Reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a) e b)

Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo a) e di tipo b) ai sensi dell’art. 24 della legge 240/10 nel testo previgente alle modifiche della Legge n. 79/2022 di conversione del DL n. 36/2022

Emanato con D.R. n. 439 del 10/06/2011 e modificato con D.R. n. 187 del 17/04/2012, D.R. n. 27 del 17/01/2013, D.R. n. 13 del 07/01/2014, D.R. n. 136 del 13/02/2015, D.R. n. 144 del 22/02/2017, D.R. n. 709 del 27/07/2018, D.R. n. 1053 del 03/12/2018, DR 829 del 30/07/2019, D.R. n. 447 del 18/05/2020 e D.R. n. 1052/2023 del 19/09/2023. Modifiche entrate in vigore il 26/09/2023.

Art. 1 - Ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, il reclutamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di personale addetto ad attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, di seguito indicata come “Università”, tramite stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, d’ora in poi indicati come “ricercatori a tempo determinato”.

Art. 2 - Natura del rapporto

  1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università ed il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
  2. La stipula dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
  3. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo sono stabilite dal contratto e nei regolamenti di ateneo.

Art. 3 - Tipologie di contratti

  1. I contratti hanno le seguenti tipologie:

    1. contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata secondo quanto stabilito al successivo art. 9 del presente regolamento in conformità al Decreto Ministeriale n. 242/2011; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
    2. contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Tali contratti possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti ai sensi dell’art.1 comma 14 della Legge 230/2005.

  2. I contratti di cui al comma 1 lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 1, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Art. 4 - Programmazione

  1. Il Consiglio di Dipartimento, in coerenza con le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, delibera in merito alle richieste di attivazione di contratti per ricercatore a tempo determinato, che possono essere formulate anche dalle Scuole Interdipartimentali.
  2. Nell’ambito della programmazione triennale, ciascun Dipartimento vincola risorse corrispondenti ad almeno il 50% dei posti destinati alle selezioni per contratti di cui all’articolo 3, comma 1 lettera b), alla chiamata di studiosi in possesso dei requisiti di esperienza elencati al comma 3 dell’articolo 6.
  3. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve indicare: 

    • il settore concorsuale;
    • il settore (o i settori) scientifico-disciplinare di riferimento;
    • il programma di ricerca e la sua durata; il programma può essere proposto da uno o più professori afferenti anche a diverse strutture;
    • le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste, con specifico riferimento alla programmazione e ai prodotti didattici cui queste faranno riferimento;
    • la tipologia di contratto da attivare, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento;
    • il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
    • la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
    • la lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
    • i requisiti richiesti al ricercatore a tempo determinato, oltre a quelli indicati nell’art.6 del presente regolamento;
    • i criteri di scelta del candidato, qualora i giudizi delle commissioni definiscano situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di sviluppo e/o programma di ricerca, e/o esigenze didattiche);
    • la copertura finanziaria con l’indicazione della fonte del finanziamento, qualora questa sia esterna all’Ateneo.

  4. Il Senato Accademico, eventualmente avvalendosi di una commissione istruttoria, valutate le proposte pervenute dai Dipartimenti e verificata la congruenza delle richieste presentate alle esigenze didattiche di ateneo, esprime il proprio parere, che sottopone al Consiglio di Amministrazione.
  5. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere del Senato Accademico, delibera, nell’ambito delle risorse disponibili, quali posti da ricercatore a tempo determinato vengano attivati e l’avvio delle procedure di selezione.

Art. 5 - Bando

  1. Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emanato dal Rettore dell’Università su richiesta del Dipartimento proponente e viene pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, inserito nel sito web dell’Università ed inviato al MIUR e all’Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti. Il bando è redatto in lingua italiana e in lingua inglese.
    Il bando deve specificare: 

    • il settore concorsuale;
    • il settore (o settori) scientifico-disciplinare di riferimento;
    • le specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti richieste;
    • la tipologia contrattuale e il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
    • il trattamento economico e previdenziale;
    • i requisiti di partecipazione;
    • l’eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. c) della Legge 240/2010;
    • la lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
    • il numero massimo, non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, oltre alla tesi di dottorato che verrà comunque valutata;
    • i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, con riferimento a quanto previsto dal DM 25 maggio 2011 n. 243 ed in coerenza le indicazioni eventualmente espresse dal Consiglio di Amministrazione in sede di assegnazione dei posti, sentito il Senato Accademico, in relazione agli obiettivi definiti dal piano strategico di Ateneo;
    • i criteri di scelta del candidato vincitore, qualora i giudizi delle commissioni definiscano situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di sviluppo e/o programma di ricerca e/o esigenze didattiche).

  2. Dalla data di pubblicazione sul sito dell’Ateneo decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni.
  3. Le domande, i titoli e le pubblicazioni devono essere presentati attraverso le modalità, anche telematiche, previste dal bando.

Art. 6 - Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva e incompatibilità

  1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero. 
  2. Limitatamente alle selezioni per contratti di cui all’articolo 3, comma 1 lettera b) del presente Regolamento, la partecipazione è riservata ai soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca, i quali abbiano usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi: 

    1. di contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento; ovvero 
    2. di contratti di cui all’articolo 1, comma 14, della Legge n. 230/2005; ovvero 
    3. di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 398/1989, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero assegni o borse di livello internazionale; ovvero 
    4. di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010,

    ovvero che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010.
    Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale di cui al presente comma, i servizi prestati nelle tipologie a), b), c) e d) possono essere cumulati.

  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’art. 4, il bando può inoltre prevedere quale vincolo di accesso che i partecipanti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:

    • abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o l’assegno di ricerca o ricoperto il ruolo di  ricercatore di cui alla lettera a) presso un'istituzione diversa da quella in cui hanno conseguito la laurea magistrale o equivalente o, in alternativa, abbiano conseguito lo stesso presso istituzioni estere, o si tratti di un titolo congiunto con atenei stranieri; ovvero
    • abbiano svolto almeno un anno (con caratteristiche di sostanziale continuità anche se distribuita su più periodi) di attività debitamente documentata di ricerca post dottorale o equivalente, presso università e/o centri di ricerca all'estero.

  4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. L’esclusione dalla selezione è disposta con motivato provvedimento rettorale notificato all’interessato. Non sono inoltre ammessi coloro che hanno in essere o che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge 240/2010 presso Ca’ Foscari o altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Sono esclusi dalla possibilità di partecipare alle procedure selettive i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima e seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
  5. Non possono partecipare alle selezioni coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l’attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Art. 7 - Commissione giudicatrice

  1. La valutazione delle candidature è effettuata da una apposita Commissione, proposta con delibera del Consiglio di Dipartimento e nominata con decreto rettorale.
  2. La Commissione è composta da almeno tre membri, scelti tra professori universitari di ruolo, in maggioranza esterni all'ateneo, anche di atenei stranieri.
  3. I componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale nei 5 anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’articolo 6 della Legge 240/2010 e dalla normativa vigente. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico. In particolare, i componenti della Commissione non possono essere stati relatori/tutor di  tesi di dottorato dei candidati. In particolare, nelle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitto di interesse rese dai commissari devono essere esplicitati gli eventuali rapporti intercorsi o in essere fra componenti e candidati.
  4. L’incarico di commissario dovrà essere limitato a due procedure nel corso di ciascun anno solare, considerando nel conteggio sia le procedure relative ai posti da ricercatore che quelle relative ai posti da professore, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica.
  5. La Commissione, nello svolgimento delle sue attività, si atterrà alle seguenti disposizioni: 

    • valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con DM 25 maggio 2011 n. 243 ed in coerenza con le indicazioni eventualmente espresse dal Consiglio di Amministrazione in sede di assegnazione dei posti, sentito il Senato Accademico, in relazione agli obiettivi definiti dal piano strategico di Ateneo, da effettuarsi in coerenza con le linee guida per la valutazione di cui all’allegato n. 1 al presente Regolamento;
    • ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
    • svolgimento da parte dei candidati della discussione dei titoli e della produzione scientifica nella lingua prevista dal bando, in seduta pubblica ovvero con modalità telematiche che assicurino il principio di pubblicità della discussione;

  6. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando che avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera la commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti. La data del colloquio sarà resa nota, con le modalità previste dal bando, con almeno 15 giorni di anticipo.
  7. La Commissione può avvalersi, in tutte le fasi della procedura, di strumenti telematici di lavoro collegiale.
  8. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi, e sono trasmessi entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori dal Presidente della commissione alla ARU-Ufficio Personale Docente e C.E.L. per la verifica e l’approvazione, che avviene entro trenta giorni con decreto del Rettore.
  9. Una volta approvati, gli atti vengono inviati al Direttore del Dipartimento competente per la proposta di chiamata.
  10. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
  11. Nella valutazione delle candidature e nella predisposizione dei verbali la Commissione è tenuta ad attenersi alle linee guida, secondo quanto indicato al precedente comma 4, ed ai format forniti dall’Ateneo.

Art. 8 - Chiamata

  1. Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti approvati il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato comparativamente migliore, così come risultante dai giudizi espressi dalla commissione di valutazione. Nel caso di giudizi ex aequo, la delibera avrà cura di evidenziare le motivazioni puntuali della scelta del candidato, secondo i criteri previsti dal bando.
  2. La delibera di cui al comma 1 è assunta, con adeguata motivazione, sulla base delle risultanze della valutazione della Commissione e in relazione ai criteri definiti nel bando in caso di valutazione ex aequo di candidati meritevoli di chiamata, previa verifica dell’inesistenza della incompatibilità di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b della Legge 240/2010 e delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.
  3. La delibera di cui al comma 1 è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, e viene trasmessa, insieme agli atti della commissione, al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della chiamata e alla ARU-Ufficio Personale Docente e C.E.L.
  4. Qualora, pur in presenza di candidati giudicati meritevoli dalla commissione, il Dipartimento non procedesse alla proposta di chiamata, il Direttore del Dipartimento deve inviare una relazione illustrativa delle motivazioni al Senato Accademico, unitamente agli atti della commissione. È facoltà del Senato Accademico, valutati gli atti e la relazione, proporre al Consiglio di Amministrazione sanzioni nei confronti del Dipartimento.
  5. In caso di rinuncia, mancata presa di servizio o dimissioni del candidato comparativamente migliore di cui al comma 1, rassegnate entro il termine di sei mesi dalla presa di servizio, è data facoltà al Dipartimento di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata di un altro candidato ritenuto meritevole di chiamata dalla commissione nel rispetto dell’ordine di graduatoria.  In ogni caso tale chiamata deve essere perfezionata non oltre il termine massimo di un anno decorrente dalla data di approvazione degli atti e fatti salvi il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie a copertura del contratto.

Art. 9 - Valutazione dei ricercatori titolari dei contratti di cui all’art. 3 comma 1 lettera a)

  1. Il ricercatore titolare di contratto di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) è sottoposto a valutazione dell’attività didattica e di ricerca, anche ai fini della proroga biennale, nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in essere.
  2. La valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta nell’ambito del contratto di cui al comma 1 avviene sulla base delle modalità, dei criteri e dei parametri previsti dai commi successivi in conformità a quanto disposto con Decreto Ministeriale n. 242/2011.
  3. La valutazione è effettuata da una Commissione, nominata dal Rettore e composta da n. 3 componenti, anche di Atenei stranieri, scelti da una rosa di nominativi proposti dal Dipartimento di afferenza del ricercatore sottoposto a valutazione. 
  4. I Commissari devono appartenere al ruolo dei professori universitari ed essere in possesso degli ulteriori requisiti soggettivi indicati all’art. 7 comma 3 del presente regolamento.
  5. La Commissione individua al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante, se non individuati nel decreto di nomina.
  6. La Commissione dovrà esprimere un giudizio sull’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto con il ricercatore e nel progetto di ricerca ad esso allegato. A tal fine il Dipartimento predispone una apposita relazione in cui dovranno essere evidenziati i risultati ottenuti dal ricercatore nell’ambito del progetto e gli ulteriori elementi quali/quantitativi contenuti nell’allegato 2 al presente Regolamento.
  7. La Commissione deve concludere i propri lavori entro 1 mese dalla nomina, salva diversa specificazione indicata nel provvedimento rettorale di nomina. Il termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
  8. In caso di esito positivo della valutazione, il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell’interessato, la proroga del contratto, che dovrà essere adeguatamente motivata da esigenze didattiche e/o di ricerca.
  9. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione del personale, delibera sulla proposta di proroga entro il termine di scadenza del contratto.
  10. In caso di esito negativo della procedura di valutazione il contratto non sarà prorogato.

Art. 10 - Valutazione dei ricercatori titolari dei contratti di cui all’art. 3 comma 1 lettera b)

  1. La valutazione dei ricercatori titolari dei contratti di cui all’art. 3 comma 1 lettera b), ai fini dell’inquadramento nei ruoli di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 è disciplinata dal Regolamento d’Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, cui si rimanda.

Art. 11 - Stipula del contratto

  1. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando. Per l’Università il contratto è stipulato dal Rettore o da suo delegato.
  2. La presa di servizio è proposta dal Dipartimento, in relazione alle esigenze legate alla ricerca e alla didattica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con eventuali vincoli di legge.

Art. 12 - Norme finali

  1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia.

Allegato n. 1 - Linee guida per la valutazione dei candidati da parte delle Commissioni

La procedura che vede coinvolta la commissione giudicatrice si può schematizzare nelle seguenti fasi:

  1. Riunione preliminare: definizione criteri (v. DM 243/2011) ed eventuale richiesta di esperto esterno per l’accertamento (prova orale) dell’adeguata conoscenza di una lingua straniera (v. bando);
  2. Valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica (per i criteri v. DM 243/2011) (utilizzando il format allegato A); ammissione alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica di n. 6 candidati oppure, qualora i candidati fossero più di 60, una percentuale compresa tra il 10% e il 20% degli stessi
    N.B. le fasi 1 e 2 possono svolgersi nello stesso giorno.
  3. Discussione dei titoli e delle pubblicazioni e prova orale di lingua straniera (insufficiente/sufficiente/discreta/buona/ottima conoscenza); attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni; giudizio complessivo sui singoli candidati con indicazione meritevole/non meritevole per l’eventuale chiamata (utilizzando il format allegato B);
    NB: tutte le sedute potranno svolgersi con l’ausilio dei mezzi telematici di lavoro collegiale purché nel verbale siano verbalizzati i seguenti requisiti:

    • indicazione del luogo;
    • tipologia di strumenti telematici (skype, videoconferenza);
    • per il colloquio dei candidati: identificazione del candidato tramite invio di documento di riconoscimento e presenza di garante dell’identità (ad es. funzionario/docente dell’università o centro di ricerca);
    • pubblicità della seduta.

Valutazione preliminare (fase 2):

Motivato giudizio analitico dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica
Riferimenti normativi:

  • art. 24, comma 2, lettera c della Legge 240/2010
  • DM 243/2011 “criteri e parametri riconosciuti, anche in sede internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’art. 24, della Legge 240/2010”

Valutazione dei titoli e del curriculum:

  1. Dottorato
    1.1. Attinente/non attinente al SSD
    1.2. Istituzione in cui è conseguito (in ateneo prestigioso in Italia/all’estero, ecc.)
    1.3. Valutazione complessiva: ottimo/buono/discreto/suff/non suff (A/B/C/D/E)
    NOTA: se il candidato non è in possesso del titolo di dottorato di ricerca la valutazione dovrà essere non sufficiente/E
  2. Attività didattica a livello universitario 
    2.1. Attinenza con SSD
    2.2. Durata
    2.3. Ruolo: titolarità/esercitazione/ecc.
    2.4. Sede: nazionale/internazionale
    2.5. Valutazione complessiva: ottimo/buono/discreto/suff/non suff (A/B/C/D/E)
  3. Documentata attività di formazione e/o ricerca presso qualificati istituti italiani ed esteri 
    3.1. Attività di formazione e/o ricerca attinente il SSD: istituto, nazionale/internazionale; durata
    3.2. Valutazione complessiva: ottimo/buono/discreto/suff/non suff (A/B/C/D/E)
    NOTA: in assenza di documentata attività, o nel caso essa sia inferiore a 6 mesi il giudizio dovrà essere “non sufficiente/ E”; nel caso in cui il periodo di documentata attività sia pari o superiore ai 6 e fino ai 12 mesi, il giudizio non potrà essere superiore a “discreto/C”. Per periodi di attività superiori ai 12 mesi la valutazione sarà pari a “buono/B” oppure “ottimo/A” a seconda della durata stessa.
  4. Titoli relativi ad attività di ricerca 
    4.1. Attività di ricerca attinente il SSD: istituto, nazionale/internazionale; durata
    4.2. Partecipazione a progetti - Tipologia: Nazionali/internazionali
    4.3. Partecipazione a progetti - Ruolo svolto: partecipante/coordinatore
    4.4. Attività post-doc / assegni di ricerca: Durata
    4.5. Attività post-doc / assegni di ricerca: Attinenza al settore
    4.6. Attività post-doc / assegni di ricerca: Sedi di svolgimento
    4.7. Valutazione complessiva: ottimo/buono/discreto/suff/non suff (A/B/C/D/E )
  5. titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista 
    5.1. Numero di brevetti, se non presenti nessun giudizio
  6. presentazioni a congressi e convegni nazionali e internazionali 
    6.1. N. presentazioni a convegni nazionali
    6.2. N. presentazioni a convegni internazionali
    6.3. Valutazione complessiva: ottimo/buono/discreto/suff/non suff (A/B/C/D/E )
  7. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali in attività di ricerca 
    7.1. Tipologia di riconoscimento (prize, best paper award,…)
    7.2. Valutazione complessiva: ottimo/buono/discreto/suff/non suff (A/B/C/D/E ) se non presenti nessun giudizio
  8. eventuale diploma di specializzazione europea riconosciuto da board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista 
    8.1. Titolo
    8.2. Attinente/non attinente
    8.3. Istituzione in cui è conseguito (in ateneo prestigioso in Italia/all’estero, ecc.)
    8.4. Valutazione complessiva: ottimo/buono/discreto/suff/non suff (A/B/C/D/E)
    NOTA: se il candidato non è in possesso del titolo nessuna valutazione

La Commissione è tenuta ad esprimersi, per la determinazione del giudizio complessivo, sulla rilevanza degli indicatori dal n. 5 al n. 8, fatta salva la preminenza degli indicatori dal n. 1 al n. 4

Valutazione della produzione scientifica:
Sono presi in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l’esclusione di note interne e rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza di tali condizioni.

Valutazione comparativa della produzione scientifica:

a) Valutazione di ciascuna pubblicazione secondo i seguenti criteri:

  1. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza
  2. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e con l’eventuale SSD che definisce il profilo
  3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica
  4. determinazione analitica dell’apporto individuale nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento.

In base ai suddetti criteri, a ciascuna pubblicazione dovrà essere assegnata una valutazione:

  • A: Eccellente: la pubblicazione si colloca nel 20% superiore della scala di valore condivisa dalla comunità scientifica internazionale;
  • B: Buono: la pubblicazione si colloca nel segmento 60% - 80%;
  • C: Accettabile: la pubblicazione si colloca nel segmento 50% - 60%;
  • D: Limitato: la pubblicazione si colloca nel 50% inferiore;
  • E: Non sufficiente: non valida scientificamente.

b) Valutazione complessiva della produzione scientifica secondo i seguenti criteri:

È richiesto un giudizio sintetico relativo alla consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale della stessa, nonché della valutazione analitica. Va inoltre evidenziata la visibilità della produzione scientifica nei principali cataloghi bibliografici (Scopus e ISI-WoS) e, quando applicabili, gli indici bibliometrici (h-index, g-index, etc.).
Per la valutazione delle pubblicazioni deve essere attribuito un punteggio (A/B/C/D/E )

  1. consistenza complessiva della produzione scientifica
  2. intensità
  3. continuità temporale (fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali)
  4. visibilità internazionale (n. di lavori indicizzati in Scopus o ISI-WoS);
  5. impatto nella letteratura scientifica (h-index/ g-index), se rilevabile.

Output valutazione preliminare:

  1. report collegiale di valutazione per singolo candidato
  2. graduatoria candidati comparativamente più meritevoli (con punteggi di sintesi espressi ai soli fini dell’ammissione al colloquio, qualora il numero di candidati sia superiore a 6), secondo la seguente tabella di conversione:
    Legenda

    • A OTTIMO 100/100
    • B BUONO 80/100
    • C DISCRETO 70/100
    • D SUFFICIENTE 60/100
    • E NON SUFFICIENTE/NON VALUTABILE

Valutazione a seguito della discussione dei titoli (fase 3):

La commissione deve attribuire un punteggio:

  1. ai titoli: la commissione può semplicemente confermare la valutazione espressa nella seduta di valutazione preliminare dei titoli o apportare modifiche qualora siano emersi elementi significativi durante la discussione dei titoli con il candidato.
  2. a ciascuna pubblicazione ritenuta valutabile, la commissione può semplicemente confermare la valutazione espressa nella seduta di valutazione preliminare o apportare modifiche qualora siano emersi elementi significativi durante la discussione dei titoli con il candidato.

Dovrà inoltre accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera specificata dal bando (in relazione al livello richiesto dal bando stesso).

Output valutazione a seguito discussione titoli e pubblicazioni:

  1. report di valutazione per singolo candidato (NB: report collegiali)
  2. giudizio collegiale complessivo adeguatamente motivato sui singoli candidati, con eventuali note individuali dei commissari se ritenute necessarie.
  3. elenco dei chiamabili, distribuiti secondo una scala di merito, da sottoporre al dipartimento

La numerosità delle fasce di merito dovrà rispettare i valori riportati nella seguente tabella:

 valore maxvalore max  
n. candidati meritevoliABCD
111  
211  
311  
411  
511  
612  
712  
822  
923  
1023  
1123  
1224  
1324  
1434  
1534  
> 15max 20% *max 30% *  

* arrotondamento cifra superiore a x,51

Per ognuna delle sedute la commissione procederà alla redazione di apposito verbale, secondo gli schemi che sono forniti dall’Area Risorse Umane.

Allegato n. 2 - Elementi quali/quantitativi da indicare nella relazione del Dipartimento ai fini della valutazione dei ricercatori ex art. 24 comma 3 lettera a)

Oggetto della valutazione* RTD – Tipo A
Didattica* Attività di insegnamento con riferimento al n° di moduli/corsi per anno di cui si è assunti la responsabilità.
Media valutazione degli studenti
Numero tesi di laurea, magistrali e di dottorato
Attività seminariale e di tutoraggio
Ricerca Risultati ottenuti dal ricercatore nell’ambito del progetto allegato al contratto individuale
Produzione scientifica**
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio
Conseguimento in capo alla struttura di appartenenza della titolarità di brevetti e costituzione di spin off partecipati e non
Attività di fund raising
Compiti organizzativi*** Cariche ed incarichi attribuiti dai dipartimenti e dall'Ateneo, partecipazione a commissioni e comitati

* Ove opportuno le valutazioni possono essere rapportate a dati medi relativi all'ambito di insegnamento e al SSD di appartenenza del Candidato.

** Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso, per la valutazione della produzione scientifica possono essere considerati alcuni dei seguenti indicatori:

  1. numero prodotti censiti SCOPUS e ISI;
  2. numero medio di citazioni ISI e SCOPUS per pubblicazione;
  3. "impact factor" totale (usando SNIP o IF5 anni);
  4. "impact factor" medio per pubblicazione (usando SNIP o IF5 anni);
  5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Viene consigliato inoltre di rapportare gli indicatori al valore medio del SSD o del Dipartimento.
Nei SSD in cui non è pratica comune utilizzare tali indicatori si valuteranno, per quanto riguarda le riviste, i prodotti classificati in riviste scientifiche e di fascia A, usando le metodologie adottate dall'Anvur. 
La valutazione delle pubblicazioni garantisce in ogni caso la verifica dei seguenti fattori:

  1. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
  2. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo scientifico oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
  3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
  4. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale dell'autore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

*** Compiti organizzativi connessi all’attività di didattica e di ricerca

Last update: 27/02/2024