dipartimento stesso, una riduzione parziale dell’attività di insegnamento, a favore dei docenti e ricercatori (a tempo determinato o indeterminato) che si qualificano per una performance di ricerca eccellente e intendano  dedicarsi allo sviluppo di particolari attività di ricerca, secondo un programma definito negli obiettivi da raggiungere e nei tempi necessari e approvato dal Dipartimento. Per eccellente performance di ricerca si intende un posizionamento nel decile superiore delle pubblicazioni del Dipartimento in riviste o venues equivalenti aventi un codice ISI, Web of Science o Scopus, ovvero in riviste o presso editori che ciascun Dipartimento abbia definito quali veicoli eccellenti di promozione scientifica dei prodotti della ricerca al fine del miglioramento della reputazione scientifica internazionale nei settori di riferimento. Tali elenchi di riviste o venues equivalenti, proposti dai Dipartimenti per ciascuna area ERC / settore concorsuale pertinente, devono essere approvati dal Senato Accademico. Le riduzioni sono attivabili solo per i Dipartimenti che hanno definito gli elenchi di cui al presente articolo.
  4. Ai professori e ricercatori, assunti tramite procedure di chiamata diretta di cui all’art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e/o dell’art. 18 comma 4 della Legge n. 240/2010, possono essere attribuite dai Dipartimenti di afferenza riduzioni parziali dell’attività di insegnamento per un massimo di due anni accademici a decorrere dall’assunzione.
  5. Ai ricercatori a tempo determinato assunti per mezzo di finanziamenti esterni che assicurino l’integrale copertura del costo di assunzione, possono essere attribuiti dai Dipartimenti di afferenza riduzioni del carico didattico, o esenzioni dell’attività di insegnamento e/o di servizio agli studenti laddove sia necessario a causa della non ammissibilità delle rendicontazione di tale attività.
  6. A coloro che si avvalgono delle riduzioni di cui al presente articolo non possono essere retribuiti eventuali affidamenti ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della Legge n. 240/10 in CDL e CDLM e Master.
  7. Rimane inteso che i costi dei contratti eventualmente attivati per far fronte alle riduzioni di cui al presente articolo sono a carico dei Dipartimenti presso i quali le riduzioni sono attivate. 

Art. 8 – Autocertificazione e verifica

  1. Al termine del periodo di riferimento il docente provvede ad autocertificare le attività svolte, segnalando eventuali variazioni rispetto a quanto definito in sede di programmazione, attraverso la produzione della “Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti” tramite apposita procedura online.
  2. Il Direttore di Dipartimento verifica, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, lo svolgimento delle attività autocertificate dal docente. In caso di esito positivo della verifica provvede a chiudere la procedura e ad inviare la relazione sottoscritta al Rettore. In caso di esito negativo lo segnala tempestivamente al Rettore.
  3. Il Rettore dispone la verifica, anche a campione, delle relazioni inviate.

Art. 9 – Sanzioni

  1. In caso di esito negativo delle verifiche, il Rettore avvia le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 6 c. 8 della Legge n. 240/102 previo esperimento del procedimento disciplinare.
  2. In caso le responsabilità del mancato assolvimento dei compiti didattici siano riconducibili ad una non adeguata programmazione da parte delle strutture didattiche, il costo corrispondente alle ore non svolte, calcolato moltiplicando il numero di ore mancanti per il costo orario standard riportato nella Tabella 3, verrà trattenuto in sede di erogazione del Fondo Unico di Dotazione del Dipartimento di afferenza del docente. 

Art. 10 – Valutazione ai sensi dell’articolo 6 comma 14 della Legge n. 240/10

  1. La “Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti” e i risultati delle connesse verifiche confluiscono nella relazione triennale di cui all’art. 6 c. 14 della Legge n. 240/103.

Art. 11 – Norme transitorie e finali

  1. Ai ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge 230/05 si applica quanto previsto dal contratto individuale di lavoro e dalle norme previgenti il presente regolamento.
  2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente, ove compatibile.

Note

1 Esempio, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo: presidente e componente del collegio didattico, coordinatore di dottorato, responsabile corso part-time...

2 “8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.”

3 “14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.”

Allegati

Tabella 1: standard orari minimi

Lett. Attività Ore Note
a) Attività didattica di tipo frontale in CDL, CDLM, Dottorati, Master, corsi della School for International Education e del Collegio Internazionale, TFA, o relative ad OFA e "corsi zero" (curriculare e/o integrativa) N. ore di attività didattica curriculare e/o integrativa (v. articoli 6 e 7) Lo svolgimento di attività didattica di tipo frontale in Master, è in ogni caso subordinata all'espletamento dei carichi didattici in CDL, CDLM e Dottorati. Ai fini del presente regolamento, i laboratori di area scientifica censiti nella banca dati SIADI che risultino abbinati a corsi e moduli curriculari sono computati anch’essi nella didattica curriculare.
b) Attività derivata dall’attività didattica di tipo frontale in CDL, CDLM, Dottorati, Master, corsi della School for International Education, del Collegio Internazionale, TFA, o relative ad OFA e "corsi zero" (preparazione lezioni, esami, tutoraggio e assistenza a studenti dei corsi assegnati) N. di ore pari a quelle di attività didattica curriculare e/o integrativa frontale in CDL e CDLM, Dottorati e TFA 1. Comunque pari a 120 anche in caso di didattica di tipo frontale superiore a 120 ore;
2. aumentata di: a) 30 ore se la somma degli esami registrati nell’anno solare precedente è superiore a 100; b) 60 ore se la somma degli esami è superiore a 200; c) 90 ore se la somma degli esami è superiore a 300.
c) Ricevimento 80 Ricevimento minimo obbligatorio
d) Altre attività, che si sommano alle attività di didattica derivata
tesi di laurea triennale sono conteggiate 10 ore per tesi Ogni tesi è computabile, ai fini della certificazione, solo una volta. Per le tesi sperimentali dell'Area scientifica, che implicano attività di laboratorio, verranno riconosciute 25 ore invece di 10.
tesi di laurea magistrale sono conteggiate 17/25 ore per tesi Ogni tesi è computabile, ai fini della certificazione, solo una volta.
17 ore se presente il co-relatore.
supervisione dottorandi sono conteggiate 45 ore per dottorando all’anno Per ogni studente vengono riconosciute al supervisore 45 ore ogni anno, fino al conseguimento del titolo.
co-tutoraggio tesi magistrali sono conteggiate 8 ore per tesi Ogni tesi è computabile, ai fini della certificazione, solo una volta.
Responsabile della Formazione Linguistica (RFL) 20 ore per anno accademico Il numero di ore (20) rimane fisso indipendentemente dal numero di CEL di cui il RFL è referente.
altri servizi agli studenti sono indicate le ore svolte, di queste vengono considerate al max 20 ore

Il numero di ore massime per servizi può essere elevato fino a 50 ore per:
- componenti del collegio didattico;
- referenti Dipartimenti (es. orientamento e internazionalizzazione)
- tutoraggio nei contratti di alto apprendistato
- componenti delle Commissioni Paritetiche ai fini dell'Assicurazione della Qualità AVA.

Può essere elevato fino a 70 ore per:
- Coordinatore collegio didattico e figure ad esso assimilabili nei corsi di formazione per insegnanti
- Delegati di Dipartimento per la Didattica e per l'AQ.

altra didattica n. ore; max 100 ore Scuole di specializzazione, tirocini, co-tutoraggio di tesi triennali, attività di insegnamento (didattica orientativa) rivolta agli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore o altri enti pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni e che comportino il riconoscimento di CFU ecc., (purché si tratti di attività non retribuite); documentata attività di coordinamento (tutor di Ateneo) e didattica (lezioni/moduli in preparazione alle professioni) nell'ambito di progetti di Alternanza Scuola Lavoro attivati in convenzione con l'Ateneo, per un massimo di 30 ore.
incarichi istituzionali (vedi tabella riduzione per incarichi)  

Tabella 2: riduzioni incarichi

Carica/incarico Riduzione Ore valorizzate
ai fini del rispetto dei minimi
Rettore 120 Esente da relazione
Prorettore vicario 90 180
Direttori di Dipartimento 90 180
Prorettori 60 120
Direttori di scuole di Ateneo e interdipartimentali, Coordinatore Nucleo,
Direttore del Collegio del Merito, Coordinatori di dottorato,
Coordinatore di Ateneo per i TFA/PAS, Presidente CLA,
Presidente SBA, Presidente del Presidio di qualità
30 60
Vincitori di finanziamenti (>= 250mila) esterni e di entità rilevante per progetti di ricerca
(con copertura dei costi). Non cumulabili.
A discrezione dei Direttori di Dipartimento
<=60 <=120
Specifici incarichi gestionali o per specifici progetti didattici
non rientranti nelle fattispecie di cui alla tabella 1 lettera a)
attribuiti dai Dipartimenti, nel limite massimo di 4 per Dipartimento,
e dal Rettore nel limite massimo di 6
30 60

Tabella 3: costo orario standard

NUOVA VERSIONE DICEMBRE 2022 (copy 1)

Ruolo Classe Tempo Costo orario standard
PO 4 definito 57,22
PO 4 pieno 92,19
PA 4 definito 42,64
PA 4 pieno 65,47
RU 4 definito 32,10
RU 4 pieno 45,59
RTdet. lett. a) L. 240/2010 0 definito 25,20
RTdet. lett. a) L. 240/2010 0 pieno 34,06
RTdet. lett. b) + 20% L. 240/2010 0 definito 30,24
RTdet. lett. b) + 20% L. 240/2010 0 pieno 40,87

Nota: i valori di costo verranno automaticamente aggiornati a seguito di adeguamenti stipendiali nazionali (ultimo aggiornamento: DPCM 13/11/2020).

Last update: 27/02/2024