Congedi per motivi di studio e ricerca del personale docente

Emanato con D.R. n. 345 del 26/06/2012 e modificato con D.R. n. 224 del 23/03/2017

Art. 1 - Ambito di applicazione

  1. I professori e i ricercatori universitari possono usufruire di periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 della Legge n. 240/2010, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183 le autorizzazioni di cui all’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 (anno sabbatico), di cui all’art. 10 della Legge n. 311/1958 e di cui all’articolo 8 della Legge n. 349/1958, possono essere concesse non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Ai soli fini del presente Regolamento, nel computo dei trentacinque anni di anzianità di servizio vanno ricompresi tutti i servizi svolti, presso le Università ed altri Enti ed Istituzioni pubblici e privati, ove questi siano considerabili a tali fini.

Art. 2 - Anno sabbatico

  1. I professori ordinari e associati confermati possono richiedere un congedo ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. 382/1980 per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali. L’anno non può essere frazionato in più periodi: l’eventuale rientro anticipato o il posticipo della decorrenza impegna comunque un anno ai fini di quanto previsto dall’art. 1.
  2. I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all’estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico.
  3. Durante il periodo di congedo i professori sono esonerati dalle attività didattiche ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status.

Art. 3 - Congedo per motivi di studio o ricerca

  1. I professori di prima e seconda fascia, anche non confermati, possono richiedere un congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all’estero ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 311/1958. Di norma tale congedo ha durata annuale (anno solare) ma può essere concesso per periodi inferiori e non può essere rinnovato l’anno successivo. L’anno non può essere frazionato in più periodi e l’eventuale rientro anticipato impegna comunque un anno ai fini di quanto previsto dall’art. 1.
  2. Durante il periodo di congedo il professore conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico. Il periodo trascorso all'estero per attività di ricerca è utile per i professori di ruolo di prima fascia per il conseguimento del triennio di straordinariato, ove applicabile, e per i professori di ruolo di seconda fascia per la maturazione del triennio necessario per l'ammissione al giudizio di conferma di ruolo.
  3. Durante il periodo di congedo i professori sono esonerati dalle attività didattiche ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status.

Art. 4 - Congedo per motivi di studio o ricerca - ricercatori universitari

  1. I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero, per la durata di un anno solare. Il congedo per motivi di studio e di ricerca può essere con o senza assegni.
  2. Il congedo è con assegni quando il ricercatore, durante il periodo di congedo, percepisce una borsa di studio o premio oppure percepisce assegni in misura inferiore al trattamento economico in godimento.
  3. Il congedo è senza assegni quando durante il periodo di congedo il ricercatore percepisce assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento economico in godimento.
  4. Il periodo trascorso in congedo è valutato ai fini della progressione di carriera.
  5. Durante il periodo di congedo i ricercatori sono esonerati dalle attività didattiche ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status. 

Art. 5 - Presentazione delle domande e valutazione

  1. Le domande di congedo di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente regolamento, indirizzate al Rettore e al Direttore del Dipartimento di afferenza, vanno presentate all’Ufficio Personale Docente e CEL dell’Area Risorse Umane dell’Università entro il termine perentorio del 31 ottobre dell’anno precedente l’anno accademico per il quale viene richiesto il congedo stesso.
  2. Le domande dovranno necessariamente contenere:

    • l’esatta indicazione del periodo di congedo richiesto e, in particolare, del periodo da svolgersi all’estero;
    • l’esatta indicazione dell'istituto o ente di ricerca presso il quale si svolgeranno le attività;
    • l programma e una relazione sull’attività da svolgere;
    • la dichiarazione sulle modalità di copertura delle eventuali attività didattiche che non potranno essere garantite;
    • la dichiarazione di essere stato o meno precedentemente autorizzato a periodi di congedo, con l’indicazione del relativo periodo;
    • la dichiarazione se, nel periodo di congedo, l’interessato percepirà, per l’attività da svolgere, altri assegni, con la specifica natura e ammontare;
    • per i congedi di cui agli artt. 3 e 4, i giustificati motivi di studio e di ricerca sui quali si fonda la richiesta.

  3. Il godimento, durante il periodo di congedo, di assegni di importo pari o superiore a quelli in godimento nella qualifica di appartenenza comporta, salvo che si tratti di borse di studio, premi o rimborsi spese, la concessione del congedo senza assegni.
  4. L’Ufficio Personale Docente e CEL provvede all’istruttoria della richiesta accertandone, sulla base della normativa vigente e della documentazione agli atti, la regolarità formale e, in caso positivo, trasmette la richiesta al Dipartimento di afferenza per il successivo parere.
  5. Il Consiglio del Dipartimento di afferenza esprime, entro il 30 novembre successivo, un motivato parere obbligatorio sull’accoglibilità della domanda di congedo sulla base, tra gli altri, dei seguenti criteri:

    • esigenze di funzionamento ivi incluso il contenimento della spesa per l’eventuale didattica sostitutiva;
    • distribuzione nel tempo dei congedi con un criterio di rotazione anche tra le diverse aree disciplinari;
    • rilevanza del progetto presentato anche in relazione alle proprie esigenze scientifiche;
    • durata del congedo e coerenza rispetto alle attività didattiche da svolgere, prediligendo le richieste che si limitano ad un semestre didattico;
    • possibilità di adeguata sostituzione didattica con altri docenti dell'Ateneo senza oneri aggiuntivi;
    • consistenza dei docenti appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare o affini.

  6. In caso di parere favorevole del Dipartimento, il Rettore autorizza con decreto  il congedo. 
  7. Qualora il Rettore ritenga motivatamente, nonostante il parere favorevole del Dipartimento, che la richiesta di congedo non debba essere accolta, la decisione finale spetta al Senato Accademico.

Art. 6 - Relazione sull’attività svolta

  1. Entro due mesi dal termine del periodo di congedo, i professori e ricercatori dovranno presentare una relazione scientifica, debitamente documentata, sull’attività svolta secondo un format prestabilito.
  2. La relazione va presentata all’Ufficio Personale Docente e CEL che ne curerà l’inoltro al Dipartimento per l'approvazione e alla Commissione di valutazione.
  3. La Commissione di valutazione è nominata per un triennio dal Rettore, su parere del Senato Accademico,.
  4. La Commissione, nella valutazione delle relazioni presentate, esaminerà in particolare la produzione scientifica realizzata nel periodo di congedo, la permanenza all’estero e la sua durata, la partecipazione a convegni, la congruità rispetto al programma presentato al momento della richiesta.
  5. La valutazione della relazione da parte della Commissione, se negativa, verrà presentata al Senato Accademico unitamente alla delibera del Dipartimento ai fini di cui all’art. 7 del presente regolamento.

Art. 7 - Sanzioni

  1. Qualora, sulla base della valutazione negativa della Commissione di cui all’art. 6 e della delibera del Dipartimento, il Senato Accademico ritenga di non approvare la relazione scientifica sull’attività svolta nel periodo di congedo, propone al Consiglio di Amministrazione l’irrogazione delle seguenti sanzioni a carico dell’interessato e del suo Dipartimento di afferenza:

    • per l’interessato: sospensione per un anno della possibilità di presentare domanda per l’assegnazione dei fondi di ricerca individuali;
    • per il Dipartimento di afferenza: riduzione del 10% della quota di conguaglio del F.U.D.D. (5%) per ogni valutazione negativa;

  2. L’importo corrispondente alla riduzione della quota spettante al Dipartimento di afferenza del docente che ha ricevuto giudizio negativo sull’attività di ricerca svolta durante il periodo di congedo verrà destinato, in modo proporzionale, agli altri Dipartimenti nell’assegnazione dell’anno successivo.

Art. 8 - Norme transitorie

  1. La disciplina del presente regolamento si applica a partire dai congedi in fruizione per l’anno accademico 2017-2018.

Last update: 27/02/2024